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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1006/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 8 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 25.03.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 26.03.2025), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO ha concluso come Controparte_1
da nota depositata in data 26/03/2025 per l'avv. DE ANGELIS CORRADO ha concluso come da nota depositata in Parte_1
data 26/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:53 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1006/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1006/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), in persona del Direttore Affari Generali Controparte_1 P.IVA_1
Legali e Societari, rappresentata e difesa dall'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Ciccarese sito in Latina (LT), Via A.
Doria, n. 9, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE ANGELIS Parte_1 C.F._1
CORRADO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT), Piazza della
Repubblica, n. 44, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuto
OGGETTO: contratti bancari/finanziari;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la onveniva in giudizio Controparte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – il signor al fine di sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, - accertare il carattere facoltativo delle polizze qui dedotte e quindi dichiarare la conformità di entrambi i contratti di finanziamento oggetto di causa (ed in particolare delle clausole riportate in narrativa) rispetto alle disposizioni normative e regolamentari ad essi riferibili ratione temporis(indicate sempre in narrativa), nella misura in cui detti contratti di finanziamento non conteggiano né indicano il premio assicurativo(CPI)tra i costi inclusi nella base di calcolo del
TAEG;- per l'effetto, dichiarare applicabili a ciascun rapporto dedotto le rispettive condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti e, conseguentemente, condannare il signor alla restituzione in favore di dell'importo di € 9.488,71, Parte_1 Controparte_1
quale importo complessivo indebitamente versatogli in adempimento delle (errate) decisioni n.
21187/18 (cfr. doc. 17) e n. 22373/18 (cfr. doc. 18),oltre interessi dal novembre 2018 al saldo;
- in ogni caso, condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.”, deducendo: - di aver concesso al convenuto, in data 12.3.2010, il prestito personale n.
20072918856615 per l'importo effettivamente erogato pari ad euro 10.205,00 (vd. all.ti nn. 2-3, citazione), nonché, in data 31.5.2011, il prestito personale n. 20072918856617 per l'importo effettivamente erogato pari ad euro 20.205,00 (vd. all.ti nn. 5-6); - che, al fine di tutelarsi contro possibili eventi pregiudizievoli tali da incidere sulla restituzione di quanto ricevuto, il convenuto aveva sottoscritto, per entrambi i suddetti contratti di prestito, l'assicurazione facoltativa, dietro versamento di un premio periodico mensile di euro 17,70 (vd. all.ti nn. 4, 7-8); - che il convenuto, nelle date dell'1.06.2012 e del 17.10.2016, aveva estinto anticipatamente i suddetti prestiti (vd. all.ti
9-10, estratti conto riepilogativi); - che il convenuto, nell'anno 2017, aveva presentato due distinti ricorsi innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, al fine di far dichiarare, per entrambi i suddetti contratti di finanziamento, l'illegittimità della clausola di determinazione del T.A.E.G., in quanto non comprensiva degli oneri relativi alle spese di assicurazione (vd. all.ti nn. 11-12); - che, nonostante le difese dell'Istituto di Credito (vd. all.ti nn. 13- 16), l' in accoglimento dei ricorsi in parola, CP_2
aveva dichiarato illegittima la mancata inclusione nel T.A.E.G. degli oneri assicurativi, con conseguente nullità della relativa clausola ed ordine alla Banca di restituire l'eccedenza percepita (vd. all.ti nn. 17-18); - di aver presentato, invano, istanza di correzione della decisione (vd. all.to n. 19); - di aver rideterminato i piani di ammortamento dei due finanziamenti e di aver restituito al convenuto, in ottemperanza alle decisioni dell' con riserva di ripetizione, l'importo di € 1.300,60 in CP_2
relazione al contratto n. 20072918856615 (oltre il rimborso € 20,00 di spese per l'avvio della procedura) e l'importo di € 8.148,11 in relazione al contratto n. 20072918856617 (oltre il rimborso €
20,00 di spese di avvio della procedura), riservandosi la presente iniziativa giudiziaria, tesa ad ottenere l'accertamento da parte della Giustizia Ordinaria in ordine alla correttezza delle clausole applicate al Cliente (docc. 20 e 21).
Alla prima udienza, il precedente G.I., accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, stante la natura documentale della stessa.
Nelle more, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.02.2024, il convenuto , il quale, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, Parte_1 insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Latina adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, I) accertata e dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento posto a base dell'azione ed in primo luogo la nullità della clausola contrattuale contenente la fissazione del TAEG ultralegale determinante il superamento dei tassi soglia stabiliti trimestralmente dal MEF ai sensi della L. 108/96 II) accertato l'avvenuto superamento da parte della
nel corso del rapporto in contestazione dei c.d. tassi soglia ex Legge 108/96 e Controparte_1 per l'effetto pienamente corrette e recepibili le decisioni del Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario
Finanziario n. 21187/18 e n. 22373/18 III) rigettare integralmente l'invocata condanna del signor
al pagamento della somma di € 9.488,11 oltre accessori in quanto totalmente Parte_1
destituita di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e diritto e meramente temeraria e pretestuosa Il tutto con vittoria delle spese e compensi e rimborso spese generali di giudizio oltre CPA come tabellarmente quantificabili”.
La causa, istruita così in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
Le domande attoree sono fondate e meritano, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, non è forse superfluo rammentare come, sebbene la natura della decisione assunta dall' risulti ancora controversa, la stessa debba ritenersi inidonea a fare stato tra le parti, tale CP_2
da non precludere la possibilità di instaurare un ordinario giudizio di cognizione in seno a cui il giudice adito esamini ex novo la controversia.
La disciplina del funzionamento dell' istituito sulla base di quanto previsto dall'art. 128-bis CP_2
del D.L.vo 1/9/1993, n.385, è contenuta nella delibera del C.I.C.R. del 29.7.2008, n. 275, nonché nelle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia il 18.6.2009.
Nel caso che qui interessa, si rammenta come l'intervento dell' risulti precluso nell'ipotesi in CP_2
cui la controversia sia stata già sottoposta alla autorità giudiziaria o rimessa a decisione arbitrale (art. 2, co. 6, della citata delibera C.I.C.R.); inoltre, il procedimento deve essere interrotto qualora, nelle more, la stessa controversia sia devoluta ai giudici o agli arbitri (art. 6, co. 4, della medesima delibera).
Ed ancora, le Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in Materia di
Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari, emanate dalla Banca d'Italia, sezione VI, all'art. 3, prevedono che “resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi”.
Tali elementi, valorizzati dalla Consulta nell'escludere la qualità di autorità giurisdizionale all' CP_2 e, quindi, la sua legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale (Corte Cost.
21.7.2011, n.218), portano ad escludere che la decisione dell' possegga i requisiti propri di un CP_2
atto giuridicamente vincolante per le parti.
Tanto premesso, nel merito, l'odierno giudizio verte sulla mancata inclusione nel T.A.E.G. (cd. Tasso
Annuale Effettivo Globale) dei costi relativi alle polizze assicurative nn. 5529/5326-03 e 5230-02, relative al prestito n. 20072918856615, e alle polizze assicurative nn. 5017/01 e 5326/02, relative al prestito n. 20072918856617.
Va, innanzitutto, richiamato ed applicato in questa sede, in quanto condiviso dal Tribunale, il costante orientamento dell' secondo cui: “in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le CP_2
parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (Collegio di Coordinamento decisione n.6857 CP_2
del 2.5.2022, e decisioni nn.10617, 10620 e 10621 del 12.9.2017).
Alla luce dei superiori principi, si evince che, nel caso di specie, le polizze sottoscritte dal convenuto rivestano carattere facoltativo e, in quanto tali, siano state correttamente escluse dalla ai fini CP_1
del calcolo del T.A.E.G..
Si osserva, invero, come l'odierna parte convenuta abbia adempiuto parzialmente all'onus probandi sulla medesima gravante, allegando, a sostegno della natura obbligatoria delle polizze, la contestuale sottoscrizione dei rapporti contrattuali, la corrispondenza tra la durata dei contratti di finanziamento e quella delle polizze e l'inserimento dei costi assicurativi nei piani di ammortamento (vd. p. 3-4, comparsa), adducendo, purtuttavia, un'erronea attribuzione a tali indici presuntivi.
In particolare, il convenuto si è limitato a dedurre genericamente la funzione di garanzia della polizza, senza fornire la dimostrazione che la stipulazione delle stesse avesse in concreto il solo scopo di soddisfare gli interessi della Banca e che la loro sottoscrizione fosse stata effettivamente imposta dall'Istituto di Credito ai fini della concessione dei finanziamenti, limitandosi a richiamare in merito le motivazioni delle decisioni dell' pronunciate in suo favore. CP_2
Ed invero, in assenza di prova contraria, non si può automaticamente escludere che le polizze fossero state sottoscritte in virtù di un distinto ed autonomo interesse del consumatore ad essere garantito contro un eventuale rischio futuro di insolvenza.
Quanto dedotto dal convenuto sulla funzione di garanzia delle polizze appare, dunque, una deduzione meramente generica ed assertiva, inidonea, in quanto tale, a superare il tenore letterale dei contratti di finanziamento, nei quali le polizze vengono qualificate come facoltative (vd. all.ti n. 2-5), escludendo, pertanto, la necessità, ai fini dell'erogazione del credito, della stipula di un'assicurazione che garantisca il credito.
Si osserva, inoltre, come gli indici allegati dalla parte convenuta a sostegno della propria tesi difensiva possano, semmai, essere sintomatici del carattere accessorio delle polizze stesse rispetto ai finanziamenti erogati, ma non atti a dimostrare la loro concreta obbligatorietà, essendo, invero, gli stessi superati dagli elementi di prova di segno contrario allegati dalla a conferma della CP_1
qualificazione formale della polizza come facoltativa.
L'attrice, difatti, in conformità al citato orientamento dell' ha depositato otto contratti di CP_2
finanziamento stipulati con soggetti terzi nel medesimo periodo e privi della contestuale sottoscrizione di una polizza assicurativa, dimostrando, in tal modo, come l'assicurazione non costituisse requisito per ottenere il credito alle condizioni pattuite: cinque di questi risultano sovrapponibili con il finanziamento n.20072918856615 del 2010 (vd. all.ti nn. 15, 15 bis, 22, 23) e altri tre sovrapponibili con il finanziamento n.20072918856617 del 2011 (vd. p. 44, all.to n. 14, e all.ti nn. 24-25).
La giurisprudenza arbitrale formatasi sul tema ha perimetrato simile onere asseverativo, precisando che, per provare di aver offerto condizioni simili anche senza la stipula della polizza, è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti, è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;
i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:
1. TAN: scostamento marginale ±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;
5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (A.B.F. Collegio di Coord. decisioni n.6857 del
22.5.2022 e n.16291 del 6.7.2018). Ebbene, nel caso di specie, gli otto contratti offerti in comparazione da parte attrice rispettano i richiamati parametri, senza significativi scollamenti dagli indicatori di benchmark, avendo tra l'altro la dichiarato che i contratti sono stati presi a campione tra clienti aventi lo stesso merito CP_1
creditizio.
Tra i citati contratti di comparazione, l'unico che non rispetta i parametri individuati nella decisione dell' sopra richiamata, in quanto presenta uno scostamento superiore ai tre mesi rispetto al CP_2
finanziamento n.20072918856615, è quello sottoscritto in data 29.11.2010 (vd. p.6, all.to n. 15), il che, comunque, non è tale da inficiare i risultati cui si è pervenuti, avendo, comunque, la Banca prodotto, rispetto al predetto finanziamento, quattro contratti di comparazione integranti le caratteristiche richieste.
Risulta, poi, condivisibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui l'identità del merito creditizio può ricavarsi, in via presuntiva, proprio dalla sovrapponibilità dei parametri economici dei contratti di comparazione ai contratti di finanziamento in oggetto (segnatamente importo finanziato, t.a.n., durata) (ex multis, Trib. Roma 11.8.2022, n. 12480; Trib. Civitavecchia 3.11.2022, n.1143).
Per le ragioni di cui sopra, gli elementi complessivamente offerti da parte attrice valgono a comprovare la non obbligatorietà del servizio assicurativo, con la conseguenza che la clausola di determinazione del T.A.E.G. è da ritenersi legittima e che i costi derivanti dalle polizze oggetto di causa devono essere ritenuti facoltativi e, dunque, correttamente non sono stati inclusi nella base di calcolo del predetto tasso.
In definitiva, le polizze in parola non si atteggiano quale condizione strumentale per accedere al finanziamento, in quanto tra il premio assicurativo e la concessione del credito non si rinviene alcun rapporto di sinallagmaticità.
Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, accertato il carattere facoltativo delle polizze assicurative nn.5529/5326-03 e 5230-02, relative al prestito n.20072918856615, e delle polizze assicurative nn.5017/01 e 5326/02, relative al prestito n.20072918856617, nonché la legittimità del T.A.E.G. indicato nei contratti di finanziamento, vanno dichiarate applicabili le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti e, quindi, il piano di rimborso originario, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 9.488,71 (€ 1.300,60, per il prestito n.20072918856615 ed € 8.148,11 per il prestito n.20072918856617, oltre il rimborso di euro 20,00 per ciascun prestito per le spese di avvio della procedura), versata dalla Banca in esecuzione delle decisioni dell' n.21187/2018 e CP_2
n.22373/2018, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la mancanza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il carattere facoltativo delle polizze assicurative nn.5529/5326-03 e 5230-02, relative al prestito n.20072918856615, e delle polizze assicurative nn.5017/01 e 5326/02, relative al prestito n.20072918856617, nonché la legittimità del T.A.E.G. indicato nei due contratti di finanziamento, dichiarando applicabili ai menzionati rapporti di finanziamento le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti;
b) per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 9.488,71, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
c) condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
2.906,00 per compensi di avvocato, euro 274,65 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'8.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 8 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 25.03.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 26.03.2025), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO ha concluso come Controparte_1
da nota depositata in data 26/03/2025 per l'avv. DE ANGELIS CORRADO ha concluso come da nota depositata in Parte_1
data 26/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:53 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1006/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1006/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), in persona del Direttore Affari Generali Controparte_1 P.IVA_1
Legali e Societari, rappresentata e difesa dall'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Ciccarese sito in Latina (LT), Via A.
Doria, n. 9, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE ANGELIS Parte_1 C.F._1
CORRADO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT), Piazza della
Repubblica, n. 44, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuto
OGGETTO: contratti bancari/finanziari;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la onveniva in giudizio Controparte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – il signor al fine di sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, - accertare il carattere facoltativo delle polizze qui dedotte e quindi dichiarare la conformità di entrambi i contratti di finanziamento oggetto di causa (ed in particolare delle clausole riportate in narrativa) rispetto alle disposizioni normative e regolamentari ad essi riferibili ratione temporis(indicate sempre in narrativa), nella misura in cui detti contratti di finanziamento non conteggiano né indicano il premio assicurativo(CPI)tra i costi inclusi nella base di calcolo del
TAEG;- per l'effetto, dichiarare applicabili a ciascun rapporto dedotto le rispettive condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti e, conseguentemente, condannare il signor alla restituzione in favore di dell'importo di € 9.488,71, Parte_1 Controparte_1
quale importo complessivo indebitamente versatogli in adempimento delle (errate) decisioni n.
21187/18 (cfr. doc. 17) e n. 22373/18 (cfr. doc. 18),oltre interessi dal novembre 2018 al saldo;
- in ogni caso, condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.”, deducendo: - di aver concesso al convenuto, in data 12.3.2010, il prestito personale n.
20072918856615 per l'importo effettivamente erogato pari ad euro 10.205,00 (vd. all.ti nn. 2-3, citazione), nonché, in data 31.5.2011, il prestito personale n. 20072918856617 per l'importo effettivamente erogato pari ad euro 20.205,00 (vd. all.ti nn. 5-6); - che, al fine di tutelarsi contro possibili eventi pregiudizievoli tali da incidere sulla restituzione di quanto ricevuto, il convenuto aveva sottoscritto, per entrambi i suddetti contratti di prestito, l'assicurazione facoltativa, dietro versamento di un premio periodico mensile di euro 17,70 (vd. all.ti nn. 4, 7-8); - che il convenuto, nelle date dell'1.06.2012 e del 17.10.2016, aveva estinto anticipatamente i suddetti prestiti (vd. all.ti
9-10, estratti conto riepilogativi); - che il convenuto, nell'anno 2017, aveva presentato due distinti ricorsi innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, al fine di far dichiarare, per entrambi i suddetti contratti di finanziamento, l'illegittimità della clausola di determinazione del T.A.E.G., in quanto non comprensiva degli oneri relativi alle spese di assicurazione (vd. all.ti nn. 11-12); - che, nonostante le difese dell'Istituto di Credito (vd. all.ti nn. 13- 16), l' in accoglimento dei ricorsi in parola, CP_2
aveva dichiarato illegittima la mancata inclusione nel T.A.E.G. degli oneri assicurativi, con conseguente nullità della relativa clausola ed ordine alla Banca di restituire l'eccedenza percepita (vd. all.ti nn. 17-18); - di aver presentato, invano, istanza di correzione della decisione (vd. all.to n. 19); - di aver rideterminato i piani di ammortamento dei due finanziamenti e di aver restituito al convenuto, in ottemperanza alle decisioni dell' con riserva di ripetizione, l'importo di € 1.300,60 in CP_2
relazione al contratto n. 20072918856615 (oltre il rimborso € 20,00 di spese per l'avvio della procedura) e l'importo di € 8.148,11 in relazione al contratto n. 20072918856617 (oltre il rimborso €
20,00 di spese di avvio della procedura), riservandosi la presente iniziativa giudiziaria, tesa ad ottenere l'accertamento da parte della Giustizia Ordinaria in ordine alla correttezza delle clausole applicate al Cliente (docc. 20 e 21).
Alla prima udienza, il precedente G.I., accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, stante la natura documentale della stessa.
Nelle more, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.02.2024, il convenuto , il quale, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, Parte_1 insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Latina adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, I) accertata e dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento posto a base dell'azione ed in primo luogo la nullità della clausola contrattuale contenente la fissazione del TAEG ultralegale determinante il superamento dei tassi soglia stabiliti trimestralmente dal MEF ai sensi della L. 108/96 II) accertato l'avvenuto superamento da parte della
nel corso del rapporto in contestazione dei c.d. tassi soglia ex Legge 108/96 e Controparte_1 per l'effetto pienamente corrette e recepibili le decisioni del Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario
Finanziario n. 21187/18 e n. 22373/18 III) rigettare integralmente l'invocata condanna del signor
al pagamento della somma di € 9.488,11 oltre accessori in quanto totalmente Parte_1
destituita di ogni e qualsiasi fondamento in fatto e diritto e meramente temeraria e pretestuosa Il tutto con vittoria delle spese e compensi e rimborso spese generali di giudizio oltre CPA come tabellarmente quantificabili”.
La causa, istruita così in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
Le domande attoree sono fondate e meritano, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, non è forse superfluo rammentare come, sebbene la natura della decisione assunta dall' risulti ancora controversa, la stessa debba ritenersi inidonea a fare stato tra le parti, tale CP_2
da non precludere la possibilità di instaurare un ordinario giudizio di cognizione in seno a cui il giudice adito esamini ex novo la controversia.
La disciplina del funzionamento dell' istituito sulla base di quanto previsto dall'art. 128-bis CP_2
del D.L.vo 1/9/1993, n.385, è contenuta nella delibera del C.I.C.R. del 29.7.2008, n. 275, nonché nelle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia il 18.6.2009.
Nel caso che qui interessa, si rammenta come l'intervento dell' risulti precluso nell'ipotesi in CP_2
cui la controversia sia stata già sottoposta alla autorità giudiziaria o rimessa a decisione arbitrale (art. 2, co. 6, della citata delibera C.I.C.R.); inoltre, il procedimento deve essere interrotto qualora, nelle more, la stessa controversia sia devoluta ai giudici o agli arbitri (art. 6, co. 4, della medesima delibera).
Ed ancora, le Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in Materia di
Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari, emanate dalla Banca d'Italia, sezione VI, all'art. 3, prevedono che “resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi”.
Tali elementi, valorizzati dalla Consulta nell'escludere la qualità di autorità giurisdizionale all' CP_2 e, quindi, la sua legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale (Corte Cost.
21.7.2011, n.218), portano ad escludere che la decisione dell' possegga i requisiti propri di un CP_2
atto giuridicamente vincolante per le parti.
Tanto premesso, nel merito, l'odierno giudizio verte sulla mancata inclusione nel T.A.E.G. (cd. Tasso
Annuale Effettivo Globale) dei costi relativi alle polizze assicurative nn. 5529/5326-03 e 5230-02, relative al prestito n. 20072918856615, e alle polizze assicurative nn. 5017/01 e 5326/02, relative al prestito n. 20072918856617.
Va, innanzitutto, richiamato ed applicato in questa sede, in quanto condiviso dal Tribunale, il costante orientamento dell' secondo cui: “in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le CP_2
parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (Collegio di Coordinamento decisione n.6857 CP_2
del 2.5.2022, e decisioni nn.10617, 10620 e 10621 del 12.9.2017).
Alla luce dei superiori principi, si evince che, nel caso di specie, le polizze sottoscritte dal convenuto rivestano carattere facoltativo e, in quanto tali, siano state correttamente escluse dalla ai fini CP_1
del calcolo del T.A.E.G..
Si osserva, invero, come l'odierna parte convenuta abbia adempiuto parzialmente all'onus probandi sulla medesima gravante, allegando, a sostegno della natura obbligatoria delle polizze, la contestuale sottoscrizione dei rapporti contrattuali, la corrispondenza tra la durata dei contratti di finanziamento e quella delle polizze e l'inserimento dei costi assicurativi nei piani di ammortamento (vd. p. 3-4, comparsa), adducendo, purtuttavia, un'erronea attribuzione a tali indici presuntivi.
In particolare, il convenuto si è limitato a dedurre genericamente la funzione di garanzia della polizza, senza fornire la dimostrazione che la stipulazione delle stesse avesse in concreto il solo scopo di soddisfare gli interessi della Banca e che la loro sottoscrizione fosse stata effettivamente imposta dall'Istituto di Credito ai fini della concessione dei finanziamenti, limitandosi a richiamare in merito le motivazioni delle decisioni dell' pronunciate in suo favore. CP_2
Ed invero, in assenza di prova contraria, non si può automaticamente escludere che le polizze fossero state sottoscritte in virtù di un distinto ed autonomo interesse del consumatore ad essere garantito contro un eventuale rischio futuro di insolvenza.
Quanto dedotto dal convenuto sulla funzione di garanzia delle polizze appare, dunque, una deduzione meramente generica ed assertiva, inidonea, in quanto tale, a superare il tenore letterale dei contratti di finanziamento, nei quali le polizze vengono qualificate come facoltative (vd. all.ti n. 2-5), escludendo, pertanto, la necessità, ai fini dell'erogazione del credito, della stipula di un'assicurazione che garantisca il credito.
Si osserva, inoltre, come gli indici allegati dalla parte convenuta a sostegno della propria tesi difensiva possano, semmai, essere sintomatici del carattere accessorio delle polizze stesse rispetto ai finanziamenti erogati, ma non atti a dimostrare la loro concreta obbligatorietà, essendo, invero, gli stessi superati dagli elementi di prova di segno contrario allegati dalla a conferma della CP_1
qualificazione formale della polizza come facoltativa.
L'attrice, difatti, in conformità al citato orientamento dell' ha depositato otto contratti di CP_2
finanziamento stipulati con soggetti terzi nel medesimo periodo e privi della contestuale sottoscrizione di una polizza assicurativa, dimostrando, in tal modo, come l'assicurazione non costituisse requisito per ottenere il credito alle condizioni pattuite: cinque di questi risultano sovrapponibili con il finanziamento n.20072918856615 del 2010 (vd. all.ti nn. 15, 15 bis, 22, 23) e altri tre sovrapponibili con il finanziamento n.20072918856617 del 2011 (vd. p. 44, all.to n. 14, e all.ti nn. 24-25).
La giurisprudenza arbitrale formatasi sul tema ha perimetrato simile onere asseverativo, precisando che, per provare di aver offerto condizioni simili anche senza la stipula della polizza, è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti, è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;
i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:
1. TAN: scostamento marginale ±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;
5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (A.B.F. Collegio di Coord. decisioni n.6857 del
22.5.2022 e n.16291 del 6.7.2018). Ebbene, nel caso di specie, gli otto contratti offerti in comparazione da parte attrice rispettano i richiamati parametri, senza significativi scollamenti dagli indicatori di benchmark, avendo tra l'altro la dichiarato che i contratti sono stati presi a campione tra clienti aventi lo stesso merito CP_1
creditizio.
Tra i citati contratti di comparazione, l'unico che non rispetta i parametri individuati nella decisione dell' sopra richiamata, in quanto presenta uno scostamento superiore ai tre mesi rispetto al CP_2
finanziamento n.20072918856615, è quello sottoscritto in data 29.11.2010 (vd. p.6, all.to n. 15), il che, comunque, non è tale da inficiare i risultati cui si è pervenuti, avendo, comunque, la Banca prodotto, rispetto al predetto finanziamento, quattro contratti di comparazione integranti le caratteristiche richieste.
Risulta, poi, condivisibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui l'identità del merito creditizio può ricavarsi, in via presuntiva, proprio dalla sovrapponibilità dei parametri economici dei contratti di comparazione ai contratti di finanziamento in oggetto (segnatamente importo finanziato, t.a.n., durata) (ex multis, Trib. Roma 11.8.2022, n. 12480; Trib. Civitavecchia 3.11.2022, n.1143).
Per le ragioni di cui sopra, gli elementi complessivamente offerti da parte attrice valgono a comprovare la non obbligatorietà del servizio assicurativo, con la conseguenza che la clausola di determinazione del T.A.E.G. è da ritenersi legittima e che i costi derivanti dalle polizze oggetto di causa devono essere ritenuti facoltativi e, dunque, correttamente non sono stati inclusi nella base di calcolo del predetto tasso.
In definitiva, le polizze in parola non si atteggiano quale condizione strumentale per accedere al finanziamento, in quanto tra il premio assicurativo e la concessione del credito non si rinviene alcun rapporto di sinallagmaticità.
Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, accertato il carattere facoltativo delle polizze assicurative nn.5529/5326-03 e 5230-02, relative al prestito n.20072918856615, e delle polizze assicurative nn.5017/01 e 5326/02, relative al prestito n.20072918856617, nonché la legittimità del T.A.E.G. indicato nei contratti di finanziamento, vanno dichiarate applicabili le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti e, quindi, il piano di rimborso originario, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 9.488,71 (€ 1.300,60, per il prestito n.20072918856615 ed € 8.148,11 per il prestito n.20072918856617, oltre il rimborso di euro 20,00 per ciascun prestito per le spese di avvio della procedura), versata dalla Banca in esecuzione delle decisioni dell' n.21187/2018 e CP_2
n.22373/2018, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la mancanza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il carattere facoltativo delle polizze assicurative nn.5529/5326-03 e 5230-02, relative al prestito n.20072918856615, e delle polizze assicurative nn.5017/01 e 5326/02, relative al prestito n.20072918856617, nonché la legittimità del T.A.E.G. indicato nei due contratti di finanziamento, dichiarando applicabili ai menzionati rapporti di finanziamento le condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite tra le parti;
b) per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 9.488,71, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
c) condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
2.906,00 per compensi di avvocato, euro 274,65 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'8.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini