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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4104/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4104/2018 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GRECO PINUCCIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente presso lo studio dell'avv. D'AMICO
ANGELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
pagina 1 di 11 - resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero (con visto del 16.05.2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 22/10/2024, la causa è stata rimessa dinanzi al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 25.07.2018 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 16.04.2004 e che dalla loro unione sono nati i CP_1
figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), Per_1 R_ chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito, l'affidamento esclusivo dei figli minori con possibilità di incontrare il padre solo alla presenza di un familiare;
l'assegnazione a sé della casa coniugale e l'obbligo per il di versarle un assegno CP_1
mensile di 400,00 euro a titolo di concorso al mantenimento dei figli e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della coniuge.
Nello specifico, la ricorrente deduceva l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, sia per incompatibilità di carattere e incomprensioni, sia per i problemi psichici e di salute di il quale, nonostante le insistenze della moglie, si è sempre CP_1
rifiutato di seguire le terapie consigliate dai medici consultati, rendendo così insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, con pregiudizio per i minori;
aggiungeva, inoltre, di essersi sempre occupata dei figli e della casa e che è disoccupato. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale contestava in CP_1
fatto e in diritto quanto sostenuto dalla ricorrente, non aderiva alla richiesta di separazione,
e chiedeva, nel caso fosse pronunciata, l'addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale, di affidare i minori ad entrambi, con collocamento presso la madre, regolamentare il proprio il diritto di visita, porre a suo carico un assegno mensile di 300,00 euro (150,00 a figlio) a titolo di concorso per il mantenimento dei figli e il 50% delle spese straordinarie, assegnare al la casa coniugale, anche in considerazione del proprio CP_1
stato di salute psicologica.
pagina 2 di 11 All'esito dell'udienza presidenziale del 6 marzo 2019, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, acquisite le dovute informazioni dal Servizio Sociale di
Lentini, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori e con la somma mensile di Per_1 R_
euro 500,00 (euro 250 per ciascuno), somma rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie e fissava l'ascolto di , riservandosi all'esito l'adozione dei Per_1
provvedimenti provvisori e urgenti.
All'esito dell'audizione, con nuova ordinanza del 17.09.2019, il Presidente affidava i figli minori e , rispettivamente di anni 15 e 10, ad entrambi i genitori, con Per_1 R_
residenza presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla genitrice presso cui erano collocati;
regolamentava gli incontri padre-figli, nominando il G.I. per l'ulteriore corso della causa.
La causa di separazione veniva istruita documentalmente e, nello specifico, mediante consulenza tecnica, al fine di verificare la situazione psico-fisica dei minori, il rapporto con i genitori e le capacità genitoriali, e attraverso relazioni del Servizio Sociale incaricato al monitoraggio del nucleo e del Servizio di Neuropsichiatria a sostegno del minore . R_
All'udienza del 22.10.2024 la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la propria comparsa conclusionale la ricorrente ha insistito nell'accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi;
ha chiesto di affidare esclusivamente il figlio minore alla ricorrente, con divieto di pernottamento e possibilità di incontrare il padre in R_
presenza di almeno un educatore due volte a settimana, come stabilito dalla CTU;
assegnare la casa coniugale alla stessa, ponendo a carico del sig. un assegno CP_1
mensile di euro 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della coniuge;
rigettare in toto le domande del resistente sia in relazione a qualsivoglia forma di addebito della separazione alla sia in relazione all'esiguo assegno offerto per i figli di euro _1
300,00; escludere ogni forma di convivenza o di adiacenza dell'abitazione del sig.
pagina 3 di 11 con quella del nucleo di parte ricorrente e dei loro figli, onde evitare che il CP_1
disturbo del possa arrecare pregiudizio alla prole;
in subordine, confermare le CP_1
ordinanze presidenziali del 03-07-2019 e del 19-09-2019 e dichiarare che i mobili della camera da letto e la cameretta dei ragazzi sono di proprietà della _1
, con comparsa del 13.12.2024, ha concluso come in atti, precisando che CP_1
essendo il figlio , nelle more, divenuto maggiorenne, nulla va disposto in ordine Per_1 all'affidamento ed al collocamento. Per quanto riguarda il minore , ha chiesto R_
l'affidamento condiviso e collocamento dalla madre. In ordine all'assegno di mantenimento, fissato in € 250,00 per ogni figlio, giusta ordinanza del 03.07.2019 (quindi
€ 500,00 totali), dopo aver rappresentato che a causa delle gravi patologie da cui è affetto, documentate in atti e anche nella perizia della dott.ssa , non riesce a reperire Per_3
attività lavorativa e spesso chiede aiuto economico ai genitori, ha chiesto che fino al momento in cui non riuscirà a reperire idonea attività lavorativa, l'assegno di mantenimento venga fissato nel minimo, pari ad € 150,00 per ciascun figlio.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, l'art. 151 c.c. prevede che la separazione possa essere richiesta qualora, anche indipendentemente dalla volontà dell'altro coniuge, si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'“intollerabilità” richiesta dalla norma si presta a una interpretazione aperta a valorizzare, oltre che elementi di carattere oggettivo, quali l'incompatibilità di carattere o di modi di vivere, o un'invincibile avversione reciproca, anche fattori di carattere soggettivo, costituendo un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi (C. 21099/2007).
Nel caso di specie, appare evidente, dalla natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sulla impossibilità della prosecuzione della vita coniugale legate principalmente alla patologia psichiatrica del coniuge e alla sua ostilità alle cure e dal comportamento reciprocamente ostile mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente giudizio, la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
pagina 4 di 11 in conformità al dettato della disposizione normativa citata. Ne consegue che va pronunciata la separazione anche in assenza di consenso dell'altro coniuge.
3. Al contrario, non merita accoglimento la domanda riconvenzionale di parte resistente di addebito della separazione alla moglie.
Preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Più in dettaglio, è evidente che l'allontanamento della signora dalla casa coniugale è _1
stato dettato dalla paura che il comportamento del coniuge, anche per la patologia di cui è affetto, potesse sfociare in ulteriori aggressioni ai suoi danni e minare l'equilibrio psico- fisico dei figli;
per cui, nessuna violazione dei doveri coniugali (quale quello di coabitazione) può esserle imputabile alla _1
4. Quanto all'affidamento dei figli, in punto di diritto, si ricorda che a partire dalla legge di riforma 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337 ter comma 2 c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed,
pagina 5 di 11 altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
La giurisprudenza della Cassazione condivide unanimemente questi principi, affermando che “pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'articolo 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017,
Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.” (cfr per tutte Cass. 9764/2019).
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Orbene, posto che la questione sull'affidamento attiene esclusivamente al minore R_
(essendo divenuto maggiorenne nel corso del giudizio) ritiene il Collegio, Per_1 all'esito dell'istruttoria svolta, che il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse del minore è l'affidamento esclusivo alla madre.
pagina 6 di 11 Occorre, premettere che non è stato ritenuto opportuno procedere all'ascolto di , R_
seguito dalla neuropsichiatria per disturbi del comportamento e disabilità intellettiva e, in ambito scolastico, dall'insegnante di sostegno, sia per non compromettere il suo già precario stato psichico, sia perché superfluo alla luce dell'audizione svolta dai servizi incaricati.
Ciò premesso, è accertato e non contestato che il signor , il quale soffre di una CP_1 seria patologia psichiatrica “disturbo ossessivo- conpulsivo” (documentata in atti: v. relazioni Dipartimento salute mentale Lentini del 14.06.2019 e 1.10.2019, consulenza d'ufficio depositata il 29.09.2021) abbia rifiutato, negli anni, qualsiasi tipo di cura che avrebbe potuto aiutarlo sia da un punto di vista personale, al fine di trovare un proprio equilibrio psicologico, sia nella relazione e nell'approccio con i figli (nel caso di specie con ). R_
Tale disturbo, come correttamente espresso nella relazione del consulente di parte ricorrente “è caratterizzato da pensieri, immagini o impulsi ricorrenti;
questi innescano ansia, disgusto e obbligano la persona ad attuare azioni ripetitive materiali o mentali
“(pag. 2 relazione del C.T.P.).
Ebbene, da un lato, l'assenza di qualsiasi consapevolezza del sulla sua patologia CP_1
e il rifiuto delle cure non consentono al genitore di esercitare adeguatamente i compiti quotidiani di cura e accudimento del minore, non essendo in grado di sintonizzarsi con i suoi bisogni. Ciò è stato confermato dalla consulenza d'ufficio che sulla capacità del di rispondere alle esigenze e ai bisogni emotivi ed evolutivi dei figli, ha CP_1
evidenziato “una totale mancanza di consapevolezza (del ) della reale situazione: CP_1 ritiene che il suo sia un “bellissimo rapporto padre – figli fatto di confronti e chiacchierate”, nonostante abbia chiara la percezione che la relazione con sia R_
difficile. Non si evidenzia alcun tipo di sintonizzazione emotiva con le difficoltà di quest'ultimo, poiché l'attenzione è totalmente concentrata con quelle che, a suo parere, sono le cause della distanza dal figlio minore, ovvero una eccessiva manipolazione da parte della signora (v. consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.09.2021). _1
Dall'altro lato, la sussistenza di una forte conflittualità con la genitrice, che di fatto pagina 7 di 11 rappresenta l'unico genitore che si è occupato costantemente del minore sia da un punto di vita materiale che morale e che è stata reputata sia dal Servizio sociale che dallo stesso consulente come idonea allo svolgimento della funzione genitoriale, seppur carente sotto alcuni profili, non consente alle parti di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, che sarebbe dannosa per . Sul punto il Servizio di N.P.I. incaricato ha R_
evidenziato che presenta, in atto, un certo malessere psico-fisico scaturito R_
verosimilmente dai vissuti conflittuali della coppia genitoriale e dal conflitto di lealtà del minore all'interno di una situazione in cui i comportamenti del padre appaiono disfunzionali e, a tratti, non in linea con i bisogni del figlio” (v. relazione S.N.P.I. depositata il 31.01.2023).
Ed infatti, il , anche a fronte di scelte di rilevante interesse per il minore, qual è CP_1 stata quella relativa al consenso all'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come suggerito dal servizio di N.P.I. incaricato, rifiutando di collaborare con la e non _1
prestando la propria adesione, avrebbe potuto seriamente danneggiare il percorso scolastico, psicologico e relazionale di , pregiudizio non verificatosi solo grazie R_ all'intervento dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso un provvedimento di autorizzazione in luogo del consenso (ordinanza del 16.02.2023).
D'altra parte, il non si è impegnato a colmare le lacune relative alle carenze CP_1
genitoriali e, a differenza della genitrice che ha aderito all'invito degli operatori specializzati di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, non si è in alcun modo attivato neppure sotto questo profilo.
Ne consegue che, se è pur vero, come si legge nella relazione del Consulente d'ufficio, che il è legato affettivamente ai figli, è sostenuto nella quotidianità dalla figura CP_1
del padre, suo punto di riferimento, e che non sia fisicamente pericoloso per il minore, tali aspetti non sono, in quanto tali e da soli, sufficienti a determinare la scelta di un affidamento condiviso a fronte delle gravi carenze e problematiche sopra rilevate.
Si aggiunga che in data 23.09.2021 al è stata applicata dal GIP presso il CP_1
Tribunale di Siracusa la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a e al figlio per aver provocato delle gravi Parte_1 Per_1
pagina 8 di 11 lesioni alla ricorrente, alla presenza di , oltre che al di lui padre (v. ordinanza in Per_1 atti); ciò a dimostrazione dell'incapacità del di controllare i propri agiti e di CP_1
relazionarsi adeguatamente.
In conclusione, il Tribunale ritiene che nell'interesse del minore ad una sana ed equilibrata crescita debba derogarsi al normale regime di affidamento condiviso, profilandosi una inidoneità accuditiva ed educativa del e una incapacità a gestire il figlio CP_1 R_
unitamente alla genitrice.
5. Il rapporto padre – figlio potrà comunque preservarsi con una regolamentazione controllata degli incontri, fermo restando il previo consenso del minore a incontrare il genitore, che potrà avvenire 1 volta a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 alla presenza di un educatore specializzato dei servizi sociali che hanno preso in carico il minore.
6. La casa familiare va assegnata alla madre, collocataria, essendo prioritario interesse di quello di mantenere l'habitat domestico e di non vedere ulteriormente R_
compromessa la propria, già precaria, stabilità psico – fisica.
7. Per quanto concerne le determinazioni sul mantenimento dei figli, sebbene in corso di causa è divenuto maggiorenne, ciononostante, le parti nelle rispettive richieste e Per_1
conclusioni hanno concordato sulla necessità che venga corrisposta una somma anche per
, ciò lasciando presupporre la mancata indipendenza economica del ragazzo Per_1
ha chiesto un mantenimento pari a 250,00 euro e il ha Parte_1 CP_1
manifestato la disponibilità a corrispondere 150,00 euro).
Per la determinazione del quantum del mantenimento per e (ancora Per_1 R_
minorenne), occorre rilevare come nel corso del giudizio sia incontestabilmente emerso che la patologia psichiatrica del resistente comprometta la sua capacità di lavoro e comunque di mantenere una occupazione stabile. D'altronde, la stessa ricorrente ha sostenuto che il marito è disoccupato.
Anche la si trova in una situazione economica precaria, essendo emerso nel corso del _1
giudizio che svolge lavori saltuari, facendosi sostenere e aiutare economicamente dalla famiglia.
pagina 9 di 11 Ne consegue che, sulla scorta di quanto sopra, il Collegio ritiene equo porre a carico del
, per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di 150,00 CP_1 Per_1 R_
euro per ciascuno, pari al minimo vitale, somma che lui stesso si è reso comunque disponibile a versare.
8. Diversamente non merita accoglimento la domanda della ricorrente volta a ottenere un assegno di mantenimento per sé stessa atteso che non si ravvisa una sperequazione reddituale tra le parti e che, anzi, nel bilanciamento delle rispettive capacità economiche, risulta che la sia allo stato il coniuge “forte”, in quanto abile al lavoro. _1
9. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande della ricorrente volte a “escludere ogni forma di convivenza o di adiacenza dell'abitazione del sig. con quella CP_1
del nucleo” di parte ricorrente e dei figli, nonché la richiesta di accertamento della titolarità dei mobili della camera da letto e della cameretta dei ragazzi, trattandosi di questioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
10. In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va CP_1
condannato al pagamento in favore della controparte dei 2/3 delle spese di lite, da versarsi a favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione della al gratuito patrocinio, con _1
compensazione di 1/3 delle stesse, come in dispositivo.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi per la fase istruttoria e secondo valori medi con riferimento a tutte le altre fasi di giudizio, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , sopra generalizzati, sposati in Lentini il 16.04.2004 (atto trascritto CP_1
nei registri dello stato civile del Comune di Lentini, anno 2004, n. 11 Parte I Serie-); rigetta la domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie;
pagina 10 di 11 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000. dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre , con R_ Parte_1
collocamento presso la stessa;
regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
dispone che la casa coniugale vada assegnata alla fino al raggiungimento _1 dell'indipendenza economica dei figli;
dispone che provveda al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 R_
versando alla entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 150,00 per ciascuno _1
di loro – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si richiamano le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda (25.07.2018); dichiara che nulla è dovuto per il mantenimento della moglie;
dichiara inammissibili le altre domande della ricorrente;
compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate in complessivi €. 5.712,00, e condanna
[...]
alla quota 2/3, pari ad €. 3.808,00, per compensi oltre IVA, CPA e spese CP_1
generali, da versarsi a favore dell'erario;
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
16.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4104/2018 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GRECO PINUCCIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente presso lo studio dell'avv. D'AMICO
ANGELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
pagina 1 di 11 - resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero (con visto del 16.05.2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 22/10/2024, la causa è stata rimessa dinanzi al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 25.07.2018 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 16.04.2004 e che dalla loro unione sono nati i CP_1
figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), Per_1 R_ chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito, l'affidamento esclusivo dei figli minori con possibilità di incontrare il padre solo alla presenza di un familiare;
l'assegnazione a sé della casa coniugale e l'obbligo per il di versarle un assegno CP_1
mensile di 400,00 euro a titolo di concorso al mantenimento dei figli e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della coniuge.
Nello specifico, la ricorrente deduceva l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, sia per incompatibilità di carattere e incomprensioni, sia per i problemi psichici e di salute di il quale, nonostante le insistenze della moglie, si è sempre CP_1
rifiutato di seguire le terapie consigliate dai medici consultati, rendendo così insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, con pregiudizio per i minori;
aggiungeva, inoltre, di essersi sempre occupata dei figli e della casa e che è disoccupato. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale contestava in CP_1
fatto e in diritto quanto sostenuto dalla ricorrente, non aderiva alla richiesta di separazione,
e chiedeva, nel caso fosse pronunciata, l'addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale, di affidare i minori ad entrambi, con collocamento presso la madre, regolamentare il proprio il diritto di visita, porre a suo carico un assegno mensile di 300,00 euro (150,00 a figlio) a titolo di concorso per il mantenimento dei figli e il 50% delle spese straordinarie, assegnare al la casa coniugale, anche in considerazione del proprio CP_1
stato di salute psicologica.
pagina 2 di 11 All'esito dell'udienza presidenziale del 6 marzo 2019, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, acquisite le dovute informazioni dal Servizio Sociale di
Lentini, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori e con la somma mensile di Per_1 R_
euro 500,00 (euro 250 per ciascuno), somma rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie e fissava l'ascolto di , riservandosi all'esito l'adozione dei Per_1
provvedimenti provvisori e urgenti.
All'esito dell'audizione, con nuova ordinanza del 17.09.2019, il Presidente affidava i figli minori e , rispettivamente di anni 15 e 10, ad entrambi i genitori, con Per_1 R_
residenza presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla genitrice presso cui erano collocati;
regolamentava gli incontri padre-figli, nominando il G.I. per l'ulteriore corso della causa.
La causa di separazione veniva istruita documentalmente e, nello specifico, mediante consulenza tecnica, al fine di verificare la situazione psico-fisica dei minori, il rapporto con i genitori e le capacità genitoriali, e attraverso relazioni del Servizio Sociale incaricato al monitoraggio del nucleo e del Servizio di Neuropsichiatria a sostegno del minore . R_
All'udienza del 22.10.2024 la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la propria comparsa conclusionale la ricorrente ha insistito nell'accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi;
ha chiesto di affidare esclusivamente il figlio minore alla ricorrente, con divieto di pernottamento e possibilità di incontrare il padre in R_
presenza di almeno un educatore due volte a settimana, come stabilito dalla CTU;
assegnare la casa coniugale alla stessa, ponendo a carico del sig. un assegno CP_1
mensile di euro 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della coniuge;
rigettare in toto le domande del resistente sia in relazione a qualsivoglia forma di addebito della separazione alla sia in relazione all'esiguo assegno offerto per i figli di euro _1
300,00; escludere ogni forma di convivenza o di adiacenza dell'abitazione del sig.
pagina 3 di 11 con quella del nucleo di parte ricorrente e dei loro figli, onde evitare che il CP_1
disturbo del possa arrecare pregiudizio alla prole;
in subordine, confermare le CP_1
ordinanze presidenziali del 03-07-2019 e del 19-09-2019 e dichiarare che i mobili della camera da letto e la cameretta dei ragazzi sono di proprietà della _1
, con comparsa del 13.12.2024, ha concluso come in atti, precisando che CP_1
essendo il figlio , nelle more, divenuto maggiorenne, nulla va disposto in ordine Per_1 all'affidamento ed al collocamento. Per quanto riguarda il minore , ha chiesto R_
l'affidamento condiviso e collocamento dalla madre. In ordine all'assegno di mantenimento, fissato in € 250,00 per ogni figlio, giusta ordinanza del 03.07.2019 (quindi
€ 500,00 totali), dopo aver rappresentato che a causa delle gravi patologie da cui è affetto, documentate in atti e anche nella perizia della dott.ssa , non riesce a reperire Per_3
attività lavorativa e spesso chiede aiuto economico ai genitori, ha chiesto che fino al momento in cui non riuscirà a reperire idonea attività lavorativa, l'assegno di mantenimento venga fissato nel minimo, pari ad € 150,00 per ciascun figlio.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, l'art. 151 c.c. prevede che la separazione possa essere richiesta qualora, anche indipendentemente dalla volontà dell'altro coniuge, si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'“intollerabilità” richiesta dalla norma si presta a una interpretazione aperta a valorizzare, oltre che elementi di carattere oggettivo, quali l'incompatibilità di carattere o di modi di vivere, o un'invincibile avversione reciproca, anche fattori di carattere soggettivo, costituendo un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi (C. 21099/2007).
Nel caso di specie, appare evidente, dalla natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sulla impossibilità della prosecuzione della vita coniugale legate principalmente alla patologia psichiatrica del coniuge e alla sua ostilità alle cure e dal comportamento reciprocamente ostile mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente giudizio, la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza,
pagina 4 di 11 in conformità al dettato della disposizione normativa citata. Ne consegue che va pronunciata la separazione anche in assenza di consenso dell'altro coniuge.
3. Al contrario, non merita accoglimento la domanda riconvenzionale di parte resistente di addebito della separazione alla moglie.
Preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Più in dettaglio, è evidente che l'allontanamento della signora dalla casa coniugale è _1
stato dettato dalla paura che il comportamento del coniuge, anche per la patologia di cui è affetto, potesse sfociare in ulteriori aggressioni ai suoi danni e minare l'equilibrio psico- fisico dei figli;
per cui, nessuna violazione dei doveri coniugali (quale quello di coabitazione) può esserle imputabile alla _1
4. Quanto all'affidamento dei figli, in punto di diritto, si ricorda che a partire dalla legge di riforma 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337 ter comma 2 c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed,
pagina 5 di 11 altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
La giurisprudenza della Cassazione condivide unanimemente questi principi, affermando che “pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'articolo 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017,
Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.” (cfr per tutte Cass. 9764/2019).
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Orbene, posto che la questione sull'affidamento attiene esclusivamente al minore R_
(essendo divenuto maggiorenne nel corso del giudizio) ritiene il Collegio, Per_1 all'esito dell'istruttoria svolta, che il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse del minore è l'affidamento esclusivo alla madre.
pagina 6 di 11 Occorre, premettere che non è stato ritenuto opportuno procedere all'ascolto di , R_
seguito dalla neuropsichiatria per disturbi del comportamento e disabilità intellettiva e, in ambito scolastico, dall'insegnante di sostegno, sia per non compromettere il suo già precario stato psichico, sia perché superfluo alla luce dell'audizione svolta dai servizi incaricati.
Ciò premesso, è accertato e non contestato che il signor , il quale soffre di una CP_1 seria patologia psichiatrica “disturbo ossessivo- conpulsivo” (documentata in atti: v. relazioni Dipartimento salute mentale Lentini del 14.06.2019 e 1.10.2019, consulenza d'ufficio depositata il 29.09.2021) abbia rifiutato, negli anni, qualsiasi tipo di cura che avrebbe potuto aiutarlo sia da un punto di vista personale, al fine di trovare un proprio equilibrio psicologico, sia nella relazione e nell'approccio con i figli (nel caso di specie con ). R_
Tale disturbo, come correttamente espresso nella relazione del consulente di parte ricorrente “è caratterizzato da pensieri, immagini o impulsi ricorrenti;
questi innescano ansia, disgusto e obbligano la persona ad attuare azioni ripetitive materiali o mentali
“(pag. 2 relazione del C.T.P.).
Ebbene, da un lato, l'assenza di qualsiasi consapevolezza del sulla sua patologia CP_1
e il rifiuto delle cure non consentono al genitore di esercitare adeguatamente i compiti quotidiani di cura e accudimento del minore, non essendo in grado di sintonizzarsi con i suoi bisogni. Ciò è stato confermato dalla consulenza d'ufficio che sulla capacità del di rispondere alle esigenze e ai bisogni emotivi ed evolutivi dei figli, ha CP_1
evidenziato “una totale mancanza di consapevolezza (del ) della reale situazione: CP_1 ritiene che il suo sia un “bellissimo rapporto padre – figli fatto di confronti e chiacchierate”, nonostante abbia chiara la percezione che la relazione con sia R_
difficile. Non si evidenzia alcun tipo di sintonizzazione emotiva con le difficoltà di quest'ultimo, poiché l'attenzione è totalmente concentrata con quelle che, a suo parere, sono le cause della distanza dal figlio minore, ovvero una eccessiva manipolazione da parte della signora (v. consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.09.2021). _1
Dall'altro lato, la sussistenza di una forte conflittualità con la genitrice, che di fatto pagina 7 di 11 rappresenta l'unico genitore che si è occupato costantemente del minore sia da un punto di vita materiale che morale e che è stata reputata sia dal Servizio sociale che dallo stesso consulente come idonea allo svolgimento della funzione genitoriale, seppur carente sotto alcuni profili, non consente alle parti di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, che sarebbe dannosa per . Sul punto il Servizio di N.P.I. incaricato ha R_
evidenziato che presenta, in atto, un certo malessere psico-fisico scaturito R_
verosimilmente dai vissuti conflittuali della coppia genitoriale e dal conflitto di lealtà del minore all'interno di una situazione in cui i comportamenti del padre appaiono disfunzionali e, a tratti, non in linea con i bisogni del figlio” (v. relazione S.N.P.I. depositata il 31.01.2023).
Ed infatti, il , anche a fronte di scelte di rilevante interesse per il minore, qual è CP_1 stata quella relativa al consenso all'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come suggerito dal servizio di N.P.I. incaricato, rifiutando di collaborare con la e non _1
prestando la propria adesione, avrebbe potuto seriamente danneggiare il percorso scolastico, psicologico e relazionale di , pregiudizio non verificatosi solo grazie R_ all'intervento dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso un provvedimento di autorizzazione in luogo del consenso (ordinanza del 16.02.2023).
D'altra parte, il non si è impegnato a colmare le lacune relative alle carenze CP_1
genitoriali e, a differenza della genitrice che ha aderito all'invito degli operatori specializzati di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, non si è in alcun modo attivato neppure sotto questo profilo.
Ne consegue che, se è pur vero, come si legge nella relazione del Consulente d'ufficio, che il è legato affettivamente ai figli, è sostenuto nella quotidianità dalla figura CP_1
del padre, suo punto di riferimento, e che non sia fisicamente pericoloso per il minore, tali aspetti non sono, in quanto tali e da soli, sufficienti a determinare la scelta di un affidamento condiviso a fronte delle gravi carenze e problematiche sopra rilevate.
Si aggiunga che in data 23.09.2021 al è stata applicata dal GIP presso il CP_1
Tribunale di Siracusa la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a e al figlio per aver provocato delle gravi Parte_1 Per_1
pagina 8 di 11 lesioni alla ricorrente, alla presenza di , oltre che al di lui padre (v. ordinanza in Per_1 atti); ciò a dimostrazione dell'incapacità del di controllare i propri agiti e di CP_1
relazionarsi adeguatamente.
In conclusione, il Tribunale ritiene che nell'interesse del minore ad una sana ed equilibrata crescita debba derogarsi al normale regime di affidamento condiviso, profilandosi una inidoneità accuditiva ed educativa del e una incapacità a gestire il figlio CP_1 R_
unitamente alla genitrice.
5. Il rapporto padre – figlio potrà comunque preservarsi con una regolamentazione controllata degli incontri, fermo restando il previo consenso del minore a incontrare il genitore, che potrà avvenire 1 volta a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 alla presenza di un educatore specializzato dei servizi sociali che hanno preso in carico il minore.
6. La casa familiare va assegnata alla madre, collocataria, essendo prioritario interesse di quello di mantenere l'habitat domestico e di non vedere ulteriormente R_
compromessa la propria, già precaria, stabilità psico – fisica.
7. Per quanto concerne le determinazioni sul mantenimento dei figli, sebbene in corso di causa è divenuto maggiorenne, ciononostante, le parti nelle rispettive richieste e Per_1
conclusioni hanno concordato sulla necessità che venga corrisposta una somma anche per
, ciò lasciando presupporre la mancata indipendenza economica del ragazzo Per_1
ha chiesto un mantenimento pari a 250,00 euro e il ha Parte_1 CP_1
manifestato la disponibilità a corrispondere 150,00 euro).
Per la determinazione del quantum del mantenimento per e (ancora Per_1 R_
minorenne), occorre rilevare come nel corso del giudizio sia incontestabilmente emerso che la patologia psichiatrica del resistente comprometta la sua capacità di lavoro e comunque di mantenere una occupazione stabile. D'altronde, la stessa ricorrente ha sostenuto che il marito è disoccupato.
Anche la si trova in una situazione economica precaria, essendo emerso nel corso del _1
giudizio che svolge lavori saltuari, facendosi sostenere e aiutare economicamente dalla famiglia.
pagina 9 di 11 Ne consegue che, sulla scorta di quanto sopra, il Collegio ritiene equo porre a carico del
, per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di 150,00 CP_1 Per_1 R_
euro per ciascuno, pari al minimo vitale, somma che lui stesso si è reso comunque disponibile a versare.
8. Diversamente non merita accoglimento la domanda della ricorrente volta a ottenere un assegno di mantenimento per sé stessa atteso che non si ravvisa una sperequazione reddituale tra le parti e che, anzi, nel bilanciamento delle rispettive capacità economiche, risulta che la sia allo stato il coniuge “forte”, in quanto abile al lavoro. _1
9. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande della ricorrente volte a “escludere ogni forma di convivenza o di adiacenza dell'abitazione del sig. con quella CP_1
del nucleo” di parte ricorrente e dei figli, nonché la richiesta di accertamento della titolarità dei mobili della camera da letto e della cameretta dei ragazzi, trattandosi di questioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
10. In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va CP_1
condannato al pagamento in favore della controparte dei 2/3 delle spese di lite, da versarsi a favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione della al gratuito patrocinio, con _1
compensazione di 1/3 delle stesse, come in dispositivo.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi per la fase istruttoria e secondo valori medi con riferimento a tutte le altre fasi di giudizio, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , sopra generalizzati, sposati in Lentini il 16.04.2004 (atto trascritto CP_1
nei registri dello stato civile del Comune di Lentini, anno 2004, n. 11 Parte I Serie-); rigetta la domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie;
pagina 10 di 11 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000. dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre , con R_ Parte_1
collocamento presso la stessa;
regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
dispone che la casa coniugale vada assegnata alla fino al raggiungimento _1 dell'indipendenza economica dei figli;
dispone che provveda al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 R_
versando alla entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 150,00 per ciascuno _1
di loro – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si richiamano le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda (25.07.2018); dichiara che nulla è dovuto per il mantenimento della moglie;
dichiara inammissibili le altre domande della ricorrente;
compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate in complessivi €. 5.712,00, e condanna
[...]
alla quota 2/3, pari ad €. 3.808,00, per compensi oltre IVA, CPA e spese CP_1
generali, da versarsi a favore dell'erario;
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
16.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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