Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01365/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa - Aeronautica militare - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del rapporto informativo del -OMISSIS-, adottato dall’Aeronautica Militare - Comando Aeroporto, notificato il 3 marzo 2025, relativo al periodo dal 26 maggio 2024 al 25 novembre 2024, con il quale il ricorrente veniva giudicato quale “… Sottoufficiale in possesso di un’elevata preparazione professionale. Nel periodo oggetto della presente valutazione, tuttavia, il suo rendimento ha risentito di un calo dovuto ad un atteggiamento in servizio non sempre affidabile ed esemplare. Tale calo ha inevitabilmente ridimensionato le ottime qualità militari e professionali dimostrate nelle precedenti valutazioni. La esorto, pertanto a un maggiore impegno con particolare riguardo al senso della disciplina, all’affidabilità e all’esemplarità, qualità ritenute fondamentali e adeguate al grado rivestito e all’anzianità ”;
- di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del rapporto informativo n.-OMISSIS-, adottato dall’Aeronautica militare - Comando Aeroporto, notificato il 4 luglio 2025, relativo al periodo dal 26 maggio 2024 al 25 novembre 2024, con il quale il ricorrente veniva giudicato quale “… Sottoufficiale in possesso di un’elevata preparazione professionale. Nel periodo oggetto della presente valutazione, tuttavia, il suo rendimento ha risentito di un calo dovuto ad un atteggiamento in servizio non sempre affidabile ed esemplare. Tale calo ha inevitabilmente ridimensionato le ottime qualità militari e professionali dimostrate nelle precedenti valutazioni. La esorto, pertanto a un maggiore impegno con particolare riguardo al senso della disciplina, all’affidabilità e all’esemplarità, qualità ritenute fondamentali e adeguate al grado rivestito e all’anzianità ”, rapporto informativo ricompilato previo annullamento di quello oggetto del ricorso introduttivo;
- di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di Ministero della difesa - Aeronautica militare - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 6 maggio 2026, il Presidente RO EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FA e IR
1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 29 aprile 2025 e depositato il 9 maggio successivo, il signor-OMISSIS-, luogotenente dell’Aeronautica Militare, in servizio presso il -OMISSIS-, esponeva che, con decreto ministeriale n. -OMISSIS-del 22 novembre 2024, gli era stata inflitta la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 2 (due), in quanto, in data 7 febbraio 2024, era risultato-OMISSIS- (esame del “drug test” presso l’Istituto di Medicina confermato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina).
Aveva impugnato tale provvedimento con il ricorso RG n.-OMISSIS-, che era stato rigettato da questo Tar con la sentenza n. -OMISSIS-, avverso cui non aveva proposto appello.
Fatta tale precisazione, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del rapporto informativo del -OMISSIS-, notificato il 3 marzo 2025, adottato dall’Aeronautica militare - Comando Aeroporto, relativamente al periodo dal 26 maggio 2024 al 25 novembre 2024, per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione delle disposizioni inerenti alla compilazione dei documenti caratteristici. Violazione dell’art. 691, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010. Illogicità. Contraddittorietà. Violazione dei principi di correttezza del giudizio. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della parasanzionatorietà del provvedimento.
2) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, illogicità, irrazionalità. Difetto di congruità. Disarmonia del giudizio. Inattendibilità. Eccesso di potere per sviamento.
2. Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che il provvedimento era stato annullato in autotutela per profili d’illegittimità differenti da quelli indicati dal ricorrente e sostituito con un altro; ha, conseguentemente, chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
3. Il ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 settembre 2025 e depositato l’11 ottobre successivo, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del rapporto informativo n.-OMISSIS- adottato dall’Aeronautica militare - Comando aeroporto, relativamente al periodo dal 26 maggio 2024 al 25 novembre 2024, in sostituzione di quello precedente, per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione delle disposizioni inerenti alla compilazione dei documenti caratteristici. Violazione dell’art. 691, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010. Illogicità. Contraddittorietà. Violazione dei principi di correttezza del giudizio. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della parasanzionatorietà del provvedimento.
2) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, illogicità, irrazionalità. Difetto di congruità. Disarmonia del giudizio. Inattendibilità. Eccesso di potere per sviamento.
4. L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso introduttivo e ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, poiché infondato, vinte le spese.
5. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordina al ricorso introduttivo e l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti.
6. All’udienza del 6 maggio 2026, la causa è stata posta in decisione.
7. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso introduttivo, in quanto l’atto oggetto dello stesso è stato ritirato in autotutela.
8. Deve, pertanto, procedersi all’esame di quello per motivi aggiunti, che va rigettato.
Sono, in particolare, infondati il primo e il secondo motivo, che il collegio ritiene di esaminare congiuntamente, con cui si deduce che:
- la flessione valutativa rinverrebbe la sua giustificazione nell’esito positivo del drug test il quale è, però, antecedente al periodo oggetto di valutazione con conseguente violazione dell’art. 691, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010; sarebbe, pertanto, stato valorizzato un avvenimento non verificatosi nel periodo preso a riferimento per la valutazione (primo motivo);
- il peggioramento valutativo sarebbe privo di motivazione e giustificazione, nonché illogico e contraddittorio se posto in comparazione con l’operato del valutato nel periodo considerato (secondo motivo).
8.1 Ritiene il Collegio opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità, comportando essi un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingendo essi direttamente nel merito dell’azione amministrativa, e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza tuttavia invadere la sfera discrezionale propria dell’amministrazione, solo in presenza, appunto, di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 20 ottobre 2025, n. 8123).
Il sindacato del giudice amministrativo risulta, pertanto, confinato in uno spazio assai limitato, delineato dalla presenza di vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica, soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio assegnato (sentenza della sezione n. 138 del 2026).
Inoltre, i documenti caratteristici non devono contenere un elenco analitico di fatti o circostanze, ma devono raccogliere un giudizio sintetico sulle qualità e sul rendimento del militare nel periodo considerato (ex multis Consiglio di Stato, Sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10395).
La motivazione della scheda valutativa risiede nella coerenza complessiva tra le varie parti che la compongono, in particolare tra i giudizi analitici e il giudizio finale (sul punto ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9006).
Il principio cardine in materia è quello dell’autonomia delle valutazioni periodiche sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento. Ogni scheda si riferisce a un arco temporale specifico ed è indipendente dalle precedenti. Ciò esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento. Le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori. Stante l’indipendenza dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento in servizio del dipendente ( ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1656).
8.2 Così inquadrata la tematica, va rilevato che il fatto che il ricorrente abbia ricevuto nel periodo precedente un giudizio migliore non crea nessun “diritto” al suo mantenimento, né un affidamento tutelabile, in quanto le qualità personali e caratteriali non sono immutabili e la loro manifestazione può variare nel tempo e a seconda dei contesti.
Deve, peraltro, rilevarsi che non si è avuto un calo repentino, in quanto nel precedente documento caratteristico, riferito al periodo 25 settembre 2023/7 febbraio 2024, aveva avuto il seguente giudizio finale: “ La S.V. è dotata di eccellenti qualità complessive. Ella si è dimostrata, in ogni circostanza, un affidabile collaboratore, meritando la massima stima e considerazione. Ha dimostrato di essere Sottoufficiale disciplinato, volenteroso, intelligente e di ausilio ai propri superiori. Ottimo il rendimento profuso ”.
In quello impugnato ha, invece, avuto il seguente: “ Sottoufficiale in possesso di un’elevata preparazione professionale. Nel periodo oggetto della presente valutazione, tuttavia, il suo rendimento ha risentito di un calo dovuto ad un atteggiamento in servizio non sempre affidabile ed esemplare. Tale calo ha inevitabilmente ridimensionato le ottime qualità militari e professionali dimostrate nelle precedenti valutazioni. La esorto, pertanto a un maggiore impegno con particolare riguardo al senso della disciplina, all’affidabilità e all’esemplarità, qualità ritenute fondamentali e adeguate al grado rivestito e all’anzianità ”.
La fattispecie si colloca, pertanto, al di fuori dell’ambito individuato dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che richiede un apparato motivazionale rafforzato solo in presenza di modificazioni valutative in peggio di particolare incisività, tali da configurare un vero e proprio “abbassamento verticale” (Consiglio di Stato, II, 28 ottobre 2024, n. 8596).
Va, ancora, aggiunto che il giudizio finale, che è sovrapponibile a quello del compilatore e del secondo revisore, è coerente con le valutazioni analitiche delle parti precedenti, alcune delle quali registrano una flessione rispetto al periodo precedente (si tratta delle seguenti: affidabilità; senso della disciplina; rendimento).
8.3 Per quanto riguarda il riferimento alla circostanza che tale flessione sarebbe dovuta a una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare, che è stata, però, posta in essere in una data non oggetto di valutazione, va rilevato che si tratta di un’affermazione indimostrata, in quanto dalla lettura dell’intero documento, ossia sia dei giudizi descrittivi finali dei due superiori, così come delle valutazioni espresse nelle voci analitiche interne, in nessun punto viene fatto il benché minimo riferimento alla medesima al fine di giustificare il giudizio espresso.
9. Concludendo, per le suesposte ragioni, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso introduttivo, mentre i motivi aggiunti vanno rigettati.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso introduttivo e rigetta i motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, in favore dell’Amministrazione resistente, in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.