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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13246 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 27753/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Francesca Cangiano e dall'avv. Carla Fina per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Longo per procura CP_1 allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a precetto. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 31 luglio 2025 la società in epigrafe, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione avverso il precetto notificatole CP_1 in data 14 luglio 2025, con cui le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.403,93, di cui € 331,00 indicati a titolo di “compenso fase introduttiva proc. esec. (art. 4 DM 55/14)”. A sostegno della domanda, parte opponente ha contestato la debenza della voce sopra indicata, richiesta a titolo di compenso professionale per la fase introduttiva dell'esecuzione, illegittimamente inclusa nell'atto di precetto nonostante tale fase non risulti ancora iniziata, in quanto non è stato avviato alcun procedimento esecutivo e, anzi, il debito è stato interamente estinto. Alla stregua di queste premesse, parte opponente ha chiesto a questo Tribunale “di accogliere la presente opposizione al precetto notificato in data 14.07.2025 dalla sig.ra e, per l'effetto, dichiarare la nullità CP_1 parziale del suddetto precetto, nella parte in cui è previsto il pagamento della somma di € 331,00 (oltre accessori) a titolo di “compenso fase introduttiva proc. esec.” in quanto tale fase non è stata espletata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio avendo già onorato il proprio debito”. Pt_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la lavoratrice opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. A sostegno della propria tesi difensiva, in particolare, la resistente, ha eccepito la “Mancata corresponsione degli interessi, della rivalutazione sulla sorte e dell'IVA, nonostante la debenza di legge e i solleciti precedenti”, rilevando che
“L'opposizione a precetto di si concentra, in modo pretestuoso, sulla Parte_1 presunta illegittimità del compenso per la fase introduttiva dell'esecuzione (€ 331,00). Questa eccezione distoglie l'attenzione dalla condotta inadempiente di
che, al momento della notifica del precetto alla SI.ra , non aveva Pt_1 CP_1 integralmente onorato il debito portato dal titolo esecutivo, omettendo il pagamento degli accessori fondamentali”. Sulla base di queste premesse la resistente ha domandato, oltre al rigetto dell'opposizione, anche la condanna della società ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Giova osservare che il presente giudizio di opposizione verte su un unico profilo, in quanto volto esclusivamente a fare accertare che non sia dovuta la somma di € 331, inclusa nel precetto a titolo di compensi per introduzione della fase esecutiva, trattandosi di una fase futura ed eventuale, non ancora iniziata, dal momento che l'esecuzione inizia non con la notifica del precetto, ma con il pignoramento: spese di fase che, peraltro, sono successivamente liquidate del giudice dell'esecuzione ex art. 95 c.p.c. Così definito l'ambito del presente giudizio esulano dal thema decidendum, per come introdotto dalla società opponente, tutte le questioni sollevate in memoria di costituzione, a nulla rilevando se siano dovute tutte le altre somme indicate in precetto – peraltro non contestate in giudizio –, né se sia intervenuto pagamento integrale. Nel presente giudizio, invero, la società opponente non ha formulato alcuna conclusione relativa ad altri capi del precetto, men che meno ne ha eccepito una nullità integrale, avendo soltanto contestato la debenza della voce sopra indicata, specificamente, come detto, quella indicata dal creditore a titolo di “compenso per la fase introduttiva della procedura esecutiva ex art. 4 D.M. 55/2014”, che il debitore ha correttamente ritenuto non essere dovuta, né esigibile in via esecutiva, sulla base del titolo azionato.
3. Sul punto, invero, giova richiamare l'art. 4 del d.m. n. 55/2014, il quale, al comma 5, lett. e), qualifica la “fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo” come autonoma rispetto alla mera redazione dell'atto di precetto, ricomprendendovi attività quali la disamina del titolo, le notifiche del titolo unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, le iscrizioni e trascrizioni, le ispezioni ipotecarie e catastali, nonché gli atti di pignoramento. Per tali prestazioni il compenso non coincide con la distinta voce tabellare prevista per il solo “atto di precetto”, ma costituisce parte delle spese del processo esecutivo da liquidarsi, se del caso, dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., come correttamente dedotto da parte opponente.
4. In tale crinale esegetico, di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le attività riconducibili alla fase di studio e introduttiva della procedura esecutiva non possono essere autoliquidate dal creditore e incluse nel precetto come voce accessoria immediatamente esigibile, distinta ed ulteriore rispetto al compenso per il precetto. In particolare, Cass., sez. 3, n. 13606 del 16 maggio 2024 ha espressamente distinto il compenso per l'atto di precetto, trattato come voce unitaria, dalle ulteriori attività pre–esecutive, le quali “non sono comprese nella voce relativa al compenso professionale dovuto per il precetto, ma nella voce relativa alla “fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo” (art. 5, lettere e ed f della Tariffa Forense)”, con la conseguenza che tali attività “non possano incidere sull'importo dovuto quale compenso per la voce relativa all'atto di precetto (n. 6 della tabella allegata alla Tariffa)” e devono essere liquidate nell'ambito dell'eventuale e successiva procedura esecutiva», secondo i parametri del d.m. 55/2014. In termini analoghi, Cass., sez. 3, n. 12410 del 16 giugno 2016 ha escluso la possibilità di anticipare nel precetto il recupero di spese tipicamente esecutive (nella specie, quelle di iscrizione di ipoteca giudiziale), riconoscendone la ripetibilità solo come spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.
5. Orbene, a prescindere dalla circostanza che il creditore abbia già riscosso
— e il debitore abbia integralmente corrisposto — tutte le somme legittimamente esigibili in forza del titolo esecutivo e delle spese ad esso accessorie (comprese quelle per il precetto), la pretesa di ottenere, mediante il medesimo precetto, anche il pagamento del compenso per la fase introduttiva della procedura esecutiva si pone dunque in aperto contrasto con il citato orientamento della Suprema Corte, atteso che tale compenso non è oggetto di specifica condanna nel titolo azionato, non rientra nel compenso per il solo atto di precetto e può essere quindi riconosciuto, se del caso, solo previa liquidazione giudiziale in sede esecutiva (ex art. 95 c.p.c.), qualora a fronte del mancato adempimento integrale delle somme dovute il creditore abbia dovuto intraprendere l'azione esecutiva, e non già attraverso un'autonoma intimazione contenuta nel precetto. Ne deriva che il credito azionato a tale titolo è privo, allo stato, di idoneo titolo esecutivo, sicché deve esserne dichiarata l'insussistenza ai fini dell'azione esecutiva, con conseguente illegittimità del precetto nella parte in cui intima il pagamento delle somme richieste a titolo di “compenso per la fase introduttiva della procedura esecutiva ex art. 4 D.M. 55/2014”, somma che dovrà essere espunta dal computo complessivo, ferma restando l'estraneità a questo procedimento della questione relativa all'integrale estinzione di ogni altra obbligazione precettata. Ne discende, di conseguenza, anche il rigetto della richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., formulata in memoria di costituzione.
6. L'opposizione in definitiva va accolta, con le consequenziali statuizioni sulle spese di lite secondo la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c. Le spese, in particolare, vanno liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, tenuto peraltro conto dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, n. 7343 del 19 marzo 2025 e Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, le quali richiamano in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che non ha titolo per agire in via esecutiva CP_1 sulla base del precetto notificato alla società opponente in data 14 luglio 2025 con riguardo alla somma di € 331, richiesta a titolo di compenso per fase introduttiva della procedura esecutiva. Condanna l'opposta alla refusione in favore della società opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 258, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 22 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo