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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 857 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 16/7/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede, atteso l'esito favorevole Parte_1
della ctu, che la causa venga posta in decisione.
Si chiede, altresì, la liquidazione degli onorari di giudizio da porre a carico dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al PSS. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
26/06/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “''M. Di parkinson non controllato famracologicamente, esiti mastectomia radicale sx, demenza senile”
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Il sottoscritto C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata, ha accertato che la perizianda sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1 ed ivi residente è INVALIDA AL 100% CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO E DIRITTO DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI
PORTATORICE DI ART 3 COMMA 3 A PARTIRE dal 31.03.2025 (data visita medico- CP_3
legale).
Trattasi, infatti, di paziente con deambulazione autonoma impossibile in assenza di doppio appoggio
e di accompagnatore. Alla visita medico-legale del 31.03.2025 lo scrivente C.T.U. ha accertato
l'impossibilità nella periziata della deambulazione autonoma.
Alla luce di quanto argomentato, pertanto, si riconosce, nella periziata, sulla base dell' esame obiettivo espletato in sede di visita medico-legale (31.03.2015) la condizione di invalidità civile nella misura del 100% con diritto all' indennità di accompagnamento per impossibilità nella deambulazione autonoma e lo stato di portatatrice di handicap art 3 comma 3 dalla data della visita medico-legale (31.03.2025).In relazione allo demenza MMS 13,4/30 si prende visione solo di una certificazione di specilista privato e non rilasciata da struttura pubblica di centro salute mentale.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
La periziata nata a [...] il [...] ed ivi residente è INVALIDA CIVILE CON Parte_1
TOTALE E PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA 100% CON NECESSITA' DI ASSISTENZA
CONTINUA E DIRITTO ALL' INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA INOLTRE HA DIRIRITTO AL
RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PORTATRICE ART 3 COMMA 3 dal 31.03.2025 (visita medico-legale). “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che al ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all' indennita' di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed allo stato di portatrice art 3 comma 3 con decorrenza dal 31.03.2025; essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese vanno integralmente compensate.
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello stato vanno liquidate con separato decreto.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 all'indennita' di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed allo stato di portatrice art 3 comma 3 con decorrenza dal 31.03.2025;
- compensa le spese legali;
- I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello stato vanno liquidate con separato decreto.
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 17/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 16/7/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede, atteso l'esito favorevole Parte_1
della ctu, che la causa venga posta in decisione.
Si chiede, altresì, la liquidazione degli onorari di giudizio da porre a carico dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al PSS. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
26/06/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “''M. Di parkinson non controllato famracologicamente, esiti mastectomia radicale sx, demenza senile”
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Il sottoscritto C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata, ha accertato che la perizianda sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1 ed ivi residente è INVALIDA AL 100% CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO E DIRITTO DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI
PORTATORICE DI ART 3 COMMA 3 A PARTIRE dal 31.03.2025 (data visita medico- CP_3
legale).
Trattasi, infatti, di paziente con deambulazione autonoma impossibile in assenza di doppio appoggio
e di accompagnatore. Alla visita medico-legale del 31.03.2025 lo scrivente C.T.U. ha accertato
l'impossibilità nella periziata della deambulazione autonoma.
Alla luce di quanto argomentato, pertanto, si riconosce, nella periziata, sulla base dell' esame obiettivo espletato in sede di visita medico-legale (31.03.2015) la condizione di invalidità civile nella misura del 100% con diritto all' indennità di accompagnamento per impossibilità nella deambulazione autonoma e lo stato di portatatrice di handicap art 3 comma 3 dalla data della visita medico-legale (31.03.2025).In relazione allo demenza MMS 13,4/30 si prende visione solo di una certificazione di specilista privato e non rilasciata da struttura pubblica di centro salute mentale.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
La periziata nata a [...] il [...] ed ivi residente è INVALIDA CIVILE CON Parte_1
TOTALE E PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA 100% CON NECESSITA' DI ASSISTENZA
CONTINUA E DIRITTO ALL' INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA INOLTRE HA DIRIRITTO AL
RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PORTATRICE ART 3 COMMA 3 dal 31.03.2025 (visita medico-legale). “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che al ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all' indennita' di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed allo stato di portatrice art 3 comma 3 con decorrenza dal 31.03.2025; essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese vanno integralmente compensate.
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello stato vanno liquidate con separato decreto.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 all'indennita' di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed allo stato di portatrice art 3 comma 3 con decorrenza dal 31.03.2025;
- compensa le spese legali;
- I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello stato vanno liquidate con separato decreto.
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 17/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini