Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/1966, n. 294
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Sentenza 24 gennaio 1966

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Per accertamento penale dei fatti materiali,vincolante in Sede civile, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., deve intendersi l'affermazione positiva, negativa o anche dubitativa del giudice penale in ordine a fatti considerati nella loro entita oggettiva, come tale avulsa da ogni valutazione dello stesso giudice penale in ordine all'elemento soggettivo del reato. Pertanto, il giudice civile non puo ricostruire in modo diverso i fatti accertati in Sede penale, escludendone, ad esempio, l'esistenza, che sia stata invece, riconosciuta o posta in dubbio dal giudicato penale, pur essendo libero di compiere, rispetto ad essi, per le diverse finalita del giudizio civile, una propria autonoma valutazione. (Cfr. 1083-61).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/1966, n. 294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 294
    Data del deposito : 24 gennaio 1966

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