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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 4/03/2025 è presente per l'appellante l'Avv. M. Mereu in sost. dell'avv. Pt_1
Murri dello Diago
È presente per l'appellata l'Avv. l'avv. G. M. Castiglioni in sost. di CP_1 Per_1
eed il dr. per la pratica forense.
[...] CP_2
È presente per l'appellato sig. l'Avv. A. Borgogna in ost, dell'avv. Villanucci CP_3
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispetti atti difensivi depositati in atti;
Il Giudice
dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 48972 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, decisa con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. nell'udienza del 4.03.2025 e vertente TRA
con l'Avv. Murri dello Diago Cosimo Parte_2
APPELLANTE
E
con l'Avv. CP_1 Persona_1
APPELLATA
ED
con l'Avv. Alessandra Villanucci CP_3
APPELLATO
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento.
Conclusioni: come da note autorizzate depositate dalle parti e ribadite all'udienza del 4/03/2025.
l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i motivi di seguito enunciati;
difatti, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure, il credito a fondamento della cartella esattoriale n. 097 2019 02112608 30 00 è da considerarsi prescritto, stante il regolare e non interrotto decorso del termine di cinque anni previsto ex art. 209 C.d.s. per i crediti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie;
l'avvenuta prescrizione del credito si desume dal fatto che il V.A.V è stato elevato in data
30.5.2016, mentre la cartella esattoriale ad esso sottesa è stata notificata solamente in data 18.5.2022,
quando ormai era già definitivamente spirato il termine di prescrizione quinquennale (30.5.2021);
pertanto, la sentenza n. 17342/2023 emessa all'esito del giudizio di primo grado ed oggetto di odierna impugnazione, deve essere integralmente confermata, atteso che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione la sospensione dei termini prescrizionali ex art. 68 co. 1 d.l. 18/2020
(decreto Cura Italia) invocata da parte appellante;
contrariamente, deve trovare applicazione l'art. 68 co. 4-bis del medesimo decreto come modificato dall'art. 4 del d.l. 41/2021, da cui viene statuito che detta sospensione opera solo con riferimenti ai carichi affidati all'ente impositore durante il periodo di sospensione (8.3.2020-
31.8.2021);
ne deriva che, nel caso di specie, tale sospensione dei termini non può operare in relazione alla cartella esattoriale n. 097 2019 02112608 30 00, essendo stato il carico affidato all'ente impositore nel 2019, quindi, in epoca precedente alle annualità 2020-2021;
tale circostanza conduce inevitabilmente a dichiarare, in assenza di atti interruttivi, l'intervenuta prescrizione del credito vantato da parte appellante al momento della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente nullità della stessa;
le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l' e al pagamento, in solido tra Controparte_4 CP_1
loro, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellato sig.
che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap CP_3
come per legge;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Roma, 4/03/2025
IL GIUDICE
Sergio Pannunzio
All'udienza del 4/03/2025 è presente per l'appellante l'Avv. M. Mereu in sost. dell'avv. Pt_1
Murri dello Diago
È presente per l'appellata l'Avv. l'avv. G. M. Castiglioni in sost. di CP_1 Per_1
eed il dr. per la pratica forense.
[...] CP_2
È presente per l'appellato sig. l'Avv. A. Borgogna in ost, dell'avv. Villanucci CP_3
I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispetti atti difensivi depositati in atti;
Il Giudice
dato atto, decide con lettura della motivazione e del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 48972 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, decisa con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. nell'udienza del 4.03.2025 e vertente TRA
con l'Avv. Murri dello Diago Cosimo Parte_2
APPELLANTE
E
con l'Avv. CP_1 Persona_1
APPELLATA
ED
con l'Avv. Alessandra Villanucci CP_3
APPELLATO
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento.
Conclusioni: come da note autorizzate depositate dalle parti e ribadite all'udienza del 4/03/2025.
l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i motivi di seguito enunciati;
difatti, così come correttamente statuito dal giudice di prime cure, il credito a fondamento della cartella esattoriale n. 097 2019 02112608 30 00 è da considerarsi prescritto, stante il regolare e non interrotto decorso del termine di cinque anni previsto ex art. 209 C.d.s. per i crediti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie;
l'avvenuta prescrizione del credito si desume dal fatto che il V.A.V è stato elevato in data
30.5.2016, mentre la cartella esattoriale ad esso sottesa è stata notificata solamente in data 18.5.2022,
quando ormai era già definitivamente spirato il termine di prescrizione quinquennale (30.5.2021);
pertanto, la sentenza n. 17342/2023 emessa all'esito del giudizio di primo grado ed oggetto di odierna impugnazione, deve essere integralmente confermata, atteso che nella fattispecie in esame non può trovare applicazione la sospensione dei termini prescrizionali ex art. 68 co. 1 d.l. 18/2020
(decreto Cura Italia) invocata da parte appellante;
contrariamente, deve trovare applicazione l'art. 68 co. 4-bis del medesimo decreto come modificato dall'art. 4 del d.l. 41/2021, da cui viene statuito che detta sospensione opera solo con riferimenti ai carichi affidati all'ente impositore durante il periodo di sospensione (8.3.2020-
31.8.2021);
ne deriva che, nel caso di specie, tale sospensione dei termini non può operare in relazione alla cartella esattoriale n. 097 2019 02112608 30 00, essendo stato il carico affidato all'ente impositore nel 2019, quindi, in epoca precedente alle annualità 2020-2021;
tale circostanza conduce inevitabilmente a dichiarare, in assenza di atti interruttivi, l'intervenuta prescrizione del credito vantato da parte appellante al momento della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente nullità della stessa;
le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l' e al pagamento, in solido tra Controparte_4 CP_1
loro, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellato sig.
che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap CP_3
come per legge;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Roma, 4/03/2025
IL GIUDICE
Sergio Pannunzio