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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 215/2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Mariacristina Caparra, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Carlo CP_1
Cavalletti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1269/2022 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, a respinta ogni contraria istanza, eccezione disattesa e previa sospensione, ex art 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1269/2022. del Tribunale di Pisa, Sezione,
Giudice Dr. Fontanelli, depositata in data il 21/10/2022 e notificata il 28.12.2022 a definizione del giudizio RG.2100/2019 e conseguentemente, in riforma della suddetta impugnata sentenza: In rito - dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e rinviare il procedimento al Tribunale di Pisa;
Nel merito respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell'appellato, perché infondate in fatto e in diritto, per quanto esposto e contestato in primo grado, con espressa riproposizione nel presente gravame, anche ai sensi dell'art.346 cpc di tutte le eccezioni preliminari, di rito e di merito;
- rigettare la quantificazione economica operata dal giudice e di contenerlo al massimo al solo danneggiamento della playstation del valore di circa 200,00 euro;
- Compensare le spese di giudizio di prime cure considerato
l'enorme divario tra il petitum e il decisum, per tutto quanto esposto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per la parte appellata: “- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ex art.
283 c.p.c. in quanto infondata;
- ulteriormente in via preliminare, rigettare l'appello avversario in quanto tardivamente proposto per tutte le ragioni espresse in atti e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in subordine di cui al punto che precede, rigettare l'appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni espresse in atti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione notificato in data 25.1.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1269/2022 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. nei CP_1 confronti dello stesso con riferimento al dedotto inadempimento di quest'ultimo Pt_1
al contratto di locazione esistente tra le parti.
1.1) La causa di primo grado era stata instaurata dall' con ricorso ex art. CP_1
447bis c.p.c., depositato il 13.5.2019, adducendo che:
2 • nel mese di settembre 2015 era insorto un rapporto di locazione tra lo stesso quale conduttore, ed il quale locatore, con riferimento ad un CP_1 Pt_1
immobile sito in Navacchio (PI), al canone mensile di € 450,00;
• a giugno 2016 l' aveva fatto presente al di doversi trasferire per la CP_1 Pt_1
stagione estiva, per motivi lavorativi, in altra località, ma di voler comunque conservare l'abitazione, sollecitando nel contempo il alla stipula di un Pt_1
formale contratto di locazione;
• nel mese di settembre 2016 l' era venuto a conoscenza del fatto che il CP_1 aveva fatto togliere dall'abitazione tutti i beni dell' (tra cui quelli Pt_1 CP_1
del figlio della compagna dello stesso), scaricandoli sotto la tettoia posta davanti alla propria abitazione, in Pisa, ad eccezione di un divano e della televisione;
• il aveva altresì provveduto a cambiare la serratura dell'abitazione; Pt_1
• per tali fatti l' (che si era conseguentemente dovuto trasferire in altra CP_1
località, presso la propria compagna) aveva sporto denuncia/querela nei confronti del Pt_1
• il rapporto locatizio di fatto intercorrente tra le parti, sì che “...rientra nelle facoltà di parte ricorrente richiedere l'accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione ex art. 2 l. 9 di-cembre 1998, n. 431 (cd. modello 4 + 4) tra il sig. CP_1
e il sig. a far data da settembre 2015”, contratto cui il si era Pt_1 Pt_1
rivelato inadempiente con la propria arbitraria condotta, mediante la quale aveva posto violentemente termine al contratto stesso;
• competeva quindi all' il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza CP_1
delle modalità con cui era stato attuato tale illegittimo unilaterale recesso.
1.1.1) Su tali basi era stato chiesto: “- In via principale accertare e dichiarare
l'esistenza del contratto di loca-zione nella forma di cui all'art. 2 l. 431/1998 (cd. modello
4 + 4), a far data dal settembre 2015, tra il sig. e il sig. avente ad oggetto CP_1 Pt_1 la locazione dell'immobile di proprietà del sig. sito in Navacchio (PI), in via Pt_1
Giulio Guelfi n. 103; - In via principale dichiarare l'inadempimento del sig. per Pt_1
aver posto termine al contratto di locazione in modo violento, senza il rispetto dei termini di cui all'art. 3 l. 431/1998; - Condannare il sig. al risarcimento del danno in Pt_1 quarantotto mensilità, pari ad € 21.600,00, per l'inadempimento di cui al punto che precede;
- Sempre in via principale accertare l'inadempimento del sig. Pt_1 dell'obbligazione di cui all'art. 1575, n. 3 c.c., per essersi lo stesso, senza preavviso e senza autorizzazione, introdotto nell'abitazione sita in Navacchio (PI), via Giulio Guelfi
n. 3, nel periodo in cui la stessa era locata al sig. e aver asportato all'esterno (in CP_1 particolare sotto la tettoia adibita a parcheggio dinanzi all'abitazione di proprietà del sig.
3 sita in Pisa, via Piantalbis n. 134/b) tutti i beni di proprietà di parte Tes_1 ricorrente, accatastandoli in scatole e cartoni e ivi lasciandoli all'incuria e all'abbandono; - Sempre in via principale condannare il sig. ex art. 1575 n. 3 Pt_1
c.c., per i danni arrecati ai beni di proprietà del sig. da valutarsi in via equitativa e CP_1 indicati in € 25.000,00; - In via meramente subordinata condannare il sig. al Pt_1
risarcimento per aver cagionato danni ai beni di proprietà del sig. per averli CP_1 arbitrariamente, occultamente e violentemente asportati fuori dell'abitazione sita in
Navacchio (PI), via Giulio Guelfi n. 3, accatastandoli in scatole e cartoni sotto la tettoia adibita a parcheggio dinanzi all'abitazione di proprietà del sig. sita in Tes_1
Pisa, via Piantalbis n. 134/b e ivi lasciandoli all'incuria e all'abbandono; - oltre alle spese legali del giudizio”
1.2) Il costituitosi con comparsa depositata il 14.7.2021, aveva contestato Pt_1 quanto dedotto e richiesto dall' esponendo che la notifica del ricorso era nulla, in CP_1
quanto effettuata in luogo in cui il resistente non risiedeva ormai da lungo tempo, su indicazione errata dell' (“Il richiedente la notifica, infatti, era ben consapevole del CP_1
fatto che, sebbene il sig. fosse residente in [...], Pt_1
in realtà egli non vi abitasse, ed era altresì a conoscenza che invece il suo domicilio fosse presso l'abitazione della madre sita in Cascina alla v. San Donato n. 113 Int 2 Cascina”).
1.2.1) In base a ciò, il aveva chiesto: “...accertata preliminarmente la Pt_1
nullità della notificazione del ricorso e per tutto quanto sopra esposto Voglia disporre la rinnovazione del ricorso con salvezza del diritto di difesa del convenuto”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− era valida la notifica del ricorso introduttivo, in quanto effettuata nel luogo ove risultava documentalmente la residenza anagrafica del sig. Pt_1
− a prescindere dalla nullità del contratto di locazione, in quanto privo di forma scritta, “...le parti avevano già concordato il termine di cessazione del rapporto individuandolo nella fine del mese di settembre 2016 laddove invece l'art. 3 della
L. 431/1998 disciplina la diversa ipotesi della disdetta del contratto da parte del locatore e delle conseguenze e dei rimedi esperibili in caso di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta. Quindi, in nessun caso, avendo le parti concordato la cessazione del rapporto, potrebbe ipotizzarsi una riconduzione del contratto a condizioni conformi agli artt. 2 e 3 della L. n. 431/1998. E v'è ancora da rilevare che l'art. 60 della L. n. 392/1978, invocato da parte ricorrente “ai fini della valutazione del danno per l'avvenuto recesso unilaterale” (cfr. pag. 6 del ricorso),
4 limitatamente alle locazioni abitative, è stato abrogato dall'art. 14 della L. n.
431/1998”;
− inoltre “...secondo quanto dispone l'art. 13 della L. 431 del 1998, sia nella versione in vigore sino al 30/12/2015 che nella versione modificata in vigore dal 1 gennaio 2016, il termine accordato al conduttore per chiedere, in presenza dei presupposti, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2, è di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, termine nel caso di specie ampiamente decorso, oltre al fatto che nel caso di specie la richiesta di riconduzione del contratto a condizioni conformi alle previsioni normative non è assistita dall'interesse al ripristino e prosecuzione della locazione”;
− la condotta del consistente nell'introdursi nell'abitazione, cambiare la Pt_1
serratura ed asportare dall'abitazione i beni personali dell' era fonte di un CP_1 pregiudizio risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c, “Nel caso di specie, tuttavia, CP_1
ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni
[...] Parte_1
arrecati ai beni di sua proprietà ex art. 1575 comma 3 c.c. ovvero ex art. 2043
c.c., per averli violentemente ed occultamente rimossi dalla casa di abitazione e per averli lasciati all'incuria ed incustoditi sotto la tettoia adibita a parcheggio dinanzi all'abitazione di proprietà di sita in Pisa, Via Piantalbis Tes_1
134/b”;
− il danno subito dai beni in questione non poteva essere stimato nel suo ammontare ed occorreva quindi ricorrere ad una liquidazione equitativa dello stesso, determinata quindi nella misura di € 2.500,00.
1.3.1) Il Tribunale di Pisa aveva quindi reso la seguente statuizione: “...- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e per la conseguenza CP_1
condanna al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento danni, della somma di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.025,00 per compensi ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Nullità della notifica del ricorso”, contestando la valutazione esposta sul punto dal giudice di prime cure ed evidenziando che la notifica era stata in luogo in cui,
5 pur risultando il residente, egli in realtà non abitava da tempo, come Pt_1
l' era ben a conoscenza;
CP_1
2°. “ERRATA quantificazione del danno liquidato dal giudice”, rilevando come non fosse stata fornita idonea prova del danno subito dall' ed evidenziando che CP_1 nel processo penale celebrato a carico dello stesso era emerso che l'unico Pt_1
bene effettivamente danneggiato era una console Playstation;
3°. “Errata condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite”, rilevando come la domanda risarcitoria dell' fosse stata accolta in misura CP_1
notevolmente inferiore rispetto a quella indicata nella domanda stessa, con conseguente insorgenza dei presupposti per una compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, l' ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e, in particolare:
− ha preliminarmente eccepito l'erroneità dello strumento (atto di citazione, invece che ricorso) utilizzato per instaurare il giudizio di appello, e la conseguente tardività dell'impugnazione, “poiché l'atto di citazione, per quanto notificato nel termine breve dell'art. 325 c.p.c., è stato iscritto a ruolo il giorno 4.2.2023, come risulta dallo scarico della cancelleria telematica che si allega”, mentre la sentenza era stata notificata in data 28.12.2022;
− ha poi, sempre preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., atteso che “parte appellante non indica i capi della sentenza impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti e neppure l'indicazione della violazione di legge e la relativa rilevanza ai fini della decisione” e, quindi,
l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., essendo il gravame manifestamente infondato;
− ha comunque contestato nel merito le singole argomentazioni poste dall'appellante nei motivi di gravame sopra ricordati.
Il sig. ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni ricordate in CP_1
epigrafe.
3) La Corte d'Appello, con provvedimento del 26.3.2025 (con cui è stata altresì respinta l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante) ha disposto il mutamento di rito, con passaggio al rito locatizio.
4) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello sia inammissibile, essendo fondata l'eccezione di tardività sollevata in via preliminare da parte appellata.
6 4.1) La presente causa risulta attenere alla materia locatizia (e come tale, del resto,
è stata trattata in prime cure), avendo ab origine ad oggetto le domande del sig. sia CP_1 di accertamento dell'esistenza di un rapporto di fatto di locazione da convertire in ordinario contratto di locazione con durata quadriennale (da rinnovare per ulteriori quattro anni) sia di condanna del per l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Pt_1
contratto stesso.
Né, del resto, il ha mai sollevato alcuna contestazione sul punto, né in Pt_1
prime cure né nel presente grado di giudizio.
4.2) L'impugnazione avrebbe dunque dovuto essere proposta con ricorso, anziché con atto di citazione.
La diversità del mezzo di impugnazione concretamente utilizzato non risulta, peraltro, di per sé incidere sull'ammissibilità del gravame, ma ha come conseguenza che la tempestività dell'impugnazione stessa deve valutarsi con riferimento alla data di deposito dell'atto di citazione in cancelleria e non a quella della sua notificazione.
La Corte di Cassazione, sul punto, è del resto ormai consolidata nel senso che
“Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima” (così Cass. 9530 del 22.4.2010, nel solco già tracciato da altre pronunce, tra cui Cass. 5150 del 12.3.2004).
4.3) Traslando tali principi alla presente fattispecie deve quindi evidenziarsi che:
→ la sentenza di primo grado è stata notificata, per stessa ammissione dell'appellante, in data 28.12.2022;
→ l'atto di citazione in appello è stato depositato in data 4.2.2023 (con coeva iscrizione a ruolo della causa).
Ne consegue come l'impugnazione sia stata proposta dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., con decorrenza dal giorno della notifica ex art. 326 c.p.c.
4.4) Il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile per la tardività della sua proposizione.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
7 € 1.100,01 ed € 5.200,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “decisum”, rapportato alla misura del risarcimento riconosciuto al sig. CP_1
di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata integralmente inammissibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1269/2022 del Tribunale di Pisa, così statuisce: Parte_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.915,00 per compenso, di cui €
536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
8 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 215/2023
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Mariacristina Caparra, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Carlo CP_1
Cavalletti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1269/2022 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, a respinta ogni contraria istanza, eccezione disattesa e previa sospensione, ex art 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1269/2022. del Tribunale di Pisa, Sezione,
Giudice Dr. Fontanelli, depositata in data il 21/10/2022 e notificata il 28.12.2022 a definizione del giudizio RG.2100/2019 e conseguentemente, in riforma della suddetta impugnata sentenza: In rito - dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e rinviare il procedimento al Tribunale di Pisa;
Nel merito respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell'appellato, perché infondate in fatto e in diritto, per quanto esposto e contestato in primo grado, con espressa riproposizione nel presente gravame, anche ai sensi dell'art.346 cpc di tutte le eccezioni preliminari, di rito e di merito;
- rigettare la quantificazione economica operata dal giudice e di contenerlo al massimo al solo danneggiamento della playstation del valore di circa 200,00 euro;
- Compensare le spese di giudizio di prime cure considerato
l'enorme divario tra il petitum e il decisum, per tutto quanto esposto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per la parte appellata: “- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ex art.
283 c.p.c. in quanto infondata;
- ulteriormente in via preliminare, rigettare l'appello avversario in quanto tardivamente proposto per tutte le ragioni espresse in atti e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in subordine di cui al punto che precede, rigettare l'appello in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni espresse in atti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione notificato in data 25.1.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1269/2022 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. nei CP_1 confronti dello stesso con riferimento al dedotto inadempimento di quest'ultimo Pt_1
al contratto di locazione esistente tra le parti.
1.1) La causa di primo grado era stata instaurata dall' con ricorso ex art. CP_1
447bis c.p.c., depositato il 13.5.2019, adducendo che:
2 • nel mese di settembre 2015 era insorto un rapporto di locazione tra lo stesso quale conduttore, ed il quale locatore, con riferimento ad un CP_1 Pt_1
immobile sito in Navacchio (PI), al canone mensile di € 450,00;
• a giugno 2016 l' aveva fatto presente al di doversi trasferire per la CP_1 Pt_1
stagione estiva, per motivi lavorativi, in altra località, ma di voler comunque conservare l'abitazione, sollecitando nel contempo il alla stipula di un Pt_1
formale contratto di locazione;
• nel mese di settembre 2016 l' era venuto a conoscenza del fatto che il CP_1 aveva fatto togliere dall'abitazione tutti i beni dell' (tra cui quelli Pt_1 CP_1
del figlio della compagna dello stesso), scaricandoli sotto la tettoia posta davanti alla propria abitazione, in Pisa, ad eccezione di un divano e della televisione;
• il aveva altresì provveduto a cambiare la serratura dell'abitazione; Pt_1
• per tali fatti l' (che si era conseguentemente dovuto trasferire in altra CP_1
località, presso la propria compagna) aveva sporto denuncia/querela nei confronti del Pt_1
• il rapporto locatizio di fatto intercorrente tra le parti, sì che “...rientra nelle facoltà di parte ricorrente richiedere l'accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione ex art. 2 l. 9 di-cembre 1998, n. 431 (cd. modello 4 + 4) tra il sig. CP_1
e il sig. a far data da settembre 2015”, contratto cui il si era Pt_1 Pt_1
rivelato inadempiente con la propria arbitraria condotta, mediante la quale aveva posto violentemente termine al contratto stesso;
• competeva quindi all' il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza CP_1
delle modalità con cui era stato attuato tale illegittimo unilaterale recesso.
1.1.1) Su tali basi era stato chiesto: “- In via principale accertare e dichiarare
l'esistenza del contratto di loca-zione nella forma di cui all'art. 2 l. 431/1998 (cd. modello
4 + 4), a far data dal settembre 2015, tra il sig. e il sig. avente ad oggetto CP_1 Pt_1 la locazione dell'immobile di proprietà del sig. sito in Navacchio (PI), in via Pt_1
Giulio Guelfi n. 103; - In via principale dichiarare l'inadempimento del sig. per Pt_1
aver posto termine al contratto di locazione in modo violento, senza il rispetto dei termini di cui all'art. 3 l. 431/1998; - Condannare il sig. al risarcimento del danno in Pt_1 quarantotto mensilità, pari ad € 21.600,00, per l'inadempimento di cui al punto che precede;
- Sempre in via principale accertare l'inadempimento del sig. Pt_1 dell'obbligazione di cui all'art. 1575, n. 3 c.c., per essersi lo stesso, senza preavviso e senza autorizzazione, introdotto nell'abitazione sita in Navacchio (PI), via Giulio Guelfi
n. 3, nel periodo in cui la stessa era locata al sig. e aver asportato all'esterno (in CP_1 particolare sotto la tettoia adibita a parcheggio dinanzi all'abitazione di proprietà del sig.
3 sita in Pisa, via Piantalbis n. 134/b) tutti i beni di proprietà di parte Tes_1 ricorrente, accatastandoli in scatole e cartoni e ivi lasciandoli all'incuria e all'abbandono; - Sempre in via principale condannare il sig. ex art. 1575 n. 3 Pt_1
c.c., per i danni arrecati ai beni di proprietà del sig. da valutarsi in via equitativa e CP_1 indicati in € 25.000,00; - In via meramente subordinata condannare il sig. al Pt_1
risarcimento per aver cagionato danni ai beni di proprietà del sig. per averli CP_1 arbitrariamente, occultamente e violentemente asportati fuori dell'abitazione sita in
Navacchio (PI), via Giulio Guelfi n. 3, accatastandoli in scatole e cartoni sotto la tettoia adibita a parcheggio dinanzi all'abitazione di proprietà del sig. sita in Tes_1
Pisa, via Piantalbis n. 134/b e ivi lasciandoli all'incuria e all'abbandono; - oltre alle spese legali del giudizio”
1.2) Il costituitosi con comparsa depositata il 14.7.2021, aveva contestato Pt_1 quanto dedotto e richiesto dall' esponendo che la notifica del ricorso era nulla, in CP_1
quanto effettuata in luogo in cui il resistente non risiedeva ormai da lungo tempo, su indicazione errata dell' (“Il richiedente la notifica, infatti, era ben consapevole del CP_1
fatto che, sebbene il sig. fosse residente in [...], Pt_1
in realtà egli non vi abitasse, ed era altresì a conoscenza che invece il suo domicilio fosse presso l'abitazione della madre sita in Cascina alla v. San Donato n. 113 Int 2 Cascina”).
1.2.1) In base a ciò, il aveva chiesto: “...accertata preliminarmente la Pt_1
nullità della notificazione del ricorso e per tutto quanto sopra esposto Voglia disporre la rinnovazione del ricorso con salvezza del diritto di difesa del convenuto”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− era valida la notifica del ricorso introduttivo, in quanto effettuata nel luogo ove risultava documentalmente la residenza anagrafica del sig. Pt_1
− a prescindere dalla nullità del contratto di locazione, in quanto privo di forma scritta, “...le parti avevano già concordato il termine di cessazione del rapporto individuandolo nella fine del mese di settembre 2016 laddove invece l'art. 3 della
L. 431/1998 disciplina la diversa ipotesi della disdetta del contratto da parte del locatore e delle conseguenze e dei rimedi esperibili in caso di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta. Quindi, in nessun caso, avendo le parti concordato la cessazione del rapporto, potrebbe ipotizzarsi una riconduzione del contratto a condizioni conformi agli artt. 2 e 3 della L. n. 431/1998. E v'è ancora da rilevare che l'art. 60 della L. n. 392/1978, invocato da parte ricorrente “ai fini della valutazione del danno per l'avvenuto recesso unilaterale” (cfr. pag. 6 del ricorso),
4 limitatamente alle locazioni abitative, è stato abrogato dall'art. 14 della L. n.
431/1998”;
− inoltre “...secondo quanto dispone l'art. 13 della L. 431 del 1998, sia nella versione in vigore sino al 30/12/2015 che nella versione modificata in vigore dal 1 gennaio 2016, il termine accordato al conduttore per chiedere, in presenza dei presupposti, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2, è di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, termine nel caso di specie ampiamente decorso, oltre al fatto che nel caso di specie la richiesta di riconduzione del contratto a condizioni conformi alle previsioni normative non è assistita dall'interesse al ripristino e prosecuzione della locazione”;
− la condotta del consistente nell'introdursi nell'abitazione, cambiare la Pt_1
serratura ed asportare dall'abitazione i beni personali dell' era fonte di un CP_1 pregiudizio risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c, “Nel caso di specie, tuttavia, CP_1
ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni
[...] Parte_1
arrecati ai beni di sua proprietà ex art. 1575 comma 3 c.c. ovvero ex art. 2043
c.c., per averli violentemente ed occultamente rimossi dalla casa di abitazione e per averli lasciati all'incuria ed incustoditi sotto la tettoia adibita a parcheggio dinanzi all'abitazione di proprietà di sita in Pisa, Via Piantalbis Tes_1
134/b”;
− il danno subito dai beni in questione non poteva essere stimato nel suo ammontare ed occorreva quindi ricorrere ad una liquidazione equitativa dello stesso, determinata quindi nella misura di € 2.500,00.
1.3.1) Il Tribunale di Pisa aveva quindi reso la seguente statuizione: “...- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e per la conseguenza CP_1
condanna al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento danni, della somma di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.025,00 per compensi ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Nullità della notifica del ricorso”, contestando la valutazione esposta sul punto dal giudice di prime cure ed evidenziando che la notifica era stata in luogo in cui,
5 pur risultando il residente, egli in realtà non abitava da tempo, come Pt_1
l' era ben a conoscenza;
CP_1
2°. “ERRATA quantificazione del danno liquidato dal giudice”, rilevando come non fosse stata fornita idonea prova del danno subito dall' ed evidenziando che CP_1 nel processo penale celebrato a carico dello stesso era emerso che l'unico Pt_1
bene effettivamente danneggiato era una console Playstation;
3°. “Errata condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite”, rilevando come la domanda risarcitoria dell' fosse stata accolta in misura CP_1
notevolmente inferiore rispetto a quella indicata nella domanda stessa, con conseguente insorgenza dei presupposti per una compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, l' ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e, in particolare:
− ha preliminarmente eccepito l'erroneità dello strumento (atto di citazione, invece che ricorso) utilizzato per instaurare il giudizio di appello, e la conseguente tardività dell'impugnazione, “poiché l'atto di citazione, per quanto notificato nel termine breve dell'art. 325 c.p.c., è stato iscritto a ruolo il giorno 4.2.2023, come risulta dallo scarico della cancelleria telematica che si allega”, mentre la sentenza era stata notificata in data 28.12.2022;
− ha poi, sempre preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., atteso che “parte appellante non indica i capi della sentenza impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti e neppure l'indicazione della violazione di legge e la relativa rilevanza ai fini della decisione” e, quindi,
l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., essendo il gravame manifestamente infondato;
− ha comunque contestato nel merito le singole argomentazioni poste dall'appellante nei motivi di gravame sopra ricordati.
Il sig. ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni ricordate in CP_1
epigrafe.
3) La Corte d'Appello, con provvedimento del 26.3.2025 (con cui è stata altresì respinta l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante) ha disposto il mutamento di rito, con passaggio al rito locatizio.
4) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello sia inammissibile, essendo fondata l'eccezione di tardività sollevata in via preliminare da parte appellata.
6 4.1) La presente causa risulta attenere alla materia locatizia (e come tale, del resto,
è stata trattata in prime cure), avendo ab origine ad oggetto le domande del sig. sia CP_1 di accertamento dell'esistenza di un rapporto di fatto di locazione da convertire in ordinario contratto di locazione con durata quadriennale (da rinnovare per ulteriori quattro anni) sia di condanna del per l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Pt_1
contratto stesso.
Né, del resto, il ha mai sollevato alcuna contestazione sul punto, né in Pt_1
prime cure né nel presente grado di giudizio.
4.2) L'impugnazione avrebbe dunque dovuto essere proposta con ricorso, anziché con atto di citazione.
La diversità del mezzo di impugnazione concretamente utilizzato non risulta, peraltro, di per sé incidere sull'ammissibilità del gravame, ma ha come conseguenza che la tempestività dell'impugnazione stessa deve valutarsi con riferimento alla data di deposito dell'atto di citazione in cancelleria e non a quella della sua notificazione.
La Corte di Cassazione, sul punto, è del resto ormai consolidata nel senso che
“Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima” (così Cass. 9530 del 22.4.2010, nel solco già tracciato da altre pronunce, tra cui Cass. 5150 del 12.3.2004).
4.3) Traslando tali principi alla presente fattispecie deve quindi evidenziarsi che:
→ la sentenza di primo grado è stata notificata, per stessa ammissione dell'appellante, in data 28.12.2022;
→ l'atto di citazione in appello è stato depositato in data 4.2.2023 (con coeva iscrizione a ruolo della causa).
Ne consegue come l'impugnazione sia stata proposta dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., con decorrenza dal giorno della notifica ex art. 326 c.p.c.
4.4) Il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile per la tardività della sua proposizione.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
7 € 1.100,01 ed € 5.200,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “decisum”, rapportato alla misura del risarcimento riconosciuto al sig. CP_1
di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata integralmente inammissibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1269/2022 del Tribunale di Pisa, così statuisce: Parte_1
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.915,00 per compenso, di cui €
536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
8 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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