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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice AN Lo EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 07/11/2025 nel procedimento portante il n. 312 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Gianmaria Gagliasso parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
ND AG parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-000577291 emessa dall' e CP_1 notificata il 10/02/2025, con cui gli era stato intimato, quale socio della Tecnogas dei
F.LL CoveLL s.n.c., il pagamento della somma di € 10.795,94 a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento al periodo gennaio / maggio 2019, chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 3 L. n.
689/81, ricadendo la responsabilità sulla persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione integrante la violazione amministrativa anche con riferimento alle società di persone, e contestava nel merito la pretesa sanzionatoria.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che rilevava CP_1
l'infondatezza delle ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori discutevano la causa, richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali.
* * * * *
1. Occorre innanzitutto premettere che la pretesa sanzionatoria per cui è causa trae origine dall'atto di accertamento prot. n. 0700.29/10/2021.0154712 del CP_1
29/10/2021, con il quale è stato richiesto il pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al periodo gennaio / maggio
2019.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno precisare che il D.Lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016. In particolare, l'art. 2 del citato
D.L., dopo aver previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n.
153/69, al comma 1- bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato, ha stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile,
2 né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
1.1. È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che
“all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
2. Tanto sopra premesso in termini generali, deve rilevarsi come l'omissione di cui si discute rientri tra le fattispecie depenalizzate ad opera del citato D.Lgs. n. 8/2016, non essendo stata superata la soglia di punibilità.
Sotto tale ultimo profilo vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte, che, in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato in caso di plurime condotte omissive successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 8/2016, ha precisato che “Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 Euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n.
37232 del 11/05/2016, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già Per_1 perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di
10.000 Euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicchè, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro,
3 approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità (Sez. 3, n. 37232 del
11/05/2016, Lanzoni, cit.)” (Cass. pen. n. 23179/2018) dovendosi far riferimento
“riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)” (Cass. pen. SS.UU. n. 10424/2018).
2.1. Orbene, precisato in limine che l' ha documentato la rituale notifica dell'atto CP_2 di accertamento senza incontrare contestazione alcuna da parte opponente, deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e a norma dell'art. 3 della medesima disposizione è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, salva la responsabilità solidale della società (art. 6 legge cit.).
Il principio comporta, nondimeno, conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa;
se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha posta in essere (salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autorità irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli
4 obblighi conseguenti) (cfr. Cass. civ. n. 12459/1998; Cass. civ. n. 30766/2018; Cass. civ.
n. 26238/2011).
2.2. Orbene, non potendosi dubitare della natura omissiva della condotta consistente nel mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente e in difetto di prova della circostanza, solo labialmente dedotta dall'opponente (cfr. verbale udienza di discussione del
20/06/2025), concernente il proprio mancato coinvolgimento nella gestione sociale, il ricorrente deve reputarsi legittimato passivo rispetto alla pretesa sanzionatoria, di guisa che l'opposizione non merita accoglimento.
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa liquidazione CP_1 eseguita alla luce dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/14 stante la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta l'opposizione.
Condanna parte opponente a rifondere all' le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 2.109, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 07/11/2025
Il Giudice
AN Lo EL
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