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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
2429/2024 in data 23/05/2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Padovan
parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
avente per oggetto: Responsabilità professionale,
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
1. Accertarsi e dichiararsi che il danno patito dalla signora come descritto e valutato nella CTU Parte_1
espletata dai dottori e Prof. Controparte_2 [...]
resa nel procedimento per ATP n. 4610/2023 R.G. Per_1
Tribunale di Treviso, è conseguenza immediata e diretta delle condotte colpose / omissive del convenuto Dr.
[...]
dal mese di aprile 2021 in poi, e/o Controparte_1
comunque della violazione delle Linee Guida e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente nella misura di €14.717,12 o nella diversa somma – maggiore o minore - risultante in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei fatti al saldo.
2. Spese e compensi legali del procedimento per ATP n.
4610/2023 R.G. e del presente giudizio interamente rifusi,
di cui alla nota spese che si produce unitamente alle presenti note d'udienza (nota spese).
In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo per ATP n. 4610/2023 R.G. del Tribunale di Treviso G.I.
dott.ssa Giulia Civiero.
Si chiede, occorrendo, che il Giudice voglia disporre il rinnovo della CTU medico legale.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva il Tribunale di Treviso con Parte_1
ricorso ex art 281 undecies c.p.c. per sentir condannare il dr al risarcimento dei danni che Controparte_1
ella aveva patito a causa del trattamento laser al viso al quale era stata sottoposta dal medico presso Beauty
Studium di Dolo il 2/11/2021.
L'odierna ricorrente aveva già esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti a questo Tribunale,
all'esito del quale i consulenti del giudice avevano riconosciuto la responsabilità del medico e valutato il danno subito dalla paziente in 2 punti di permanente, 6
mesi di inabilità al 25% e 12 mesi di inabilità al 10%.
La ricorrente chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento di euro 14.717,12 – ivi compresa la rifusione delle spese mediche, già riconosciute congrue dai consulenti , e dei costi sostenuti per CTU e per CTP.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP – nel quale il convenuto non si era costituito.
La causa veniva poi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
Pag. 3 di 9
1. La responsabilità.
Non c'è dubbio sulla responsabilità del dr
[...]
in ordine al danno patito dalla signora CP_1 Pt_1
a causa dell'intervento di cui si discute.
[...]
La relazione dei consulenti del giudice in sede di ATP –
ove il dr non si è costituito e Persona_2
pertanto il contraddittorio tecnico si è svolto solo con il consulente di parte ricorrente, il quale nulla ha obiettato alle conclusioni dei CTU- è chiara nell'affermare che l'intervento non è stato eseguito seguendo le regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso richiedeva.
L'intervento è stato praticato per la correzione di un melasma, malgrado si trattasse di una “paziente ad alto rischio”.
Scrivono i consulenti:
“Dalla documentazione relativa alla prima visita
ambulatoriale effettuata in data 14.04.2021 dal Dott.
non emergono riferimenti relativi a: Persona_2
- indicazione al trattamento (melasma);
- anamnesi generale e mirata;
- esame obiettivo, volto a prendere in considerazione
parametri, quali aspetto fisico generale;
entità ed
estensione del melasma;
fototipo (I-IV) secondo la
classificazione di Fitzpatrick;
presenza di cicatrici
Pag. 4 di 9 ipertrofiche e/o cheloidee su tutto l'ambito cutaneo, oltre
che sul viso.
- consenso informato della paziente;
- modalità di esecuzione della seduta laser, in particolare
su quali zone del viso si dovesse operare”.
Secondo i consulenti “fermo restando la carenza della
documentazione sanitaria (e già questo rappresenta un
profilo sanitario indicativo di gestione superficiale), si
ritiene che la condotta del Dott. sia Persona_2
stata inadeguata - rispetto ai criteri generali di buona
pratica clinica dermatologica – in tutte le sue fasi
(valutazione pre-procedurale, consenso informato, procedura
estetica e assistenza post-procedurale). L'inosservanza di
doverose regole di condotta ha avuto valenza causale sul
diffuso inestetismo cutaneo rappresentato dalla eritrosi
facciale, con conseguenti necessità di cura, prolungamento
della malattia e persistenza di esiti” - così a pagina 31
della relazione.
Le conclusioni dei consulenti in punto responsabilità sono quindi le seguenti:
“ già affetta da melasma al volto, era Parte_1
sottoposta in data 02.11.2021 a trattamento laser FRC CO2
per N350 dal dr. presso la sede Persona_3
Beauty Studium.
Pag. 5 di 9 A seguito della laserterapia, la signora ha Pt_1
manifestato un quadro di importante iperpigmentazione post
infiammatoria facciale, necessitante cure topiche e sedute
di laserterapia (DYE laser) effettuate dal dr. Per_4
Sussistono profili di responsabilità professionale a carico
del dr. per inosservanza di Persona_3
doverose regole di condotta durante tutte le fasi di
trattamento, già sopraprecisate”.
2. La liquidazione del danno
I consulenti hanno così valutato:
“ Per quanto attiene la valutazione in ambito civilistico,
si evince che la malattia ha determinato un danno biologico
temporaneo parziale al 25% di 6 mesi e parziale al 10% di
12 mesi.
Quanto allo stato attuale sussiste un quadro di persistente
eritema (già parzialmente emendato dalle cure
dermatologiche) che secondo i baremes valutativi previsti
dalle Linee guida della Società Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni (SIMLA) configura un danno biologico
permanente quantificabile nella misura del 2%.
Il grado di sofferenza è stimabile di entità media durante
i primi 6 mesi di malattia e lieve nella restante fase di
malattia ed allo stato attuale.
In merito alle spese mediche sostenute si rileva la
Pag. 6 di 9 congruità e la pertinenza delle medesime documentate in
fascicolo per un totale di € 2.058,6.
Al termine dell'accertamento tecnico il CTP Dott. Per_5
ha presentato come spesa futura un preavviso di
[...]
onorario datato 24.1.2024 di € 1500,00 + IVA 22 per
“assistenza medico legale in procedimento civile lavoro con
intermedi cicli in ambito di responsabilità professionale,
spese di indennità di trasferta a Padova”.
Trattandosi di “micropemanente”, il danno viene liquidato all'attualità come segue.
- per i 2 punti di invalidità: euro 1.823,55;
- per i 6 mesi di inabilità temporanea al 25%: euro
2.485,80 (euro 55,24 per 1 giorno di inabilità totale);
- per i 12 mesi di inabilità al 10%: euro 1.988,64.
L'aver dovuto l'odierna ricorrente sottoporsi nel periodo della malattia a plurimi controlli dermatologici per un anno e mezzo (come da documentazione esaminata dai CTU) ha comportato una ulteriore sofferenza che va ristorata con un aumento del 10% di quanto spetta per il periodo di inabilità temporanea = euro 447,44
Alla ricorrente vanno inoltre rifuse le spese mediche e di consulenze pari complessivamente ad euro 7.548,60 (euro
2.058,60 per spese mediche;
euro 1.830 per spesa di CTP;
euro 3.660 per spesa di CTU).
Pag. 7 di 9 Complessivamente pertanto il convenuto va condannato al pagamento di euro 14.321 – all'attualità - in favore della signora oltre agli interessi da calcolare Parte_1
sulla somma di euro 14.321 devalutata al novembre 2021 –
alle date dei singoli pagamenti, quanto alle spese - e di anno in anno rivalutata.
Il convenuto va condannato anche alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG n. 2429/2024 ,
così decide:
1. dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
;
[...]
2. condanna al pagamento di euro Controparte_1
14.321 in favore di oltre interessi come in Parte_1
motivazione;
3. condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di spese che si Parte_1
liquidano in euro 3.387 complessivamente per compenso professionale (valori minimi per fasi istruttoria e
Pag. 8 di 9 decisionale;
valori medi per le altre fasi) , oltre ad euro
264 per anticipazioni;
oltre rimborso spese generali, IVA e
CP come per legge;
oltre alla rifusione delle spese legali di ATP pari ad euro 2.337 per compenso ed euro 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali e accessori.
Così deciso in Treviso, 22/03/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 9 di 9