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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1880/25
Oggi 10 settembre 2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. Boris Infantino per la ricorrente e l'avv. Stefania Dellafiore in sostituzione dell'avv. Collerone per il resistente. La giudice osserva che non risulta depositata la prova della notifica a e invita parte ricorrente a Controparte_1 rinunciare alla domanda nei confronti di quest'ultima, che non ha legittimazione passiva rispetto alle domande proposte. L'avv. Infantino rinuncia alla domanda nei confronti di Controparte_1
I procuratori delle parti chiedono concordemente che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
l'avv. Infantino insiste per la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, l'avv. Dellafiore insiste invece per la compensazione. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1880/2024 R.G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. BORIS INFANTINO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FLORIANA Controparte_2 P.IVA_1
COLLERONE RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concordemente domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha domandato la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite. Parte resistente ha chiesto la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposta all'avviso di addebito in data 9 Parte_1 CP_ ottobre 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, a favore dell' , dell'importo di € 25.813,53 per contributi non versati negli anni dal 2018 al 2023, relativamente all'attività di parrucchiera svolta quale socia di Figi s.n.c.. La ricorrente ha dedotto che i contributi dell'anno 2018 erano stati già oggetto di un precedente avviso di addebito e ha contestato i presupposti di fatto per la contribuzione richiesta relativamente al periodo successivo al 23 luglio 2018, quando la società aveva cessato l'attività e lei aveva lavorato esclusivamente quale lavoratrice dipendente di altre imprese. CP_ Il ricorso è stato notificato all ma non alla seppure indicata Controparte_3 come controparte nel ricorso stesso. Peraltro, il difensore della ricorrente, a seguito di rilievo officioso del difetto di legittimazione passiva della predetta società, ha rinunciato alla domanda nei confronti della medesima. CP_ Con la costituzione in giudizio, ha dato atto di aver provveduto allo “sgravio” totale dell'avviso opposto;
ha, quindi, chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Parte ricorrente ha concordato sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma ha insistito per la condanna dell'istituto alla refusione delle spese.
2. La cessazione della materia del contendere
A seguito dello sgravio effettuato da parte resistente, è venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
3. Le spese di lite.
Dalla nota depositata dall'istituto resistente risulta che l'annullamento dell'avviso di addebito è stato determinato dalle verifiche effettuate attraverso le visure storiche delle società Figi s.n.c., della quale la ricorrente risultava socia, e della società Duca e Brunoldi s.r.l., cessionaria dell'azienda della prima, con atto del 26 luglio 2018. L'istituto, pertanto, ha riconosciuto come non dovuti i contributi richiesti alla ricorrente. Deve, dunque, ravvedersi la soccombenza virtuale di quest'ultima. Vi sono, tuttavia, adeguati motivi per la compensazione per un mezzo delle spese di lite. Invero, si osserva che il ricorso è stato rivolto anche nei confronti di Controparte_3
priva di legittimazione passiva.
[...]
Inoltre, parte ricorrente ha sostenuto che l'avviso di addebito opposto riguarderebbe anche l'anno 2018, con illegittima duplicazione di altro avviso già notificato. Questa affermazione non è corretta, perché, nonostante la prima pagina dell'avviso in esame indichi il periodo di indagine dal gennaio 2018 all'ottobre 2023, la specificazione dei singoli contributi esposta nelle pagine successive (doc. 1 di parte ricorrente) evidenzia chiaramente come i contributi richiesti si riferiscano al periodo a partire dall'ottobre 2018, mentre l'altro avviso (doc. 6 di parte ricorrente) riguardava i soli contributi da aprile a settembre 2018. Infine, e soprattutto, l'attività di recupero dei contributi da parte dell'istituto resistente scaturisce dall'inerzia della ricorrente, la quale afferma di aver confidato, nel momento di cessazione dell'attività della società, nel fatto che lo studio dei commercialisti della medesima (con i quali ha dichiarato di non aver mai intrattenuto rapporti) seguisse tutte le pratiche;
con ciò ha ammesso di non aver seguìto attivamente la propria cancellazione dalla CP_ gestione dei commercianti, inducendo in errore l'ente previdenziale. La restante quota di un mezzo, da porre a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, viene liquidata, come indicato nel dispositivo, tenendo conto dei minimi tariffari, considerando la limitata attività difensiva necessaria.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 6 dicembre 2024:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna a rifondere alla ricorrente la restante quota di un mezzo, che liquida in € 21,50 per esborsi e in € 1.348,50 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 10 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
VERBALE DELLA CAUSA N. 1880/25
Oggi 10 settembre 2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. Boris Infantino per la ricorrente e l'avv. Stefania Dellafiore in sostituzione dell'avv. Collerone per il resistente. La giudice osserva che non risulta depositata la prova della notifica a e invita parte ricorrente a Controparte_1 rinunciare alla domanda nei confronti di quest'ultima, che non ha legittimazione passiva rispetto alle domande proposte. L'avv. Infantino rinuncia alla domanda nei confronti di Controparte_1
I procuratori delle parti chiedono concordemente che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
l'avv. Infantino insiste per la condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, l'avv. Dellafiore insiste invece per la compensazione. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1880/2024 R.G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. BORIS INFANTINO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FLORIANA Controparte_2 P.IVA_1
COLLERONE RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concordemente domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha domandato la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite. Parte resistente ha chiesto la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposta all'avviso di addebito in data 9 Parte_1 CP_ ottobre 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, a favore dell' , dell'importo di € 25.813,53 per contributi non versati negli anni dal 2018 al 2023, relativamente all'attività di parrucchiera svolta quale socia di Figi s.n.c.. La ricorrente ha dedotto che i contributi dell'anno 2018 erano stati già oggetto di un precedente avviso di addebito e ha contestato i presupposti di fatto per la contribuzione richiesta relativamente al periodo successivo al 23 luglio 2018, quando la società aveva cessato l'attività e lei aveva lavorato esclusivamente quale lavoratrice dipendente di altre imprese. CP_ Il ricorso è stato notificato all ma non alla seppure indicata Controparte_3 come controparte nel ricorso stesso. Peraltro, il difensore della ricorrente, a seguito di rilievo officioso del difetto di legittimazione passiva della predetta società, ha rinunciato alla domanda nei confronti della medesima. CP_ Con la costituzione in giudizio, ha dato atto di aver provveduto allo “sgravio” totale dell'avviso opposto;
ha, quindi, chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Parte ricorrente ha concordato sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ma ha insistito per la condanna dell'istituto alla refusione delle spese.
2. La cessazione della materia del contendere
A seguito dello sgravio effettuato da parte resistente, è venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
3. Le spese di lite.
Dalla nota depositata dall'istituto resistente risulta che l'annullamento dell'avviso di addebito è stato determinato dalle verifiche effettuate attraverso le visure storiche delle società Figi s.n.c., della quale la ricorrente risultava socia, e della società Duca e Brunoldi s.r.l., cessionaria dell'azienda della prima, con atto del 26 luglio 2018. L'istituto, pertanto, ha riconosciuto come non dovuti i contributi richiesti alla ricorrente. Deve, dunque, ravvedersi la soccombenza virtuale di quest'ultima. Vi sono, tuttavia, adeguati motivi per la compensazione per un mezzo delle spese di lite. Invero, si osserva che il ricorso è stato rivolto anche nei confronti di Controparte_3
priva di legittimazione passiva.
[...]
Inoltre, parte ricorrente ha sostenuto che l'avviso di addebito opposto riguarderebbe anche l'anno 2018, con illegittima duplicazione di altro avviso già notificato. Questa affermazione non è corretta, perché, nonostante la prima pagina dell'avviso in esame indichi il periodo di indagine dal gennaio 2018 all'ottobre 2023, la specificazione dei singoli contributi esposta nelle pagine successive (doc. 1 di parte ricorrente) evidenzia chiaramente come i contributi richiesti si riferiscano al periodo a partire dall'ottobre 2018, mentre l'altro avviso (doc. 6 di parte ricorrente) riguardava i soli contributi da aprile a settembre 2018. Infine, e soprattutto, l'attività di recupero dei contributi da parte dell'istituto resistente scaturisce dall'inerzia della ricorrente, la quale afferma di aver confidato, nel momento di cessazione dell'attività della società, nel fatto che lo studio dei commercialisti della medesima (con i quali ha dichiarato di non aver mai intrattenuto rapporti) seguisse tutte le pratiche;
con ciò ha ammesso di non aver seguìto attivamente la propria cancellazione dalla CP_ gestione dei commercianti, inducendo in errore l'ente previdenziale. La restante quota di un mezzo, da porre a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, viene liquidata, come indicato nel dispositivo, tenendo conto dei minimi tariffari, considerando la limitata attività difensiva necessaria.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 6 dicembre 2024:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna a rifondere alla ricorrente la restante quota di un mezzo, che liquida in € 21,50 per esborsi e in € 1.348,50 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 10 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani