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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/11/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. RG TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1690/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 12/11/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
a Gaeta (LT), in Via Ponza n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonella Inguanta, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva attrice
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Gaeta (LT), in Parte_2 P.IVA_1
Piazza XIX Maggio n. 10, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv.to Annamaria Rak giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 16/8/2021 convenuto
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede a Gaeta (LT), in Via Indipendenza n. 117, elettivamente domiciliata a Gaeta (LT), in Via
Indipendenza n. 147, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Matarazzo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 31/8/2021 convenuta
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_3
a Mogliano Veneto (TV), in Via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata a Cassino (FR), in Piazza San
Giovanni n. 47, presso lo studio dell'avv. Sergio Messore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vincenti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 21/4/2022 chiamata in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11/5/2021 la signora ha agito contro il Parte_1 Parte_2
e la per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 asseritamente subiti nell'ambito di un incidente occorsole attorno alle 10.00 del 7/4/2019 in Piazza XIX
Maggio, ubicata nel perimetro urbano della cittadina. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che quella mattina era intenta a passeggiare tra gli stand della manifestazione “Gaeta e Salute”, indetta dal e gestita dalla quando all'improvviso perse l'equilibrio e cadde a terra Parte_2 Controparte_1
a causa della presenza sul manto stradale di un coprifilo non visibile né posizionato in maniera corretta. Sul rilievo della responsabilità delle controparti ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in alternativa, dell'art. 2043 c.c. ha chiesto il riconoscimento in proprio favore dell'importo complessivo di € 52.000,00 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o della diversa somma dovuta, con vittoria di spese, competenze e onorari.
*** Costituito con comparsa del 16/8/2021, il si è detto privo di legittimazione passiva in virtù Parte_2 dell'attribuzione alla cooperativa degli aspetti organizzativi della manifestazione. Ha dato conto, nello stesso tempo, della riconducibilità al caso fortuito dell'incidente del 7/4/2019, stante il concorso della vittima nell'eziologia dell'evento, e dell'esorbitanza delle pretese risarcitorie avanzate nell'atto introduttivo.
***
Analoghe censure in materia di causalità e quantificazione del danno sono state sollevate dalla
[...] nella comparsa del 31/8/2021. Allo scopo di andare esente da ogni conseguenza CP_1 pregiudizievole in relazione al sinistro la convenuta ha aggiunto che dei pregiudizi lamentati dalla signora vrebbero dovuto rispondere, in ogni caso, il , in veste di proprietario e custode dei Pt_1 Parte_2 luoghi di causa o, comunque, in ipotesi di diverso avviso del giudice, la per effetto del Controparte_2 rapporto assicurativo in essere tra le parti. In forza di quanto precede la ha concluso, al Controparte_1 pari dell'amministrazione, per il rigetto di ogni avversa pretesa nei suoi riguardi e per il rimborso di tutti gli oneri processuali;
in via subordinata, per la condanna della società assicurativa – di cui contestualmente ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa – a tenerla indenne in caso di eventuale soccombenza.
***
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con comparsa del 21/4/2022 la ha aderito Controparte_2 alle eccezioni preliminari e di merito formulate dalla Ha chiesto, pertanto, il rigetto della Controparte_1 domanda o l'ascrizione della responsabilità controversa al;
in subordine, la riduzione del Parte_2 risarcimento da porre a carico dell'assicurata alla sola cifra spettante all'attrice e la limitazione della garanzia assicurativa in base ai massimali di polizza;
pure in questo caso con il favore delle spese di lite.
***
Dopo l'espletamento delle prove orali le parti si sono riportate al contenuto dei rispettivi atti di difesa.
Il 12/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Delineati in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Occorre premettere, sull'inquadramento giuridico della fattispecie, che per consolidata giurisprudenza l'art. 2051 c.c. configura un criterio di imputazione del fatto illecito di carattere oggettivo, derivante dal rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (cfr. Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass. 1/2/2018, n. 2477;
Cass. 30/10/2018, n. 27724). Perché il custode possa rispondere dell'evento, dunque, è sufficiente che sussista un collegamento causale tra il bene in custodia e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale lamentato da chi l'abbia subito, senza che rilevi l'osservanza di eventuali doveri di diligenza.
In questa prospettiva deve ritenersi ininfluente ogni considerazione in merito alla noncuranza manifestata dal custode nella manutenzione dei luoghi dove si è verificato l'evento dannoso. In coerenza con il dato testuale della previsione codicistica, la responsabilità può venire meno, semmai, qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito, nella cui nozione, come è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere annoverati comportamenti posti in essere da terzi e finanche dal danneggiato che si sia reso protagonista di atti imprudenti, negligenti o imperiti.
In proposito la Corte di Cassazione ha sottolineato, invero, che “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si [atteggia]i diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(così testualmente Cass. 3/4/2019, n. 9315; in precedenza v. anche Cass. 1/2/2018, n. 2480).
***
Secondo questa impostazione, da cui non vi è motivo di discostarsi, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (in sostanza, l'esistenza del caso fortuito) è a carico del custode.
La vittima del fatto illecito deve dimostrare, per contro, il presupposto della custodia e il nesso eziologico esistente tra il bene custodito e la verificazione del danno. Ne deriva che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria l'attore è tenuto a provare la sussistenza di un rapporto di custodia tra la controparte e la cosa da cui assuma di essere stato danneggiato, il collegamento tra quest'ultima e l'evento lesivo e i pregiudizi conseguenti. Incombe sul convenuto, per contro, la prova del fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo a interrompere il richiamato nesso causale nei termini visti.
***
In coerenza con i principi appena passati in rassegna il Tribunale è dell'avviso che gli accadimenti verificatisi in Piazza XIX Maggio sul piano eziologico non possano essere ascritti ad alcuno degli enti convenuti.
Occorre considerare, al riguardo, che in sede di interrogatorio formale la signora ha ammesso di Pt_1 essere inciampata sulla canalina passacavi raffigurata nel compendio fotografico prodotto dalla
[...] in una fase della manifestazione “Gaeta e Salute” connotata da scarsa affluenza di pubblico. CP_1
Dalle immagini acquisite durante il processo si evince che il manufatto in questione era caratterizzato da una colorazione a righe gialle e nere in nessuna maniera confondibile con il resto della superficie stradale.
Non sono emersi elementi in grado di avvalorare le tesi attoree sull'errato posizionamento dell'oggetto.
Tenuto conto dell'orario mattutino e dell'assenza di prove in ordine a fattori destinati a impedire la visibilità dell'ostacolo, non può che concludersi, dunque, per l'imputazione della caduta a un difetto di attenzione della signora osì grave da integrare la nozione di caso fortuito tratteggiata dalla Corte di Cassazione. Pt_1
A fronte di un simile quadro, le richieste di condanna dell'attrice non possono che essere disattese.
Resta assorbita ogni considerazione sulle ulteriori contestazioni sollevate negli scritti di parte convenuta, attinenti al merito del contenzioso (comprese le eccezioni qualificate in termini di difetto di legittimazione passiva, più propriamente riconducibili alla titolarità delle obbligazioni risarcitorie controverse).
***
Secondo soccombenza, la signora tenuta al pagamento degli oneri processuali, stimabili sulla base Pt_1 dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di ridotta complessità in € 7.400,00 (€ 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, €
3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.200,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. In applicazione del principio di causazione affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, tali esborsi (comprensivi, per la di Controparte_1 contributo unificato) sono dovuti anche in favore della (v. Cass. 7/3/2024, n. 6144: Controparte_2
“In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. Tale principio deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l'estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1690/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del e di Parte_1 Parte_2 per le ragioni indicate in motivazione;
Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore del degli oneri processuali, Parte_1 Parte_2 stimabili in € 7.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri Parte_1 Controparte_1 processuali, stimabili in € 7.918,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri processuali, Parte_1 Controparte_2 stimabili in € 7.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 12/11/2025
il giudice
RG TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. RG TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1690/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 12/11/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
a Gaeta (LT), in Via Ponza n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonella Inguanta, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva attrice
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Gaeta (LT), in Parte_2 P.IVA_1
Piazza XIX Maggio n. 10, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv.to Annamaria Rak giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 16/8/2021 convenuto
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede a Gaeta (LT), in Via Indipendenza n. 117, elettivamente domiciliata a Gaeta (LT), in Via
Indipendenza n. 147, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Matarazzo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 31/8/2021 convenuta
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_3
a Mogliano Veneto (TV), in Via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata a Cassino (FR), in Piazza San
Giovanni n. 47, presso lo studio dell'avv. Sergio Messore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vincenti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 21/4/2022 chiamata in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11/5/2021 la signora ha agito contro il Parte_1 Parte_2
e la per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 asseritamente subiti nell'ambito di un incidente occorsole attorno alle 10.00 del 7/4/2019 in Piazza XIX
Maggio, ubicata nel perimetro urbano della cittadina. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che quella mattina era intenta a passeggiare tra gli stand della manifestazione “Gaeta e Salute”, indetta dal e gestita dalla quando all'improvviso perse l'equilibrio e cadde a terra Parte_2 Controparte_1
a causa della presenza sul manto stradale di un coprifilo non visibile né posizionato in maniera corretta. Sul rilievo della responsabilità delle controparti ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in alternativa, dell'art. 2043 c.c. ha chiesto il riconoscimento in proprio favore dell'importo complessivo di € 52.000,00 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o della diversa somma dovuta, con vittoria di spese, competenze e onorari.
*** Costituito con comparsa del 16/8/2021, il si è detto privo di legittimazione passiva in virtù Parte_2 dell'attribuzione alla cooperativa degli aspetti organizzativi della manifestazione. Ha dato conto, nello stesso tempo, della riconducibilità al caso fortuito dell'incidente del 7/4/2019, stante il concorso della vittima nell'eziologia dell'evento, e dell'esorbitanza delle pretese risarcitorie avanzate nell'atto introduttivo.
***
Analoghe censure in materia di causalità e quantificazione del danno sono state sollevate dalla
[...] nella comparsa del 31/8/2021. Allo scopo di andare esente da ogni conseguenza CP_1 pregiudizievole in relazione al sinistro la convenuta ha aggiunto che dei pregiudizi lamentati dalla signora vrebbero dovuto rispondere, in ogni caso, il , in veste di proprietario e custode dei Pt_1 Parte_2 luoghi di causa o, comunque, in ipotesi di diverso avviso del giudice, la per effetto del Controparte_2 rapporto assicurativo in essere tra le parti. In forza di quanto precede la ha concluso, al Controparte_1 pari dell'amministrazione, per il rigetto di ogni avversa pretesa nei suoi riguardi e per il rimborso di tutti gli oneri processuali;
in via subordinata, per la condanna della società assicurativa – di cui contestualmente ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa – a tenerla indenne in caso di eventuale soccombenza.
***
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con comparsa del 21/4/2022 la ha aderito Controparte_2 alle eccezioni preliminari e di merito formulate dalla Ha chiesto, pertanto, il rigetto della Controparte_1 domanda o l'ascrizione della responsabilità controversa al;
in subordine, la riduzione del Parte_2 risarcimento da porre a carico dell'assicurata alla sola cifra spettante all'attrice e la limitazione della garanzia assicurativa in base ai massimali di polizza;
pure in questo caso con il favore delle spese di lite.
***
Dopo l'espletamento delle prove orali le parti si sono riportate al contenuto dei rispettivi atti di difesa.
Il 12/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Delineati in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Occorre premettere, sull'inquadramento giuridico della fattispecie, che per consolidata giurisprudenza l'art. 2051 c.c. configura un criterio di imputazione del fatto illecito di carattere oggettivo, derivante dal rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (cfr. Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass. 1/2/2018, n. 2477;
Cass. 30/10/2018, n. 27724). Perché il custode possa rispondere dell'evento, dunque, è sufficiente che sussista un collegamento causale tra il bene in custodia e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale lamentato da chi l'abbia subito, senza che rilevi l'osservanza di eventuali doveri di diligenza.
In questa prospettiva deve ritenersi ininfluente ogni considerazione in merito alla noncuranza manifestata dal custode nella manutenzione dei luoghi dove si è verificato l'evento dannoso. In coerenza con il dato testuale della previsione codicistica, la responsabilità può venire meno, semmai, qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito, nella cui nozione, come è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere annoverati comportamenti posti in essere da terzi e finanche dal danneggiato che si sia reso protagonista di atti imprudenti, negligenti o imperiti.
In proposito la Corte di Cassazione ha sottolineato, invero, che “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si [atteggia]i diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(così testualmente Cass. 3/4/2019, n. 9315; in precedenza v. anche Cass. 1/2/2018, n. 2480).
***
Secondo questa impostazione, da cui non vi è motivo di discostarsi, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (in sostanza, l'esistenza del caso fortuito) è a carico del custode.
La vittima del fatto illecito deve dimostrare, per contro, il presupposto della custodia e il nesso eziologico esistente tra il bene custodito e la verificazione del danno. Ne deriva che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria l'attore è tenuto a provare la sussistenza di un rapporto di custodia tra la controparte e la cosa da cui assuma di essere stato danneggiato, il collegamento tra quest'ultima e l'evento lesivo e i pregiudizi conseguenti. Incombe sul convenuto, per contro, la prova del fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo a interrompere il richiamato nesso causale nei termini visti.
***
In coerenza con i principi appena passati in rassegna il Tribunale è dell'avviso che gli accadimenti verificatisi in Piazza XIX Maggio sul piano eziologico non possano essere ascritti ad alcuno degli enti convenuti.
Occorre considerare, al riguardo, che in sede di interrogatorio formale la signora ha ammesso di Pt_1 essere inciampata sulla canalina passacavi raffigurata nel compendio fotografico prodotto dalla
[...] in una fase della manifestazione “Gaeta e Salute” connotata da scarsa affluenza di pubblico. CP_1
Dalle immagini acquisite durante il processo si evince che il manufatto in questione era caratterizzato da una colorazione a righe gialle e nere in nessuna maniera confondibile con il resto della superficie stradale.
Non sono emersi elementi in grado di avvalorare le tesi attoree sull'errato posizionamento dell'oggetto.
Tenuto conto dell'orario mattutino e dell'assenza di prove in ordine a fattori destinati a impedire la visibilità dell'ostacolo, non può che concludersi, dunque, per l'imputazione della caduta a un difetto di attenzione della signora osì grave da integrare la nozione di caso fortuito tratteggiata dalla Corte di Cassazione. Pt_1
A fronte di un simile quadro, le richieste di condanna dell'attrice non possono che essere disattese.
Resta assorbita ogni considerazione sulle ulteriori contestazioni sollevate negli scritti di parte convenuta, attinenti al merito del contenzioso (comprese le eccezioni qualificate in termini di difetto di legittimazione passiva, più propriamente riconducibili alla titolarità delle obbligazioni risarcitorie controverse).
***
Secondo soccombenza, la signora tenuta al pagamento degli oneri processuali, stimabili sulla base Pt_1 dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di ridotta complessità in € 7.400,00 (€ 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, €
3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.200,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. In applicazione del principio di causazione affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, tali esborsi (comprensivi, per la di Controparte_1 contributo unificato) sono dovuti anche in favore della (v. Cass. 7/3/2024, n. 6144: Controparte_2
“In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. Tale principio deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l'estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1690/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del e di Parte_1 Parte_2 per le ragioni indicate in motivazione;
Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore del degli oneri processuali, Parte_1 Parte_2 stimabili in € 7.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri Parte_1 Controparte_1 processuali, stimabili in € 7.918,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri processuali, Parte_1 Controparte_2 stimabili in € 7.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 12/11/2025
il giudice
RG TA