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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 38539 /2024 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Canè, all'udienza del 04/03/2025 , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. BRUGNANO FRANCO pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso . Email_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente non costituita
Conclusioni: come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 23/10/24,il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentire:
“A) ACCERTATA E DICHIARATA l'esistenza, tra il ricorrente e la resistente, del rapporto di lavoro subordinato con livello 7° dall'1.4.2021 al 30.11.2023, con qualifica di operaio di cui al CCNL Settore Pubblici Esercizi, B) CONDANNARE la resistente, nella persona del proprio l.r. pro tempore al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi e festività non goduti, straordinario e TFR dall'inizio del rapporto (1.4.2021) alla data del 30.11.2022 pari a €uro 22.268,64 (di cui € 2.848,43 per TFR), come risultante dagli allegati conteggi, ai sensi di legge, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, Iva, CPA ed il riconoscimento delle spese forfettarie nella misura del 15%, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ex lege” La prima udienza veniva fissata in data 4/3/025 All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio , il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata , il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui :”in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui :” il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza ,dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 4/3/25 Il giudice
N. 38539 /2024 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Canè, all'udienza del 04/03/2025 , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. BRUGNANO FRANCO pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso . Email_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente non costituita
Conclusioni: come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 23/10/24,il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentire:
“A) ACCERTATA E DICHIARATA l'esistenza, tra il ricorrente e la resistente, del rapporto di lavoro subordinato con livello 7° dall'1.4.2021 al 30.11.2023, con qualifica di operaio di cui al CCNL Settore Pubblici Esercizi, B) CONDANNARE la resistente, nella persona del proprio l.r. pro tempore al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi e festività non goduti, straordinario e TFR dall'inizio del rapporto (1.4.2021) alla data del 30.11.2022 pari a €uro 22.268,64 (di cui € 2.848,43 per TFR), come risultante dagli allegati conteggi, ai sensi di legge, oltre il danno da svalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, Iva, CPA ed il riconoscimento delle spese forfettarie nella misura del 15%, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ex lege” La prima udienza veniva fissata in data 4/3/025 All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio , il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata , il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui :”in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui :” il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza ,dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 4/3/25 Il giudice