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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
ANGIOLILLO, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. MARCO ANGIOLILLO
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 C.F._2
BORGESE, elettivamente domiciliato in PIAZZA MELCHIORRE BEGA N. 40-scala B, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. MARCO BORGESE
CONVENUTA nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “a) pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2 lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n.896, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
[...] b) confermare, non essendovi state modifiche della condizione patrimoniale, integralmente le condizioni della separazione, autorizzando la madre a versare la somma di €. 100,00 mensili direttamente alle figlie ormai maggiorenni seppur non ancora autosufficienti e fino a quando queste ultime non troveranno un lavoro stabile. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 1 di 3 Per la convenuta: “A. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. Parte_1
in data 14/07/2001 nel Comune di Colletorto;
[...] B. confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale, disponendo la modifica delle stesse con l'eliminazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie a carico della sig.ra , in ragione della sopravvenuta condizione di invalidità totale della CP_1 stessa, accertata con decreto di omologa del Tribunale di Larino sezione Lavoro del 23.12.2019, oltre alla eliminazione della regolamentazione del diritto di visita per le figlie attesa la maggiore età delle ragazze. C. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge. D. con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato l'8/11/2024, ha proposto domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con rito civile in Colletorto il 14/07/2001 con chiedendo Controparte_1 contestualmente la conferma delle condizioni stabilite riguardo alla casa familiare e al mantenimento delle figlie con gli accordi della separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 29/11/2018 e ogni altra statuizione consequenziale.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta si è costituita in giudizio e, pur non opponendosi alla pronunzia di divorzio, ha chiesto che sia escluso l'obbligo di contribuzione posto a suo carico per il mantenimento delle figlie.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente, il Giudice relatore delegato ha dato atto dell'assenza di margini per la conciliazione, per la ferma volontà manifestata dal ricorrente e per le ragioni diffusamente illustrate nella comparsa di risposta della parte convenuta, che evidenziano la sua altrettanto ferma volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale e non riconciliarsi rivelano, perciò, l'inutilità di disporre un ulteriore rinvio per esperire il tentativo di conciliazione. Indi, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alle parti, che le hanno rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 15/07/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2. La casa familiare deve rimanere assegnata in uso al ricorrente, come è stato concordemente richiesto da entrambe le parti e come risulta congruo in relazione alla circostanza che le figlie maggiorenni della coppia, le quali non sono ancora divenute economicamente autosufficienti, convivono tuttora con il padre. Nulla deve qui statuirsi relativamente all'affidamento e alla collocazione delle figlie, divenute entrambe maggiorenni.
Riguardo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora divenute economicamente autosufficienti, deve rilevarsi che il ricorrente, pur astrattamente legittimato iure proprio a richiedere la corresponsione di un assegno a carico dell'altro genitore, non ha inteso avvalersi di tale diritto ma ha chiesto che venga attribuito direttamente alle figlie maggiorenni l'assegno di Euro 100,00 mensili già posto a carico della convenuta con gli accordi della separazione consensuale. Ciò posto, il Collegio osserva che le figlie maggiorenni non sono state evocate in giudizio né sono intervenute volontariamente proponendo un'autonoma domanda e che il ricorrente non è legittimato ad agire in nome delle figlie. La relativa domanda, perciò deve essere dichiarata improponibile e nulla deve statuirsi riguardo al mantenimento delle figlie maggiorenni per il periodo decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, per operare la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato l'8/11/2024 da Parte_1
contro con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta,
[...] Controparte_1 eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Colletorto il 14/07/2001 tra nata l'[...] a [...], e Controparte_1 Parte_1
, nato il [...] a [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...] Comune di Colletorto al n. 1, Parte I, serie = del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colletorto di procedere alla trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) assegna a l'uso della casa familiare in Colletorto, Via Valloncello 16, Parte_1 con i relativi arredi;
d) dichiara improponibile la richiesta relativa al mantenimento delle figlie maggiorenni, formulata dal ricorrente;
e) compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.
Così deciso in Larino, alla camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
ANGIOLILLO, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. MARCO ANGIOLILLO
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Controparte_1 C.F._2
BORGESE, elettivamente domiciliato in PIAZZA MELCHIORRE BEGA N. 40-scala B, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. MARCO BORGESE
CONVENUTA nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “a) pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2 lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n.896, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
[...] b) confermare, non essendovi state modifiche della condizione patrimoniale, integralmente le condizioni della separazione, autorizzando la madre a versare la somma di €. 100,00 mensili direttamente alle figlie ormai maggiorenni seppur non ancora autosufficienti e fino a quando queste ultime non troveranno un lavoro stabile. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 1 di 3 Per la convenuta: “A. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. Parte_1
in data 14/07/2001 nel Comune di Colletorto;
[...] B. confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale, disponendo la modifica delle stesse con l'eliminazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie a carico della sig.ra , in ragione della sopravvenuta condizione di invalidità totale della CP_1 stessa, accertata con decreto di omologa del Tribunale di Larino sezione Lavoro del 23.12.2019, oltre alla eliminazione della regolamentazione del diritto di visita per le figlie attesa la maggiore età delle ragazze. C. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge. D. con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato l'8/11/2024, ha proposto domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con rito civile in Colletorto il 14/07/2001 con chiedendo Controparte_1 contestualmente la conferma delle condizioni stabilite riguardo alla casa familiare e al mantenimento delle figlie con gli accordi della separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 29/11/2018 e ogni altra statuizione consequenziale.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta si è costituita in giudizio e, pur non opponendosi alla pronunzia di divorzio, ha chiesto che sia escluso l'obbligo di contribuzione posto a suo carico per il mantenimento delle figlie.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente, il Giudice relatore delegato ha dato atto dell'assenza di margini per la conciliazione, per la ferma volontà manifestata dal ricorrente e per le ragioni diffusamente illustrate nella comparsa di risposta della parte convenuta, che evidenziano la sua altrettanto ferma volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale e non riconciliarsi rivelano, perciò, l'inutilità di disporre un ulteriore rinvio per esperire il tentativo di conciliazione. Indi, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alle parti, che le hanno rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 15/07/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2. La casa familiare deve rimanere assegnata in uso al ricorrente, come è stato concordemente richiesto da entrambe le parti e come risulta congruo in relazione alla circostanza che le figlie maggiorenni della coppia, le quali non sono ancora divenute economicamente autosufficienti, convivono tuttora con il padre. Nulla deve qui statuirsi relativamente all'affidamento e alla collocazione delle figlie, divenute entrambe maggiorenni.
Riguardo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora divenute economicamente autosufficienti, deve rilevarsi che il ricorrente, pur astrattamente legittimato iure proprio a richiedere la corresponsione di un assegno a carico dell'altro genitore, non ha inteso avvalersi di tale diritto ma ha chiesto che venga attribuito direttamente alle figlie maggiorenni l'assegno di Euro 100,00 mensili già posto a carico della convenuta con gli accordi della separazione consensuale. Ciò posto, il Collegio osserva che le figlie maggiorenni non sono state evocate in giudizio né sono intervenute volontariamente proponendo un'autonoma domanda e che il ricorrente non è legittimato ad agire in nome delle figlie. La relativa domanda, perciò deve essere dichiarata improponibile e nulla deve statuirsi riguardo al mantenimento delle figlie maggiorenni per il periodo decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, per operare la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato l'8/11/2024 da Parte_1
contro con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta,
[...] Controparte_1 eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Colletorto il 14/07/2001 tra nata l'[...] a [...], e Controparte_1 Parte_1
, nato il [...] a [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...] Comune di Colletorto al n. 1, Parte I, serie = del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colletorto di procedere alla trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) assegna a l'uso della casa familiare in Colletorto, Via Valloncello 16, Parte_1 con i relativi arredi;
d) dichiara improponibile la richiesta relativa al mantenimento delle figlie maggiorenni, formulata dal ricorrente;
e) compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.
Così deciso in Larino, alla camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 3 di 3