Art. 14. (Estinzione del reato o della pena) .
Quando le disposizioni concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione della pena per decorso del tempo, contenute nei codici penali militari abrogati e nei nuovi, sono diverse, si applicano le disposizioni favorevoli al reo.
Quando le disposizioni concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione della pena per decorso del tempo, contenute nei codici penali militari abrogati e nei nuovi, sono diverse, si applicano le disposizioni favorevoli al reo.