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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2370 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29. 11. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.05.1939, rappresentato e difeso in via congiunta e disgiunta dall'Avv. Vincenzo Ussani d'Escobar (C.F. , d'intesa con CodiceFiscale_2
l'Avv. Caterina Palermo (C.F. ), giusta procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore versata nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: , Email_1
ed al numero fax 06.36381492, Email_2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, Vill. 56/58 APPELLANTE
E con Sede Legale in Torino, Piazza San Controparte_1
Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, C.F. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Torino iscritta all'Albo Banche e capogruppo del Gruppo P.IVA_1
BArio , iscritto nell'Albo dei gruppi bancari, aderente al Controparte_1
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, rappresentata da società esercente l'attività Controparte_2 di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del TULPS per licenza rilasciata al legale rappresentante pro – tempore dalla Questura di Milano, in persona del procuratore dott. in virtù di procura conferitagli dal Controparte_3
CD con atto Notaio dott. di Milano Persona_1 Persona_2
r.g. n. 1 del 13/10/2018 (Rep. n. 14780, Racc. n. 7879, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Milano 1 in data 14. 12. 2018 al n. 42295 serie IT), rappresentata e difesa, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Benedetto Gargani (CF ; PEC: C.F._4
fax: 0642006977), ed Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale di Villa Grazioli 15 APPELLATA E
Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 17871/2018 emessa dal Tribunale di Roma, sezione XVII civile, il 24/09/18 CONCLUSIONI: All'udienza del 29. 11. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall'odierno appellante avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma. Il Tribunale rispetto all'opposizione proposta anche dall'odierno appellante, fideiussore della società debitrice principale, avverso il DI n.
2535/2014, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.415.290,48, oltre interessi e spese, così aveva statuito:
1) Previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2535/2014 (NRG 1653/2014) nei confronti di e degli eredi di , gli stessi Parte_1 Controparte_4 vanno condannati al pagamento dell'importo di € 3.396.662,27, oltre interessi convenzionali dalla scadenza al saldo, in favore di Intesa San Paolo s. p. a.;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
nei rapporti interni, le spese di CT rimangono a carico delle parti in eguale misura.
Con atto ritualmente notificato l'odierno appellante ha impugnato detta sentenza per chiederne la sua integrale riforma, e per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 17871/18 del Tribunale di Roma, Sezione XVII, Giudice Dr.
Fausto Basile, depositata in data 24 settembre 2018, in via principale e pregiudiziale rispetto al merito:
r.g. n. 2 1. dichiarare la sentenza errata e nulla per grave insufficienza della motivazione, secondo quanto espresso nei precedenti motivi di gravame e per l'effetto revocarla in toto;
2. nel merito riformare la sentenza impugnata siccome del tutto erronea per quanto espresso al punto I) e quindi dichiarare l'assenza dei requisiti previsti ex lege per la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e conseguentemente la revoca del citato decreto ingiuntivo;
3. sempre nel merito, riformare la sentenza impugnata siccome del tutto infondata, per quanto espresso nel II motivo di impugnazione e conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità delle condizioni contrattuali e degli addebiti esposti e, per l'effetto dichiarare l'inoperatività della fideiussione rilasciata dal Prof. per violazione dei Parte_1 canoni di correttezza e buona fede;
in ogni caso condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio. Con provvedimento in data 8. 4. 2019 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. Si costituiva Intesa San Paolo s. p. a. per rassegnare le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto dell'istanza avversaria volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado: dichiarare inammissibile, o comunque, rigettare il gravame avversario;
con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con ordinanza in data 25. 11. 2020 veniva respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 29. 11. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli eredi . CP_4
Sempre in via preliminare deve essere esaminato il contenuto dell'istanza depositata dall'appellante in data 02/03/2022, rispetto al quale la banca appellata ha eccepito l'inammissibilità delle domande/eccezioni e produzioni nuove, ex art. 345 c.p.c., ed ha chiesto lo stralcio della produzione documentale, affermando di non accettare il contraddittorio. Infatti, con istanza depositata in data 02/03/2022, l'appellante, dopo aver riassunto brevemente i fatti che avevano preceduto il presente giudizio, ha affermato che “Nelle more del suddetto giudizio si costituiva, in sostituzione della la in virtù della Controparte_5 CP_6 generica intervenuta cessione dei crediti pecuniari “in blocco” pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza procedere né all'indicazione puntuale dei crediti rientranti nella predetta cessione né ad allegare in giudizio il contratto, ma limitandosi ad allegare l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
r.g. n. 3 Sulla base di tali premesse, l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di il mancato deposito del contratto di CP_6 cessione stipulato;
la scadenza dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.; la nullità della clausola di deroga, depositando nuova documentazione (v. docc. 1, 2 e 3 della predetta istanza) ed ha modificato le originarie conclusioni dell'atto di appello come segue:
“- in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di con conseguente chiusura anticipata del CP_6 giudizio;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di cui sopra, accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione del Prof. Parte_1 dal proprio obbligo fideiussorio per i motivi espressi in narrativa;
[...] con vittoria di spese, diritti ed onorari”. La banca appellata ha eccepito, ex art. 345 c. p. c., l'inammissibilità delle domande/eccezioni nuove e della documentazione prodotta dall'appellante perché nuova, chiedendone lo stralcio, nonché delle conclusioni rassegnate nell'istanza del 02/03/2022 depositata dall'appellante, dichiarando di non accettare il contraddittorio su tali nuove domande/eccezioni. A prescindere dalla dedotta inammissibilità, va comunque rilevato che dall'esame del presente fascicolo e degli atti di causa non risulta che la si sia mai costituita in sostituzione di Controparte_7 Controparte_5
come affermato dall'appellante, con la conseguenza che ancora
[...] prima che inammissibili le istanze fatte valere dall'appellante devono ritenersi del tutto infondate, dal momento che è del Controparte_7 tutto estranea al presente giudizio, il quale, a norma dell'art. 111 c. p. c., proseguirebbe tra le parti originarie, e quindi le dedotte istanze sono del tutto disancorate dalle emergenze processuali;
né può essere autorizzata la produzione documentale effettuata dall'appellante perché tardiva ex art. 345 c. p. c., ed in mancanza di ragioni che possano dimostrare l'impossibilità di produrla per causa allo stesso non imputabile. L'appello è infondato e deve essere respinto. L'appellante ha dedotto due motivi di gravame. Con il primo ha lamentato che la sentenza impugnata non avrebbe statuito in ordine all'eccepita assenza dei requisiti previsti ex lege per la concessione/conferma – della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, ed alla sussistenza di gravi motivi ex art. 649 c. p. c. La sentenza appellata nulla ha detto in proposito, mentre in corso di causa si era dato atto della dichiarazione dello stato di insolvenza di Villa Tiberia s.r.l. da parte del Tribunale di Roma, sez. Fallimentare, con sentenza n. 574/2014 del 7.7.2014 (Cfr. All.ti Prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) e dell'ammissione di identica società alla procedura di Amministrazione Straordinaria Grandi Imprese, con nomina del Prof.
r.g. n. 4 quale Amministratore Straordinario della stessa: e nelle Persona_3 more del giudizio di primo grado l'Istituto di credito odierno appellato aveva proposto domanda di ammissione al passivo di identica procedura, fondando la propria pretesa sul rapporto di cui si discute in questa sede. Tale asserito credito veniva ammesso in toto dalla Procedura ASGI n. 3/2014 del Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, e segnatamente “… per la somma pari 3.000.000,00 a titolo di capitale in via privilegiata ipotecaria, come da richiesta;
per € 260.016,53 a titolo di interessi sulla somma capitale in via privilegiata ipotecaria;
e per gli interessi maturati e maturandi dalla data della dichiarazione di insolvenza ai sensi dell'art. 54 e 55 l. fall. in via privilegiata.”; quindi, con lo stesso titolo in virtù del quale era poi stato emesso il Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto. Proprio in virtù dell'ammissione in toto del credito di cui si discute nella procedura di ASGI n. 3/2014 pendente innanzi alla Sez. Fallimentare del Tribunale di Roma (ovvero procedura di ASGI cui è ad oggi sottoposta la debitrice principale del rapporto di cui si discute, Villa Tiberia s.r.l.), non sussisterebbero i requisiti ex lege richiesti ai fini della concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, anche se ridotta nel quantum all'esito della CTU espletata in corso di causa. L'ammissione di un credito nella Procedura di Amministrazione
Straordinaria rileverebbe come vero e proprio riconoscimento della pretesa creditoria e tenderebbe a soddisfare il creditore istante in tempi brevi, ed il decreto del giudice che rende esecutivo lo stato passivo avrebbe natura di vero e proprio provvedimento giurisdizionale nonché contenuto decisorio riguardo all'esistenza del credito, alla sua opponibilità alla massa dei creditori nel fallimento ed alla sua collocazione agli effetti del concorso, tanto che, in caso di mancata opposizione, gli si riconosce, in detti limiti (c.d. infrafallimentari) efficacia di giudicato formale e sostanziale. Di tutto ciò il Tribunale non avrebbe assolutamente tenuto conto, né ha statuito alcunchè al riguardo, e l'omissione di pronuncia costituirebbe un error in procedendo del giudice che, sottraendosi al suo dovere decisorio, avrebbe determinato una situazione di soccombenza in capo alla parte che abbia proposto la domanda illegittimamente pretermessa. L'eccezione promossa in primo grado sarebbe fondata, non sussistendo nel caso di specie gli elementi idonei a legittimare la concessione – e la conferma – dell'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto, ed, in particolare, di qualsivoglia “grave pericolo nel ritardo ai sensi e per gli effetti dell'art. 642, co. II, c.p.c.” per l'odierna opposta. Infatti, non potrebbe ravvisarsi un grave pericolo nel ritardo nel caso di specie, tenendo conto che con riferimento al finanziamento in conto corrente per € 3.000.000,00, concesso con atto per notar Dott. Per_4
in Roma in data 11.09.2008, Rep. N. 105318/8039 a Villa Tiberia
[...]
s.r.l., la stessa società aveva concesso in favore dell'Istituto di Credito
r.g. n. 5 erogante un'ipoteca volontaria per l'ammontare di € 6.000.000,00 sul complesso immobiliare sito nel Comune di Roma, denominato
[...]
, nonché su di un appezzamento di terreno sito nel Controparte_8 medesimo Comune in Via Torelli, con la conseguenza che la banca opposta ben avrebbe potuto far affidamento (in ragione del provvedimento del GD nella procedura di ASGI), a tutela del credito azionato, su garanzie di natura reale, pari ad una ipoteca iscritta per un valore pari al 200% del credito garantito – ossia per 6.000.000,00 – sui beni immobili di proprietà della debitrice principale, e che in considerazione dell'ammissione in toto nella procedura ASGI n. 3/2014 del credito in questa sede contestato, ovvero nella Procedura cui ad oggi risulta sottoposta la debitrice principale, ancor più poiché le vicissitudini economiche della Controparte_9
che hanno condotto all'Amministrazione Straordinaria, risultano oggi
[...] in corso di pronta ed imminente definizione, con conseguente soddisfacimento a breve del debito vantato dalla odierna opposta. La ha ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo CP_10 opposto, e la conferma di identico provvedimento, seppur con diminuzione del quantum, sulla scorta del “grave pericolo di pregiudizio nel ritardo” di cui all'art. 642, II comma, c.p.c. che avrebbe trovato fondamento nello stato di insolvenza della debitrice principale (Villa Tiberia s.r.l. CP_11
e nella costituzione di un fondo patrimoniale in cui il fideiussore Parte_1 aveva conferito immobili di sua proprietà (fondo patrimoniale
[...] dichiarato non opponibile ad Intesa San Paolo con sentenza emessa all'esito di giudizio di revocazione introdotto dalla stessa odierna opposta che, medio tempore, aveva intrapreso azioni esecutive immobiliari nei confronti dell'odierno opponente sia presso il Tribunale di Roma, sia presso il Tribunale di Civitavecchia), asserendo l'assenza di “gravi motivi” richiamati dall'art. 649 c.p.c. (dando evidenza della ammissione del proprio credito nella procedura di ASGI di riferimento). Tali circostanze hanno legittimato ad agire nei Controparte_1 confronti del coobbligato Dott. seppur in violazione di Parte_1 legge, ma sarebbe evidente l'infondatezza e la pretestuosità di detto assunto in quanto: (i) non sarebbe ravvisabile un grave pericolo nel ritardo a seguito dell'ammissione in toto nella procedura ASGI n. 3/2014 del credito in questa sede contestato, ovvero nella Procedura cui ad oggi risulta sottoposta la debitrice principale, stante la natura di vero provvedimento giudiziale a contenuto decisorio del decreto Part del GD che rende esecutivo lo stato passivo della ed ancor più perché le vicissitudini economiche di Villa Tiberia S.r.l., che hanno condotto alla ASGI, risultano oggi di imminente definizione in quanto, con cessione in data 06.02.2017 con efficacia condizionata alla voltura della autorizzazione e dell'accreditamento da parte della Regione Lazio, e successivo r.g. n. 6 atto ricognitivo di avveramento di condizione sospensiva del
19.09.2017, il complesso aziendale di riferimento è stato ceduto;
(ii) appariva palese la sussistenza nel caso di specie dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. in quanto l'odierno opponente aveva subito, e sta tuttora subendo un grave ed ingiusto pregiudizio a causa della esecuzione del Decreto Ingiuntivo in parola tenendo conto che il soddisfacimento – nei tempi dianzi evidenziati - della pretesa creditoria da parte della Procedura ASGI n. 3/2014 – si manifesterebbe quale effetto estintivo o anche parzialmente estintivo del credito per il quale l'odierna opposta sta procedendo
– in misura integrale - in via esecutiva;
(iii) anche l'eventuale circostanza in cui il ricavato della cessione dell'azienda creditrice principale (Villa Tiberia s.r.l.) nell'ambito della procedura di A.S. non consentirà di soddisfare in toto i crediti ammessi in prededuzione ed in privilegio– tra cui è compresa – non potrebbe per certo dirsi atta a Controparte_1 determinare la sussistenza dei requisiti ex lege previsti, ma, di contro, ha cagionato un ulteriore grave ed ingiusto pregiudizio per l'odierno opponente, il quale oggi viene, nella qualità di fideiussore, aggredito in proprio con preclusione di accesso al credito, con tutti i danni conseguenti.
La cessione dell avvenuta al prezzo di Euro 16.100.000 Pt_3
(nonostante la prudenziale stima in sede di Concordato Preventivo per un valore di Euro 32.608.000), ovvero al prezzo di fatto inferiore alla valutazione del solo compendio aziendale stimato dal Prof. Per_5 consulente nominato dal GD del Concordato Preventivo, in Euro 18.370.000 esclusa dell'immobile di circa 2.000 mq in Roma, Via Emilio Praga n. 26, oltre a cagionare enorme nocumento per l'odierno opponente, legittimerebbe ogni dubbio in merito alla condotta tenuta medio tempore dal ceto bancario in genere – e quindi anche da – che non Controparte_1 avrebbe proposto alcuna opposizione alla vendita nei termini suesposti pur avendo nel tempo finanziato un'azienda sulla scorta di parametri, in termini di valore, ben diversi. Le diverse condotte omissive poste in essere dalla procedura di A.S., nella persona del Prof. n.q. di Commissario Straordinario e del Per_3
MISE, ciascuno per quanto di propria competenza, avrebbero costretto il Prof. ad intentare due diversi procedimenti, tutt'ora pendenti, atti ad Pt_1 accertare e dichiarare la civile responsabilità degli autori degli stessi e, segnatamente: 1) giudizio volto ad ottenere declaratoria di civile responsabilità del
, per culpa in vigilando, concorrente Controparte_12 con quella del Prof. n.q., per mala gestio, pendente Persona_3 dinanzi il Tribunale ordinario di Roma, II sez. G.I. Dott.ssa Carpinella, RG 54726/2018 (v. all. 1);
r.g. n. 7 2) giudizio ai danni del ceto bancario per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal Prof. quale fideiussore di Villa Tiberia s.r.l., Pt_1 accertate le illegittime condotte poste in essere dalle banche, per esercizio abusivo del credito, che con il loro operato hanno contribuito alla decozione società, pendente dinanzi il Tribunale ordinario di Roma, IX sez. G.I. Dott. Carlomagno, RG.71047/18 (v. all. 2). Il primo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che alla luce dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, sostituito dalla sentenza di condanna n. 17871/2018 (provvisoriamente esecutiva ex lege), l'appellante deve ritenersi privo di interesse a sindacare, in questa sede, le ragioni per cui il giudice del monitorio aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto (ex art. 642 c.p.c.) e quelle per cui il giudice investito dell'opposizione, all'udienza di prima comparizione del 16 luglio 2014, aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (salvo poi, all'udienza dell'11 maggio 2016, viste le risultanze della CTU contabile disposta nel giudizio, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, per la somma eccedente quella di €. 3.274.405,05). Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna” (Cass. civ. Sez. III Sent., 02/09/2013, n. 20052); ed ancora:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/03/2009, n. 5754). Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, a pag. 7, ha affermato che: “ugualmente infondata, alla luce della documentazione in atti, è la doglianza di parte opponente relativa alla carenza dei presupposti necessari non solo per la concessione del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB, ma anche per ritenere validamente pattuiti per iscritto i tassi di interesse e le altre condizioni economiche” e a pag. 8 laddove viene affermato che: “per di più, nel caso di specie, la
r.g. n. 8 doglianza risulta ulteriormente priva di pregio in considerazione del fatto che, ad eccepire tale vizio, sono proprio i soggetti che hanno sottoscritto la scrittura privata autenticata di cui trattasi”. In particolare, ha lamentato l'omessa valutazione circa l'inesistenza del rapporto di credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB, e l'incertezza ed infondatezza dello stesso e la mancanza di prova.
aveva individuato quale atto fondante il Controparte_1 finanziamento in conto corrente l'atto autenticato dal Notaio di Per_4
Roma in data 11.09.2008, Rep. n. 105318/8039, che, seppur riportante la dicitura “finanziamento regolato in conto corrente” sarebbe stata, in realtà, una concessione di ipoteca da parte della società Villa Tiberia s.r.l. e la prestazione di garanzia fideiussoria da parte dei sigg.ri e a Pt_1 CP_4 favore di poi confluita, a seguito di varie operazioni Controparte_13 societarie, in BA Intesa Sanpaolo s.p.a. La banca non avrebbe versato in atti, circostanza confermata dalla CTU, l'atto di concessione di apertura di credito in favore di Villa Tiberia s.r.l. e detto vulnus probatorio (determinato dall'onere probatorio gravante sulla stessa ex art. 2697 c.p.c.) non potrebbe dirsi colmato: (i) né dal deposito in sede di opposizione dell'Allegato A della scrittura datata 11.09.2008 autenticata dal Notaio Dott. (Cfr. All. 4 Comparsa di Per_4 costituzione e risposta) - in quanto mero documento di sintesi che, lungi dall'essere un contratto di finanziamento, sarebbe privo della sottoscrizione da parte della banca -, (ii) né dalla produzione di estratti conto e riassunti a scalare – non risultando in detto estratto conto alcun collegamento con l'asserito finanziamento e, pertanto, risultando lo stesso mera allegazione di parte sfornita di qualsivoglia rilevo probatorio, (iii) né da quanto asserito dall'istituto di credito opposto con riferimento alla “natura ricognitiva” della presunta intervenuta concessione della apertura di credito in conto corrente di identico allegato. In concreto, dell'atto di concessione di apertura di credito da parte della banca vi sarebbe, nel presente giudizio, solo un mero richiamo nella premessa della scrittura privata autenticata dal Notaio;
atto Per_4 quest'ultimo diverso dal primo e, pertanto, non integrante un contratto di finanziamento. E non avendo la banca prodotto la proposta contrattuale di apertura di credito in c/c, né il contratto di c/c, né qualsivoglia documento atto a supportare la propria tesi, e non avendo provveduto ad offrire in comunicazione il titolo principale cui il contratto di fideiussione è collegato, e così a provare l'esistenza dello stesso, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inoperatività della fideiussione per cui è causa in quanto subordinata all'esistenza (con forma scritta ab sustantiam ex art. 117 TUB) ed alla produzione di identico documento. Il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debito conto quanto rilevato circa il contenuto del così detto “atto di finanziamento” nel quale r.g. n. 9 non esisterebbero clausole contrattuali ulteriori rispetto alla citata concessione di garanzie reali e personali;
al contrario, nella premessa del predetto atto, era stata semplicemente richiamata e riassunta l'operazione bancaria di concessione di un finanziamento a favore della Società Villa Tiberia per l'importo di € 3.000.000,00. Sebbene l'art. 50 T.U.B. consenta alla banca creditrice di chiedere il decreto ingiuntivo previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, secondo la giurisprudenza di legittimità si tratterebbe pur sempre di materiale compilato unilateralmente dal ricorrente sulla base di risultanze contabili interne alla banca ricorrente, senza nulla dire o provare sull'esistenza e sull'oggetto del rapporto sostanziale sotteso. Nel caso di specie, la banca ricorrente ed opposta nulla avrebbe dedotto, provato ed allegato in merito ai fatti posti a fondamento della pretesa creditoria tanto nel suo an che nel suo oggettivo quantum. E non essendo stato prodotto da controparte il contratto che regola il finanziamento di cui si discute, non vi sarebbe nel caso di specie una base informativa sufficientemente completa per poter affermare che “la tipologia di contratto bancario con il quale è stato regolato l'affidamento / finanziamento è rappresentato da un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca”, come affermato dal consulente tecnico di ufficio, e che anche qualora si volesse aderire alla diversa ipotesi di efficacia del contratto, in ogni caso:
· il contratto in esame sarebbe viziato, ovvero affetto da nullità ab origine, per difetto di forma e mancata sottoscrizione per adesione da parte dell'Istituto di credito beneficiario delle garanzie prestate, e ciò in violazione dell'art. 117 TUB, e dalla predetta nullità discenderebbe la nullità per accessorietà del contratto di fideiussione;
· il vizio negoziale di cui al capo che precede determinerebbe l'oggettiva impossibilità di individuare la tipologia contrattuale cui far risalire l'atto di concessione di credito. Inoltre, il giudice di primo grado ha recepito le risultanze della CTU senza prendere minimamente in considerazione le contestazioni mosse, limitandosi a “liquidare” le doglianze dell'odierno appellante con generiche affermazioni circa la loro infondatezza. Ed anche a voler aderire alla diversa ipotesi inerente l'efficacia del contratto citato in precedenza, non si potrebbe non rilevare che il contratto in esame disciplinerebbe — in funzione di un finanziamento di valore pari a 3 mln, con scadenza a due anni - la concessione di garanzia da parte del soggetto beneficiario (Villa Tiberia s.r.l.), oltreché attestare la garanzia personale dei fideiussori (Sigg.ri e ); in concreto, l'atto di Pt_1 CP_4 cui si tratta avrebbe consentito l'accensione di un'ipoteca in favore di per l'ammontare di euro 6 mln (a garanzia di un Controparte_13 affidamento in c/c di € 3.000.000,00, da estinguersi in anni due al tasso del r.g. n. 10 7,75% maggiorato di uno spread di 2,70 punti percentuali), attestando la costituzione di fideiussore solidale, a titolo particolare e con vincolo di solidarietà ed indivisibilità, delle persone fisiche già indicate. Tale contratto sarebbe quanto meno atipico perché non munito di bilateralità, ma, al contrario, non tipizzabile quale atto di volontaria concessione di ipoteca poiché come tale non disciplinato;
ed aderendo all'ipotesi prospettata dall'Istituto di credito, le condizioni del contratto in oggetto sembrerebbero qualificare il rapporto come un affidamento m/l (medio - lungo) termine, con definizione allo scadere del biennio: in concreto un cosiddetto finanziamento bullet (e come tale remunerato: tasso del 7,75% oltre spread per 2,70 punti percentuali).
A supporto di tale considerazione, vi sarebbe la dedotta garanzia ipotecaria, oltre la prestazione della fideiussione personale;
e quindi un mero affidamento in c/c — secondo prassi bancaria consolidata - non avrebbe avuto bisogno di garanzia aggiuntiva rispetto alla fideiussione che l'Istituto bancario non avrebbe avuto necessità di conseguire per atto notarile;
e di contro, un ordinario rapporto di mutuo fondiario non sarebbe stato assoggettato ad una remunerazione così elevata. Tutto ciò sarebbe stato confermato anche dalla CTU e dalla relazione integrativa dove è stato precisato che “alla data di stipula della scrittura privata autenticata il rapporto di conto corrente risulta già acceso come desumibile dagli estratti conto prodotti”. Questa semplice affermazione avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure a ritenere fondate le doglianze mosse dall'odierno appellante circa la validità della scrittura privata in parola. Ed anche volendo considerare l'affidamento in oggetto come regolamentato dal contratto portante rep. n. 105318 - racc. n. 8039, dell'11 settembre 2008, dovrebbe rilevarsi che tale ipotesi - che comunque comporterebbe la qualificazione del rapporto quale finanziamento “bullet” (in contrasto con l'apparente volontà di tutte le parti) — sarebbe contraddetta dal documento di sintesi n. AC/Ip/002 - apertura di credito in conto corrente ipotecario - costituente Allegato A) del suddetto contratto, che alle “Condizioni generali relative al rapporto — Cliente” ed in CP_10 dettaglio, al capo indicato quale “Affidamento in conto corrente — Recesso” — sembrerebbe porsi in aperto contrasto con quanto disciplinato nel contratto, come per esempio: a) “La ha la facoltà di recedere in CP_10 qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla e di sospenderla.”; detta clausola contraddirebbe quanto previsto nel contratto in esame;
b) “SEDICIBANCA S.p.A.” [...] ha concesso alla società “VILLA TIBERIA s.r.l” un affidamento in c/c di € 3.000.000,00 (tremilioni), da estinguersi in anni 2 (due) [...]”. Ma, o il finanziamento aveva una durata pari a due anni con facoltà di r.g. n. 11 estinzione al termine del periodo (e con conseguente remunerazione per la tipologia cosiddetta “bullet”: finanziamento medio-lungo termine con rimborso integrale al termine del periodo), o il finanziamento, pur avendo una durata determinata, non era regolamentato puntualmente quale finanziamento a (con conseguente revocabilità ad Controparte_14 libitum da parte dell'Istituto concedente). Nel caso di specie, l'Allegato A) al contratto di cui si tratta dissimulerebbe la natura del rapporto di finanziamento a medio - lungo termine, tentando di ricondurlo ad un semplice affidamento in conto corrente (da ritenersi quale rapporto a breve termine o per così dire a revoca); ma il contratto in esame sarebbe viziato, ovvero affetto da nullità ab origine per difetto di forma e mancata sottoscrizione per adesione da parte dell'Istituto di credito beneficiario delle garanzie prestate, e ciò in aperta violazione del dettato di cui all'art. 117 T.U.B., e dalla predetta nullità discenderebbe ipso iure la nullità per accessorietà del contratto di fideiussione, e determinerebbe l'oggettiva impossibilità di individuare la tipologia contrattuale cui far risalire l'atto di concessione del credito. In tale contesto il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità del c.d. contratto di apertura di c/c e la susseguente fideiussione prestata dal Prof. mentre rispetto a tali evidenze nulla è stato Pt_1 deciso in sentenza e nessuna motivazione è stata fornita per smentire quanto eccepito dalla difesa dell'odierno appellante. Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che l'appellante ha indicato come oggetto di gravame i seguenti capi motivazionali contenuti nella decisione impugnata:
“a pag.
7. viene affermato che: “usualmente infondata, alla luce della documentazione in atti, è la doglianza di parte opponente relativa alla carenza dei presupposti necessari non solo per la concessione del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB, ma anche per ritenere validamente pattuiti per iscritto i tassi di interesse e le altre condizioni economiche” e a pag. 8 laddove viene affermato che: “per di più, nel caso di specie, la doglianza risulta ulteriormente priva di pregio in considerazione del fatto che, ad eccepire tale vizio, sono proprio i soggetti che hanno sottoscritto la scrittura privata autenticata di cui trattasi”, ed è evidente che le doglianze dell'appellante sono focalizzate sul decreto ingiuntivo già revocato e non sulla sentenza impugnata. Comunque, le deduzioni svolte dall'appellante relative all'asserita mancata prova del credito, così come cristallizzato nella sentenza impugnata, in capo alla banca non possono essere condivise. Infatti, il credito azionato in via monitoria derivava dall'atto autenticato dal notaio di Roma del giorno 11 settembre Persona_4
2008, rep. 105318, racc. 8039 (v. doc. 5 del fascicolo monitorio), ed in esso (pag. n. 10) si leggeva testualmente che: “ rappresentava un ordinario contratto di finanziamento (si trattava infatti di una apertura di credito r.g. n. 12 regolata in c/c) e conteneva l'espresso obbligo della banca di erogare le somme subordinatamente al verificarsi delle condizioni elencate alla pagina 8 dell'atto medesimo (effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, acquisizione dei certificati della cancelleria fallimentare, acquisizione di polizza assicurativa); alla pag. n. 10 dell'atto si leggeva testualmente: “al presente finanziamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dagli artt. 1842 e seguenti c.c.”. Rispetto alle condizioni economiche applicate all'apertura di credito, deve rilevarsi che: a) i tassi applicati all'apertura di credito erano tutti esplicitati alla pag. 2 del contratto (v. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta di primo grado della opposta);
- era stato determinato il tasso d'interesse debitore applicato al rapporto intrafido ed a quello extrafido;
b) per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto, le spese e le “competenze”, genericamente contestate dall'appellante, l'Allegato “A” (v. sempre doc. 4 allegato alla comparsa di risposta di primo grado della opposta) prevedeva espressamente:
- il tasso d'interesse debitore applicato al rapporto intrafido e quello extrafido;
- la commissione di massimo scoperto intrafido ed extrafido;
- le spese. Infatti, l' “Allegato A” al contratto (v. sempre doc. 4 allegato alla comparsa di risposta di primo grado della opposta), sulla base del rogito della Villa Tiberia s.r.l. dava atto che: “…SEDICI BANCA…ha concesso alla Villa Tiberia un affidamento in c/c di €. 3.000.000,00 da estinguersi in anni 2 al tasso del 7,75%.....il finanziamento è perfezionato mediante apertura di credito in c/c ed è regolato dalle norme regolamentari…che…si allegano al presente atto di finanziamento sotto la lettera “A”…dichiara altresì di essere a conoscenza che l'ammontare del finanziamento verrà somministrato dall'istituto erogante...dopo che saranno adempiute le seguenti condizioni…dichiara di essere a conoscenza che, mancando anche ad una sola delle obbligazioni assunte…avrà luogo la risoluzione del finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine ed il conseguente diritto di di domandare l'immediata Controparte_13 restituzione del proprio credito….al presente finanziamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dagli artt. 1842 e ss c.c.” (pagg. 2, 3, 8 e 10 del contratto, v. doc. citato). Appare, quindi, evidente che si trattava (anche, ma non solo) di un atto ricognitivo dell'intervenuta concessione dell'apertura di credito da parte della banca, le cui condizioni integravano l'Allegato “A” del rogito (apertura di credito che si sarebbe perfezionato con l'utilizzo delle somme finanziate, ex art. 1842 c.c.); il finanziato accettava il finanziamento in tal modo concesso, rilasciava le garanzie previste e dichiarava (insieme ai r.g. n. 13 garanti) di conoscere tutte le condizioni economiche che avrebbero regolato il contratto di apertura di credito. Secondo la giurisprudenza, sulla base dell'art. 1842 c.c., che disciplina l'apertura di credito bancario, è pacifico che, al momento della utilizzazione da parte dell'accreditato delle somme messe a sua disposizione, l'accreditato medesimo si costituisce debitore della banca e questa diviene, a sua volta e contestualmente, creditrice. Infatti, “E' utile qui richiamare il principio di diritto, che consegue all'individuazione nei termini di cui sopra del momento di insorgenza del debito dell'accreditato e del corrispondente credito dell'accreditante, secondo il quale nel contratto di apertura di credito, la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l'ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l'accreditante può dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione” (v. Cass. Civ., sez. I, Sent. 9 settembre 2004 n. 18182). Nel caso di specie, il primo atto di utilizzo dell'apertura di credito concessa dalla banca era intervenuto il 26 settembre 2008 (v. doc. 5 allegato alla comparsa di risposta di primo grado della opposta); il contratto in esame integrava un normale contratto di apertura di credito ipotecario, stipulato per atto autenticato da notaio (anziché utilizzando la semplice modulistica bancaria, priva di fede privilegiata) essendovi la necessità di procedere ad un'iscrizione ipotecaria a garanzia dell'apertura di credito concessa. E poiché l'atto autenticato dal notaio del giorno 11 Persona_4 settembre 2008 integrava un ordinario contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente, è del tutto evidente che l'Allegato “A” al predetto atto, che formava parte integrante dello stesso, era sicuramente idoneo a documentare l'espressa pattuizione, tra le parti, delle condizioni economiche che avrebbero disciplinato l'erogazione e l'utilizzazione delle somme. La censura dell'appellante relativa al fatto che il contratto di finanziamento non presentava le firme dei dipendenti della banca e che non si sarebbe perfezionato, è infondata. Infatti, il rogito notarile del giorno 11 settembre 2008 era stato firmato (oltre che dal notaio rogante) dai rappresentanti della Villa Tiberia s.r.l. (“parte finanziata”) e dai suoi garanti, e secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30409/2017) “Il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore”. Infine, rispetto all'ammontare del credito, le contestazioni circa l'insufficienza, ai fini della decisione, dell'estratto conto certificato ex art.
r.g. n. 14 50 T.U.B. prodotto in fase monitoria, deve rilevarsi che la banca appellata aveva depositato, in primo grado:
- copia integrale degli estratti conto e riassunti scalare del c/c 29383, (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado della opposta), intrattenuto dalla Villa Tiberia s.r.l. presso SediciBA s.p.a. – e sul quale era stata concessa l'apertura di credito innanzi descritta - dal 19 agosto 2008 al 30 giugno 2011 (data di un primo passaggio a sofferenza della posizione);
- copia del conto sofferenza 2358/01 in essere presso SediciBA s.p.a. dal 30 giugno 2011 al 9 maggio 2012, giorno in cui venne revocato il passaggio a sofferenza della posizione (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado della opposta);
- copia integrale degli estratti conto e riassunti scalare del c/c 33564 (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado della opposta), intrattenuto dalla società opponente sempre presso SediciBA s.p.a. dal 9 maggio 2012 al 30 settembre 2012;
- copia integrale degli estratti conto e riassunti scalare del c/c 1000/20012 (nuova numerazione assunta dal conto dopo la successione di nel rapporto), intestato alla società opponente, dal 30 Controparte_1 settembre 2012 al 25 settembre 2013, data in cui la posizione è stata nuovamente e definitivamente volturata a sofferenza (v. doc. 8 del fascicolo di primo grado della opposta).
Tale produzione era perfettamente ammissibile nel corso del giudizio di primo grado, atteso che, come noto:
“Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ.” (v. Cass. civ. Sez. II Sent., 27/05/2011, n. 11817). Peraltro, il finanziamento di cui all'atto autenticato dal notaio Per_4 in data 11 settembre 2008 (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado della opposta), con cui aveva concesso alla Villa Tiberia s.r.l. Controparte_13
l'apertura di credito ipotecario in conto corrente di € 3.000.000,00 è stato incontestabilmente regolato sul c/c 60029383 (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado della opposta). Ed a conferma di ciò si consideri che:
- gli estratti del c/c 60029383 (v. doc. 5 fascicolo di primo grado della opposta) riportavano tutti la dicitura “c/c ipotecario n. 0029383”;
- la prima scrittura a debito presente sul c/c (€. 7.500,00) riguardava l'imposta ipotecaria pagata a fronte dell'iscrizione correlata alla concessione del finanziamento;
- la seconda scrittura a debito presente sul c/c (€. 20.000,00) corrispondeva alle “spese istruttoria e perizia” di – appunto - complessivi €. 20.000,00 (€. 15.000,00 + €. 5.000,00) previsti nell'Allegato “A” della scrittura autenticata;
- i tassi e le condizioni riportati negli estratti del c/c ipotecario 29383 corrispondevano tutti a quanto previsto nel testo del contratto e r.g. n. 15 dell'Allegato appena citato. Per quanto riguarda la prospettata mancata produzione del contratto di conto corrente sul quale era stata concessa l'apertura di credito ipotecario, deve osservarsi quanto segue. La banca opposta aveva depositato (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado) copia degli estratti conto e dei riassunti scalare del c/c 33564 (che aveva più volte cambiato numerazione, a seguito dei vari passaggi a sofferenza della posizione - v. docc. 5-8, del fascicolo di primo grado), intrattenuto dalla Villa Tiberia s.r.l. presso SediciBA s.p.a., sul quale era stata concessa l'apertura di credito ipotecario innanzi descritta. Gli estratti conto sono stati depositati dal 19 agosto 2008, data di apertura del rapporto di conto corrente appena citato, fino all'estinzione; il suddetto rapporto, nel limitato intervallo temporale intervenuto tra l'apertura dello stesso ed il perfezionamento (avvenuto l'11 settembre 2008) del contratto di apertura di credito ipotecario, aveva presentato – precisamente, il 29 agosto 2008 - una sola scrittura, in accredito, di €. 20.000,00, integrato da un bonifico effettuato dalla Villa Tiberia s.r.l. (a conferma di ciò si consideri l'estratto di apertura di credito ipotecario (e non sul contratto di conto corrente n. 29383, che aveva operato su conto scalare del rapporto, in cui era riportato un saldo per valuta di €. 20.000,00 come saldo creditore sul rapporto per 27 giorni, fino alla prima scrittura di addebito effettuata il 26 settembre 2008); e già la seconda registrazione, del 26 settembre 2008, era intervenuta sotto la vigenza del contratto di apertura di credito ipotecario. E comunque, se la domanda monitoria della banca era stata formulata sulla base del solo contratto di apertura di credito ipotecario (e non sul contratto di conto corrente n. 29383, che aveva operato su basi attive per 27 giorni, prima della stipula dell'apertura di credito garantita da ipoteca), deve ritenersi che la banca ingiungente non era onerata del deposito anche del contratto disciplinante il solo conto corrente, tanto più che la movimentazione disciplinata dalle clausole del contratto di conto corrente (ossia, l'applicazione degli interessi creditori sui 27 giorni in cui il saldo è rimasto creditore, sino al 26/9/08) non ha inciso in alcun modo sulla domanda monitoria, che riguardava il capitale e gli interessi di cui all'apertura di credito ipotecario concessa. Deve, quindi, essere condivisa la motivazione del Tribunale, che ha così motivato (v. pagg.
5-9 della sentenza) sul punto:“In riferimento al primo quesito, il CTU ha accertato che il finanziamento di cui alla scrittura privata autenticata risulta essere regolato sul conto corrente ipotecario n. 60029383. In risposta al secondo quesito posto, il CTU ha dichiarato che la tipologia di contratto bancario con il quale è stato regolato l'affidamento/finanziamento è rappresentato da un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca. Passando al terzo quesito, il CTU, premettendo che la scrittura privata contiene una dettagliata
r.g. n. 16 indicazione del tasso di interesse debitorio da applicarsi al finanziamento, precisando altresì la periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi, ha rilevato che le condizioni applicate inizialmente sul c/c non corrispondono a quelle contenuta nella scrittura privata. Inoltre, circa l'avvenuta comunicazione delle condizioni peggiorative il CTU, in riferimento al tasso di interesse passivo, ha rilevato che lo stesso ha subito nel corso del rapporto una progressiva riduzione per effetto della discesa nella quotazione del parametro variabile, ossia l'euribor a 3 mesi - base 365. Per ciò che concerne la commissione di massimo scoperto (CMS), pari allo 0,95% da applicarsi sulla punta massima di scoperto, la stessa è rimasta invariata ed addebitata fino al 31 marzo 2009; la CMS successivamente è stata sostituita dalla commissione sull'accordato, il cui ammontare non può superare lo 0,5% della somma messa a disposizione del cliente, addebitata con periodicità trimestrale. Rappresenta, dunque, una variazione in melius e, come tale, non se ne può eccepire l'inefficacia per mancata comunicazione nel rispetto della normativa all'epoca vigente… Ugualmente infondata, alla luce della documentazione in atti, è la doglianza di parte opponente relativa alla carenza dei presupposti necessari non solo per la concessione del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB., ma anche per ritenere validamente pattuiti per iscritto i tassi di interesse e le altre condizioni economiche. Infatti, la BA creditrice ha versato in atti la scrittura privata autenticata, recante “finanziamento regolato in conto corrente”, contenente, come già rilevato dal CTU, ogni condizione relativa all'apertura di credito in conto corrente, debitamente sottoscritte dalle parti opponenti. Alla luce di ciò, e in considerazione del fatto, confermato dal CTU, che il contratto è stato portato ad esecuzione secondo le condizioni ivi riportate non può rilevarsi una violazione dell'art. 117 TUB, dal momento che tale disposizione richiede la forma scritta delle condizioni pattuite, senza tuttavia indicare il tipo contrattuale attraverso il quale rispettare l'obbligo della forma scritta. Per di più, nel caso di specie, la doglianza risulta ulteriormente priva di pregio in considerazione del fatto che, ad eccepire tale vizio, sono proprio i soggetti che hanno sottoscritto la scrittura privata autenticata di cui trattasi. Per le ragioni esposte, tale doglianza non può essere accolta. Inoltre, per quanto attiene alla capitalizzazione degli interessi, va rilevato che il contratto di apertura di credito de quo, sebbene stipulato successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede espressamente la sola
“capitalizzazione degli interessi è trimestrale coincidente con la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno”.. Tuttavia, trattandosi di una apertura di credito che regolamenta solo gli interessi passivi e non di un conto corrente bancario in cui sono previsti sia gli
r.g. n. 17 interessi attivi che quelli passivi, non può rilevare negativamente circostanza della mancata indicazione della “pari periodicità” degli stessi. Anche tale doglianza è pertanto infondata e non merita accoglimento. Quanto alla dedotta illegittima applicazione, da parte della BA, della commissione di massimo scoperto, va rilevato che le parti hanno concordato sia l'applicazione della stessa che il suo specifico ammontare (doc. 4, fasc. comparsa di costituzione e risposta). La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la CMS come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/06; Cass. 11772/02). Recentemente la S.C. ha confermato che l'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissione di massimo scoperto, “pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell 'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass., n. 12965/2016). Ne consegue l'infondatezza della contestazione sul punto e il legittimo l'addebito in conto corrente delle commissioni di massimo scoperto”. Rispetto a tale esaustivo ed articolato percorso argomentativo le deduzioni dell'appellante devono ritenersi del tutto generiche e comunque non idonee a scalfire l'impianto complessivo delle puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale. Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che sempre nell'istanza depositata in data 2. 3. 2022 l'appellante ha dedotto in ordine alla “Scadenza dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.; alla Nullità della clausola di deroga, ed ha
r.g. n. 18 fatto riferimento a Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 41994/2021; Trib. Roma sent. n. 2659/2022”. Anche in questo caso, a prescindere dall'inammissibilità di tali deduzioni ex art. 345 c.p.c., deve rilevarsi quanto segue. Nel ricorso monitorio proposto dalla banca appellata, ed accolto con il decreto n. 2535/2014 del Tribunale di Roma, il credito ingiunto derivava da un contratto di apertura di credito ipotecaria, stipulato da SediciBA s.p.a. e Villa Tiberia s.r.l., autenticato dal notaio di Roma del Persona_4 giorno 11 settembre 2008, rep. 105318, racc. 8039. Al rogito avevano partecipato, quali fideiussori, il sig. Parte_1 ed il sig. , garantendo le obbligazioni assunte dalla
[...] Controparte_4 società finanziata con il medesimo contratto;
si trattava, quindi, di una fideiussione specifica, rispetto alla quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 41994/2021, citata dall'appellante), hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 41994/2021). Nel 2002 era stato redatto uno schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) e la BA d'TA – allora autorità garante della concorrenza degli istituti di credito – aveva evidenziato l'esistenza di clausole restrittive della concorrenza, riferendosi in particolare alle clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale: clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8). La BA d'TA aveva dichiarato lo schema ABI contrario alla r.g. n. 19 normativa antitrust limitatamente alle clausole su indicate (agli artt. 2, 6 e
8) con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005; in particolare, la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza addossavano al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (che aveva omesso di agire nel termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c.); oppure dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (venendo così meno il carattere accessorio tipico dell'obbligazione fideiussoria). Quindi, il provvedimento Bankitalia 55/2005, presupposto dalle Sezioni Unite nella suddetta pronuncia, aveva avuto ad oggetto solo lo schema delle fideiussioni omnibus e non era riferibile alle fideiussioni specifiche, come quella in esame, prestata a garanzia della operazione bancaria cristallizzata nel finanziamento del giorno 11 settembre 2008, rep. 105318, ed avendo avuto ad oggetto solo le condizioni delle fideiussioni omnibus sottoposte dalle banche alla clientela non può ritenersi che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche fossero il frutto d'intesa anticoncorrenziale. Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c. c., in disparte la tardività della contestazione, avendo l'appellante omesso di eccepire tempestivamente (nel giudizio di primo grado) la decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c. c., trattandosi di eccezione “in senso stretto”, ossia sollevabile soltanto con il primo scritto difensivo che, nel caso di specie, era l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (v. Cass. Civ. – Sez. I, Ordinanza 4 novembre 2021, n. 31837), deve rilevarsi che aveva appostato a sofferenza il Controparte_1 debito della Villa Tiberia s.r.l., per il quale aveva poi agito in via monitoria, in data 25/9/2013 (cfr. l'estratto conto della posizione a sofferenza 9521/00000246 ex art. 50 TUB), per poi depositare il ricorso per ingiunzione dopo meno di quattro mesi, ossia in data 13/1/2014, in tal modo rispettando il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c. c., peraltro derogato nella fideiussione – specifica di cui si discute. A fronte della tesi dell'appellante secondo cui il dies a quo del termine di cui all'art. 1957 c.c. dovrebbe essere individuato nel momento in cui il creditore sarebbe venuto a conoscenza dello stato di crisi del debitore principale, deve rilevarsi che il contratto di finanziamento del 2008, contenente anche la garanzia contestata, prevedeva testualmente che la fideiussione rimarrà valida da oggi e fino a quando il debito garantito non risulterà totalmente estinto e rimarrà comunque valida anche nel caso in cui l'istituto finanziatore dovesse consentire, senza informare i fideiussori, proroghe, espromissioni, accolli, riduzioni, restrizioni, restituzioni, o sostituzioni delle garanzie o nel caso di loro inefficacia o nullità; quindi, il sig. (socio detentore dell'80% del capitale della Villa Parte_1
Tiberia s.r.l.) era senz'altro a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice principale, e nonostante conoscesse lo stato di crisi di Villa
r.g. n. 20 Tiberia, tanto che la stessa aveva fatto ricorso al concordato preventivo, prima, ed all'amministrazione straordinaria, poi, non aveva mai inteso recedere in via di autotutela dall'obbligazione fideiussoria. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione)” (cfr. Cass. 2902 del 2016). Essendo il sig. Parte_1 il primo socio di maggioranza della Clinica “Villa Tiberia” appare evidente che egli non poteva invocare alcuna liberazione ex art. 1956 c. c., non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto. All'esito di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata. Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 17871/2018 emessa dal Tribunale di Roma, sezione XVII civile, il 24/09/18, così provvede: A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante al rimborso in favore di Intesa San Paolo s. p. a. delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 25.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
r.g. n. 21 C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 22