Articolo 14 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 14. (Estinzione del reato o della pena) .


Quando le disposizioni concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione della pena per decorso del tempo, contenute nei codici penali militari abrogati e nei nuovi, sono diverse, si applicano le disposizioni favorevoli al reo.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945