Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 743
CASS
Sentenza 28 gennaio 1999

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Nel giudizio di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trova applicazione il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo del giudizio, salvo i casi di inesistenza dell'ordinanza - ingiunzione. Non comporta giuridica inesistenza e non è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice, la violazione di una norma procedurale che impone un termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio (Fattispecie concernente la mancata osservanza del termine di contestazione stabilito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 per indebita percezione di aiuti comunitari per acquisti di olio d'oliva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 743
    Data del deposito : 28 gennaio 1999

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