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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 88 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata in [...] il [...] Parte_1
e , nato in [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. VORRARO ANNARITA, presso la quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 18/02/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in in data CP_1
06/07/2009 e che dal matrimonio sono nati due figli ( nato il [...]; , nata il Per_1 Per_2
26/02/2020), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cancello ed Arnone in Via Cavur 36 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a
[...]
essendo di sua proprietà come risulta dall' atto di Parte_1 compravendita, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI Per_ 3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, Impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ 4. I figli e restano collocati presso la dimora materna;
il padre potrà Per_3 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il sabato mattina dopo la scuola fino alle 22.00 e la domenica dal mattino ore
10.00 alle 19.00, e dovrà riportarli presso la dimora materna;
4/b) PER IL PERNOTTO i bambini possono pernottare dal padre la notte tra il martedì e il mercoledì una volta a settimana, alle seguenti condizioni: che i bambini vengano prelevati dalla casa della madre il martedì alle ore 18.00 e accompagnati a scuola il giorno del mercoledì mattina, quando non andranno a scuola verranno accompagnati dal padre il mercoledì dopo le ore 15.00, a patto e condizioni che il padre abbia una fissa dimora, una casa accogliente, che abbia tutte le utenze, acqua, gas, riscaldamento, e una stanza dedicata ai bambini. A patto e condizioni che in casa non vivano altre persone estranei e ammassati in stanze, nel senso che si ammette la convivenza con una futura compagna, ma non la convivenza di camerata con tanti uomini inquilini, con nessun nesso di parentela;
5. le parti si accorderebbero per l'assegno di mantenimento per euro 450,00 per entrambi i bambini a carico del padre da corrispondere alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei minori. L'assegno dovrà essere versato all'inizio del mese dal 1 al 7 del mese, con tracciabilità sul conto corrente della madre
[...]
IBAN [...]; inoltre l'assegno unico mensile Pt_3 figli a carico, che ora percepisce il padre, sarà corrisposto alla madre, autorizzando sin da ora ad una nuova domanda a carico della madre;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
[...] non verserà a Parte_2 Parte_1 alcun mantenimento e così fin tanto che non avrà reperito una Parte_2 stabile occupazione lavorativa, tale da garantire il mantenimento.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figli ai fini della validità per l'espatrio;
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 18/02/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANCELLO ED
ARNONE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 26, parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18/02/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 88 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata in [...] il [...] Parte_1
e , nato in [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. VORRARO ANNARITA, presso la quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 18/02/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in in data CP_1
06/07/2009 e che dal matrimonio sono nati due figli ( nato il [...]; , nata il Per_1 Per_2
26/02/2020), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cancello ed Arnone in Via Cavur 36 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a
[...]
essendo di sua proprietà come risulta dall' atto di Parte_1 compravendita, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI Per_ 3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, Impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ 4. I figli e restano collocati presso la dimora materna;
il padre potrà Per_3 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il sabato mattina dopo la scuola fino alle 22.00 e la domenica dal mattino ore
10.00 alle 19.00, e dovrà riportarli presso la dimora materna;
4/b) PER IL PERNOTTO i bambini possono pernottare dal padre la notte tra il martedì e il mercoledì una volta a settimana, alle seguenti condizioni: che i bambini vengano prelevati dalla casa della madre il martedì alle ore 18.00 e accompagnati a scuola il giorno del mercoledì mattina, quando non andranno a scuola verranno accompagnati dal padre il mercoledì dopo le ore 15.00, a patto e condizioni che il padre abbia una fissa dimora, una casa accogliente, che abbia tutte le utenze, acqua, gas, riscaldamento, e una stanza dedicata ai bambini. A patto e condizioni che in casa non vivano altre persone estranei e ammassati in stanze, nel senso che si ammette la convivenza con una futura compagna, ma non la convivenza di camerata con tanti uomini inquilini, con nessun nesso di parentela;
5. le parti si accorderebbero per l'assegno di mantenimento per euro 450,00 per entrambi i bambini a carico del padre da corrispondere alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei minori. L'assegno dovrà essere versato all'inizio del mese dal 1 al 7 del mese, con tracciabilità sul conto corrente della madre
[...]
IBAN [...]; inoltre l'assegno unico mensile Pt_3 figli a carico, che ora percepisce il padre, sarà corrisposto alla madre, autorizzando sin da ora ad una nuova domanda a carico della madre;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
[...] non verserà a Parte_2 Parte_1 alcun mantenimento e così fin tanto che non avrà reperito una Parte_2 stabile occupazione lavorativa, tale da garantire il mantenimento.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figli ai fini della validità per l'espatrio;
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 18/02/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANCELLO ED
ARNONE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 26, parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18/02/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso