Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trova applicazione il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo del giudizio, salvo i casi di inesistenza dell'ordinanza - ingiunzione. Non comporta giuridica inesistenza e non è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice, la violazione di una norma procedurale che impone un termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio (Fattispecie concernente la mancata osservanza del termine di contestazione stabilito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 per indebita percezione di aiuti comunitari per acquisti di olio d'oliva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI AZ DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANNARITI B. P., rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO IUELE, FRANCESCO VITI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10/95 della Pretura di TARANTO, Sezione distaccata di MARTINA FRANCA, depositata il 18/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
NA Di RA proponeva, con ricorso al RE di Taranto - Sezione staccata di Martina Franca, opposizione avverso l'ordinanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, emessa il 29 marzo 1994, con la quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di lire 81.996.548 per concorso in indebita percezione di contributi comunitari per acquisti di olio d'oliva ( legge n.898 del 1986 ). Il RE, con sentenza 24 gennaio - 21 marzo 1994, rilevava d'ufficio che la contestazione di cui agli articoli 14 della legge 689 / 81 e 4, lett.a), della legge 898 / 86 non era avvenuta nel termine di 180 giorni, e dichiarava la nullità dell'ordinanza. Osservava che il rapporto della Guardia di Finanza, posto a base della sanzione, era stato redatto il 14 dicembre 1988, mentre la contestazione era stata notificata il 25 settembre 1989. Già con tale rapporto, quindi, l'Amministrazione aveva avuto organica conoscenza dei fatti ed era, quindi, in grado di irrogare la sanzione. Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, sulla base di un mezzo di annullamento. Il Di RA resiste con controricorso.
2. Il motivo di ricorso.
L'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 cod.proc.civ.; 22, 23 legge 689 / 81; 4 legge 898 / 86; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento.
Come ha esattamente rilevato la difesa dell'Amministrazione, il RE non poteva rilevare d'ufficio la mancata osservanza del termine stabilito dall'art.4 della legge 898 /86, la quale non aveva formato oggetto di specifico motivo nell'atto di opposizione. Nonostante quanto sostenuto dal controricorrente, la questione non era stata da lui dedotta in modo esplicito nell'atto introduttivo del giudizio ne', comunque, nel termine perentorio stabilito dall'art.22 della legge n.689 del 1981. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche nel giudizio di opposizione regolato dagli articoli 22 - 23 della legge n.689 del 1981 trova applicazione il principio di cui all'art.112 cod.proc.civ., il che esclude il potere del giudice di rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo del giudizio, salvo che non ricorrano cause d'inesistenza dell'ordinanza - ingiunzione ( fra le numerose conformi, Sez.I, 28 ottobre 1994, n. 8913-16 luglio 1996, n. 6434). Orbene, la violazione di una norma del procedimento quale quella che impone un termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio non può comportare la giuridica inesistenza di quest'ultimo. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che perfino l'omissione della preventiva contestazione non costituisce vizio rilevabile d'ufficio (Sez.I, 8 agosto 1996, n. 7296). Ne conseguiva il dovere del RE di esaminare le censure dedotte con l'atto introduttivo del giudizio.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio al RE di Taranto, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, al RE di Taranto, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 22 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 1999.