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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2936/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US SA Presidente
- AU NT Componente
- UE NT Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 2936/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Luisa Pellecchia;
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Luisa Pellecchia;
coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data
14.06.2022, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 04.06.2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 2 R.G. 2936/2025 V.G.
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data 07.07.1997 tra Parte_1
(Napoli, 12.09.1973) e (Napoli, 14.11.1973) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Napoli al n. 137, parte II, serie A, anno
1997;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT US SA
Il Giudice estensore Emanuele NT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US SA Presidente
- AU NT Componente
- UE NT Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 2936/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Luisa Pellecchia;
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Luisa Pellecchia;
coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data
14.06.2022, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 04.06.2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 2 R.G. 2936/2025 V.G.
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data 07.07.1997 tra Parte_1
(Napoli, 12.09.1973) e (Napoli, 14.11.1973) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Napoli al n. 137, parte II, serie A, anno
1997;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT US SA
Il Giudice estensore Emanuele NT
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