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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 625/2019
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza del 4.6.25, l'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; considerato che, oggi 17 giugno 2025 si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per in proprio e per con l'avv. Parte_1 Controparte_1
CATELLI,
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato
- in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 625/2019, avente ad oggetto azione di responsabilità professionale, promossa da:
(c.f. ), nata il [...] a [...], ivi Parte_2 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Scauri di Minturno (LT), Piazza Rotelli
n.2, presso l'avv. Andrea Sparagna
PARTE ATTRICE
Contro
AVV. (c.f. ), in proprio ex art. 83 c.p.c. con Parte_1 C.F._2 domicilio eletto presso il proprio studio legale in Roma, Via Piemonte 39/a
PARTE CONVENUTA
E
( p.iva ) già quale Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 incorporante di Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A), con sede in Controparte_4
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Controparte_5
munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 30/05/2019 in
[...] autentica Notaio Dr. di Bologna ai nn. 92580/9874 di rep./racc., elettivamente Persona_1 domiciliata in Frosinone, Viale Portogallo n.1, presso l'avv. Avv. Marco Catelli
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale Parte_2 deducendo:
- di aver conferito, nel corso del 2010, incarico professionale all'avv. per il Parte_1 recupero delle differenze paga, tredicesima mensilità e T.F.R. maturati nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della dal 7.10.2002 al 24.10.2008; Controparte_6
- che, nell'espletamento dell'incarico, in data 20.11.2010 l'avv. presentava alla D.P.L. di Parte_1
Roma richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione in ordine a tali voci retributive, confermando con suo fax del 12.11.2010 l'incarico ricevuto e, a fronte dell'offerta datoriale di un piano di rientro, oltre a rifiutarlo, precisava che gli importi dovuti all'odierna attrice comprendevano anche il T.F.R;
- che l'avv. sulla base dei conteggi elaborati dal Patronato per un credito di € Parte_1 CP_7 9.343,33, di cui € 7.436,94 per T.F.R. e la somma restante per retribuzioni ordinarie e ratei 13°, predisponeva ricorso ordinario alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma e ricorso per D.I., forniti solo in bozza all'attrice, in assenza di prova di iscrizione a ruolo e notifica;
- che, a seguito di avviso ex art. 92 L. Fall. del Curatore del CP_8 Controparte_6
n. 369/13 del Tribunale di Roma, l'avv. predisponeva e inviava al Curatore istanza di Parte_1 ammissione al passivo per un credito complessivo di € 9.343,33, allegando le buste paga e i conteggi;
- che, a seguito della ricezione dell'estratto del progetto di stato passivo con invito del Curatore a specificare maggiormente le ragioni della domanda e a fornire la relativa documentazione a supporto, con pec del 24.02.2018 l'avv. forniva chiarimenti e allegava: “Contratto di assunzione;
Parte_1 busta paga per T.F.R.; busta paga novembre 2008; lettera di riconoscimento parziale di debito;
lettera di dimissioni”;
- che il G.D. del Tribunale di Roma, condivise le osservazioni e le proposte del Curatore, rigettava la domanda perché ritenuta carente di prova;
- che l'avv. predisponeva atto di opposizione allo stato passivo, con cui ribadiva Parte_1 sostanzialmente le osservazioni presentate in precedenza al Curatore, atto che non risultava depositato in cancelleria, né iscritto a ruolo e neppure notificato;
- che in data 25.05.2016 provvedeva a ritirare tutta la documentazione;
- che l'operato dell'avv. era censurabile: per non aver mai chiarito per quale motivo avesse Parte_1 cancellato (a penna) dai conteggi la voce T.F.R., nonostante perfettamente consapevole che la lavoratrice lo stesse rivendicando;
per non aver mai dedotto che le somme richieste erano quelle portate dalla sola busta paga di novembre 2008, emessa e non pagata, avendole rivendicate a titolo di scatti di anzianità, mai richiesti dalla lavoratrice;
per non aver fornito al Curatore i chiarimenti esplicativi dei conteggi;
per non aver chiesto tali informazioni alla cliente;
per non aver mai fatto osservare al Curatore che nessuna inversione dell'onere della prova sarebbe stato giuridicamente plausibile, perché non avrebbe mai potuto pretendere che la lavoratrice provasse di non aver ricevuto quanto richiesto, mentre sarebbe spettato alla Curatela del provare di aver provveduto al Parte_3 pagamento delle spettanze portate dalla busta paga di novembre 2008.
Sulla base di tali deduzioni chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa, la responsabilità professionale dell'Avv. e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo, a titolo di risarcimento danni, all'immediato pagamento a favore di Parte_2 della somma complessiva di € 9.343,33 o, in subordine, di € 7.436,94 (corrispondente a quanto dovutole per T.F.R.), con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge.”.
Si costituiva in giudizio, con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, l'avv.
[...] contestando la domanda attorea, ed eccependo: Parte_1
-di aver effettuato, nell'interesse dell'attrice, diverse attività tutte finalizzate ad ottenere il recupero delle somme che la stessa asseriva dovute dalla società datrice di lavoro. In particolare, in sede di trattazione stragiudiziale della controversia, a seguito di contatti con il legale della controparte, era stata formalizzata una offerta di € 5.058,00, da corrispondere in forma rateale, avendo la società datrice parzialmente riconosciuto il debito a titolo di residuo TFR e i buoni pasto;
-che l'offerta non veniva ritenuta congrua dalla e veniva presentato ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo che, tuttavia, veniva respinto, essendo la documentazione allegata giudicata non idonea come prova scritta ex art. 633 c.p.c. e che il ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. non veniva depositato per le difficoltà a contattare la residente all'estero. A seguito di fallimento della società Parte_2 datrice di lavoro veniva presentata istanza di ammissione al passivo che il Curatore riteneva non provata e da chiarire;
- di aver reso i chiarimenti richiesti con allegata documentazione a sostegno cui, tuttavia, seguiva il rigetto della domanda per carenza di prova;
- di aver predisposto l'opposizione alla esclusione dallo stato passivo ma le difficoltà di raggiungere la trasferita all'estero, determinavano l'impossibilità di renderla edotta circa l'esito della Parte_2 procedura e di prospettarle la possibilità di proporre opposizione, di raccogliere la relativa delega e di presentare opposizione con assunzione dei rischi della eventuale soccombenza;
- che dopo circa due anni la prendeva nuovamente contatto con il difensore e ritirava la Parte_2 documentazione presso lo studio;
- che tutte le domande (decreto ingiuntivo, ricorso al Tribunale sez. lavoro e istanza di ammissione) venivano presentate sulla base del conteggio fornito dalla stessa e dalla stessa fatto Parte_2 elaborare nel quale figurava come percepito il TFR, su cui alcuna cancellazione a penna aveva apportato, e che, in seguito, con i chiarimenti resi al curatore, veniva chiarito la circostanza e dimostrato anche documentalmente che parte di quelle somme erano dovute;
peraltro non tutta la documentazione venne consegnata dalla Sig.ra Parte_2
- che la consegnava la busta paga di novembre 2008 e la comunicazione del preavviso di Parte_2 dimissioni solo successivamente alla richiesta di chiarimenti da parte della curatela, avendo in precedenza consegnato solo pochi documenti e vecchie buste paga, ma non quella rilasciatale al termine del rapporto, tanto che la prova delle somme dovute veniva resa con il conteggio elaborato;
- le buste paga indicavano peraltro come somme dovute € 3.152,00 per TFR ed € 734,00 quali ulteriori differenze e attestavano quindi la infondatezza, anche sul quantum, della domanda;
- che comunque vi era incertezza perché alla società datrice risultavano acconti e il preavviso non era rituale rispetto al termine previsto dal CCNL e quindi, parte della indennità, era certamente a carico della Parte_2
- che il diniego dell'ammissione non era conseguenza dell'attività difensiva, ma dell'errata valutazione della documentazione a sostegno;
- che l'attrice aveva rifiutato il pagamento della somma di € 5.058,00, offerta nel 2010, somma che era congrua, considerato il mancato preavviso (almeno parziale), l'insussistenza di differenze retributive e gli acconti versati di TFR;
- che a fronte della attività resa, nelle varie fasi, stragiudiziale, precontenziosa e contenziosa –
Tribunale lavoro e Tribunale Fallimentare, la nulla aveva corrisposto e, per tale ragione, Parte_2 spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi dovuti e determinati in complessivi
€ 4.691,07, in applicazione del DM 55/14.
Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- autorizzare la chiamata del terzo, , fissando a tal fine nuova udienza con Controparte_2 differimento di quella già fissata, onde consentire la citazione del terzo nel rispetto del termini che vorrà stabilire;
- nel merito, respingere la domanda proposta dalla Sig.ra in quanto Parte_2 infondata in fatto ed in diritto, frutto di generiche e non provate argomentazioni, privo di pregio in relazione all'an debeatur, infondata nel quantum richiesto e privo di prova del nesso causale tra il danno paventato e non dimostrato e la condotta ascritta al difensore, pure non provata ed anzi smentita dalla documentazione prodotta;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, attesa l'omessa corresponsione dei compensi maturati per l'attività espletata, chiede la condanna della Sig.ra al pagamento della somma di € 4.691,07, oltre interessi dalla data della Parte_2 richiesta sino all'effettivo soddisfo;
- in tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Giudizio”.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa si costituiva la eccependo: Controparte_9
- in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo perché privo della pedissequa trasposizione e riproduzione dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, contenendo sintetica esposizione rielaborata degli atti;
- nel merito, nel richiamare la ricostruzione fattuale dell'assicurato, contestava le domande avanzate dalla sia nell' an che nel quantum, deducendo che: l'attrice non aveva corrisposto alcun Parte_2 compenso al professionista;
la documentazione posta alla base delle azioni giudiziarie veniva fornita dalla parte attrice, che in un primo momento consegnava solo parte dei documenti e, solo in seguito, integrava il materiale;
la si era trasferita all'estero e il legale aveva avuto oggettive Parte_2 difficoltà nel mettersi in contatto con la cliente e non riceveva il formale necessario mandato per depositare l'opposizione allo stato passivo;
- che la polizza assicurativa stipulata dal professionista prevedeva un massimale per sinistro e per periodo assicurativo pari ad €. 1.050.000,00, con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 250,00, salvo importi superiori previsti in polizza.
Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo “- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attrice per essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, liquidare il risarcimento nei limiti dei soli danni che saranno effettivamente provati ed in nesso causale con
l'evento, sempre e comunque al netto della franchigia prevista in polizza e nel rispetto delle condizioni contrattualmente previste;
- con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.6 cpc, su richiesta delle parti, la causa veniva istruita con prova documentale e interrogatorio formale della parte attrice, all'esito del quale la causa veniva rinviata, diverse volte, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, infine, subentrato medio tempore questo giudice sul ruolo in data 23.2.2024, all'udienza odierna in cui la causa veniva discussa e posta in deliberazione.
2. Deve preliminarmente rigettarsi, perché infondata, l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo. L'atto risulta redatto nel rispetto dei requisiti di forma e contenuto previsti per gli atti di citazione in generale, e nello specifico, quanto al vizio eccepito, risulta sufficientemente determinato sia in ordine alla ragione della chiamata del terzo nel processo, sia in ordine alle richieste dell'attore avanzate in danno del convenuto e di quest'ultimo nei confronti del terzo. Ciò trova conferma anche nello scritto difensivo della Compagnia dal quale risulta una circostanziata linea difensiva, elemento chiaramente indicativo della idoneità dell'atto di citazione a consentire il pieno esercizio dei diritti della difesa.
3. Nel merito, deve rilevarsi che ha chiesto l'accertamento della responsabilità Parte_2 professionale dell'avv. al quale aveva conferito incarico per il recupero delle Parte_1 differenze paga, tredicesima mensilità e T.F.R. maturati nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della dal 7.10.2002 al 24.10.2008, imputando al Controparte_6 professionista il mancato conseguimento del risultato per inadempimento e a cui sarebbe conseguito un danno corrispondente alle somme richieste e non percepite.
4. La domanda dell'attrice deve essere rigettata perché infondata.
4.1 Sul punto, si osserva che la responsabilità professionale dell'avvocato è disciplinata dagli artt.
1218, 1176 e 2236 c.c. Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Vertendosi nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, l'inadempimento del contratto di mandato professionale del difensore non può essere desunto dal solo mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, 2° comma c.c. Deve rilevarsi che ai fini della affermazione della responsabilità professionale non è sufficiente la ricorrenza della negligenza, dovendo sussistere anche il nesso causale con il danno. E precisamente, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone e la relativa indagine deve svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta (cfr. Cass. 16846/2005, Cass. n. 12354/2009).
Questo comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di detta condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2017, n. 12038).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, la
Cassazione ha ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 7064/2021; Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 33442/2022).
Conseguentemente, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità non sussista.
4.2 Ciò posto, calando i detti principi nella fattispecie, deve rilevarsi che la parte attrice non ha fornito prova idonea del nesso causale tra la censurata prestazione professionale e il danno dalla medesima ritenuto subito.
Nello specifico la ha mosso diverse censure all'operato del professionista convenuto, che Parte_2 possono – in estrema sintesi – individuarsi nell'aver “manomesso” i conteggi dalla medesima forniti, nella non tempestiva proposizione e conclusione dei giudizi di merito, nell'insufficienza e irritualità dei chiarimenti resi al Curatore e, infine, nel non aver coltivato il giudizio di opposizione allo stato passivo.
Preliminarmente deve rilevarsi che nei conteggi in atti, prodotti dalla medesima parte attrice, dattiloscritti e redatti dal Patronato risulta indicato l'importo di euro 1.906,36 quale differenza CP_7 retribuzione ordinaria e tredicesima, l'importo di euro 7.436,94 dovuto a titolo di TFR calcolato su lavoro ordinario ed euro 7.423,39 quale T.F.R percepito, con una differenza dovuta a tale titolo pari ad euro 13,55.
Quanto alle dedotte “manomissioni”, ossia le integrazioni riportate a penna, e precisamente la voce
“no” rispetto al T.F.R. percepito, e la correzione della somma dovuta come totale generale riportata a penna in euro 9.343,33, anziché la somma dattiloscritta di euro 1.919,94, è risultata indimostrata la riconducibilità delle stesse al professionista convenuto.
A fronte della contestazione specifica sul punto da parte dell'avv. deve rilevarsi che la Parte_1 non ha prodotto l'originale del documento per gli opportuni accertamenti e tanto meno ha Parte_2 fornito altri elementi utili aliunde per dimostrare il proprio assunto.
Inoltre, in sede di deferito interrogatorio, l'attrice ha confermato di aver fornito lei stessa all'avv. la documentazione per valutare le successive azioni giudiziarie da intraprendere contro la Parte_1 società precisando di aver consegnato al professionista i conteggi Controparte_6 elaborati dal sindacato, nulla riferendo in tale sede circa la dedotta e, per i motivi anzidetti, indimostrata riconducibilità delle correzioni a penna ad opera del professionista.
Quanto sopra risulta dirimente in ordine alle ulteriori condotte censurate (non tempestiva proposizione e conclusione dei giudizi di merito, insufficienza e irritualità dei chiarimenti resi al
Curatore e, infine, non aver coltivato il giudizio di opposizione allo stato passivo) perché, quandanche dimostrate, deve rilevarsi che nel caso di specie non può ravvisarsi la sussistenza del nesso causale tra l'inadeguata prestazione professionale e il danno che la ritiene aver subito, non avendo Parte_2 la stessa fornito idonea prova sul punto, del cui onere era gravata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c.
E precisamente, avendo la parte attrice dedotto, e ammesso in sede di deferito interrogatorio, di aver fornito al professionista convenuto la documentazione, tra cui i conteggi, da porre a base delle azioni giudiziarie intraprese, ovvero l'insinuazione al passivo della società datrice di lavoro e le conseguenti osservazioni e chiarimenti, deve rilevarsi che dal complessivo esame della documentazione versata in atti, in base ad un giudizio prognostico, la domanda sarebbe stata comunque rigettata.
A seguito dei chiarimenti resi dall'avv. seppur irrituali, e della documentazione allegata a Parte_1 sostegno, in particolare la busta paga di novembre 2008 da cui evincere l'importo dovuto a titolo di TFR (euro 7.423,39) e la ricognizione di debito della società datrice del 17.11.2010 per la somma di euro 5.058,00, di cui euro 3.886,20 per TFR e 1.171,80 per buoni pasto (cfr All. 14 fascicolo di parte attrice), il G.D. - condividendo le osservazioni del Curatore - ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo per carenza di prova.
Nella motivazione del Curatore si legge “le osservazioni, chiarendo che la somma complessiva di € 1.906,39 sarebbe dovuta a titolo di differenze di retribuzione ordinaria per il mancato pagamento degli scatti di anzianità, evidenziano ancor di più la necessità di disporre di idonea documentazione (buste paga, prospetto di calcolo del dovuto e del percepito) non fornita dalla istante. Le stesse non chiariscono le ragioni delle operate correzioni sull'anzidetto riepilogo conteggio con conseguente inversione dell'onere della prova in ordine al pagamento anche in ragione della posizione di terzo del Curatore. Parimenti carente di prova risulta la richiesta con riferimento alla restante somma di
€ 7.436,94 che si riferisce al T.F.R. connesso alle predette rivendicate differenze rimaste non provate risultando dalla busta paga prodotta con le osservazioni l'importo già indicato come percepito e poi cancellato corrispondente al T.F.R. riportato dalla busta stessa….” (cfr all. 15 fascicolo di parte attrice).
Esaminando la documentazione in atti, in particolare:
- i conteggi, dai quali risulta la voce TFR come percepita nella misura di euro 7.423,39 (tra l'altro corrispondente all'importo indicato a tale titolo nella busta paga di novembre 2008) con correzione riportata a penna per indicare la non percezione, per la quale nel presente giudizio non risulta provata la riferibilità in capo al professionista:
- la dichiarazione datoriale di ricognizione di debito datata 17.10.2010 per la minor somma di euro 5.058,00 che, in quanto proveniente da un soggetto terzo rispetto al presente giudizio e con dicitura “non producibile in giudizio”, risulta inutilizzabile ai fini della prova sia nel giudizio di opposizione allo stato passivo che nel giudizio di merito innanzi al Giudice del
Lavoro,
emerge l'insufficienza della stessa, per cui non è dato ritenere che, quandanche proposta l'opposizione allo stato passivo ad opera del professionista, la avrebbe conseguito, in base Parte_2 ad un giudizio a priori e secondo la regola del “più probabile che non”, l'ammissione al passivo e la conseguente liquidazione da parte del Fondo di Garanzia presso l' e, quindi, il riconoscimento CP_10 delle proprie ragioni, né tantomeno la misura del danno conseguenza.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine alle azioni giudiziarie che il professionista convenuto avrebbe dovuto intraprendere, ovvero il giudizio di merito e il giudizio monitorio, sempre per la medesima causale.
Inoltre dalle evidenze in atti è emerso che tra le trattative di bonario componimento definite con esito negativo in data 07.02.2011 (cfr all. 6 parte attrice, individuando in tale momento il dies a quo per intraprendere il giudizio di merito) e il fallimento della società datrice di lavoro dichiarato in data
14.05.2013 con Sentenza del Tribunale di Roma num. 373 (cfr all. 11 parte attrice) è intercorso un breve lasso temporale di circa due anni che – in base ad un giudizio prognostico – con scarsa probabilità sarebbe stato sufficiente per la definizione di un giudizio di merito ordinario (instaurato con ricorso ex art. 414 c.p.c. oppure a seguito di eventuale e presumibile opposizione a decreto ingiuntivo) prima della dichiarazione di fallimento.
5. Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento delle domande relative al rapporto di garanzia dedotto in giudizio dall'avv. . Parte_1
6. Passando all'esame della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del compenso per l'attività professionale deve rilevarsi che la domanda risulta proposta sia per l'attività stragiudiziale, che nella fattispecie deve ritenersi finalizzata alla successiva azione giudiziaria e quindi priva di carattere autonomo, che per l'attività giudiziale volta al recupero delle somme rivendicate dalla propria assistita nei confronti della società datrice di lavoro.
Trattandosi di compenso richiesto con riferimento ai procedimenti civili giudiziali, deve ritenersi che la domanda sia ricompresa nell'ambito di applicazione del procedimento sommario di cognizione speciale di cui al D.Lgs. n. 150/2011 riservato, per l'appunto, ai soli procedimenti civili giudiziali.
Al riguardo parte attrice ha eccepito la improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. per erroneità del rito prescelto. Parte_1
L'eccezione non coglie nel segno. Si osserva al riguardo che il D. Lgs n. 150/2011, applicabile alle cause relative agli onorari degli avvocati, prevede all'art. 4 che "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza". Il secondo comma dell'art. 4 dispone che l'ordinanza di mutamento del rito viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la scelta del rito ordinario in luogo del rito speciale non determina la improcedibilità della domanda che, in difetto di ordinanza di mutamento del rito da pronunciarsi inderogabilmente non oltre la prima udienza, deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020 “l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione;
mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello”).
Nel caso di specie, il mutamento del rito non è avvenuto entro la prima udienza di comparizione delle parti e quindi il Tribunale, decorso tale termine perentorio, non può dichiarare la domanda inammissibile o improcedibile né, tantomeno, mutare il rito, avendo ormai le parti precisato le conclusioni e, conseguentemente, il giudizio deve svolgersi nelle forme ordinarie e concludersi con sentenza.
6.2 Nel merito si osserva che la domanda è fondata, nei limiti che seguono.
Dalla documentazione in atti si evince che l'avv. ha espletato la propria prestazione Parte_1 professionale in favore della relativamente alla fase stragiudiziale, consistita nella richiesta Parte_2 di tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma conclusa con la formalizzazione di una proposta da parte della società datrice non accettata e, quanto alla fase giudiziale, limitatamente alla domanda di insinuazione al passivo per il credito di lavoro, non potendosi riconoscere - in assenza di attestazione di avvenuto deposito presso la cancelleria del
Tribunale e in assenza di relativa notifica - l'attività prestata per la redazione del Ricorso per D.I. e per il ricorso di lavoro. A fronte della domanda di pagamento proposta, in virtù del rapporto contrattuale di cui all'art. 2230 c.c. dedotto in lite e documentato dagli atti menzionati, la non ha fornito prova Parte_2 dell'avvenuto adempimento, né tantomeno ha contestato l'omesso pagamento.
In merito, costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, “laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (per tutte, Cass. n. 13533/2001).
In ordine alla relativa liquidazione, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti può riconoscersi l'applicazione dello scaglione di riferimento, compreso tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00 (Cfr. All 5, 6, 7 e 12 fascicolo attrice). In merito, l'art. 5 “Determinazione del valore della controversia”, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Alla luce di ciò, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'avv.
[...]
la è tenuta al pagamento della minor somma di € 1.753,00, oltre spese generali Parte_1 Parte_2
(15%), c.p.a e iva, se dovuta per legge, come di seguito liquidata:
- in conformità al d.m. n. 55/14 vigente all'epoca della conclusione dell'incarico (anno 2014, cfr.
All.15);
- dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,01, in virtù del credito vantato dalla lavoratrice;
- dell'attività prestata per la fase stragiudiziale e dell'effettiva attività processuale espletata per la fase di studio e la fase introduttiva per la domanda di insinuazione al passivo;
- con applicazione del valore minimo (grado complessità minimo, tenuto conto dell'attività prestata e in mancanza di elementi che giustificano lo scostamento da tale valore). E così:
Tabelle: 2014-2018
A) Assistenza stragiudiziale
Valore da € 5.201 a € 26.000 € 945,00
B) Fase Giudiziale -Competenza: Tribunale – insinuazione al passivo
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
- Fase di studio della controversia, valore minimo: € 438,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 370,00
Compenso € 808,00
7. Deve ritenersi assorbita ogni altra questione. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza. Devono, quindi, essere poste a carico della parte attrice e determinate ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia (5.201,00 – 26.000,00 euro), del grado minimo di complessità delle questioni trattate, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio (studio, introduttiva, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attore;
- Condanna al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1 di euro 1.753,0, oltre spese generali (15%), c.p.a e iva, se dovuta per legge, oltre gli interessi a decorrere dalla notifica della domanda;
- Dichiara assorbita la domanda proposta dall'avv. nei confronti della Parte_1 CP_1 ; CP_11
- Condanna a rimborsare all'avv. le spese di lite, che si Parte_2 Parte_1 liquidano euro 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a, c.p.a. e 15% per spese generali;
- Condanna a rimborsare alla le spese di lite, che si Parte_2 Controparte_9 liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
Così deciso il 17.6.2025
Il Giudice
Tania Tavolieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 625/2019
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza del 4.6.25, l'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; considerato che, oggi 17 giugno 2025 si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per in proprio e per con l'avv. Parte_1 Controparte_1
CATELLI,
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato
- in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 625/2019, avente ad oggetto azione di responsabilità professionale, promossa da:
(c.f. ), nata il [...] a [...], ivi Parte_2 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Scauri di Minturno (LT), Piazza Rotelli
n.2, presso l'avv. Andrea Sparagna
PARTE ATTRICE
Contro
AVV. (c.f. ), in proprio ex art. 83 c.p.c. con Parte_1 C.F._2 domicilio eletto presso il proprio studio legale in Roma, Via Piemonte 39/a
PARTE CONVENUTA
E
( p.iva ) già quale Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 incorporante di Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A), con sede in Controparte_4
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Controparte_5
munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 30/05/2019 in
[...] autentica Notaio Dr. di Bologna ai nn. 92580/9874 di rep./racc., elettivamente Persona_1 domiciliata in Frosinone, Viale Portogallo n.1, presso l'avv. Avv. Marco Catelli
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale Parte_2 deducendo:
- di aver conferito, nel corso del 2010, incarico professionale all'avv. per il Parte_1 recupero delle differenze paga, tredicesima mensilità e T.F.R. maturati nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della dal 7.10.2002 al 24.10.2008; Controparte_6
- che, nell'espletamento dell'incarico, in data 20.11.2010 l'avv. presentava alla D.P.L. di Parte_1
Roma richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione in ordine a tali voci retributive, confermando con suo fax del 12.11.2010 l'incarico ricevuto e, a fronte dell'offerta datoriale di un piano di rientro, oltre a rifiutarlo, precisava che gli importi dovuti all'odierna attrice comprendevano anche il T.F.R;
- che l'avv. sulla base dei conteggi elaborati dal Patronato per un credito di € Parte_1 CP_7 9.343,33, di cui € 7.436,94 per T.F.R. e la somma restante per retribuzioni ordinarie e ratei 13°, predisponeva ricorso ordinario alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma e ricorso per D.I., forniti solo in bozza all'attrice, in assenza di prova di iscrizione a ruolo e notifica;
- che, a seguito di avviso ex art. 92 L. Fall. del Curatore del CP_8 Controparte_6
n. 369/13 del Tribunale di Roma, l'avv. predisponeva e inviava al Curatore istanza di Parte_1 ammissione al passivo per un credito complessivo di € 9.343,33, allegando le buste paga e i conteggi;
- che, a seguito della ricezione dell'estratto del progetto di stato passivo con invito del Curatore a specificare maggiormente le ragioni della domanda e a fornire la relativa documentazione a supporto, con pec del 24.02.2018 l'avv. forniva chiarimenti e allegava: “Contratto di assunzione;
Parte_1 busta paga per T.F.R.; busta paga novembre 2008; lettera di riconoscimento parziale di debito;
lettera di dimissioni”;
- che il G.D. del Tribunale di Roma, condivise le osservazioni e le proposte del Curatore, rigettava la domanda perché ritenuta carente di prova;
- che l'avv. predisponeva atto di opposizione allo stato passivo, con cui ribadiva Parte_1 sostanzialmente le osservazioni presentate in precedenza al Curatore, atto che non risultava depositato in cancelleria, né iscritto a ruolo e neppure notificato;
- che in data 25.05.2016 provvedeva a ritirare tutta la documentazione;
- che l'operato dell'avv. era censurabile: per non aver mai chiarito per quale motivo avesse Parte_1 cancellato (a penna) dai conteggi la voce T.F.R., nonostante perfettamente consapevole che la lavoratrice lo stesse rivendicando;
per non aver mai dedotto che le somme richieste erano quelle portate dalla sola busta paga di novembre 2008, emessa e non pagata, avendole rivendicate a titolo di scatti di anzianità, mai richiesti dalla lavoratrice;
per non aver fornito al Curatore i chiarimenti esplicativi dei conteggi;
per non aver chiesto tali informazioni alla cliente;
per non aver mai fatto osservare al Curatore che nessuna inversione dell'onere della prova sarebbe stato giuridicamente plausibile, perché non avrebbe mai potuto pretendere che la lavoratrice provasse di non aver ricevuto quanto richiesto, mentre sarebbe spettato alla Curatela del provare di aver provveduto al Parte_3 pagamento delle spettanze portate dalla busta paga di novembre 2008.
Sulla base di tali deduzioni chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa, la responsabilità professionale dell'Avv. e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo, a titolo di risarcimento danni, all'immediato pagamento a favore di Parte_2 della somma complessiva di € 9.343,33 o, in subordine, di € 7.436,94 (corrispondente a quanto dovutole per T.F.R.), con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e vittoria delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge.”.
Si costituiva in giudizio, con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, l'avv.
[...] contestando la domanda attorea, ed eccependo: Parte_1
-di aver effettuato, nell'interesse dell'attrice, diverse attività tutte finalizzate ad ottenere il recupero delle somme che la stessa asseriva dovute dalla società datrice di lavoro. In particolare, in sede di trattazione stragiudiziale della controversia, a seguito di contatti con il legale della controparte, era stata formalizzata una offerta di € 5.058,00, da corrispondere in forma rateale, avendo la società datrice parzialmente riconosciuto il debito a titolo di residuo TFR e i buoni pasto;
-che l'offerta non veniva ritenuta congrua dalla e veniva presentato ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo che, tuttavia, veniva respinto, essendo la documentazione allegata giudicata non idonea come prova scritta ex art. 633 c.p.c. e che il ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. non veniva depositato per le difficoltà a contattare la residente all'estero. A seguito di fallimento della società Parte_2 datrice di lavoro veniva presentata istanza di ammissione al passivo che il Curatore riteneva non provata e da chiarire;
- di aver reso i chiarimenti richiesti con allegata documentazione a sostegno cui, tuttavia, seguiva il rigetto della domanda per carenza di prova;
- di aver predisposto l'opposizione alla esclusione dallo stato passivo ma le difficoltà di raggiungere la trasferita all'estero, determinavano l'impossibilità di renderla edotta circa l'esito della Parte_2 procedura e di prospettarle la possibilità di proporre opposizione, di raccogliere la relativa delega e di presentare opposizione con assunzione dei rischi della eventuale soccombenza;
- che dopo circa due anni la prendeva nuovamente contatto con il difensore e ritirava la Parte_2 documentazione presso lo studio;
- che tutte le domande (decreto ingiuntivo, ricorso al Tribunale sez. lavoro e istanza di ammissione) venivano presentate sulla base del conteggio fornito dalla stessa e dalla stessa fatto Parte_2 elaborare nel quale figurava come percepito il TFR, su cui alcuna cancellazione a penna aveva apportato, e che, in seguito, con i chiarimenti resi al curatore, veniva chiarito la circostanza e dimostrato anche documentalmente che parte di quelle somme erano dovute;
peraltro non tutta la documentazione venne consegnata dalla Sig.ra Parte_2
- che la consegnava la busta paga di novembre 2008 e la comunicazione del preavviso di Parte_2 dimissioni solo successivamente alla richiesta di chiarimenti da parte della curatela, avendo in precedenza consegnato solo pochi documenti e vecchie buste paga, ma non quella rilasciatale al termine del rapporto, tanto che la prova delle somme dovute veniva resa con il conteggio elaborato;
- le buste paga indicavano peraltro come somme dovute € 3.152,00 per TFR ed € 734,00 quali ulteriori differenze e attestavano quindi la infondatezza, anche sul quantum, della domanda;
- che comunque vi era incertezza perché alla società datrice risultavano acconti e il preavviso non era rituale rispetto al termine previsto dal CCNL e quindi, parte della indennità, era certamente a carico della Parte_2
- che il diniego dell'ammissione non era conseguenza dell'attività difensiva, ma dell'errata valutazione della documentazione a sostegno;
- che l'attrice aveva rifiutato il pagamento della somma di € 5.058,00, offerta nel 2010, somma che era congrua, considerato il mancato preavviso (almeno parziale), l'insussistenza di differenze retributive e gli acconti versati di TFR;
- che a fronte della attività resa, nelle varie fasi, stragiudiziale, precontenziosa e contenziosa –
Tribunale lavoro e Tribunale Fallimentare, la nulla aveva corrisposto e, per tale ragione, Parte_2 spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi dovuti e determinati in complessivi
€ 4.691,07, in applicazione del DM 55/14.
Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- autorizzare la chiamata del terzo, , fissando a tal fine nuova udienza con Controparte_2 differimento di quella già fissata, onde consentire la citazione del terzo nel rispetto del termini che vorrà stabilire;
- nel merito, respingere la domanda proposta dalla Sig.ra in quanto Parte_2 infondata in fatto ed in diritto, frutto di generiche e non provate argomentazioni, privo di pregio in relazione all'an debeatur, infondata nel quantum richiesto e privo di prova del nesso causale tra il danno paventato e non dimostrato e la condotta ascritta al difensore, pure non provata ed anzi smentita dalla documentazione prodotta;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, attesa l'omessa corresponsione dei compensi maturati per l'attività espletata, chiede la condanna della Sig.ra al pagamento della somma di € 4.691,07, oltre interessi dalla data della Parte_2 richiesta sino all'effettivo soddisfo;
- in tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Giudizio”.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa si costituiva la eccependo: Controparte_9
- in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo perché privo della pedissequa trasposizione e riproduzione dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, contenendo sintetica esposizione rielaborata degli atti;
- nel merito, nel richiamare la ricostruzione fattuale dell'assicurato, contestava le domande avanzate dalla sia nell' an che nel quantum, deducendo che: l'attrice non aveva corrisposto alcun Parte_2 compenso al professionista;
la documentazione posta alla base delle azioni giudiziarie veniva fornita dalla parte attrice, che in un primo momento consegnava solo parte dei documenti e, solo in seguito, integrava il materiale;
la si era trasferita all'estero e il legale aveva avuto oggettive Parte_2 difficoltà nel mettersi in contatto con la cliente e non riceveva il formale necessario mandato per depositare l'opposizione allo stato passivo;
- che la polizza assicurativa stipulata dal professionista prevedeva un massimale per sinistro e per periodo assicurativo pari ad €. 1.050.000,00, con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 250,00, salvo importi superiori previsti in polizza.
Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo “- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attrice per essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, liquidare il risarcimento nei limiti dei soli danni che saranno effettivamente provati ed in nesso causale con
l'evento, sempre e comunque al netto della franchigia prevista in polizza e nel rispetto delle condizioni contrattualmente previste;
- con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.6 cpc, su richiesta delle parti, la causa veniva istruita con prova documentale e interrogatorio formale della parte attrice, all'esito del quale la causa veniva rinviata, diverse volte, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, infine, subentrato medio tempore questo giudice sul ruolo in data 23.2.2024, all'udienza odierna in cui la causa veniva discussa e posta in deliberazione.
2. Deve preliminarmente rigettarsi, perché infondata, l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo. L'atto risulta redatto nel rispetto dei requisiti di forma e contenuto previsti per gli atti di citazione in generale, e nello specifico, quanto al vizio eccepito, risulta sufficientemente determinato sia in ordine alla ragione della chiamata del terzo nel processo, sia in ordine alle richieste dell'attore avanzate in danno del convenuto e di quest'ultimo nei confronti del terzo. Ciò trova conferma anche nello scritto difensivo della Compagnia dal quale risulta una circostanziata linea difensiva, elemento chiaramente indicativo della idoneità dell'atto di citazione a consentire il pieno esercizio dei diritti della difesa.
3. Nel merito, deve rilevarsi che ha chiesto l'accertamento della responsabilità Parte_2 professionale dell'avv. al quale aveva conferito incarico per il recupero delle Parte_1 differenze paga, tredicesima mensilità e T.F.R. maturati nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della dal 7.10.2002 al 24.10.2008, imputando al Controparte_6 professionista il mancato conseguimento del risultato per inadempimento e a cui sarebbe conseguito un danno corrispondente alle somme richieste e non percepite.
4. La domanda dell'attrice deve essere rigettata perché infondata.
4.1 Sul punto, si osserva che la responsabilità professionale dell'avvocato è disciplinata dagli artt.
1218, 1176 e 2236 c.c. Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Vertendosi nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, l'inadempimento del contratto di mandato professionale del difensore non può essere desunto dal solo mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, 2° comma c.c. Deve rilevarsi che ai fini della affermazione della responsabilità professionale non è sufficiente la ricorrenza della negligenza, dovendo sussistere anche il nesso causale con il danno. E precisamente, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone e la relativa indagine deve svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta (cfr. Cass. 16846/2005, Cass. n. 12354/2009).
Questo comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di detta condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2017, n. 12038).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, la
Cassazione ha ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 7064/2021; Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 33442/2022).
Conseguentemente, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità non sussista.
4.2 Ciò posto, calando i detti principi nella fattispecie, deve rilevarsi che la parte attrice non ha fornito prova idonea del nesso causale tra la censurata prestazione professionale e il danno dalla medesima ritenuto subito.
Nello specifico la ha mosso diverse censure all'operato del professionista convenuto, che Parte_2 possono – in estrema sintesi – individuarsi nell'aver “manomesso” i conteggi dalla medesima forniti, nella non tempestiva proposizione e conclusione dei giudizi di merito, nell'insufficienza e irritualità dei chiarimenti resi al Curatore e, infine, nel non aver coltivato il giudizio di opposizione allo stato passivo.
Preliminarmente deve rilevarsi che nei conteggi in atti, prodotti dalla medesima parte attrice, dattiloscritti e redatti dal Patronato risulta indicato l'importo di euro 1.906,36 quale differenza CP_7 retribuzione ordinaria e tredicesima, l'importo di euro 7.436,94 dovuto a titolo di TFR calcolato su lavoro ordinario ed euro 7.423,39 quale T.F.R percepito, con una differenza dovuta a tale titolo pari ad euro 13,55.
Quanto alle dedotte “manomissioni”, ossia le integrazioni riportate a penna, e precisamente la voce
“no” rispetto al T.F.R. percepito, e la correzione della somma dovuta come totale generale riportata a penna in euro 9.343,33, anziché la somma dattiloscritta di euro 1.919,94, è risultata indimostrata la riconducibilità delle stesse al professionista convenuto.
A fronte della contestazione specifica sul punto da parte dell'avv. deve rilevarsi che la Parte_1 non ha prodotto l'originale del documento per gli opportuni accertamenti e tanto meno ha Parte_2 fornito altri elementi utili aliunde per dimostrare il proprio assunto.
Inoltre, in sede di deferito interrogatorio, l'attrice ha confermato di aver fornito lei stessa all'avv. la documentazione per valutare le successive azioni giudiziarie da intraprendere contro la Parte_1 società precisando di aver consegnato al professionista i conteggi Controparte_6 elaborati dal sindacato, nulla riferendo in tale sede circa la dedotta e, per i motivi anzidetti, indimostrata riconducibilità delle correzioni a penna ad opera del professionista.
Quanto sopra risulta dirimente in ordine alle ulteriori condotte censurate (non tempestiva proposizione e conclusione dei giudizi di merito, insufficienza e irritualità dei chiarimenti resi al
Curatore e, infine, non aver coltivato il giudizio di opposizione allo stato passivo) perché, quandanche dimostrate, deve rilevarsi che nel caso di specie non può ravvisarsi la sussistenza del nesso causale tra l'inadeguata prestazione professionale e il danno che la ritiene aver subito, non avendo Parte_2 la stessa fornito idonea prova sul punto, del cui onere era gravata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c.
E precisamente, avendo la parte attrice dedotto, e ammesso in sede di deferito interrogatorio, di aver fornito al professionista convenuto la documentazione, tra cui i conteggi, da porre a base delle azioni giudiziarie intraprese, ovvero l'insinuazione al passivo della società datrice di lavoro e le conseguenti osservazioni e chiarimenti, deve rilevarsi che dal complessivo esame della documentazione versata in atti, in base ad un giudizio prognostico, la domanda sarebbe stata comunque rigettata.
A seguito dei chiarimenti resi dall'avv. seppur irrituali, e della documentazione allegata a Parte_1 sostegno, in particolare la busta paga di novembre 2008 da cui evincere l'importo dovuto a titolo di TFR (euro 7.423,39) e la ricognizione di debito della società datrice del 17.11.2010 per la somma di euro 5.058,00, di cui euro 3.886,20 per TFR e 1.171,80 per buoni pasto (cfr All. 14 fascicolo di parte attrice), il G.D. - condividendo le osservazioni del Curatore - ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo per carenza di prova.
Nella motivazione del Curatore si legge “le osservazioni, chiarendo che la somma complessiva di € 1.906,39 sarebbe dovuta a titolo di differenze di retribuzione ordinaria per il mancato pagamento degli scatti di anzianità, evidenziano ancor di più la necessità di disporre di idonea documentazione (buste paga, prospetto di calcolo del dovuto e del percepito) non fornita dalla istante. Le stesse non chiariscono le ragioni delle operate correzioni sull'anzidetto riepilogo conteggio con conseguente inversione dell'onere della prova in ordine al pagamento anche in ragione della posizione di terzo del Curatore. Parimenti carente di prova risulta la richiesta con riferimento alla restante somma di
€ 7.436,94 che si riferisce al T.F.R. connesso alle predette rivendicate differenze rimaste non provate risultando dalla busta paga prodotta con le osservazioni l'importo già indicato come percepito e poi cancellato corrispondente al T.F.R. riportato dalla busta stessa….” (cfr all. 15 fascicolo di parte attrice).
Esaminando la documentazione in atti, in particolare:
- i conteggi, dai quali risulta la voce TFR come percepita nella misura di euro 7.423,39 (tra l'altro corrispondente all'importo indicato a tale titolo nella busta paga di novembre 2008) con correzione riportata a penna per indicare la non percezione, per la quale nel presente giudizio non risulta provata la riferibilità in capo al professionista:
- la dichiarazione datoriale di ricognizione di debito datata 17.10.2010 per la minor somma di euro 5.058,00 che, in quanto proveniente da un soggetto terzo rispetto al presente giudizio e con dicitura “non producibile in giudizio”, risulta inutilizzabile ai fini della prova sia nel giudizio di opposizione allo stato passivo che nel giudizio di merito innanzi al Giudice del
Lavoro,
emerge l'insufficienza della stessa, per cui non è dato ritenere che, quandanche proposta l'opposizione allo stato passivo ad opera del professionista, la avrebbe conseguito, in base Parte_2 ad un giudizio a priori e secondo la regola del “più probabile che non”, l'ammissione al passivo e la conseguente liquidazione da parte del Fondo di Garanzia presso l' e, quindi, il riconoscimento CP_10 delle proprie ragioni, né tantomeno la misura del danno conseguenza.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine alle azioni giudiziarie che il professionista convenuto avrebbe dovuto intraprendere, ovvero il giudizio di merito e il giudizio monitorio, sempre per la medesima causale.
Inoltre dalle evidenze in atti è emerso che tra le trattative di bonario componimento definite con esito negativo in data 07.02.2011 (cfr all. 6 parte attrice, individuando in tale momento il dies a quo per intraprendere il giudizio di merito) e il fallimento della società datrice di lavoro dichiarato in data
14.05.2013 con Sentenza del Tribunale di Roma num. 373 (cfr all. 11 parte attrice) è intercorso un breve lasso temporale di circa due anni che – in base ad un giudizio prognostico – con scarsa probabilità sarebbe stato sufficiente per la definizione di un giudizio di merito ordinario (instaurato con ricorso ex art. 414 c.p.c. oppure a seguito di eventuale e presumibile opposizione a decreto ingiuntivo) prima della dichiarazione di fallimento.
5. Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento delle domande relative al rapporto di garanzia dedotto in giudizio dall'avv. . Parte_1
6. Passando all'esame della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del compenso per l'attività professionale deve rilevarsi che la domanda risulta proposta sia per l'attività stragiudiziale, che nella fattispecie deve ritenersi finalizzata alla successiva azione giudiziaria e quindi priva di carattere autonomo, che per l'attività giudiziale volta al recupero delle somme rivendicate dalla propria assistita nei confronti della società datrice di lavoro.
Trattandosi di compenso richiesto con riferimento ai procedimenti civili giudiziali, deve ritenersi che la domanda sia ricompresa nell'ambito di applicazione del procedimento sommario di cognizione speciale di cui al D.Lgs. n. 150/2011 riservato, per l'appunto, ai soli procedimenti civili giudiziali.
Al riguardo parte attrice ha eccepito la improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. per erroneità del rito prescelto. Parte_1
L'eccezione non coglie nel segno. Si osserva al riguardo che il D. Lgs n. 150/2011, applicabile alle cause relative agli onorari degli avvocati, prevede all'art. 4 che "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza". Il secondo comma dell'art. 4 dispone che l'ordinanza di mutamento del rito viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la scelta del rito ordinario in luogo del rito speciale non determina la improcedibilità della domanda che, in difetto di ordinanza di mutamento del rito da pronunciarsi inderogabilmente non oltre la prima udienza, deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020 “l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione;
mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello”).
Nel caso di specie, il mutamento del rito non è avvenuto entro la prima udienza di comparizione delle parti e quindi il Tribunale, decorso tale termine perentorio, non può dichiarare la domanda inammissibile o improcedibile né, tantomeno, mutare il rito, avendo ormai le parti precisato le conclusioni e, conseguentemente, il giudizio deve svolgersi nelle forme ordinarie e concludersi con sentenza.
6.2 Nel merito si osserva che la domanda è fondata, nei limiti che seguono.
Dalla documentazione in atti si evince che l'avv. ha espletato la propria prestazione Parte_1 professionale in favore della relativamente alla fase stragiudiziale, consistita nella richiesta Parte_2 di tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma conclusa con la formalizzazione di una proposta da parte della società datrice non accettata e, quanto alla fase giudiziale, limitatamente alla domanda di insinuazione al passivo per il credito di lavoro, non potendosi riconoscere - in assenza di attestazione di avvenuto deposito presso la cancelleria del
Tribunale e in assenza di relativa notifica - l'attività prestata per la redazione del Ricorso per D.I. e per il ricorso di lavoro. A fronte della domanda di pagamento proposta, in virtù del rapporto contrattuale di cui all'art. 2230 c.c. dedotto in lite e documentato dagli atti menzionati, la non ha fornito prova Parte_2 dell'avvenuto adempimento, né tantomeno ha contestato l'omesso pagamento.
In merito, costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, “laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (per tutte, Cass. n. 13533/2001).
In ordine alla relativa liquidazione, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti può riconoscersi l'applicazione dello scaglione di riferimento, compreso tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00 (Cfr. All 5, 6, 7 e 12 fascicolo attrice). In merito, l'art. 5 “Determinazione del valore della controversia”, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, dispone che “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Alla luce di ciò, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'avv.
[...]
la è tenuta al pagamento della minor somma di € 1.753,00, oltre spese generali Parte_1 Parte_2
(15%), c.p.a e iva, se dovuta per legge, come di seguito liquidata:
- in conformità al d.m. n. 55/14 vigente all'epoca della conclusione dell'incarico (anno 2014, cfr.
All.15);
- dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,01, in virtù del credito vantato dalla lavoratrice;
- dell'attività prestata per la fase stragiudiziale e dell'effettiva attività processuale espletata per la fase di studio e la fase introduttiva per la domanda di insinuazione al passivo;
- con applicazione del valore minimo (grado complessità minimo, tenuto conto dell'attività prestata e in mancanza di elementi che giustificano lo scostamento da tale valore). E così:
Tabelle: 2014-2018
A) Assistenza stragiudiziale
Valore da € 5.201 a € 26.000 € 945,00
B) Fase Giudiziale -Competenza: Tribunale – insinuazione al passivo
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
- Fase di studio della controversia, valore minimo: € 438,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 370,00
Compenso € 808,00
7. Deve ritenersi assorbita ogni altra questione. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza. Devono, quindi, essere poste a carico della parte attrice e determinate ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia (5.201,00 – 26.000,00 euro), del grado minimo di complessità delle questioni trattate, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio (studio, introduttiva, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attore;
- Condanna al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1 di euro 1.753,0, oltre spese generali (15%), c.p.a e iva, se dovuta per legge, oltre gli interessi a decorrere dalla notifica della domanda;
- Dichiara assorbita la domanda proposta dall'avv. nei confronti della Parte_1 CP_1 ; CP_11
- Condanna a rimborsare all'avv. le spese di lite, che si Parte_2 Parte_1 liquidano euro 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a, c.p.a. e 15% per spese generali;
- Condanna a rimborsare alla le spese di lite, che si Parte_2 Controparte_9 liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
Così deciso il 17.6.2025
Il Giudice
Tania Tavolieri