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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4557/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. DI PAGAM. n. 29320229011310308 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio insiste in atti.
Nessuno è presente per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 27/05/2024, OS LF, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso avverso intimazione di pagamento n.29320229011310308/000, notificata a dire del ricorrente in data 13/03/2024, con la quale l'Agenzia Entrate-Riscossione invita, entro cinque giorni a pena esecuzione forzata, il pagamento della somma di € 985,70 a titolo di tassa auto anno 2014, sanzioni e interessi, trasfusa nella seguente sottesa cartella esattoriale n.29320180023108850/000 notificata 22/02/2019.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e della sottesa cartella e ne chiede l'annullamento:
1) per prescrizione dei tributi;
2) per mancata notifica degli atti prodromici.
L'Agenzia Entrate si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso per violazione ai sensi del combinato disposto dagli artt.19, comma 3, e 21 del
D.Lgs. 546/92, insiste sulla legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali. Allega relata di notifica della sottesa cartella.
L'Agenzia Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non si costituisce in giudizio.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è inammissibile perché proposto fuori termine.
Invero, dalla documentazione in atti e contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, si rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata tramite p.e.c. in data 08/06/2022, mentre il ricorso è stato proposto via pec in data 30/04/2024, cioè, oltre i sessanta giorni prescritti dall'art.21 del D.
Lgs. 546/92.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 300,00 (euro trecento/00), a favore dell'Agenzia Entrate.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4557/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. DI PAGAM. n. 29320229011310308 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio insiste in atti.
Nessuno è presente per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 27/05/2024, OS LF, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso avverso intimazione di pagamento n.29320229011310308/000, notificata a dire del ricorrente in data 13/03/2024, con la quale l'Agenzia Entrate-Riscossione invita, entro cinque giorni a pena esecuzione forzata, il pagamento della somma di € 985,70 a titolo di tassa auto anno 2014, sanzioni e interessi, trasfusa nella seguente sottesa cartella esattoriale n.29320180023108850/000 notificata 22/02/2019.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e della sottesa cartella e ne chiede l'annullamento:
1) per prescrizione dei tributi;
2) per mancata notifica degli atti prodromici.
L'Agenzia Entrate si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso per violazione ai sensi del combinato disposto dagli artt.19, comma 3, e 21 del
D.Lgs. 546/92, insiste sulla legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali. Allega relata di notifica della sottesa cartella.
L'Agenzia Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non si costituisce in giudizio.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è inammissibile perché proposto fuori termine.
Invero, dalla documentazione in atti e contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, si rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata tramite p.e.c. in data 08/06/2022, mentre il ricorso è stato proposto via pec in data 30/04/2024, cioè, oltre i sessanta giorni prescritti dall'art.21 del D.
Lgs. 546/92.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 300,00 (euro trecento/00), a favore dell'Agenzia Entrate.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè