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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna SANFRATELLO Presidente dott.ssa Elena SOLLAZZO Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3122/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIANI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPECIALE MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NERI ALESSANDRA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. NERI
ALESSANDRA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 4
pagina 2 di 4 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento della figlia minore Persona_1
nata ad [...] il [...] dalla relazione con . Controparte_1
Con comparsa in data 5.3.2025 si è costituito in giudizio quest'ultimo chiedendo l'accoglimento di conclusioni differenti.
All'udienza del 18.3.2025, avanti il Giudice Relatore, i procuratori delle parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni concordemente raggiunte già depositate nel fascicolo telematico ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Successivamente, con ordinanza pronunciata in data 25.3.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per chiarimenti delle parti in ordine a talune condizioni economiche nell'interesse della prole raggiunte.
All'udienza del 15.4.2025, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per formalizzare un accordo congiunto a nuove condizioni ed il Giudice rinviava all'udienza del 13.5.2025, sostituita con deposito di note scritte.
Le parti depositavano infine nuove note conclusive conformi, su cui il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento, ed il Giudice rimetteva nuovamente la causa in decisione al Collegio.
* * *
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, Persona_1
con prevalente collocazione presso quest'ultima, con facoltà di prendere decisioni su ogni questione di più rilevante interesse per la bambina, in considerazione del fatto che le parti danno atto che la relazione tra la minore ed il padre si è sostanzialmente totalmente interrotta dal 2020, sicché al momento i tempi non sono maturi per intraprendere un tentativo di riallaccio del predetto rapporto, che dunque le parti hanno evidenziato voler mettere per ora da parte al fine di non turbare la serenità della figlia.
Per la stessa ragione, va confermata la richiesta di non provvedere a determinare un diritto di visita in favore del padre.
L'assegno di mantenimento ordinario a carico di è adeguato alle Controparte_1
pagina 3 di 4 esigenze della minore, così come la ripartizione stabilita delle spese straordinarie.
Degli ulteriori accordi economici tra le parti il Tribunale non può che limitarsi a dare atto non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia giurisdizionale.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
1. DISPONE che il regime di affidamento / mantenimento della minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 27/05/2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi
IL PRESIDENTE dott. Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna SANFRATELLO Presidente dott.ssa Elena SOLLAZZO Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3122/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIANI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPECIALE MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NERI ALESSANDRA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. NERI
ALESSANDRA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 4
pagina 2 di 4 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento della figlia minore Persona_1
nata ad [...] il [...] dalla relazione con . Controparte_1
Con comparsa in data 5.3.2025 si è costituito in giudizio quest'ultimo chiedendo l'accoglimento di conclusioni differenti.
All'udienza del 18.3.2025, avanti il Giudice Relatore, i procuratori delle parti chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni concordemente raggiunte già depositate nel fascicolo telematico ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Successivamente, con ordinanza pronunciata in data 25.3.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per chiarimenti delle parti in ordine a talune condizioni economiche nell'interesse della prole raggiunte.
All'udienza del 15.4.2025, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per formalizzare un accordo congiunto a nuove condizioni ed il Giudice rinviava all'udienza del 13.5.2025, sostituita con deposito di note scritte.
Le parti depositavano infine nuove note conclusive conformi, su cui il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento, ed il Giudice rimetteva nuovamente la causa in decisione al Collegio.
* * *
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, Persona_1
con prevalente collocazione presso quest'ultima, con facoltà di prendere decisioni su ogni questione di più rilevante interesse per la bambina, in considerazione del fatto che le parti danno atto che la relazione tra la minore ed il padre si è sostanzialmente totalmente interrotta dal 2020, sicché al momento i tempi non sono maturi per intraprendere un tentativo di riallaccio del predetto rapporto, che dunque le parti hanno evidenziato voler mettere per ora da parte al fine di non turbare la serenità della figlia.
Per la stessa ragione, va confermata la richiesta di non provvedere a determinare un diritto di visita in favore del padre.
L'assegno di mantenimento ordinario a carico di è adeguato alle Controparte_1
pagina 3 di 4 esigenze della minore, così come la ripartizione stabilita delle spese straordinarie.
Degli ulteriori accordi economici tra le parti il Tribunale non può che limitarsi a dare atto non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia giurisdizionale.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
1. DISPONE che il regime di affidamento / mantenimento della minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 27/05/2025.
IL GIUDICE EST. dott. Francesca Grassi
IL PRESIDENTE dott. Giovanna Sanfratello
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