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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/10/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 2306/2024 R.G., avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco SOLAZZO
RICORRENTI
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._3
Rappresentata e difesa dall' Avv. Giada Rosa PANTALEO
RESISTENTE
_____________________________
IN FATTO Con ricorso del 22 luglio 2024, i coniugi e Parte_2 Parte_1 intimavano lo sfratto della sig.ra , quale conduttrice dell'unità immobiliare Controparte_1 sita in Francavilla Fontana (BR) alla via San Francesco n. 19, in forza del contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato il 01/08/2018 e regolarmente registrato in data 24/08/2018, della durata di anni sei prorogabile tacitamente, con canone mensile di euro 700,00. Chiedevano ex art. 664 c.p.c. l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per canoni scaduti e non pagati di euro 7.700,00 e a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre al danno di svalutazione monetaria e di interessi di mora nella misura del 10% come previsto dall'art. 7 del contratto di locazione. Si costituiva l'intimata , parte resistente, contestando ogni ex adverso Controparte_1 dedotto, prodotto e concluso, eccepiva che parte attrice avrebbe dovuto procedere con azione di sfratto per finita locazione al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, e non con azione di sfratto per morosità, dal momento che quest'ultima veniva notificata solo dopo la scadenza del contratto, ovvero in data 26.07.2024. All'udienza del 26 agosto 2024, veniva pronunciata ordinanza di rilascio immediato dell'immobile, concedendo il termine di giorni 30 per rendere lo stesso libero da persone e sgombero da cose e fissando per il prosieguo del giudizio nella forma del rito ordinario all'udienza del 26/11/2024, con trattazione in presenza;
assegnando altresì termine fino a 30 giorni prima per l'integrazione degli atti introduttivi e il deposito dei documenti. Con memoria integrativa i ricorrenti si riportavano integralmente al contenuto e alle relative conclusioni contenute nel ricorso introduttivo, sottolineando che ad oggi ancora persiste la morosità della conduttrice, sig. , e ammontava fino a quel momento ad euro 9.100,00, Controparte_1 relativamente alle mensilità da settembre 2023 a settembre 2024, mese dell'avvenuto rilascio dell'immobile. Contestavano la circostanza dedotta dalla ricorrente che il contratto di locazione fosse già scaduto al momento della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, non avendo ricevuto alcuna lettera di disdetta. In data 27/09/2024 l'immobile veniva rilasciato ai proprietari, come da verbale di riconsegna dell'immobile sottoscritto dalle parti contrattuali e depositato in atti dai ricorrenti. La causa viene decisa mediante lettura del dispositivo all'odierna pubblica udienza, con motivazione contestuale.
IN DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento. Il locatore ha fornito idonea prova del titolo costitutivo del credito vantato, essendo in atti il contratto sottoscritto il 01 novembre 2003 col quale era stato locato ad uso abitativo l'immobile oggetto di causa, dietro pagamento di un canone annuo di euro 4.327,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal quinto anno di locazione. La non ha fornito prova del pagamento dei canoni insoluti e degli oneri Controparte_1 accessori maturati fino al rilascio dell'immobile. È onere del conduttore provare di aver adempiuto la prestazione inerente al pagamento dei canoni pattuiti, non potendosi addossare al creditore che agisca l'onere della prova negativa del mancato adempimento. Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale o per il pagamento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533). In vero, nel verbale di rilascio dell'immobile del 27.07.2024 sottoscritto da entrambe le parti del presente giudizio, la si dichiara debitrice nei confronti di e dei Controparte_1 Pt_2 Pt_1 canoni mensili non pagati da settembre 2023 a settembre 2024, per un totale residuo di € 7.700,00, già decurtato dell'importo di € 1.400,00 di deposito cauzionale trattenuto dai locatori in acconto. Sicchè i canoni di locazione risultati ancora non corrisposti maturati fino al 27.09.2024 (data del rilascio) ammontano ad € 7.700,00 avendo compensato, su accordo delle parti, due mensilità con il deposito cauzionale. Pertanto, deve essere condannata al pagamento delle predette somme Controparte_1 con gli interessi legali di mora dalla notifica dell'intimazione (cioè dal 22 luglio 2024) fino al soddisfo. Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore della nella misura di complessivi euro 2.660,00 di cui euro Parte_3 120,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di sfratto per morosità relativo d'immobile destinato ad uso commerciale promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_4 Controparte_1
, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto e di
[...] rilascio dell'immobile. Condanna al pagamento di € 7.700,00 a Controparte_1 titolo di canoni non corrisposti dal Novembre 2023 fino al 27 settembre 2024 (data di rilascio dell'immobile), oltre agli interessi legali di mora dalla notifica dell'intimazione (cioè dal 22 luglio 2024) fino al soddisfo. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti Controparte_1 in solido, nella misura di complessivi euro 2.660,00 di cui euro 120,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 14.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 2306/2024 R.G., avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco SOLAZZO
RICORRENTI
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._3
Rappresentata e difesa dall' Avv. Giada Rosa PANTALEO
RESISTENTE
_____________________________
IN FATTO Con ricorso del 22 luglio 2024, i coniugi e Parte_2 Parte_1 intimavano lo sfratto della sig.ra , quale conduttrice dell'unità immobiliare Controparte_1 sita in Francavilla Fontana (BR) alla via San Francesco n. 19, in forza del contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato il 01/08/2018 e regolarmente registrato in data 24/08/2018, della durata di anni sei prorogabile tacitamente, con canone mensile di euro 700,00. Chiedevano ex art. 664 c.p.c. l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per canoni scaduti e non pagati di euro 7.700,00 e a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre al danno di svalutazione monetaria e di interessi di mora nella misura del 10% come previsto dall'art. 7 del contratto di locazione. Si costituiva l'intimata , parte resistente, contestando ogni ex adverso Controparte_1 dedotto, prodotto e concluso, eccepiva che parte attrice avrebbe dovuto procedere con azione di sfratto per finita locazione al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, e non con azione di sfratto per morosità, dal momento che quest'ultima veniva notificata solo dopo la scadenza del contratto, ovvero in data 26.07.2024. All'udienza del 26 agosto 2024, veniva pronunciata ordinanza di rilascio immediato dell'immobile, concedendo il termine di giorni 30 per rendere lo stesso libero da persone e sgombero da cose e fissando per il prosieguo del giudizio nella forma del rito ordinario all'udienza del 26/11/2024, con trattazione in presenza;
assegnando altresì termine fino a 30 giorni prima per l'integrazione degli atti introduttivi e il deposito dei documenti. Con memoria integrativa i ricorrenti si riportavano integralmente al contenuto e alle relative conclusioni contenute nel ricorso introduttivo, sottolineando che ad oggi ancora persiste la morosità della conduttrice, sig. , e ammontava fino a quel momento ad euro 9.100,00, Controparte_1 relativamente alle mensilità da settembre 2023 a settembre 2024, mese dell'avvenuto rilascio dell'immobile. Contestavano la circostanza dedotta dalla ricorrente che il contratto di locazione fosse già scaduto al momento della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, non avendo ricevuto alcuna lettera di disdetta. In data 27/09/2024 l'immobile veniva rilasciato ai proprietari, come da verbale di riconsegna dell'immobile sottoscritto dalle parti contrattuali e depositato in atti dai ricorrenti. La causa viene decisa mediante lettura del dispositivo all'odierna pubblica udienza, con motivazione contestuale.
IN DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento. Il locatore ha fornito idonea prova del titolo costitutivo del credito vantato, essendo in atti il contratto sottoscritto il 01 novembre 2003 col quale era stato locato ad uso abitativo l'immobile oggetto di causa, dietro pagamento di un canone annuo di euro 4.327,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal quinto anno di locazione. La non ha fornito prova del pagamento dei canoni insoluti e degli oneri Controparte_1 accessori maturati fino al rilascio dell'immobile. È onere del conduttore provare di aver adempiuto la prestazione inerente al pagamento dei canoni pattuiti, non potendosi addossare al creditore che agisca l'onere della prova negativa del mancato adempimento. Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale o per il pagamento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533). In vero, nel verbale di rilascio dell'immobile del 27.07.2024 sottoscritto da entrambe le parti del presente giudizio, la si dichiara debitrice nei confronti di e dei Controparte_1 Pt_2 Pt_1 canoni mensili non pagati da settembre 2023 a settembre 2024, per un totale residuo di € 7.700,00, già decurtato dell'importo di € 1.400,00 di deposito cauzionale trattenuto dai locatori in acconto. Sicchè i canoni di locazione risultati ancora non corrisposti maturati fino al 27.09.2024 (data del rilascio) ammontano ad € 7.700,00 avendo compensato, su accordo delle parti, due mensilità con il deposito cauzionale. Pertanto, deve essere condannata al pagamento delle predette somme Controparte_1 con gli interessi legali di mora dalla notifica dell'intimazione (cioè dal 22 luglio 2024) fino al soddisfo. Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore della nella misura di complessivi euro 2.660,00 di cui euro Parte_3 120,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di sfratto per morosità relativo d'immobile destinato ad uso commerciale promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_4 Controparte_1
, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto e di
[...] rilascio dell'immobile. Condanna al pagamento di € 7.700,00 a Controparte_1 titolo di canoni non corrisposti dal Novembre 2023 fino al 27 settembre 2024 (data di rilascio dell'immobile), oltre agli interessi legali di mora dalla notifica dell'intimazione (cioè dal 22 luglio 2024) fino al soddisfo. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti Controparte_1 in solido, nella misura di complessivi euro 2.660,00 di cui euro 120,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 14.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.