Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 196
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione dei tributi

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il Giudice ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'intimazione di pagamento sia stata notificata in data anteriore a quella dichiarata dal ricorrente e che il ricorso sia stato proposto oltre i termini di sessanta giorni previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 196
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 196
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo