Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24686
CASS
Sentenza 8 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal consigliere C.C., che ha accolto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo. Le parti in causa erano il Procuratore Generale, che ha contestato la decisione del Tribunale di Palermo, e l'imputata, che ha chiesto il rigetto del ricorso. La questione centrale riguardava l'ammissione dell'imputata alla messa alla prova, nonostante non avesse provveduto alla demolizione delle opere abusive, come richiesto dall'art. 168-bis del codice penale.

Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che la messa alla prova in materia edilizia richiede la preventiva eliminazione delle conseguenze dannose del reato, attraverso la demolizione delle opere abusive o la loro sanatoria. La Corte ha sottolineato che la mera partecipazione a un programma di trattamento non è sufficiente se non accompagnata da tali condotte riparatorie. Pertanto, la sentenza del Tribunale è stata annullata, con rinvio per un nuovo giudizio, poiché non vi era prova dell'avvenuta demolizione o sanatoria delle opere abusive, elementi essenziali per la corretta applicazione della messa alla prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24686
    Data del deposito : 8 giugno 2023

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