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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 616/2025 promossa da:
C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. FRANCESCA LAZZARINI giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede in p. del
Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto);
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI. come da ricorso introduttivo [in accoglimento dello stesso]:
“modificare le condizioni di cui alla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio n. 258/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 03.10.2024, inserendo a pagina 3 della stessa il punto
15) avente il seguente tenore :” La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo”;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. e con il ricorso in atti, premesso che: Parte_1 Controparte_1
- in data 18/02/2022, all'esito del giudizio rubricato al n. 2201/2022 rg, con sentenza n.
242/2022, questo Tribunale pronunciava il loro divorzio, chiesto congiuntamente dalle parti;
- con successivo ricorso, queste ultime avevano, sempre congiuntamente, già richiesto una revisione delle condizioni di divorzio in relazione ai punti 1) e 2) della succitata sentenza, con la previsione che contribuisse al mantenimento dei Controparte_1 figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, cedendo a Parte_1
, con loro convivente nell'immobile sito ad Ancona alla Via Gervasoni, 12, la
[...] sua quota di proprietà (50%) di tale immobile;
- l'intestato Tribunale, con sentenza n. 258/2024 del 03/10/2024 (proc. RG n. 2204/2024), prendeva atto delle conclusioni delle parti relative alla parziale modifica delle condizioni in precedenza stabilite per il divorzio, limitatamente ai punti 1) e 2);
tanto premesso, instavano per una nuova modifica delle condizioni di divorzio, rectius, per una integrazione della relativa pronuncia, inserendo “a pagina 3 della sentenza da ultimo richiamata il punto 15) con cui la parte alienante e, più in generale, le parti, rilasciano ampia e liberatoria quietanza in relazione ai reciproci obblighi conseguenti al trasferimento immobiliare in esame, rinunziando a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c.”.
pagina 2 di 4 A supporto del ricorso deducevano:
- che nel precedente ricorso presentato per la modifica delle condizioni di divorzio, le stesse, per mera dimenticanza, non avevano inserito la clausola contenente la rinuncia alla iscrizione della ipoteca legale;
- che in assenza di detta rinuncia e in ragione della onerosità del trasferimento in questione, il competente conservatore dei Registri immobiliari era obbligato, secondo il disposto di cui all'art. 2834.c.c., ad effettuare d'ufficio siffatte iscrizione;
- che, tuttavia, le parti non avevano nessun tipo di interesse alla iscrizione di detta ipoteca legale, che, per contro, avrebbe comportato costi che le stesse non potevano sostenere;
- che non era possibile raccogliere la volontà delle parti di rinunciare all'iscrizione in parola a mezzo di atto negoziale autenticato da un notaio dal momento che il trasferimento immobiliare era avvenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ai sensi degli artt. 71 e 473-bis.51, ult. co., c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Il Collegio, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., rileva che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative (cfr., anzi, l'art. 2834 c.c.) e rispondono in maniera più adeguata agli interessi delle parti.
Conseguentemente, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire le ulteriori volontà negoziali delle parti, in relazione agli impegni da esse assunti.
4. Le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale:
prende atto delle conclusioni congiunte delle parti, in epigrafe riportate;
spese compensate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e gli adempimenti di rito. pagina 3 di 4 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 19/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 616/2025 promossa da:
C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. FRANCESCA LAZZARINI giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede in p. del
Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto);
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI. come da ricorso introduttivo [in accoglimento dello stesso]:
“modificare le condizioni di cui alla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio n. 258/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 03.10.2024, inserendo a pagina 3 della stessa il punto
15) avente il seguente tenore :” La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo”;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. e con il ricorso in atti, premesso che: Parte_1 Controparte_1
- in data 18/02/2022, all'esito del giudizio rubricato al n. 2201/2022 rg, con sentenza n.
242/2022, questo Tribunale pronunciava il loro divorzio, chiesto congiuntamente dalle parti;
- con successivo ricorso, queste ultime avevano, sempre congiuntamente, già richiesto una revisione delle condizioni di divorzio in relazione ai punti 1) e 2) della succitata sentenza, con la previsione che contribuisse al mantenimento dei Controparte_1 figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, cedendo a Parte_1
, con loro convivente nell'immobile sito ad Ancona alla Via Gervasoni, 12, la
[...] sua quota di proprietà (50%) di tale immobile;
- l'intestato Tribunale, con sentenza n. 258/2024 del 03/10/2024 (proc. RG n. 2204/2024), prendeva atto delle conclusioni delle parti relative alla parziale modifica delle condizioni in precedenza stabilite per il divorzio, limitatamente ai punti 1) e 2);
tanto premesso, instavano per una nuova modifica delle condizioni di divorzio, rectius, per una integrazione della relativa pronuncia, inserendo “a pagina 3 della sentenza da ultimo richiamata il punto 15) con cui la parte alienante e, più in generale, le parti, rilasciano ampia e liberatoria quietanza in relazione ai reciproci obblighi conseguenti al trasferimento immobiliare in esame, rinunziando a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c.”.
pagina 2 di 4 A supporto del ricorso deducevano:
- che nel precedente ricorso presentato per la modifica delle condizioni di divorzio, le stesse, per mera dimenticanza, non avevano inserito la clausola contenente la rinuncia alla iscrizione della ipoteca legale;
- che in assenza di detta rinuncia e in ragione della onerosità del trasferimento in questione, il competente conservatore dei Registri immobiliari era obbligato, secondo il disposto di cui all'art. 2834.c.c., ad effettuare d'ufficio siffatte iscrizione;
- che, tuttavia, le parti non avevano nessun tipo di interesse alla iscrizione di detta ipoteca legale, che, per contro, avrebbe comportato costi che le stesse non potevano sostenere;
- che non era possibile raccogliere la volontà delle parti di rinunciare all'iscrizione in parola a mezzo di atto negoziale autenticato da un notaio dal momento che il trasferimento immobiliare era avvenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ai sensi degli artt. 71 e 473-bis.51, ult. co., c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Il Collegio, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., rileva che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative (cfr., anzi, l'art. 2834 c.c.) e rispondono in maniera più adeguata agli interessi delle parti.
Conseguentemente, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire le ulteriori volontà negoziali delle parti, in relazione agli impegni da esse assunti.
4. Le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale:
prende atto delle conclusioni congiunte delle parti, in epigrafe riportate;
spese compensate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e gli adempimenti di rito. pagina 3 di 4 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 19/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4