Articolo 58 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 57Articolo 59
Versione
15 gennaio 1977
Art. 58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli 1107, 1108 e 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e di seminari nonche' per la divulgazione del nuovo sistema tributario.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977