Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2139
CASS
Sentenza 13 febbraio 2003

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L'eccezione di nullità della clausola compromissoria, in relazione alle modalità di nomina del terzo arbitro, in quanto disciplinate in difformità da quanto previsto dall'art. 809, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere dedotta nel giudizio arbitrale e non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo.

Qualora un Comune si avvalga per la redazione del progetto di un'opera pubblica di un professionista privato, in mancanza di un proprio ufficio tecnico, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ne consegue che gli eventuali vizi della deliberazione di conferimento dell'incarico al professionista privato hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente medesimo, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione di opera professionale e, quindi, sul diritto al relativo compenso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2139
Data del deposito : 13 febbraio 2003

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