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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Tania Scanu Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 99 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via TIRSO 79, in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. LEONI
ON che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(MAROCCO), il 31/03/1989, residente in [...];
Resistente - Contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte ricorrente:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come sopra, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“pronunciare il divorzio tra e . Parte_1 Controparte_1
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 ha adito l'intestato Tribunale allo Parte_1 scopo di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge CP_1
[...]
A fondamento di quanto domandato, parte ricorrente ha esposto che i coniugi avevano contratto matrimonio in Casablanca il 26.04.2012 (trascritto nel Registro degli Atti del Comune di Cuglieri,
Atto n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2012) precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con decreto di omologa n. 2019/2022, emesso nel procedimento R.G. 120/2022, codesto Tribunale omologava la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nulla su casa coniugale, mantenimento e spese del giudizio”.
Ciò premesso, la ricorrente, stante la mancata riconciliazione tra i coniugi non essendo nulla significativamente cambiato rispetto al tempo della separazione, ha domandato – come anticipato – unicamente la pronuncia di divorzio.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e, per l'effetto, è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 30.06.2025, non essendo stata ritenuta necessaria alcuna ulteriore istruzione della causa in ragione dell'unica richiesta formulata riguardante la pronuncia dello status, la stessa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, ha provato con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e che, dalla data dell'omologa (10.05.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (04/02/2025), erano trascorsi i termini di legge per poter procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, deve ritenersi cessato ogni interesse tra le parti nonché venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In mancanza di contestazioni, inoltre, opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Pagina 2 Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e Controparte_1
Si dà atto che parte ricorrente ha domandato la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio senza quindi formulare alcuna domanda patrimoniale accessoria di determinazione dell'assegno divorzile.
La mancata costituzione in giudizio del resistente giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con Decreto di omologa (2019/2022) è stata pronunciata la separazione consensuale tra i coniugi, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Casablanca il 26/04/2012 e trascritto nel
Registro degli Atti del Comune di Cuglieri tra nata a [...] il Parte_1
14/09/1964 e nato a [...] il [...] Controparte_1 mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.
3, Parte II, Serie C, Anno 2012 - Comune di Cuglieri).
- spese compensate.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
4/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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