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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 23/06/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5240/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Esposito ed elett.te domiciliato presso lo studio del medesimo sito al Via Dei Mille n.
73, Torre Annunziata (Na); nonché presso l'indirizzo digitale pec:
Email_1
OPPONENTE
rapp.to e difeso dall'Avv. Antonella Controparte_1
Tomasello, con la quale elett.te domicilia in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, presso la sede CP_1
OPPOSTO
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta ad ottenere, in contraddittorio con l' l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_1
37120220009602076000 notificatogli in data 24.8.2022 per il pagamento di €
27.436,60 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti dal 2015 al 2020, con relative sanzioni e spese di notifica.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, l' si è costituito e ha dedotto di CP_1 avere avviato la procedura di riesame della posizione dell'opponente , in relazione al mancato svolgimento di attività lavorativa per la società Snc Nautica Santodoro.
All'esito della suddetta verifica, l' ha provveduto, nell'esercizio del suo potere di CP_1 autotutela, alla cancellazione ex tunc dell'opponente dalla Gestione Commercianti
(cfr. documentazione prodotta in atti) ed allo sgravio dei carichi a ruolo, annullando, conseguentemente, l'avviso di addebito qui opposto. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, l ha CP_1 disposto lo sgravio integrale della somma richiesta al ricorrente, il quale ha ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Per effetto di un fatto sopravvenuto (lo sgravio successivamente disposto dall , CP_1 sono venuti meno, infatti, sia l'interesse delle parti a proseguire nel giudizio che l'obbligo del Giudice di emettere pronunzia sul merito della controversia.
Poiché la prova dell'avvenuto di sgravio, da parte dell' è stata fornita in corso di CP_1 causa, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' titolare del diritto di credito inizialmente fatto valer, deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull' l'opposizione all'avviso di addebito n. 37120220009602076000 proposto da con ricorso Parte_1 dell'1/10/2022 nei confronti dell' così provvede: a) dichiara cessata la materia CP_1 del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in complessivi euro 4.638,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, lì 18/7/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 23/06/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5240/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Esposito ed elett.te domiciliato presso lo studio del medesimo sito al Via Dei Mille n.
73, Torre Annunziata (Na); nonché presso l'indirizzo digitale pec:
Email_1
OPPONENTE
rapp.to e difeso dall'Avv. Antonella Controparte_1
Tomasello, con la quale elett.te domicilia in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, presso la sede CP_1
OPPOSTO
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta ad ottenere, in contraddittorio con l' l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_1
37120220009602076000 notificatogli in data 24.8.2022 per il pagamento di €
27.436,60 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti dal 2015 al 2020, con relative sanzioni e spese di notifica.
A seguito della notifica del ricorso introduttivo, l' si è costituito e ha dedotto di CP_1 avere avviato la procedura di riesame della posizione dell'opponente , in relazione al mancato svolgimento di attività lavorativa per la società Snc Nautica Santodoro.
All'esito della suddetta verifica, l' ha provveduto, nell'esercizio del suo potere di CP_1 autotutela, alla cancellazione ex tunc dell'opponente dalla Gestione Commercianti
(cfr. documentazione prodotta in atti) ed allo sgravio dei carichi a ruolo, annullando, conseguentemente, l'avviso di addebito qui opposto. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, l ha CP_1 disposto lo sgravio integrale della somma richiesta al ricorrente, il quale ha ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Per effetto di un fatto sopravvenuto (lo sgravio successivamente disposto dall , CP_1 sono venuti meno, infatti, sia l'interesse delle parti a proseguire nel giudizio che l'obbligo del Giudice di emettere pronunzia sul merito della controversia.
Poiché la prova dell'avvenuto di sgravio, da parte dell' è stata fornita in corso di CP_1 causa, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' titolare del diritto di credito inizialmente fatto valer, deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull' l'opposizione all'avviso di addebito n. 37120220009602076000 proposto da con ricorso Parte_1 dell'1/10/2022 nei confronti dell' così provvede: a) dichiara cessata la materia CP_1 del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in complessivi euro 4.638,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, lì 18/7/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco