Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13246
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nullità parziale del precetto per inclusione di compenso non dovuto

    La fase introduttiva della procedura esecutiva, comprensiva di attività quali disamina del titolo, notifiche, iscrizioni, pignoramenti, è distinta dalla mera redazione dell'atto di precetto. Il relativo compenso non può essere autoliquidato dal creditore e incluso nel precetto come voce accessoria immediatamente esigibile, ma deve essere liquidato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c. qualora il creditore abbia dovuto intraprendere l'azione esecutiva.

  • Rigettato
    Domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.

    La richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata rigettata in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione a precetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13246
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 13246
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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