Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 27/01/2023, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00205/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MASVIT s.a.s., di EN IG & C. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, non costituita in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del provvedimento prot. 52124 del 26.11.2021, con il quale l’Assessorato intimato ha dichiarato irricevibile l’istanza di accreditamento istituzionale (ex art. 8-quater, d.lgs. 30.12.1992, n. 502) presentata in data 16.11.2021 ed assunta al protocollo n. 50258, avente ad oggetto l’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale (in avanti S.S.R.) di un Centro Diurno per 20 pazienti ragazzi, adolescenti e giovani adulti affetti da disturbo autistico, nonché della motivazione “ob relationem” tratta dal provvedimento prot. 44989 del 13.10.2021 – che anch’esso viene impugnato alla bisogna – nella parte in cui il diniego richiama ed integra la motivazione del rigetto sulla base della motivazione tratta “per relationem” dalla nota prot. 44989 del 13.10.2021;
- del decreto dell’Assessore della Salute dell’11.06.2019 (in GURS n. 32, Parte prima, del 12.07.2019), portante “approvazione del programma regionale unitario per l’autismo” (in GURS, Parte I, n. 32 del 12.07.2019) ove interpretabile come avente natura di regolamento portante un obbligo giuridico nei confronti delle ASP siciliane di procedere all’affidamento del servizio dei Centri Diurni per l’autismo, mediante previa gara aperta, in deroga alle ordinarie modalità legislativamente previste dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza ex art. 8-ter (rilascio del “parere di compatibilità” del progetto in rapporto al “fabbisogno complessivo”, alla “localizzazione territoriali delle strutture presenti in ambito regionale” e alla “valorizzazione prioritaria di nuove strutture”) ed a cascata dell’istanza ex art. 8-quater (accreditamento);
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’ASP di Trapani n. 527 del 19.04.2022, conosciuta in data 24.04.2022 attraverso la pubblicazione all’Albo “on line”, con cui è stata indetta la procedura aperta di selezione, approvato l’avviso pubblico di selezione e disposta la pubblicazione di quest’ultimo sulla g.u.r.s., nonché, ove occorra, i successivi atti esecutivi e consequenziali, in atto sconosciuti.
- del decreto dell’Assessore della Salute dell’11.06.2019 (in GURS n. 32, Parte prima, del 12.07.2019) portante “approvazione del programma regionale unitario per l’autismo” (in GURS, Parte I, n. 32 del 12.07.2019) nella parte in cui impone alle ASP siciliane l’affidamento del servizio dei Centri Diurni per l’autismo, mediante gara aperta, in deroga alle modalità legislativamente previste dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza ex art. 8-ter (rilascio del “parere di compatibilità” del progetto in rapporto al “fabbisogno complessivo”, alla “localizzazione territoriali delle strutture presenti in ambito regionale” e alla “valorizzazione prioritaria di nuove strutture”) ed a cascata dell’istanza ex art. 8-quater (accreditamento);
in via subordinata
dei medesimi atti nella parte in cui vietano la partecipazione all’avviso pubblico dei soggetti giuridici che non hanno il possesso di esperienza specifica triennale nella gestione di un “Centro Diurno” con soggetti autistici (v. pag. 7 dell’avviso pubblico).
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, e viste la memoria e la documentazione depositate;
Vista l’ordinanza cautelare n. 65 del 28 gennaio 2022, e vista l’ordinanza del C.G.A. n. 199 del 6 maggio 2022;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dall’Assessorato regionale della Salute;
Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare n. 403 del 27 giugno 2022, e vista l’ordinanza del C.G.A. n. 388 del 22 settembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Maria Cappellano all’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 6 gennaio 2022 e depositato il giorno successivo, la società odierna istante ha impugnato il provvedimento del 26 novembre 2021 con il quale l’intimato Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha dichiarato irricevibile l’istanza di accreditamento istituzionale ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 presentata dalla predetta il 16 novembre 2021, avente ad oggetto l’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale di un Centro Diurno per venti pazienti ragazzi, adolescenti e giovani adulti affetti da disturbo autistico.
Con lo stesso mezzo ha impugnato anche il decreto dell’Assessore della Salute, datato 11 giugno 2019, di “ approvazione del programma regionale unitario per l’autismo ”, ove inteso come comportante un obbligo giuridico per le Aziende Sanitarie siciliane di procedere all’affidamento del servizio dei Centri Diurni per l’autismo, mediante previa gara aperta, in deroga alle ordinarie modalità legislativamente previste dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Espone in punto di fatto:
- di avere presentato in data 2 marzo 2020 al Comune di Mazara del Vallo (TP) un progetto per la realizzazione del su citato Centro Diurno, con contestuale istanza ai sensi dell’art. 8 ter del d. lgs. n. 502/1992 per il rilascio del previo parere di compatibilità della struttura con la programmazione regionale;
- a fronte dell’inerzia dell’Assessorato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio rifiuto, accolto con sentenza di questo T.A.R. n. 300 del 25 gennaio 2021; con conseguente nomina, quale Commissario ad acta , del Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana - giusta ordinanza n. 1232 del 15 aprile 2021 – il quale ha adottato il favorevole “parere di compatibilità” con provvedimento prot. 26180 del 26 maggio 2021;
- il Comune di Mazara del Vallo ha, quindi, rilasciato il permesso di costruire e, completati i lavori, la ricorrente ha ottenuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani l’autorizzazione sanitaria n. 35 del 10 novembre 2021.
Presentata l’istanza di accreditamento in data 16 novembre 2021, la stessa è stata respinta con il provvedimento impugnato, avverso il quale la ricorrente ha dedotto le censure di:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 (titolo II) e del principio “gerarchico-temporale”, secondo l’antico principio “prior in tempore, potior in iure”, che regge il complesso sistema di accesso alle erogazioni di prestazioni sanitarie in favore del S.s.r.; vizi della motivazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 72 della l.r. n. 8/2018; Violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza T.A.R. PA III n. 300/2021; Disapplicazione dei D.A n. 890 del 17.06.2002, a sua volta modificato ed integrato dal D.A. 463 del 17.04.2003 ;
2) Vizi della motivazione e difetto d’istruttoria; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e nella valutazione della rispondenza all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità .
Ha, quindi, chiesto – previo accoglimento dell’istanza cautelare – l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, depositando documentazione e avversando il ricorso con memoria difensiva.
C. – Con ordinanza n. 65 del 28 gennaio 2022, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 199 del 6 maggio 2022, è stata respinta l’istanza cautelare.
D. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 19 maggio 2022, l’odierna istante ha impugnato, oltre al già contestato D.A. n. 1115/2019, anche la deliberazione del Commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani n. 527 del 19 aprile 2022 con cui è stata indetta la procedura aperta di selezione per l’attivazione e la contrattualizzazione di un centro diurno di 20 posti, da dislocare nell’area Marsala/Mazara del Vallo/Castelvetrano, ai sensi del richiamato D.A. n. 1151 del 11 giugno 2019.
Dopo avere ricostruito i fatti che hanno portato all’impugnazione del D.A. n. 1151/2019 – e chiarito il proprio prioritario interesse all’annullamento sia della deliberazione dell’Azienda, che del presupposto D.A. n. 1151/2019, al fine di tutelare l’interesse all’accreditamento – ha dedotto avverso tali atti le censure di:
1) Violazione dei “principi fondamentali” in tema di accreditamento delle strutture sanitarie private ex artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 (titolo II) e del principio “gerarchico-temporale”, secondo l’antico principio “prior in tempore, potior in iure”, che regge il sistema di accesso alle erogazioni di prestazioni sanitarie in favore del S.s.r.; vizi della motivazione.
Difetto di copertura normativa, primaria e secondaria, legittimante un sistema di individuazione dei soggetti privati da accreditare mediante gara aperta.
Violazione dell’art. 21 l.r. 14.04.2009, n. 5: divieto di esternalizzazione di funzioni ;
2) Illegittimità del deliberato e dell’avviso pubblico sotto altro profilo;
in via subordinata
Illegittimità del deliberato e dell’avviso pubblico, nella parte in cui richiedono quale requisito di partecipazione la pregressa esperienza triennale – Violazione e falsa applicazione di norme statali e regionali, primarie e secondarie: d.P.R. 07.04.1994, pubbl. sulla G.U. n. 93 del 22.04.1994, e successive mod. ed integraz. di cui al d.P.R. 10.11.1999; Decreto dell’Assessore della Salute 31.01.1997 n. 21238; Decreto Inter-assessoriale della Salute e della Famiglia del 31.07.2017 n. 1539; D.p.c.m. 12.01.2017 relativo ai c.d. “L.E.A .”.
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previo accoglimento dell’istanza cautelare.
E. – L’Avvocatura dello Stato per il resistente Assessorato ha avverso il ricorso per motivi aggiunti, e la contestuale istanza cautelare, chiedendone la reiezione.
F. – Dopo un rinvio alla camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 – per consentire alla ricorrente di depositare la documentazione comprovante la presentazione della domanda di partecipazione – con ordinanza n. 403 del 24 giugno 2022, riformata dal C.G.A. con l’ordinanza n. 388 del 22 settembre 2022 ai soli fini della fissazione del merito, è stata respinta l’istanza cautelare.
G. – All’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il complessivo ricorso – un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti – promossi dall’odierna istante avverso, rispettivamente: a) il provvedimento del 26 novembre 2021 con il quale l’intimato Assessorato regionale della Salute ha dichiarato irricevibile l’istanza di accreditamento istituzionale di un Centro Diurno per venti pazienti ragazzi, adolescenti e giovani adulti affetti da disturbo autistico, e il presupposto decreto dell’Assessore della Salute, datato 11 giugno 2019, di “approvazione del programma regionale unitario per l’autismo”; b) la deliberazione del Commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani n. 527 del 19 aprile 2022 con cui è stata indetta la procedura aperta di selezione per l’attivazione e la contrattualizzazione di un centro diurno di 20 posti, da dislocare nell’area Marsala/Mazara del Vallo/Castelvetrano, ai sensi del D.A. n. 1151/2019.
Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, atteso che il ricorso nel suo complesso non è fondato.
B. – Il ricorso introduttivo non è fondato.
B.1. – Il primo motivo – con cui la ricorrente si duole della scelta della procedura di selezione, piuttosto che del criterio cronologico per le domande di accreditamento – non può essere accolto.
Occorre premettere che la Regione Siciliana – cui compete la funzione di accreditare le strutture private, conferendo loro lo status di “potenziali” erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario – può fare precedere tale attività di valutazione da un’attività di programmazione, al fine di razionalizzare i servizi da rendere e pianificare la spesa pubblica sanitaria.
L’eventuale prodromica programmazione costituisce espressione della discrezionalità amministrativa riservata alla Regione in tale materia, le cui scelte sono di regola sottratte al controllo e al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che vengano in rilievo scelte manifestamente illogiche, arbitrarie o basate su un travisamento dei fatti.
Nel caso in esame il resistente Assessorato ha adottato il diniego di accreditamento facendo espressamente riferimento alla procedura individuata nel programma regionale unitario per l’autismo, approvato con D.A. n. 1151/2019 – che, del resto, la ricorrente ha impugnato – ribadendo inoltre quanto già comunicato con nota del 13 ottobre 2021, alla quale ha rinviato quale motivazione per relationem : con tale nota era già stata respinta una prima istanza di accreditamento presentata dalla predetta, non solo per la mancanza dell’autorizzazione sanitaria, ma anche per quanto previsto dal citato D.A. n. 1151/2019.
Per quanto qui di specifico interesse, osserva il Collegio che tale Decreto costituisce un atto di programmazione regionale sanitaria e, come tale, rientra negli atti ampiamente discrezionali, con il quale il resistente Assessorato ha operato scelte ben precise in ordine alla gestione dei servizi per l’autismo, stabilendo in primo luogo che tali servizi dedicati dovranno essere in via prioritaria a gestione pubblica: in particolare, sono stati indicati a gestione esclusivamente pubblica i Servizi di diagnosi, e prioritariamente a gestione pubblica quelli di intervento intensivo precoce.
Per quanto attiene, poi, ai centri diurni per l’autismo, il D.A. richiama la circolare 25 maggio 2015, n. 14 – pure menzionata nelle premesse dell’avviso pubblico impugnato con i motivi aggiunti – con la quale si è stabilito che il fabbisogno di strutture accreditate è fissato, per quanto qui di specifico interesse, in una struttura semiresidenziale con riferimento all’Azienda Sanitaria della provincia di Trapani.
Nell’atto di programmazione si è, altresì, precisato – ed è questo il nodo centrale della controversia – che nel caso in cui la Direzione Generale attesti la non realizzabilità dei Centri diurni a gestione diretta, la predetta dovrà procedere per l’affidamento del servizio mediante pubblicazione di bando ad evidenza pubblica che tenga conto e valuti gli aspetti qualitativi dei servizi descritti nelle proposte progettuali.
L’atto di programmazione ha dunque previsto una procedura di selezione del contraente privato al quale affidare tali attività, indicando i criteri per la relativa individuazione; fermo restando che i soggetti risultati vincitori devono attivare l’ iter per il rilascio dell’accreditamento istituzionale presso l’Assessorato regionale della Salute, così non apportando alcuna modifica al riparto di competenze tra la Regione e le Aziende Sanitarie.
Viene, pertanto, in rilievo una valutazione espressione del potere di programmazione dell’Assessorato, ai cui principi è subordinato l’accreditamento delle strutture private.
Ritiene quindi il Collegio che tale scelta ampiamente discrezionale non si pone in contrasto con le disposizioni nazionali sull’accreditamento, in quanto, pur non potendo ritenere un “libero mercato” quello relativo alle prestazioni del sistema sanitario nazionale – tenuto conto del primario rilievo delle strutture pubbliche, dell’accreditamento e della remunerazione a tariffa – tuttavia le strutture private, una volta accreditate, svolgono servizi di rilievo economico.
Non persuade pertanto la prospettazione della ricorrente, sia perché non si ravvisa lo stretto collegamento creato dalla predetta tra il parere di compatibilità e l’accreditamento, il quale (accreditamento) non costituisce oggetto di un diritto per il privato richiedente; sia, in quanto l’Assessorato, nell’esercizio del potere di pianificazione, ben potrebbe programmare i futuri accreditamenti, per cui il mero criterio temporale della priorità nella presentazione della domanda può divenire recessivo, per cedere il posto ad una ordinata programmazione in base a precisi criteri, e alla competizione tra più strutture in base ad elementi prestabiliti.
E, d’altro canto, la competenza ad adottare il provvedimento di accreditamento resta della Regione, che vi procederà con riguardo al soggetto individuato all’esito della selezione; sicché, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non risulta alcun mutamento dell’assetto delle competenze in tale specifico ambito.
B.2. – Anche il secondo motivo – con cui la ricorrente deduce il difetto di motivazione del diniego di accreditamento – non è fondato.
Al fine di respingere tale doglianza è sufficiente osservare che la ricorrente pare non tenere conto dell’indicazione, a monte, di complessivi dodici centri diurni accreditati – di cui minimo uno per la provincia di Trapani – che fa riferimento al fabbisogno minimo come indicato nella circolare n. 4/2015; e, d’altro canto, la stessa istante fa riferimento a due strutture già accreditate, sicché la lamentata carenza di motivazione non persuade, in quanto nella nota dell’Assessorato datata 13 ottobre 2021 – richiamata per relationem dalla successiva gravata nota del 26 novembre 2021 – è stato espressamente richiamato il D.A. n. 1151/2019 e il riferimento, in esso contenuto, ai dodici centri per l’autismo.
Pertanto, il ricorso introduttivo, in quanto infondato, deve essere rigettato.
C. – Anche il ricorso per motivi aggiunti non è fondato.
Deve premettersi che l’interesse dichiaratamente espresso dalla ricorrente è quello di ottenere l’annullamento sia della deliberazione dell’Azienda, di indizione della selezione, sia del D.A. n. 1151/2019 per la parte di interesse, al fine di tutelare l’interesse all’accreditamento con il Servizio Sanitario regionale quale soggetto già autorizzato a gestire il Centro Diurno.
Pertanto, la predetta, anche con il gravame aggiuntivo, contesta tali atti in quanto condizionano l’accreditamento istituzionale ad una procedura ad evidenza pubblica; e, in via subordinata, censura l’avviso anche nella parte in cui si richiede il possesso di esperienza specifica triennale nella gestione di un centro diurno con soggetti autistici.
Sostiene anche che l’avviso pubblico approvato dall’A.S.P. di Trapani non avrebbe recepito i criteri previsti dal D.A. n. 1151/2019, con particolare riguardo a: 1) l’analisi del fabbisogno; 2) l’ubicazione logistica (preferendo soggetti che prestino la propria attività in distretti sanitari vacanti e/o aree territoriali carenti); 3) il minor tempo di attivazione del Centro Diurno (cfr. D.A. n. 1151/2019, pag. 66).
Ciò premesso, il gravame non può essere accolto.
C.1. – Il primo motivo non è fondato.
Oltre a rinviare a quanto già rilevato al superiore punto B.1. con riguardo alla scelta della procedura ad evidenza pubblica, tale scelta non pare porsi in conflitto con i principi desumibili dall’art. 8 quater del d. lgs. n. 502/1992, tenuto conto del previsto necessario accreditamento istituzionale della struttura che risulterà avere conseguito il maggiore punteggio all’esito della selezione.
Per quanto attiene ai denunciati vizi dell’avviso pubblico, osserva il Collegio che l’analisi del fabbisogno è stata evidenziata nelle premesse del provvedimento, come anche l’indicazione delle aree territoriali carenti.
Per quanto attiene alla tempistica, si pone fuori centro il riferimento ai tempi necessari per la realizzazione della struttura e per l’ottenimento delle autorizzazioni, in quanto: a) la struttura deve essere già esistente e con precise caratteristiche, già nella disponibilità del concorrente, con relativa proposta progettuale; b) per quanto concerne i tempi dell’amministrazione nel rilascio di autorizzazione e/o accreditamento, questi non possono certo essere imputati al privato che partecipa alla selezione.
Per quanto attiene poi alla circostanza per cui tale scelta (della procedura aperta) avrebbe sovvertito il sistema dell’autorizzazione e dell’accreditamento delineato dalla vigente normativa, ad avviso del Collegio tale obiezione non coglie nel segno, in quanto il concorrente deve dichiarare “di avere nella propria disponibilità un immobile dotato dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi ai fini autorizzativi previsti dal D.A. Salute n. 890/200 e ss.mm. ed ii”.
A quanto finora rilevato deve aggiungersi che il soggetto risultato vincitore dovrà ottenere l’autorizzazione sanitaria all’apertura ed esercizio, in quanto propedeutica al successivo accreditamento e rapporto contrattuale: in particolare, per i requisiti organizzativi e la dotazione di personale, devono essere rispettati i parametri previsti dal Programma Unitario Regionale per l’Autismo di cui al predetto Decreto 11 giugno 2019 n. 1151, come analiticamente riportato nella tabella del paragrafo “Requisiti organizzativi specifici per la stipula”.
C.2. – Anche il secondo motivo – con il quale la ricorrente deduce in via subordinata l’illegittimità in parte qua dell’avviso – non è fondato.
Come già accennato, la ricorrente si lamenta della parte dell’avviso relativa al punteggio per l’esperienza triennale quale clausola asseritamente escludente, evidenziando l’interesse a partecipare.
Osserva il Collegio che la clausola impugnata non costituisce una clausola immediatamente escludente, in quanto l’esperienza triennale potrebbe incidere nel senso di fare prevalere con punteggio maggiore chi ha già svolto tale attività, ma non preclude alla ricorrente di presentare la domanda, venendo in rilievo uno dei “sub-criteri di idoneità”.
Ne consegue che, al momento della proposizione del ricorso per motivi aggiunti, la doglianza non era sorretta da un interesse concreto e attuale, in quanto riferibile ad una lesività solo eventuale e successiva all’esito della procedura.
Quanto appena rilevato è, del resto, reso palese dal documentato invio, da parte della ricorrente, della domanda di partecipazione corredata (tra gli altri) della “ Relazione dettagliata sull'attività svolta negli ultimi tre anni rivolta a soggetti affetti da diagnosi di autismo (allegato C) ” (v. documentazione depositata dalla ricorrente nelle date 17-18 giugno 2022).
Quanto poi alla premessa da cui muove la predetta – che le Comunità Terapeutiche Assistite potrebbero operare solo in regime di accreditamento, per cui la pregressa esperienza sarebbe solo riferibile a strutture già accreditate – la ricorrente non tiene conto della possibilità per tali strutture private di operare anche quali liberi professionisti, ai quali, in tale prospettiva, non può essere negata l’autorizzazione all’apertura della struttura (cfr. C.G.A., sentenze n. 582 e n. 583 del 2020).
Osserva in ogni caso il Collegio che – anche a ritenere che tale sub criterio finisca in sostanza per favorire chi è già accreditato nel settore – in ogni caso tale aspetto potrebbe eventualmente rilevare solo all’esito della procedura.
Deve, pertanto, rilevarsi che tale sub criterio non esplica il lamentato effetto anticoncorrenziale, e lo stesso si pone in linea con l’art. 8 quater del d. lgs. n. 502/1992, il quale prevede che l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate subordinatamente (tra l’altro) alla “verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.
D. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti, in quanto complessivamente infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
E. – Tenuto conto della novità della questione, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO