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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 7/03/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il chiamato il procedimento iscritto al n. 12730/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
[...]
alle ore 8.50 è presente per parte ricorrente l'avv. ALBERTO TURRISI in sostituzione dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER che insiste in ricorso e nelle note del 13 febbraio 2025 e chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA che, riportandosi alle difese, domande ed eccezioni di cui ai propri atti, chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.15
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
*******************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile nella causa iscritta al n° 12730/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via
Nicolò Turrisi n. 38/a, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1
domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria
Grazia Sparacino e con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito CP_2
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente previdenziale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2023, la ricorrente, come indicata in epigrafe, dopo aver premesso:
- d'aver presentato istanza all' per la corresponsione della e che tale CP_1 CP_2
domanda è stata accolta (prestazione n. 0021954938);
2 - d'aver successivamente ricevuto in data 22.09.2023 comunicazione dell' CP_1
nelle quali le veniva contesta l'illegittima erogazione della somma di euro
1.950,45 con la seguente generica motivazione: “Corrisposta NASPI parzialmente non dovuta a seguito del ricalcolo in esito all'aggiornamento del flusso emens e del reddito autonomo”; conveniva in giudizio l' innanzi a questo tribunale chiedendo l'accoglimento CP_1
delle seguenti domande: “[..] rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento di indebito del 22.09.2023 e di eventuali CP_1
ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di Euro
1.950,45= sulla n. 0021954938 per il periodo dal 05.11.2021 al 21.04.2022 CP_2
della Sig.ra e per l'effetto, disapplicarli, dichiarando Parte_1
insussistente e non ripetibile l'indebito contestato, con contestuale declaratoria di restituzione da parte di degli importi eventualmente già recuperati. [..]”, con CP_1
vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso la , oltre a vizi di natura formale del Parte_1
provvedimento comunicatole, ha contestato il diritto dell' di ripetere quanto CP_1
indebitamente erogato in suo favore a titolo di invocando sia il proprio legittimo CP_2
affidamento nella spettanza della prestazione sia, trattandosi di prestazione previdenziale, l'applicazione dell'articolo 52 Legge 88/1989, come autenticamente interpretato dall'articolo 13 Legge 412/1991.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva contestando la CP_1 fondatezza del ricorso e in particolare puntualizzando che “nel caso di specie in data
30/09/2021, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del 28/09/2021 con l'azienda “CENTROGEST SPA”, la ricorrente presentava domanda di indennità naspi che veniva accolta in data 23/03/2023 per n°165 giornate per tutto il periodo
05/11/2021 – 21/04/2023. La prestazione veniva regolarmente pagata per tutto il periodo in precedenza indicato erogando un importo lordo pari ad euro 1.950,45. In relazione a tale domanda veniva riconosciuto un importo giornaliero pari ad euro
4,91 derivante dalla circostanza che nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione la ricorrente aveva lavorato per n°205 settimane con un imponibile pari ad euro 9.304,00 (in all. estratto contributivo). Tuttavia, in sede di presentazione della domanda telematica di prestazione, che si allega, la ricorrente dichiarava un
3 reddito per l'anno 2021 derivante da attività autonoma pari ad euro 3.000,00.
Analoga dichiarazione veniva effettuata per l'anno 2022 con modello naspi-com presentato in data 11/05/2022 che si produce. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare ai sensi del punto 2.10, lettera b, della circolare n.94/2010, la CP_1
riduzione dell'importo giornaliero di un importo pari ad euro 6,70 ed essendo tale importo superiore all'importo giornaliero effettivamente dovuto, l'azzeramento della prestazione che, tuttavia, veniva erogata senza tenere conto di tale detrazione.
Verificato l'errore l'Istituto provvedeva a comunicare alla ricorrente richiesta di restituzione della somma indebitamente erogata con provvedimento del 22/09/2023, che si produce, spedito in data 04/10/2023. Si rappresenta che per tale somma non è stato possibile procedere con l'effettuazione della nettizzazione ai sensi dell'art. 150
Decreto-legge 34/2020 così come convertito nella Legge 77/2020 in quanto erogata nello stesso anno in cui è avvenuta la richiesta di restituzione ma tale somma è stata correttamente indicata come “deducibile” anno corrente. Appare pertanto evidente che la motivazione che ha portato alla richiesta di restituzione della somma indebitamente erogata appare coerente con la motivazione indicata nel provvedimento notificato alla ricorrente. L'indebito pertanto è sussistente e deve altresì ritenersi ripetibile. I riferimenti di controparte alla giurisprudenza e alla normativa attinente agli indebiti per prestazione di invalidità sono inconferenti ai fini del decidere. L'art. 52 della Legge 88/1989 poi afferisce unicamente alla materia pensionistica mentre nell'ipotesi di specie ci troviamo in presenza di indebito derivante da prestazione previdenziale “non pensionistica” e non è suscettibile di applicazione analogica all'ipotesi in oggetto. Parimenti inapplicabile deve ritenersi, per le ragioni sopra citate in merito all'art. 52 della legge 88/1989, l'art. 13 della Legge 412/91 che non costituisce altro che un'interpretazione autentica della norma in precedenza indicata.
Inapplicabili appaiono altresì infine le sentenze della Corte Costituzionale n°. 39/1993
e 431/1993 che fanno riferimento alla normativa in precedenza citata e pertanto non suscettibili di applicazione all'ipotesi di specie. Nel caso che qui ci occupa, l'indebito scaturisce dalla concomitanza di redditi di lavoro autonomo che rendono la prestazione (che si ribadisce , non è una prestazione di invalidità) oggettivamente indebita ex art. 2033 codice civile, ai sensi del quale il diritto a richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate si fonda esclusivamente sul fatto
4 oggettivo dell'indebita erogazione delle stesse prescindendo in tal senso dalla buona fede del ricevente essendo il dolo unicamente una circostanza che legittima la richiesta di frutti ed interessi non oggetto di richiesta nell'ipotesi di specie”.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va anzitutto sottolineato che, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura previdenziale ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697 c.c. - l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del
30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n.
18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non è stato assolto.
Emerge, tuttavia, che l'indebita erogazione è derivata da un errore dell'istituto avendo la ricorrente correttamente dichiarato il reddito da attività lavorativa autonoma.
Appurato, dunque, il carattere indebito della prestazione, il vulnus della questione riguarda esclusivamente la fondatezza o meno dell'eccezione di irripetibilità sollevata dalla . Parte_1
Ebbene, tale eccezione è infondata perché, come chiarito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass., sez. lav. Sent n. 11659 del 30 aprile 2024) «[..] Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
5 Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.»
Pertanto, l'indennità di disoccupazione, anche se percepita in buona fede ma non dovuta, va restituita trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. che impone, appunto, la restituzione delle somme a prescindere dalla buona fede dell'interessato (che rileva solo in termini di decorrenza degli interessi).
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, la domanda formulata dalla ricorrente va rigettata.
Per ciò che concerne le spese processuali, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale ex art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 7 marzo 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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