Articolo 1 della Legge 29 novembre 1990, n. 388
Articolo 2
Versione
22 dicembre 1990
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, fatto a Vienna il 21 febbraio 1990.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990