Art. 58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli 1107, 1108 e 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e di seminari nonche' per la divulgazione del nuovo sistema tributario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli 1107, 1108 e 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e di seminari nonche' per la divulgazione del nuovo sistema tributario.