Art. 79.
Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304 , il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368 , il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460 , la legge 2 settembre 1951, n. 1101 , ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304 , il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368 , il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460 , la legge 2 settembre 1951, n. 1101 , ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.