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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 15830/2023 del Ruolo Generale, cui sono riunite quelle aventi RG nn. 15833/2023 e 15834/2023 vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il 12 agosto Parte_1 C.F._1
1967, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tem-pore della C.F. , con sede in Palermo, Via Controparte_1 P.IVA_1
Villagrazia, 182, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca,
54, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Buttà
Ricorrente
CONTRO
Controparte_2
di Palermo, con sede in Palermo via Praga
[...]
n. 29 e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in via
Alcide De Gasperi n. 81 – Palermo
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 14.01.2025 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, previa riunione al presente giudizio di quello avente RG n.
15833/2023 e di quello avente RG n. 15834/2023:
Dichiara la contumacia dell
[...]
; Controparte_3
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione opposte rispettivamente nn. 23/0935, 23/0936 e 23/0937 di cui ai protocolli nn. 31248,
31249 e 31250 del 22.11.2023; condanna l' di Palermo al pagamento delle spese di lite che Controparte_2
liquida in € 2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con tre distinti ricorsi, tutti depositati il 21.12.2023, parte ricorrente - in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante della - Controparte_1
proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione nn. 23/0935, 23/0936 e
23/0937 - prot. nn. 31248, 31249 e 31250 del 21.11.2023 con la quale l'
[...]
ingiungeva il pagamento della somma Controparte_4
rispettivamente di Euro 4.342,10, Euro 17.302,10 ed Euro 120.982,10 quale sanzione amministrativa, avendo ritenuto fondato l'accertamento compiuto dagli ovvero la violazione di cui all'art. 3 co 3 D. Lgs. 22/02/2002 n. 12 “per CP_5
avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”.
Eccepiva preliminarmente la nullità delle ordinanze opposte per mancata esplicitazione delle ragioni giuridiche determinanti l'ingiunzione e nel merito contestava la violazione delle norme di cui all'art. 3 comma 3 del DL n. 12/22 convertito in L. 73/2002 e come sostituito dal Dlgs 151/2015. Assumeva che le persone che si assumerebbero lavoratori in nero in realtà non avevano alcun rapporto di lavoro subordinato ma svolgevano attività di volontariato, rappresentando che la prova di quanto preteso spetta all' , attore in senso CP_2
sostanziale.
L' convenuto, evocato in giudizio, non si costituiva. CP_2
Se ne dichiara la contumacia.
La causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente viene posta in decisione.
*
Il ricorso va accolto.
L' non ha dimostrato, come suo onere, la debenza della sanzione, non CP_2
costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo. Nessuna prova quindi parte convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito della situazione di fatto che ha fondato l'emissione delle ordinanze ingiunzione opposte.
Giurisprudenza consolidata afferma il principio secondo il quale nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice: spetta ad essa - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2691 c. c. - fornire la prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi
(cfr.: Cass. Civ. Sez. II Ord.
8.10.2018 n. 24691; conforme Cass. civ. Sez. VI - 2,
Ord. del 23-02-2018, n. 4424).
Orbene, alla luce delle difese e della documentazione in atti, a fronte di precise contestazioni della ricorrente era onere dell'amministrazione convenuta allegare e provare i fatti addebitati all'opponente. Invero, nell'ottica dell'assolvimento di detto onere probatorio, parte ricorrente ha indicato prova testimoniale non disposta per mancanza degli atti di accertamento
(dichiarazioni rese agli ispettori) sui quali le ingiunzioni sono fondate.
Sebbene infatti l'inosservanza dell'ordine di deposito dei documenti da parte dell'Amministrazione che ha irrogato la sanzione amministrativa non comporti delle immediate conseguenze sul piano processuale, tuttavia, tale inosservanza assume rilievo sul piano probatorio, giacché la fondatezza dei motivi di opposizione può essere dimostrata solamente sulla base di detti documenti.
Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente è rimasta contumace e non ha depositato gli atti relativi agli accertamenti compiuti e dunque la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 14.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente