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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13194 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16989/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 16989 per gli affari contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi el.te dom.ta in Via Francesco De Parte_1 C.F._1
Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso (codice fiscale nata a [...] C.F._2 il 20/08/1970 che la rapp.ta e difende in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Si chiede che le comunicazioni vengano inoltrate a mezzo fax al n. 06.32651296 nonché all'indirizzo PEC Email_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 19829/2019 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 depositata in data 09.09.2020.
Conclusioni per parte appellante:
riformare la sentenza impugnata con la conseguente liquidazione in favore dell'odierno appellante delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da porsi in via solidale a carico dei convenuti con distrazione al procuratore antistatario
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La signora roponeva opposizione innanzi al G.d.P. di Roma avverso le ordinanze ingiunzione emesse Pt_1 dal Prefetto di Roma.
La si costituiva a mezzo del funzionario delegato, contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_3
e chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge, compresa quella relative alle spese.
Il G.d.P. con la sentenza n. 19829/19 qui impugnata, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla resistente che liquidava in euro 60,00.
Avverso detta sentenza proponeva appello la sig. con un solo motivo di gravame, relativo Pt_1 esclusivamente alla decisione in punto spese.
In sostanza, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della così pronunciandosi: Controparte_3
“condanna la ricorrente al pagamento, delle spese di giudizio, che liquida in complessi euro 60,00.”.
L'appellante eccepiva la manifesta illegittimità del capo di sentenza gravato, atteso che la , Controparte_3 essendosi costituita in giudizio con un proprio funzionario delegato, (funzionario Dott. Controparte_4 cfr comparsa di risposta in atti), non poteva ottenere la condanna, di una parte del processo, al pagamento delle spese di lite, comprensive di diritti e di onorari di avvocato, bensì delle sole spese vive documentate, indicate in apposita notula.
La ed il restavano contumaci in questo grado di giudizio. CP_3 Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata a questo Giudice l'8.08.2022 e trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
Ebbene, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La Corte di Cassazione sul punto si è così espressa: "L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota" ( Cass. 9900/21; Cass.
11566/25).
Nel caso che ci occupa (delegata alla difesa dalla Prefettura di non ha depositato, nel CP_5 CP_1 processo, notula delle spese vive sostenute e debitamente documentate. Ne consegue che nulla poteva essere riconosciuto, dal giudice di primo grado, a titolo di spese alla resistente , sia per Controparte_3 essersi, costituita in giudizio tramite funzionario delegato e non tramite un avvocato, sia per non aver documentato le spese vive eventualmente sostenute nel processo.
Ciò comporta la riforma della sentenza di primo grado solo in punto spese, nel senso che nulla deve essere liquidato a titolo di spese in favore della resistente, mentre stante l'accoglimento dell'appello, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione 0-1.100,00 euro, esclusa la fase istruttoria e considerati i parametri minimi, stante l'estrema semplicità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 19829/19 così provvede: CP_1
- accoglie l'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, dispone “nulla per le spese in favore di parte resistente”;
-condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro in euro 64,50 per esborsi ed euro 232,00 per competenze di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 26.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 16989 per gli affari contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi el.te dom.ta in Via Francesco De Parte_1 C.F._1
Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso (codice fiscale nata a [...] C.F._2 il 20/08/1970 che la rapp.ta e difende in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Si chiede che le comunicazioni vengano inoltrate a mezzo fax al n. 06.32651296 nonché all'indirizzo PEC Email_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 19829/2019 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 depositata in data 09.09.2020.
Conclusioni per parte appellante:
riformare la sentenza impugnata con la conseguente liquidazione in favore dell'odierno appellante delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da porsi in via solidale a carico dei convenuti con distrazione al procuratore antistatario
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La signora roponeva opposizione innanzi al G.d.P. di Roma avverso le ordinanze ingiunzione emesse Pt_1 dal Prefetto di Roma.
La si costituiva a mezzo del funzionario delegato, contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_3
e chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge, compresa quella relative alle spese.
Il G.d.P. con la sentenza n. 19829/19 qui impugnata, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla resistente che liquidava in euro 60,00.
Avverso detta sentenza proponeva appello la sig. con un solo motivo di gravame, relativo Pt_1 esclusivamente alla decisione in punto spese.
In sostanza, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della così pronunciandosi: Controparte_3
“condanna la ricorrente al pagamento, delle spese di giudizio, che liquida in complessi euro 60,00.”.
L'appellante eccepiva la manifesta illegittimità del capo di sentenza gravato, atteso che la , Controparte_3 essendosi costituita in giudizio con un proprio funzionario delegato, (funzionario Dott. Controparte_4 cfr comparsa di risposta in atti), non poteva ottenere la condanna, di una parte del processo, al pagamento delle spese di lite, comprensive di diritti e di onorari di avvocato, bensì delle sole spese vive documentate, indicate in apposita notula.
La ed il restavano contumaci in questo grado di giudizio. CP_3 Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata a questo Giudice l'8.08.2022 e trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
Ebbene, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La Corte di Cassazione sul punto si è così espressa: "L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota" ( Cass. 9900/21; Cass.
11566/25).
Nel caso che ci occupa (delegata alla difesa dalla Prefettura di non ha depositato, nel CP_5 CP_1 processo, notula delle spese vive sostenute e debitamente documentate. Ne consegue che nulla poteva essere riconosciuto, dal giudice di primo grado, a titolo di spese alla resistente , sia per Controparte_3 essersi, costituita in giudizio tramite funzionario delegato e non tramite un avvocato, sia per non aver documentato le spese vive eventualmente sostenute nel processo.
Ciò comporta la riforma della sentenza di primo grado solo in punto spese, nel senso che nulla deve essere liquidato a titolo di spese in favore della resistente, mentre stante l'accoglimento dell'appello, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione 0-1.100,00 euro, esclusa la fase istruttoria e considerati i parametri minimi, stante l'estrema semplicità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 19829/19 così provvede: CP_1
- accoglie l'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, dispone “nulla per le spese in favore di parte resistente”;
-condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro in euro 64,50 per esborsi ed euro 232,00 per competenze di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 26.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco