Sentenza 24 gennaio 1966
Massime • 1
Per accertamento penale dei fatti materiali,vincolante in Sede civile, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., deve intendersi l'affermazione positiva, negativa o anche dubitativa del giudice penale in ordine a fatti considerati nella loro entita oggettiva, come tale avulsa da ogni valutazione dello stesso giudice penale in ordine all'elemento soggettivo del reato. Pertanto, il giudice civile non puo ricostruire in modo diverso i fatti accertati in Sede penale, escludendone, ad esempio, l'esistenza, che sia stata invece, riconosciuta o posta in dubbio dal giudicato penale, pur essendo libero di compiere, rispetto ad essi, per le diverse finalita del giudizio civile, una propria autonoma valutazione. (Cfr. 1083-61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/1966, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 1966 |
Testo completo
Per accertamento penale dei fatti materiali,vincolante in Sede civile, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., deve intendersi l'affermazione positiva, negativa o anche dubitativa del giudice penale in ordine a fatti considerati nella loro entita oggettiva, come tale avulsa da ogni valutazione dello stesso giudice penale in ordine all'elemento soggettivo del reato. Pertanto, il giudice civile non puo ricostruire in modo diverso i fatti accertati in Sede penale, escludendone, ad esempio, l'esistenza, che sia stata invece, riconosciuta o posta in dubbio dal giudicato penale, pur essendo libero di compiere, rispetto ad essi, per le diverse finalita del giudizio civile, una propria autonoma valutazione. (Cfr. 1083-61).*