Versione
13 ottobre 1982
13 ottobre 1982
Art. 12.
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e' sostituito dal seguente:
"Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni".
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e' sostituito dal seguente:
"Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2019, n. 41924Provvedimento: […] poi dall'art. 12 legge 13 settembre 1982, n. 646, che ha trasformato l'originaria contravvenzione in delitto, punito con una pena da due a cinque anni di reclusione; […]Leggi di più...
- vincolo della continuazione·
- pericolosità sociale·
- art. 81 cod. pen.·
- divieto di soggiorno·
- violazione obblighi sorveglianza speciale·
- art. 75 d.lgs. n. 159/2011·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- obbligo di soggiorno·
- inasprimento sanzioni·
- misura di prevenzione·
- art. 9 legge 1423/1956·
- vizi di motivazione