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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1758/2021 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Saccone, presso il cui studio in Catania
è elettivamente domiciliata;
appellante contro cf: , in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco Politi, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: indennizzo assicurativo.
All'udienza collegiale del 13.9.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato l'8.7.2015, Parte_1 ha chiesto la condanna di al pagamento dell'indennizzo relativo al Controparte_1 furto dell'auto di sua proprietà, Fiat Croma tg EB484KC, quantificato in €.10.000,00, pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto. A tal fine ha esposto che detta vettura era stata oggetto di furto, il 31.12.2013, di notte, mentre si trovava parcheggiata sotto la propria abitazione di via dei Belfiori in Valverde, e che il furto era stato denunciato ai carabinieri immediatamente dopo la scoperta;
l'autovettura era assicurata contro il furto con la la quale, tuttavia, dopo aver Controparte_1
aperto il sinistro (con il n. 2014740700005/01), all'esito dell'istruttoria interna, con successiva missiva del 7/10/2014 le comunicava di “non poter formulare alcuna proposta di indennizzo in quanto, in fase istruttoria, sono emersi elementi contraddittori ed anomali che ci portano a ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto tali da non permetterci di addivenire ad alcuna soluzione stragiudiziale della vertenza”, con ciò rigettando - a dire della ricorrente ingiustificatamente - la richiesta di liquidazione.
Ha resistito alla domanda la convenuta, esponendo che, a seguito della richiesta risarcitoria, la compagnia aveva aperto la consueta istruttoria;
poiché il veicolo Fiat
Croma tg. EB 484 KC era fornito di GPS, esaminava il “Dossier Furto” fornito da dall'analisi dei dati registrati dal sistema, emergeva Parte_2 che l'ultima localizzazione di detto veicolo era stata registrata il giorno 27.12.2013, allorquando, alle ore 18.02 circa, risultava la registrazione di un evento “crash” a quadro del veicolo off (spento), non riconducibile ad incidente stradale, bensì a movimenti meccanici sulla centralina, eseguiti, secondo le coordinate fornite dal satellite, sul retro di un capannone-officina. In altri termini, quattro giorni prima del presunto furto, qualcuno era intervenuto sulla centralina del veicolo mediante il taglio dei cavi con relativo distacco dell'alimentazione del terminale;
ciò al fine di eliminare qualsiasi tipo di contatto, per non rintracciare più il veicolo. Tali rilevanti e significative evidenze facevano dunque sorgere - secondo la convenuta - legittime perplessità sulla veridicità del furto e sulla sua eventuale dinamica. In subordine, ha eccepito che la quantificazione dell'indennizzo va ricondotta alle condizioni di polizza e comunque entro il valore di acquisto di €.7.500,00.
Il tribunale, respinte la richiesta di prova testimoniale della ricorrente - siccome irrilevante ai fini della decisione - e l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione del contratto di assicurazione, con sentenza del 3.5.2021 ha rigettato la domanda.
Al riguardo, ha esposto che la domanda risulta totalmente carente in punto di allegazione, essendosi l'attrice limitata ad affermare che l'auto era coperta contro il furto con la in virtù della polizza stipulata con detta compagnia, senza CP_1
tuttavia indicare il numero di polizza e la data della stipula e senza neppure produrre il contratto e le condizioni generali. La carenza di allegazione si sarebbe tradotta in una carente indicazione del petitum. Tale difetto di allegazione - ha aggiunto - non può essere superato, né per effetto della richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla compagnia l'esibizione del contratto - richiesta rigettata sul presupposto che trattasi di documenti in possesso della parte - né in forza del principio di non contestazione, in quanto la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Avverso detta pronunzia ha proposto appello la Recupero con atto notificato il
2.12.2021, cui ha resistito CP_1
Posta in decisione, nonché maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante lamenta, anzitutto, la mancata applicazione, da parte del giudice, del principio di non contestazione. Deduce che dall'esame della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dalla si evince che non è CP_1 mai stata contestata l'esistenza del contratto assicurativo, anzi la compagnia fonda tutte le difese ed eccezioni proprio sull'esistenza della stessa. D'altra parte, l'evento furto, già provato dalla prodotta querela sporta ai Carabinieri di San Giovanni La
Punta, poteva essere confermato ulteriormente dalla prova per testi indicata nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., tuttavia non ammessa dal tribunale siccome ritenuta irrilevante, e non è stato, in ogni caso, specificamente contestato. Deduce, quindi, che tutti gli elementi essenziali del fatto storico sono stati adeguatamente allegati dall'attrice nel ricorso introduttivo;
di aver pure specificato il petitum, avendo richiesto la condanna al pagamento dell'indennizzo, come ivi specificato;
che la compagnia non ha eccepito clausole limitative dell'indennizzo dovuto.
Per quanto attiene al quantum debeatur, l'appellante chiede, poi, che l'indennizzo venga determinato nella misura di €.7.500,00 essendo tale importo non contestato dalla convenuta e, dunque, pacifico tra le parti.
Contesta, infine, la rilevanza probatoria della produzione documentale della concernente il “Dossier Furto” fornito da “OCTO Telematics”, non CP_1
potendo trovare applicazione il nuovo articolo 145-bis Cod. Ass. Priv., in difetto di pubblicazione del previsto decreto interministeriale.
2.) L'appello è fondato per le ragioni che si vengono ad esporre.
Correttamente, anzitutto, l'appellante evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, non solo l'esistenza del rapporto assicurativo tra le odierne parti, a garanzia del furto dell'autovettura dell'attrice, Fiat Croma tg. EB 484 KC, non è mai stata contestata in primo grado dalla convenuta, ma anzi la compagnia ha svolto specifiche difese incompatibili con tale contestazione, avendo affermato di avere aperto l'istruttoria, a seguito della denuncia di furto della Recupero, e di avere quindi rigettato la domanda di indennizzo - non già per difetto di copertura assicurativa, bensì - in ragione del fatto che, dall'analisi del dispositivo GPS montato sulla vettura, effettuata da (cd. “Dossier Furto”) sono Parte_2 emerse circostanze atte a suscitare “legittime perplessità sulla veridicità del furto e sulla sua eventuale dinamica”.
D'altra parte, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il fatto, in relazione al quale chiede l'indennizzo, si sia verificato e che questo rientri nei "rischi inclusi" nella polizza e, dunque, sia oggetto di copertura assicurativa. Di converso, è onere dell'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle eventuali clausole di cd. delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea, ossia che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito, questo rientrava tra i rischi "non compresi", a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto
(Cass. n. 31251 del 2023, Cass. n. 1558/2018).
Ora, nel caso in esame, come detto, non è stato contestato, e risulta pertanto pacifico in causa, che l'autovettura fosse assicurata contro il furto con l'odierna appellata e che l'evento assicurato si sia verificato. A riscontro del furto, del resto, è stata prodotta la denuncia ai carabinieri, il certificato PRA attestante la perdita di possesso, la procura irrevocabile a vendere alla compagnia (oltre che articolata prova testi, non raccolta dal primo giudice perchè ritenuta irrilevante).
Né d'altra parte l'assicuratore ha mai dedotto l'esistenza, nella specie, di clausole limitative, idonee ad escludere l'indennizzabilità del rischio.
Piuttosto, la compagnia ha rappresentato l'esistenza di circostanze di fatto (la registrazione, da parte del dispositivo montato sulla vettura, di un evento “crash” a quadro del veicolo spento, non riconducibile ad incidente stradale, bensì a movimenti meccanici sulla centralina, eseguiti, secondo le coordinate fornite dal satellite, sul retro di un capannone-officina, e dunque il taglio dei cavi con relativo distacco della alimentazione del terminale), le quali, a suo dire, lasciavano supporre una condotta dell'assicurato finalizzata a rendere non più rintracciabile il veicolo.
Vero è che, come pur correttamente evidenziato dall'appellante, il dispositivo satellitare - in mancanza di adozione dei decreti interministeriali previsti dall'art.145- bis codice delle assicurazioni private - non costituisce prova legale dei dati da esso registrati (cfr. Cass. n. 13725/2024), e tuttavia l'appellante, nel giudizio di primo grado, non ha mai contestato la veridicità del contenuto di tali registrazioni (ossia il distacco dell'alimentazione del terminale), per come dettagliatamente rappresentate dalla compagnia, sicchè anche in relazione a tali circostanze di fatto opera il principio di non contestazione. Nondimeno, deve escludersi l'idoneità ostativa di dette circostanze al riconoscimento dell'indennizzo.
Infatti, non v'è prova della sussistenza di condotte dolose da parte dell'assicurata finalizzate alla simulazione del furto (non vi è in atti evidenza di esito alcuno delle indagini espletate a seguito della denuncia penale) o, comunque, della volontarietà del distacco - da parte dell'assicurato o di un suo incaricato - del localizzatore satellitare. Né, in ogni caso, è dato ritenere - tale circostanza non essendo mai stata prospettata dall'assicuratore e non essendo stato prodotto il contratto - che, nella fattispecie, la garanzia assicurativa fosse pattiziamente subordinata al funzionamento di detto localizzatore.
Pertanto, ed in definitiva, la domanda di indennizzo va accolta, pur nei limiti dell'importo di €.7.500,00, eccepito come congruo da e chiesto in appello. CP_1
Su tale somma, quale debito di valore (Cass. n. 16222/2023, n. 15868/2015, n.
10488/2009) spettano la rivalutazione e gli interessi.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, entro i parametri dettati dal DM n. 147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di €.7.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato, dal data del sinistro (31.12.2013) sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, di poi, i soli interessi legali sino al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di controparte delle spese dei Controparte_1 due gradi di giudizio, che liquida in €.2.600,00 quanto al primo grado €.3.000,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1758/2021 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Saccone, presso il cui studio in Catania
è elettivamente domiciliata;
appellante contro cf: , in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco Politi, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: indennizzo assicurativo.
All'udienza collegiale del 13.9.2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato l'8.7.2015, Parte_1 ha chiesto la condanna di al pagamento dell'indennizzo relativo al Controparte_1 furto dell'auto di sua proprietà, Fiat Croma tg EB484KC, quantificato in €.10.000,00, pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto. A tal fine ha esposto che detta vettura era stata oggetto di furto, il 31.12.2013, di notte, mentre si trovava parcheggiata sotto la propria abitazione di via dei Belfiori in Valverde, e che il furto era stato denunciato ai carabinieri immediatamente dopo la scoperta;
l'autovettura era assicurata contro il furto con la la quale, tuttavia, dopo aver Controparte_1
aperto il sinistro (con il n. 2014740700005/01), all'esito dell'istruttoria interna, con successiva missiva del 7/10/2014 le comunicava di “non poter formulare alcuna proposta di indennizzo in quanto, in fase istruttoria, sono emersi elementi contraddittori ed anomali che ci portano a ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto tali da non permetterci di addivenire ad alcuna soluzione stragiudiziale della vertenza”, con ciò rigettando - a dire della ricorrente ingiustificatamente - la richiesta di liquidazione.
Ha resistito alla domanda la convenuta, esponendo che, a seguito della richiesta risarcitoria, la compagnia aveva aperto la consueta istruttoria;
poiché il veicolo Fiat
Croma tg. EB 484 KC era fornito di GPS, esaminava il “Dossier Furto” fornito da dall'analisi dei dati registrati dal sistema, emergeva Parte_2 che l'ultima localizzazione di detto veicolo era stata registrata il giorno 27.12.2013, allorquando, alle ore 18.02 circa, risultava la registrazione di un evento “crash” a quadro del veicolo off (spento), non riconducibile ad incidente stradale, bensì a movimenti meccanici sulla centralina, eseguiti, secondo le coordinate fornite dal satellite, sul retro di un capannone-officina. In altri termini, quattro giorni prima del presunto furto, qualcuno era intervenuto sulla centralina del veicolo mediante il taglio dei cavi con relativo distacco dell'alimentazione del terminale;
ciò al fine di eliminare qualsiasi tipo di contatto, per non rintracciare più il veicolo. Tali rilevanti e significative evidenze facevano dunque sorgere - secondo la convenuta - legittime perplessità sulla veridicità del furto e sulla sua eventuale dinamica. In subordine, ha eccepito che la quantificazione dell'indennizzo va ricondotta alle condizioni di polizza e comunque entro il valore di acquisto di €.7.500,00.
Il tribunale, respinte la richiesta di prova testimoniale della ricorrente - siccome irrilevante ai fini della decisione - e l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione del contratto di assicurazione, con sentenza del 3.5.2021 ha rigettato la domanda.
Al riguardo, ha esposto che la domanda risulta totalmente carente in punto di allegazione, essendosi l'attrice limitata ad affermare che l'auto era coperta contro il furto con la in virtù della polizza stipulata con detta compagnia, senza CP_1
tuttavia indicare il numero di polizza e la data della stipula e senza neppure produrre il contratto e le condizioni generali. La carenza di allegazione si sarebbe tradotta in una carente indicazione del petitum. Tale difetto di allegazione - ha aggiunto - non può essere superato, né per effetto della richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla compagnia l'esibizione del contratto - richiesta rigettata sul presupposto che trattasi di documenti in possesso della parte - né in forza del principio di non contestazione, in quanto la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Avverso detta pronunzia ha proposto appello la Recupero con atto notificato il
2.12.2021, cui ha resistito CP_1
Posta in decisione, nonché maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante lamenta, anzitutto, la mancata applicazione, da parte del giudice, del principio di non contestazione. Deduce che dall'esame della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dalla si evince che non è CP_1 mai stata contestata l'esistenza del contratto assicurativo, anzi la compagnia fonda tutte le difese ed eccezioni proprio sull'esistenza della stessa. D'altra parte, l'evento furto, già provato dalla prodotta querela sporta ai Carabinieri di San Giovanni La
Punta, poteva essere confermato ulteriormente dalla prova per testi indicata nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., tuttavia non ammessa dal tribunale siccome ritenuta irrilevante, e non è stato, in ogni caso, specificamente contestato. Deduce, quindi, che tutti gli elementi essenziali del fatto storico sono stati adeguatamente allegati dall'attrice nel ricorso introduttivo;
di aver pure specificato il petitum, avendo richiesto la condanna al pagamento dell'indennizzo, come ivi specificato;
che la compagnia non ha eccepito clausole limitative dell'indennizzo dovuto.
Per quanto attiene al quantum debeatur, l'appellante chiede, poi, che l'indennizzo venga determinato nella misura di €.7.500,00 essendo tale importo non contestato dalla convenuta e, dunque, pacifico tra le parti.
Contesta, infine, la rilevanza probatoria della produzione documentale della concernente il “Dossier Furto” fornito da “OCTO Telematics”, non CP_1
potendo trovare applicazione il nuovo articolo 145-bis Cod. Ass. Priv., in difetto di pubblicazione del previsto decreto interministeriale.
2.) L'appello è fondato per le ragioni che si vengono ad esporre.
Correttamente, anzitutto, l'appellante evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, non solo l'esistenza del rapporto assicurativo tra le odierne parti, a garanzia del furto dell'autovettura dell'attrice, Fiat Croma tg. EB 484 KC, non è mai stata contestata in primo grado dalla convenuta, ma anzi la compagnia ha svolto specifiche difese incompatibili con tale contestazione, avendo affermato di avere aperto l'istruttoria, a seguito della denuncia di furto della Recupero, e di avere quindi rigettato la domanda di indennizzo - non già per difetto di copertura assicurativa, bensì - in ragione del fatto che, dall'analisi del dispositivo GPS montato sulla vettura, effettuata da (cd. “Dossier Furto”) sono Parte_2 emerse circostanze atte a suscitare “legittime perplessità sulla veridicità del furto e sulla sua eventuale dinamica”.
D'altra parte, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il fatto, in relazione al quale chiede l'indennizzo, si sia verificato e che questo rientri nei "rischi inclusi" nella polizza e, dunque, sia oggetto di copertura assicurativa. Di converso, è onere dell'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle eventuali clausole di cd. delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea, ossia che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito, questo rientrava tra i rischi "non compresi", a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto
(Cass. n. 31251 del 2023, Cass. n. 1558/2018).
Ora, nel caso in esame, come detto, non è stato contestato, e risulta pertanto pacifico in causa, che l'autovettura fosse assicurata contro il furto con l'odierna appellata e che l'evento assicurato si sia verificato. A riscontro del furto, del resto, è stata prodotta la denuncia ai carabinieri, il certificato PRA attestante la perdita di possesso, la procura irrevocabile a vendere alla compagnia (oltre che articolata prova testi, non raccolta dal primo giudice perchè ritenuta irrilevante).
Né d'altra parte l'assicuratore ha mai dedotto l'esistenza, nella specie, di clausole limitative, idonee ad escludere l'indennizzabilità del rischio.
Piuttosto, la compagnia ha rappresentato l'esistenza di circostanze di fatto (la registrazione, da parte del dispositivo montato sulla vettura, di un evento “crash” a quadro del veicolo spento, non riconducibile ad incidente stradale, bensì a movimenti meccanici sulla centralina, eseguiti, secondo le coordinate fornite dal satellite, sul retro di un capannone-officina, e dunque il taglio dei cavi con relativo distacco della alimentazione del terminale), le quali, a suo dire, lasciavano supporre una condotta dell'assicurato finalizzata a rendere non più rintracciabile il veicolo.
Vero è che, come pur correttamente evidenziato dall'appellante, il dispositivo satellitare - in mancanza di adozione dei decreti interministeriali previsti dall'art.145- bis codice delle assicurazioni private - non costituisce prova legale dei dati da esso registrati (cfr. Cass. n. 13725/2024), e tuttavia l'appellante, nel giudizio di primo grado, non ha mai contestato la veridicità del contenuto di tali registrazioni (ossia il distacco dell'alimentazione del terminale), per come dettagliatamente rappresentate dalla compagnia, sicchè anche in relazione a tali circostanze di fatto opera il principio di non contestazione. Nondimeno, deve escludersi l'idoneità ostativa di dette circostanze al riconoscimento dell'indennizzo.
Infatti, non v'è prova della sussistenza di condotte dolose da parte dell'assicurata finalizzate alla simulazione del furto (non vi è in atti evidenza di esito alcuno delle indagini espletate a seguito della denuncia penale) o, comunque, della volontarietà del distacco - da parte dell'assicurato o di un suo incaricato - del localizzatore satellitare. Né, in ogni caso, è dato ritenere - tale circostanza non essendo mai stata prospettata dall'assicuratore e non essendo stato prodotto il contratto - che, nella fattispecie, la garanzia assicurativa fosse pattiziamente subordinata al funzionamento di detto localizzatore.
Pertanto, ed in definitiva, la domanda di indennizzo va accolta, pur nei limiti dell'importo di €.7.500,00, eccepito come congruo da e chiesto in appello. CP_1
Su tale somma, quale debito di valore (Cass. n. 16222/2023, n. 15868/2015, n.
10488/2009) spettano la rivalutazione e gli interessi.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, entro i parametri dettati dal DM n. 147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di €.7.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato, dal data del sinistro (31.12.2013) sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, di poi, i soli interessi legali sino al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di controparte delle spese dei Controparte_1 due gradi di giudizio, che liquida in €.2.600,00 quanto al primo grado €.3.000,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo