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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1565 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...]_1 C.F._1
l'11/11/1986,
e
, C.F. , nato ad [...] [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia CERATO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.Dalla si impegna a trasferirsi, insieme ai figli minori , nata CP_1 Persona_1
ad IG (VI) il 26.10.2010, e , nato ad [...] il [...], Persona_2
che saranno collocati presso la medesima, in un'altra abitazione sita nel Comune di
IG (VI), entro tre mesi dall'omologazione della separazione tra i coniugi.
3.La dimora coniugale, di proprietà di ed ubicata nel Comune di CP_2
Gambellara (VI), Via Andrea Palladio n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze,
salvo gli oggetti personali di proprietà della moglie, rimane nella disponibilità di
[...]
. CP_2
PIANO GENITORIALE PER I IG OR
4.I figli , nata ad [...] il [...], e , nato ad [...]_2
IG (VI) il 15.02.2013, restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5.I figli , nata ad [...] il [...], e , nato ad [...]_2
IG (VI) il 15.02.2013, saranno collocati prevalentemente presso la dimora materna.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. Il martedì, dalle ore 18.00, fino al mattino successivo sino alle ore 7.00, compreso di pernottamento, provvedendo a riaccompagnare i figli presso la madre o presso la scuola;
b. Il giovedì, dalle ore 18.00, fino al mattino successivo sino alle ore 7.00, compreso di pernottamento, provvedendo a riaccompagnare i figli presso la madre o presso la scuola;
c. A week end alternati, dal venerdì sera, dalle ore 18.00, fino alla domenica sera alle ore 21.00.
d. Il solo martedì, dalle ore 18.00, fino al mattino successivo sino alle ore 7.00,
compreso di pernottamento, provvedendo a riaccompagnare i figli presso la madre o presso la scuola, nelle settimane in cui avrà con sé i figli durante il week CP_2
end;
7. I figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 – 30 dicembre al periodo 31 – 6 gennaio;
trascorreranno con il padre almeno due giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo prima e dopo
Pasqua; le festività natalizie e pasquali saranno organizzate in modo che il Natale e la
Pasqua siano alternate equamente tra i genitori cosicché ove i figli tra-scorreranno il
Natale con un genitore, la Pasqua sarà trascorsa con l'altro e viceversa.
8.Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, per un periodo di non più di due settimane consecutive in modo da non comprimere il diritto di visita dell'altro genitore, da concordarsi entro il 15 aprile di ogni anno.
9.I figli trascorreranno con il padre, alternando con la madre, le festività nazionali del 25.04
– 1.05 – 2.06 – 1.11 – 8.12. 10.Si precisa che il predetto calendario verrà applicato in maniera elastica e considerando di volta in volta i propri impegni lavorativi e le esigenze dei minori,
avendo comunque cura di adottare il criterio dell'alternanza.
11. Qualora ciascun coniuge si allontani per un periodo superiore alle 24 ore dalla rispettiva residenza, portando con sé i figli, dovrà darne preavviso all'altro genitore almeno 48 ore prima, informando altresì su dove si reca.
12.Diverse modalità di visita dei figli presso il padre potranno essere liberamente concordate con il consenso di entrambi i genitori.
13. verserà a tramite accredito in c/c alle coordinate CP_2 Controparte_1
bancarie già note, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari nel complesso ad € 300,00, e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione.
14.Le parti convengono che l'assegno di mantenimento a favore dei figli verrà versato da dopo che si sarà trasferita con i figli in un'altra abitazione. CP_2 Controparte_1
Fino a tale momento, le spese per l'acquisto di generi alimentari sostenute per la famiglia,
nonché le spese straordinarie dei figli, verranno suddivise al 50% da parte di entrambi i coniugi.
15.Le parti hanno stabilito che le spese straordinarie, come previste dal Protocollo Famiglia
in uso presso il Tribunale di Vicenza, verranno ripartite al 50% tra i genitori, dietro esibizione delle pezze giustificative al genitore che ha sostenuto la spesa, come segue:
a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
- visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
- cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
- ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_4
generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
- protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00),
tutori e plantari ortopedici;
b) spese mediche da documentate, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
- visite specialistiche in regime di libera professione;
- trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
- terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo:
- tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
- libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- corsi per il trasporto pubblico;
- retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
- entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- tasse universitarie statali;
d) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
- servizio di doposcuola;
- tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
- costi relativi a corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- spese per alloggio universitario;
e) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
- costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
- l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
- centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
f) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
- attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento ed attrezzatura;
- corsi di lingue;
- spese per babysitting;
- viaggi e vacanze senza i genitori;
- centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso B, D ed F (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività
dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro la mensilità
successiva rispetto a quella di esibizione.
Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
16.L'assegno unico ed universale per i figli verrà corrisposto integralmente al genitore collocatario, . Controparte_1
17.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
18.Spese legali compensate fra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in IG (VI) in data 28/05/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto: - i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 Per_2
ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in IG (VI) in data 28/05/2016 con atto trascritto al CP_2
n. 9, parte II, serie A, anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1565 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...]_1 C.F._1
l'11/11/1986,
e
, C.F. , nato ad [...] [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia CERATO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2.Dalla si impegna a trasferirsi, insieme ai figli minori , nata CP_1 Persona_1
ad IG (VI) il 26.10.2010, e , nato ad [...] il [...], Persona_2
che saranno collocati presso la medesima, in un'altra abitazione sita nel Comune di
IG (VI), entro tre mesi dall'omologazione della separazione tra i coniugi.
3.La dimora coniugale, di proprietà di ed ubicata nel Comune di CP_2
Gambellara (VI), Via Andrea Palladio n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze,
salvo gli oggetti personali di proprietà della moglie, rimane nella disponibilità di
[...]
. CP_2
PIANO GENITORIALE PER I IG OR
4.I figli , nata ad [...] il [...], e , nato ad [...]_2
IG (VI) il 15.02.2013, restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5.I figli , nata ad [...] il [...], e , nato ad [...]_2
IG (VI) il 15.02.2013, saranno collocati prevalentemente presso la dimora materna.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. Il martedì, dalle ore 18.00, fino al mattino successivo sino alle ore 7.00, compreso di pernottamento, provvedendo a riaccompagnare i figli presso la madre o presso la scuola;
b. Il giovedì, dalle ore 18.00, fino al mattino successivo sino alle ore 7.00, compreso di pernottamento, provvedendo a riaccompagnare i figli presso la madre o presso la scuola;
c. A week end alternati, dal venerdì sera, dalle ore 18.00, fino alla domenica sera alle ore 21.00.
d. Il solo martedì, dalle ore 18.00, fino al mattino successivo sino alle ore 7.00,
compreso di pernottamento, provvedendo a riaccompagnare i figli presso la madre o presso la scuola, nelle settimane in cui avrà con sé i figli durante il week CP_2
end;
7. I figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 – 30 dicembre al periodo 31 – 6 gennaio;
trascorreranno con il padre almeno due giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo prima e dopo
Pasqua; le festività natalizie e pasquali saranno organizzate in modo che il Natale e la
Pasqua siano alternate equamente tra i genitori cosicché ove i figli tra-scorreranno il
Natale con un genitore, la Pasqua sarà trascorsa con l'altro e viceversa.
8.Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, per un periodo di non più di due settimane consecutive in modo da non comprimere il diritto di visita dell'altro genitore, da concordarsi entro il 15 aprile di ogni anno.
9.I figli trascorreranno con il padre, alternando con la madre, le festività nazionali del 25.04
– 1.05 – 2.06 – 1.11 – 8.12. 10.Si precisa che il predetto calendario verrà applicato in maniera elastica e considerando di volta in volta i propri impegni lavorativi e le esigenze dei minori,
avendo comunque cura di adottare il criterio dell'alternanza.
11. Qualora ciascun coniuge si allontani per un periodo superiore alle 24 ore dalla rispettiva residenza, portando con sé i figli, dovrà darne preavviso all'altro genitore almeno 48 ore prima, informando altresì su dove si reca.
12.Diverse modalità di visita dei figli presso il padre potranno essere liberamente concordate con il consenso di entrambi i genitori.
13. verserà a tramite accredito in c/c alle coordinate CP_2 Controparte_1
bancarie già note, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari nel complesso ad € 300,00, e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione.
14.Le parti convengono che l'assegno di mantenimento a favore dei figli verrà versato da dopo che si sarà trasferita con i figli in un'altra abitazione. CP_2 Controparte_1
Fino a tale momento, le spese per l'acquisto di generi alimentari sostenute per la famiglia,
nonché le spese straordinarie dei figli, verranno suddivise al 50% da parte di entrambi i coniugi.
15.Le parti hanno stabilito che le spese straordinarie, come previste dal Protocollo Famiglia
in uso presso il Tribunale di Vicenza, verranno ripartite al 50% tra i genitori, dietro esibizione delle pezze giustificative al genitore che ha sostenuto la spesa, come segue:
a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
- visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
- cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
- ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_4
generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
- protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00),
tutori e plantari ortopedici;
b) spese mediche da documentate, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
- visite specialistiche in regime di libera professione;
- trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
- terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo:
- tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
- libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- corsi per il trasporto pubblico;
- retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
- entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- tasse universitarie statali;
d) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
- servizio di doposcuola;
- tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
- costi relativi a corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- spese per alloggio universitario;
e) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo:
- costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
- l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
- centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
f) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
- attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento ed attrezzatura;
- corsi di lingue;
- spese per babysitting;
- viaggi e vacanze senza i genitori;
- centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso B, D ed F (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività
dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro la mensilità
successiva rispetto a quella di esibizione.
Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
16.L'assegno unico ed universale per i figli verrà corrisposto integralmente al genitore collocatario, . Controparte_1
17.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
18.Spese legali compensate fra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in IG (VI) in data 28/05/2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto: - i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 Per_2
ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in IG (VI) in data 28/05/2016 con atto trascritto al CP_2
n. 9, parte II, serie A, anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello