Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 2
L'eccezione di nullità della clausola compromissoria, in relazione alle modalità di nomina del terzo arbitro, in quanto disciplinate in difformità da quanto previsto dall'art. 809, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere dedotta nel giudizio arbitrale e non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo.
Qualora un Comune si avvalga per la redazione del progetto di un'opera pubblica di un professionista privato, in mancanza di un proprio ufficio tecnico, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ne consegue che gli eventuali vizi della deliberazione di conferimento dell'incarico al professionista privato hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente medesimo, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione di opera professionale e, quindi, sul diritto al relativo compenso.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1893/2000 r.g. proposto da:
ZA FR, CI AG GIANFR, elettivamente domiciliati in Roma, via del Viminale 43, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzoni, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro
COMUNE di CATANZARO, in persona del sindaco pro tempore, selettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Rizzo 81, presso l'avv. Pino D'Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Talarico, per procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 4242/2000 r.g. proposto da:
COMUNE di CATANZARO, in persona del sindaco pro tempore, selettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Rizzo 81, presso l'avv. Pino D'Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Malarico, per procura speciale in calce al controricorso,
- ricorrente -
contro
ZA FR, CI AG GIANFR, elettivamente domiciliati in Roma, via del Viminale 43, presso lo studio dell'avv. Fabio Lorenzoni, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
- controricorrenti -
avverso la sentenza della corte d'appello di Catanzaro del 17 febbraio 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salme alla pubblica udienza del 25 marzo 2002;
sentito l'avv. Lorenzoni e l'avv. Bruno Aguglia con delega;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lodo del 24 febbraio 1997 il Comune di Catanzaro è stato condannato a pagare a CO ZA e IA IM NE, rispettivamente, le somme di L. 32.213.814 e L. 47.734.485 e accessori, a titolo di maggiorazione del 25% sugli onorarie spese dovuti (e già corrisposti) per l'espletamento dell'incarico professionale relativo alla redazione del nuovo piano regolatore della città, conferito agli attori e ad altri professionisti con deliberazione della giunta municipale del 9 febbraio 1983 e del consiglio comunale del 14 febbraio 1983, incarico che era stato revocato con deliberazione della giunta comunale del 20 aprile 1995. La maggiorazione richiesta era prevista dall'art. 7 della convenzione di conferimento dell'incarico per il caso di sospensione dell'incarico stesso in applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 143 del 1949.
La corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità del lodo e, quindi, ha respinto nel merito le domande di condanna dei professionisti. Per quanto ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha affermato che: a) la clausola compromissoria, contenuta nella convenzione che regolava l'espletamento dell'incarico professionale ("eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sono definite da un collegio di tre arbitri") non era nulla, per mancata determinazione delle controversie compromettibili, perché, a differenza dal compromesso, che deve indicare specificamente la controversia devoluta agli arbitri, la clausola compromissoria è sufficientemente specifica se contiene l'indicazione delle controversie nascenti dal contratto al quale la clausola accede, come previsto dall'art. 808 c.p.c; b) la censura di nullità del lodo per mancanza di chiarezza e univocità della clausola che prevede le modalità di nomina del terzo arbitro (che avrebbe dovuto essere designato dagli arbitri nominati dalle parti e non dalle parti stesse) era inammissibile, perché nessuna contestazione riguardo alla nomina del terzo arbitro era stata mossa nel corso del giudizio arbitrale;
c) del pari inammissibile, perché formulata in via ipotetica, era la censura con la quale il Comune aveva dedotto che "sembrava" che il lodo fosse stato deliberato senza la conferenza personale di tutti gli arbitri, e comunque in senso contrario era il testo del lodo, dal quale risultava che era stato deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 1997; d) non sussisteva nullità o vizio di motivazione per la mancata esposizione delle ragioni dell'arbitro dissenziente e di quelle che avevano portato la maggioranza del collegio arbitrale a superarle, perché il difetto di motivazione rilevante ai fini della nullità del lodo è solo quello che non consente l'individuazione della rado decidendi e perché nessuna norma prescrive di indicare nel lodo le ragioni dell'arbitro dissenziente. Nel merito delle domande di condanna proposte dagli attori, la corte territoriale ha affermato che l'omessa indicazione nella delibera di approvazione dello schema di convenzione di conferimento dell'incarico professionale dei capitoli di bilancio e della relativa capienza comporta la nullità della delibera stessa, per violazione dell'art. 284 t.u. n. 382 del 1934, come ritenuto dal risalente orientamento di questa Corte, non superato dal contrario orientamento minoritario. Nè tale vizio della originaria deliberazione avrebbe potuto essere sanato dalla successiva delibera del 14 luglio 1989, nella quale erano stati espressamente indicati i capitoli di bilancio e la relativa capienza.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Catanzaro CO ZA e IA IM NE hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale resiste il comune di Catanzaro, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo. A tale ricorso il ricorrenti principali resistono con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti.
1. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 284 del t.u. n. 382 del 1934 e degli articoli 1418 e seg. c.c., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata richiamando, innanzi tutto, l'orientamento di questa Corte che, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 5833 del 1984, ha escluso che le carenze e le irregolarità del procedimento amministrativo di conferimento dell'incarico, per mancata indicazione della spesa e dei mezzi per fronteggiarla possano provocare la nullità del contratto di prestazione d'opera, potendo produrre conseguenze solo nell'ambito interno dell'organizzazione dell'ente pubblico. Peraltro le delibere di conferimento dell'incarico erano state approvate dall'organo di controllo e avevano prodotto effetti per oltre dieci anni, tanto che il Comune aveva regolarmente corrisposto gli onorari. Solo nel giudizio arbitrale il Comune aveva dedotto, rispetto alla chiesta di corresponsione della maggiorazione, la nullità che invece non aveva eccepito rispetto alla domanda di pagamento degli onorari, scindendo in modo inammissibile il contenuto unitario della delibera. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che la corte territoriale non abbia indicato le ragioni per le quali l'eventuale illegittimità delle delibere del 1983 non Avrebbe potuto essere sanata dalla delibera del 14 luglio 1989 con la quale erano stati rideterminati i compensi, era stato indicato il capitolo di bilancio al quale attingere per il pagamento e la relativa capienza.
2. Il ricorso è fondato.
La questione della individuazione degli effetti della violazione dell'art. 284 del r.d. n. 383 del 1934 (abrogato per effetto dell'art. 64 della legge n. 142 del 1990, e sostituito dall'art. 55 di detta legge, a sua volta modificato con l'art. 11 della legge n. 127 del 1997), che prescriveva che le delibere di conferimento di incarichi professionali dovessero indicare l'ammontare della spese prevista e dei mezzi per farvi fronte, sui conseguenti contratti di prestazione d'opera stipulati ha avuto soluzioni diverse nella giurisprudenza di questa Corte.
L'orientamento più risalente (sentenze n. 2021/1967, 2131/75, 3274/1979, 5134/1980, 1760/1983, 1890/1983) era nel senso che la nullità della delibera si estendeva al contratto. Tale orientamento, tuttavia, è stato superato a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 5833 del 1984 (pronunciata in sede di regolamento di giurisdizione) secondo la quale l'atto di affidamento dell'incarico, come gli atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica;
ciò comporta che il diritto del professionista al compenso, il quale insorge dopo che la deliberazione comunale di conferimento dell'incarico si sia tradotta nella costituzione del rapporto di prestazione d'opera professionale, resta insensibile ad eventuali vizi di detta deliberazione, quale quello derivante dall'inosservanza dell'obbligo di indicare l'ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte, sono rilevanti solo nell'ambito interno dell'organizzazione dell'ente territoriale.
A questo orientamento, dal quale non v'è ragione per discostarsi, non essendo stata indicata alcuna convincente argomentazione contraria, si è conformata la successiva giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 4039/1990, 9155/1995, 12728/1995, 4929/1996, 2235/1998). Infatti, delle decisioni successive al 1984 che la sentenza impugnata indica come espressione del contrario orientamento, in realtà, sono rilevanti solo la sentenza n. 8410 del 1990, che tuttavia mostra di ignorare le argomentazioni delle sezioni unite, e la sentenza n. 4248 del 1997, che riguarda fattispecie regolata dall'art. 55 della legge n. 142 del 1990. Le sentenze n. 6182 del 1994 e 1117 del 1997, hanno ad oggetto la diversa questione relativa alla necessità della forma scritta dei contratti degli enti pubblici e le sentenze n. 2171/1987, 9220/1987, 12026/1990 e 8646/1993 riguardano fattispecie di deliberazioni di autorizzazioni a stare in giudizio, in relazioni alle quali viene ribadito il principio secondo cui non è necessaria l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, "in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico (condizionato alla soccombenza), sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite".
Le considerazioni ora svolte sono di per sè sufficienti a giustificare l'accoglimento del ricorso e rendono inutile l'esame degli altri profili.
3. Con il ricorso incidentale condizionato il Comune di Catanzaro ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 808, 829, n. 1, 823, n. 3 e 829, ultimo comma c.p.c. e carenza di motivazione, lamentando che la corte territoriale abbia rigettato l'eccezione di nullità della clausola compromissoria, in relazione alle modalità di nomina del terzo arbitro, non valutando che la nullità, secondo la tesi prospettata, derivava dalla genericità o equivocità della clausola, ai sensi dell'art. 829 n. 1 c.p.c, con la conseguenza che era irrilevante che tale eccezione non fosse stata sollevata nel giudizio arbitrale. Comunque avrebbe dovuto applicarsi il principio che, in caso di dubbio prevale la competenza del giudice ordinario. In secondo luogo il Comune afferma che non può considerarsi sufficiente la motivazione di un lodo, deliberato a maggioranza, che non indica che c'è stato un dissenso tra gli arbitri e quali siano le ragioni di tale dissenso. Infine la corte territoriale non avrebbe indicato la ragione per la quale non sarebbe stata necessaria la dichiarazione che il lodo era stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri.
Il ricorso è infondato.
La questione sollevata dal Comune nel giudizio di impugnazione del lodo attiene certamente alla nomina del terzo arbitro, che si assume essere avvenuta in difformità da quanto previsto dall'art. 809, 2 comma, a tenore del quale "Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli". Ma tale questione rientra pienamente tra quelle indicate nel n. 2, del primo comma dell'art. 829, che non distingue tra le diverse ragioni di difformità della nomina rispetto alle regole dettate da "capi 1^ e 2^ del presente titolo", comprendendo quindi anche l'ipotesi in cui il compromesso o la clausola compromissoria non contengano criteri univoci per procedere alla nomina. In ogni caso la nullità, per violazione di quelle regole deve essere dedotta nel giudizio arbitrale. Appare d'altra parte contraddittoria la tesi del Comune che, da un lato, assume che la nomina del terzo arbitro da parte degli arbitri nominati dalle parti sarebbe nulla, perché la clausola compromissoria non prevedeva con chiarezza tale modalità di nomina e, dall'altra, che, pur in presenza di una clausola equivoca, il terzo arbitro avrebbe potuto essere validamente nominato solo dalle parti. Non è senza rilievo, infine, osservare che se gli arbitri nominati dalle parti non avessero avuto il potere di nominare il terzo arbitro, tale difetto di potere ben poteva ritenersi sanato, mediante ratifica tacita, ravvisabile nel silenzio serbato dalle parti nel corso del giudizio arbitrale. Quanto all'omessa indicazione nel lodo della circostanza che la deliberazione era stata adottata a maggioranza e alla mancata confutazione delle ragioni dell'arbitro dissenziente, lo stesso ricorrente riconosce che nessuna norma impone agli arbitri l'attività la cui omissione viene censurata. Il vizio dedotto, infatti, viene qualificato come vizio della motivazione. Ma, come è noto, in tema di giudizio arbitrale, il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823 c.p.c, come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata. Poiché, invece, non è stato neppure dedotto che la mancata confutazione delle ragioni dell'arbitro dissenziente abbia comportato l'impossibilità di identificare la ratio decidendi del lodo, il profilo di cui si discute non merita accoglimento. Infine, come ha rilevato la sentenza impugnata, il lodo contiene l'annotazione che la deliberazione è stata adottata "in camera di consiglio il 24 febbraio 1997" e tale annotazione è prova sufficiente che detta deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri, tenendo presente che, come ha sottolineato la sentenza impugnata, lo stesso ricorrente non ha affermato che il lodo sia stato deliberato non in conferenza personale di tutti gli arbitri, ma ha solo avanzato dubbi in proposito e ha dedotto che la deliberazione è avvenuta a maggioranza, ma non che il lodo sia stato sottoscritto solo dagli arbitri di maggioranza, circostanza questa che solo avrebbe imposto di apporre l'annotazione di cui all'art. 823, ultimo comma c.p.c. In conclusione il ricorso principale deve essere accolto e quello incidentale deve essere respinto.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003