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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1868/2020 posta in deliberazione il giorno 16/04/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. MASSA FEDERICO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. FUNEROLI FABIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 24454/2019 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale Parte_2
il Tribunale, in accoglimento della domanda della di annullamento CP_1
1 del provvedimento di in data 16.2.2017 (unitamente a quello - di identico Parte_1
contenuto - del 21.3.2017) con il quale è stata disposta la revoca parziale del contributo nella misura di Euro 91.000,00, l'aveva condannata a pagare €
91.000,00, oltre accessori del credito.
Si è costituita in giudizio nstando per il rigetto dell'appello. CP_1
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c, precisate le conclusioni all'udienza del
15.5.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190
c.p.c e poi rimessa sul ruolo per un supplemento di ctu. Espletato quest'ultimo, all'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo lamenta “ Error in iudicando. Parte_2
Motivazione errata, nella parte in cui non ritiene fondata l'eccezione del difetto di giurisdizione”
La doglianza è infondata.
A tale proposito si richiama per relationem sul punto il contenuto dell'ordinanza del 8-18 marzo 2024.
3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “ Error in iudicando. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria in ordine alla carenza documentale della
Beneficiaria (pag.
9-19 sentenza appellata).”.
La doglianza è fondata.
Va in primo luogo precisato che il Giudice ordinario è “giudice del rapporto” e non dell'atto e che l'indagine non ha al centro l'azione amministrativa in sé considerata, ma la sussistenza delle condizioni per le quali il diritto soggettivo al mantenimento del beneficio permanga effettivamente in capo al privato.
Il contratto a valle dell'agevolazione non si sottrae alle regola generali sull'onere delle prova, in cui, a fronte di una revoca totale o parziale dell'agevolazione fondata sull'inadempimento di specifiche prestazioni del beneficiario,
2 quest'ultimo è onerato della prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico.
Tale premessa si rende indispensabile, ad avviso del Collegio, per inquadrare i termini della questione nella fattispecie in esame . ha, in particolare dedotto : “ La revoca parziale delle Parte_2
agevolazioni, infatti, è espressamente prevista dall'art. 12 “Revoca delle agevolazioni” del D. M. n. 134 del
06.03.2013, nonché dall'art. 15 “Revoca delle agevolazioni” previsto dalla
Circolare 20 giugno 2013, n. 21303.
Vi è di più.
L'art. 21 della summenzionata Circolare “Erogazione delle agevolazioni” al punto 21.9 stabilisce che:” Nel caso in cui le verifiche di cui ai punti 21.6 e 21.8 diano esito negativo, il
Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o l'avvio del provvedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni.”
Aggiunge “ Il contratto chiarisce che la mancata produzione Parte_2
documentale costituisce un grave inadempimento, circostanza che legittima e giustifica la revoca delle agevolazioni in precedenza concesse.
E' evidente, che – nel caso de quo- già in sede di monitoraggio era emerso che la documentazione relativa alla componente di spesa “software” per la quale era stata effettuata una variazione progettuale, risultava carente ed inadeguata a supportare opportunamente la verifica.
Nello specifico, la documentazione fornita era costituita esclusivamente dal
“progetto tecnico” redatto dal fornitore Sviluppo e Soluzione s.r.l.; si trattava - tra l'altro- di un documento non datato né accompagnato da nota di trasmissione.
3 Ma vi è di più. Non venivano mai forniti elementi utili a riscontrare tutti quei documenti necessari alla verifica della correttezza del progetto, quali: certificazioni e requisiti funzionali della piattaforma;
il know-how e le conoscenze tecniche in uso per la realizzazione del servizio;
il verbale di collaudo di soluzioni architetturali informatiche (dal progetto tecnico fornito si prevedono tre “fasi a-b-c” per lo sviluppo delle attività, due delle quali si sarebbero completate con dei verbali di collaudo); licenze d'uso e/o registrazioni del software;
curriculum vitae del personale in carico al fornitore in grado di supportare lo sviluppo dei servizi richiesti. È chiaro, in sostanza, che
l'inadempimento commesso dalla o si rinviene nel fatto che non venivano CP_1
mai inoltrati i predetti documenti e che al contempo questi erano espressamente richiesti dall'art. 18.3 “Spese ammissibili” della Circolare 20 giugno 2013, n.
21303. Da qui l'incontestabile e provato inadempimento della Il mancato CP_1
inoltro della documentazione necessaria ha, quindi, fondato la revoca delle agevolazioni.”
Le indagini peritali in primo grado si sono incentrate su aspetti di carattere tecnico e anche nel supplemento peritale in questo grado di giudizio il Ctu ribadisce l'idoneità tecnica del progetto affermando:
“ Ciò premesso posso dichiarare che sulla base della verifica generale eseguita presso la in data 28.10.2015 da un tecnico esterno di comprovata CP_1 esperienza il progetto così come era stato realizzato poteva funzionare praticamente. Nel senso che era in grado di svolgeva le funzioni su cui era basato il progetto di “ ”. CP_2
Però dal punto di vista formale e burocratico-amministrativo necessitava di alcune integrazione di documenti che la non ha fornito….Per quanto già detto nella CTU della CP_1 precedente causa RG: 30319/2017 il progetto Tecnico H-Domus non rispondeva totalmente ai chiarimenti richiesti da in quanto carente Parte_1 sotto il profilo delle
“certificazioni e/o requisiti funzionali della piattaforma”; - “il Know-how e conoscenze tecniche in uso per la realizzazione del servizio”; - “verbale di collaudo di soluzioni architetturali
4 informatiche (dal progetto tecnico fornito si prevedono tre fasi a-b-c per lo sviluppo delle attività, due delle quali si sarebbero completate con dei verbali di collaudo)”; - “licenze d'uso e/o registrazione del software”; - “curriculum vitae del personale in carico al fornitore in grado di supportare lo sviluppo dei servizi richiesti”… i chiarimenti richiesti da non afferivano a caratteristiche del Parte_1 progetto rilevanti ai fini della sua utilizzabilità. Il progetto praticamente si sarebbe potuto utilizzare, visto che il collaudo lo aveva certificato seppure carente per quanto attiene gli aspetti formali di ordine burocratico-amministrativo, motivo per cui è stata bloccata l'erogazione del saldo finale. Quindi ritengo che i documenti ovvero “certificazioni e/o requisiti funzionali della piattaforma”; -
“il Know-how e conoscenze tecniche in uso per la realizzazione del servizio”; -
“verbale di collaudo di soluzioni architetturali informatiche (dal progetto tecnico fornito si prevedono tre fasi a-b-c per lo sviluppo delle attività, due delle quali si sarebbero completate con dei verbali di collaudo)”; -
“licenze d'uso e/o registrazione del software”; - “curriculum vitae del personale in carico al fornitore in grado di supportare lo sviluppo dei servizi richiesti” erano rilevanti principalmente per sanare gli aspetti formali di ordine burocratico-amministrativo come già detto in precedenza.
Ritiene la Corte che quelli che il ctu definisce “ aspetti formali di ordine burocratico- amministrativo “ , sottovalutandoli e che erano, e, soprattutto, in modo decisivo,sono tuttora carenti, erano tutt'altro che secondari e che in ogni caso la en avrebbe potuto, anche in giudizio, documentare di avere CP_1
“ le carte in regola “ per usare un'espressione atecnica, ma incisiva.
Ma la documentazione di cui lamenta comunque la carenza non è Parte_1
stata prodotta neppure in giudizio ed è irrilevante che queste siano state o meno richieste medio tempore, sicchè l'esistenza o meno di verifiche effettuate medio tempore o di specifiche contestazioni – e sulla quale pare incentrarsi la difesa della
, resta in definitiva irrilevante, posto che permane quella carenza CP_1
documentale che era onere a carico del beneficiario produrre.
Ciò rende la inadempiente e rende legittimo il provvedimento di revoca. CP_1
5 Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione della e CP_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida per il primo grado in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e per questo grado in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. , oltre rimborso c.u.
Pone definitivamente a carico di e spese di ctu. CP_1
Roma, 9.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
6
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1868/2020 posta in deliberazione il giorno 16/04/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. MASSA FEDERICO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. FUNEROLI FABIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 24454/2019 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale Parte_2
il Tribunale, in accoglimento della domanda della di annullamento CP_1
1 del provvedimento di in data 16.2.2017 (unitamente a quello - di identico Parte_1
contenuto - del 21.3.2017) con il quale è stata disposta la revoca parziale del contributo nella misura di Euro 91.000,00, l'aveva condannata a pagare €
91.000,00, oltre accessori del credito.
Si è costituita in giudizio nstando per il rigetto dell'appello. CP_1
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c, precisate le conclusioni all'udienza del
15.5.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190
c.p.c e poi rimessa sul ruolo per un supplemento di ctu. Espletato quest'ultimo, all'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo lamenta “ Error in iudicando. Parte_2
Motivazione errata, nella parte in cui non ritiene fondata l'eccezione del difetto di giurisdizione”
La doglianza è infondata.
A tale proposito si richiama per relationem sul punto il contenuto dell'ordinanza del 8-18 marzo 2024.
3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “ Error in iudicando. Motivazione errata, insufficiente e contraddittoria in ordine alla carenza documentale della
Beneficiaria (pag.
9-19 sentenza appellata).”.
La doglianza è fondata.
Va in primo luogo precisato che il Giudice ordinario è “giudice del rapporto” e non dell'atto e che l'indagine non ha al centro l'azione amministrativa in sé considerata, ma la sussistenza delle condizioni per le quali il diritto soggettivo al mantenimento del beneficio permanga effettivamente in capo al privato.
Il contratto a valle dell'agevolazione non si sottrae alle regola generali sull'onere delle prova, in cui, a fronte di una revoca totale o parziale dell'agevolazione fondata sull'inadempimento di specifiche prestazioni del beneficiario,
2 quest'ultimo è onerato della prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico.
Tale premessa si rende indispensabile, ad avviso del Collegio, per inquadrare i termini della questione nella fattispecie in esame . ha, in particolare dedotto : “ La revoca parziale delle Parte_2
agevolazioni, infatti, è espressamente prevista dall'art. 12 “Revoca delle agevolazioni” del D. M. n. 134 del
06.03.2013, nonché dall'art. 15 “Revoca delle agevolazioni” previsto dalla
Circolare 20 giugno 2013, n. 21303.
Vi è di più.
L'art. 21 della summenzionata Circolare “Erogazione delle agevolazioni” al punto 21.9 stabilisce che:” Nel caso in cui le verifiche di cui ai punti 21.6 e 21.8 diano esito negativo, il
Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o l'avvio del provvedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni.”
Aggiunge “ Il contratto chiarisce che la mancata produzione Parte_2
documentale costituisce un grave inadempimento, circostanza che legittima e giustifica la revoca delle agevolazioni in precedenza concesse.
E' evidente, che – nel caso de quo- già in sede di monitoraggio era emerso che la documentazione relativa alla componente di spesa “software” per la quale era stata effettuata una variazione progettuale, risultava carente ed inadeguata a supportare opportunamente la verifica.
Nello specifico, la documentazione fornita era costituita esclusivamente dal
“progetto tecnico” redatto dal fornitore Sviluppo e Soluzione s.r.l.; si trattava - tra l'altro- di un documento non datato né accompagnato da nota di trasmissione.
3 Ma vi è di più. Non venivano mai forniti elementi utili a riscontrare tutti quei documenti necessari alla verifica della correttezza del progetto, quali: certificazioni e requisiti funzionali della piattaforma;
il know-how e le conoscenze tecniche in uso per la realizzazione del servizio;
il verbale di collaudo di soluzioni architetturali informatiche (dal progetto tecnico fornito si prevedono tre “fasi a-b-c” per lo sviluppo delle attività, due delle quali si sarebbero completate con dei verbali di collaudo); licenze d'uso e/o registrazioni del software;
curriculum vitae del personale in carico al fornitore in grado di supportare lo sviluppo dei servizi richiesti. È chiaro, in sostanza, che
l'inadempimento commesso dalla o si rinviene nel fatto che non venivano CP_1
mai inoltrati i predetti documenti e che al contempo questi erano espressamente richiesti dall'art. 18.3 “Spese ammissibili” della Circolare 20 giugno 2013, n.
21303. Da qui l'incontestabile e provato inadempimento della Il mancato CP_1
inoltro della documentazione necessaria ha, quindi, fondato la revoca delle agevolazioni.”
Le indagini peritali in primo grado si sono incentrate su aspetti di carattere tecnico e anche nel supplemento peritale in questo grado di giudizio il Ctu ribadisce l'idoneità tecnica del progetto affermando:
“ Ciò premesso posso dichiarare che sulla base della verifica generale eseguita presso la in data 28.10.2015 da un tecnico esterno di comprovata CP_1 esperienza il progetto così come era stato realizzato poteva funzionare praticamente. Nel senso che era in grado di svolgeva le funzioni su cui era basato il progetto di “ ”. CP_2
Però dal punto di vista formale e burocratico-amministrativo necessitava di alcune integrazione di documenti che la non ha fornito….Per quanto già detto nella CTU della CP_1 precedente causa RG: 30319/2017 il progetto Tecnico H-Domus non rispondeva totalmente ai chiarimenti richiesti da in quanto carente Parte_1 sotto il profilo delle
“certificazioni e/o requisiti funzionali della piattaforma”; - “il Know-how e conoscenze tecniche in uso per la realizzazione del servizio”; - “verbale di collaudo di soluzioni architetturali
4 informatiche (dal progetto tecnico fornito si prevedono tre fasi a-b-c per lo sviluppo delle attività, due delle quali si sarebbero completate con dei verbali di collaudo)”; - “licenze d'uso e/o registrazione del software”; - “curriculum vitae del personale in carico al fornitore in grado di supportare lo sviluppo dei servizi richiesti”… i chiarimenti richiesti da non afferivano a caratteristiche del Parte_1 progetto rilevanti ai fini della sua utilizzabilità. Il progetto praticamente si sarebbe potuto utilizzare, visto che il collaudo lo aveva certificato seppure carente per quanto attiene gli aspetti formali di ordine burocratico-amministrativo, motivo per cui è stata bloccata l'erogazione del saldo finale. Quindi ritengo che i documenti ovvero “certificazioni e/o requisiti funzionali della piattaforma”; -
“il Know-how e conoscenze tecniche in uso per la realizzazione del servizio”; -
“verbale di collaudo di soluzioni architetturali informatiche (dal progetto tecnico fornito si prevedono tre fasi a-b-c per lo sviluppo delle attività, due delle quali si sarebbero completate con dei verbali di collaudo)”; -
“licenze d'uso e/o registrazione del software”; - “curriculum vitae del personale in carico al fornitore in grado di supportare lo sviluppo dei servizi richiesti” erano rilevanti principalmente per sanare gli aspetti formali di ordine burocratico-amministrativo come già detto in precedenza.
Ritiene la Corte che quelli che il ctu definisce “ aspetti formali di ordine burocratico- amministrativo “ , sottovalutandoli e che erano, e, soprattutto, in modo decisivo,sono tuttora carenti, erano tutt'altro che secondari e che in ogni caso la en avrebbe potuto, anche in giudizio, documentare di avere CP_1
“ le carte in regola “ per usare un'espressione atecnica, ma incisiva.
Ma la documentazione di cui lamenta comunque la carenza non è Parte_1
stata prodotta neppure in giudizio ed è irrilevante che queste siano state o meno richieste medio tempore, sicchè l'esistenza o meno di verifiche effettuate medio tempore o di specifiche contestazioni – e sulla quale pare incentrarsi la difesa della
, resta in definitiva irrilevante, posto che permane quella carenza CP_1
documentale che era onere a carico del beneficiario produrre.
Ciò rende la inadempiente e rende legittimo il provvedimento di revoca. CP_1
5 Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione della e CP_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida per il primo grado in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e per questo grado in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. , oltre rimborso c.u.
Pone definitivamente a carico di e spese di ctu. CP_1
Roma, 9.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
6