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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1814/2022 R.G. avente ad oggetto “opposizione
a precetto”, promossa
DA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(ME) l'1.07.1964, (C.F. ), elettivamente domiciliati in C.F._2
Patti (ME), in via Sant'Antonino n. 34/36, presso lo studio dell'avv. Saverio
Sangiorgio che li rappresenta e difende per procura in atti;
Attori opponenti;
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore con sede legale in Milano, viale Brenta n. 18/B, (codice fiscale e partita IVA n. ), e, per essa, quale mandataria P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona,
1 viale dell'Agricoltura n. 7, (iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , P.IVA ), rappresentata e difesa, come P.IVA_2 P.IVA_3
da procura in atti, dall'avv. Carmine Picone
( ); Email_1
Convenuta opposta;
All'udienza del 27 gennaio 2025, svoltasi, come da decreto del 19.12.2024,
con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all' art. 190 comma 2 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio (già Parte_2 CP_2 [...]
nella qualità di mandataria di Controparte_3 [...]
, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nell'atto Controparte_1
di opposizione a precetto con istanza di sospensione, chiedevano all'intestato
Tribunale di “In via preliminare, sospendere immediatamente gli effetti del titolo
esecutivo nei confronti degli odierni attori, non sussistendo alcun diritto di credito
nei confronti degli stessi ed essendo prescritta l'ipoteca sull'immobile appartenente al
sig. per i motivi esposti in premessa, ovvero per il decorso di vent'anni dalla Pt_1
data della trascrizione del titolo di acquisto, avvenuta in data 18.07.1995, senza che
medio tepore sia avvenuta la notifica di un atto idoneo all'interruzione della
prescrizione; in via principale, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del
diritto all'iscrizione ipotecaria, dichiarare la nullità dell'atto di precetto e l'inefficacia
2 assoluta del titolo esecutivo nei confronti degli odierni attori;
Con vittoria di spese e
competenze di causa, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16-02-2023, la società
opposta instava per “1) preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dagli opponenti;
2) rigettare ogni domanda
avversaria perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto;
3) condannare i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della concludente”.
Quindi, con ordinanza del 22 febbraio 2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2023, il G.I. “Sospende l'efficacia
esecutiva del titolo limitatamente alla posizione degli odierni opponenti,
[...]
e ;
2. Spese al definitivo”. Pt_1 Parte_2
Di poi, all'udienza del 3.04.2023 venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del
27.11.2023.
Di talché, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 gennaio 2025.
Come accennato, all'udienza del 27 gennaio 2025, svoltasi, come da decreto del 19.12.2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all' art. 190 comma 2 c.p.c.
2. Preliminarmente, rileva rammentare che il thema decidendum della presente controversia si è cristallizzato sulla scorta delle allegazioni delle parti che hanno trovato il loro naturale sbocco processuale negli atti introduttivi e nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, essendo
3 consentito alle parti, mediante il contenuto della memoria di cui all'art. 183
comma 6 n° 2, unicamente replicare alle domande o eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali.
Ciò significa che una volta definito il thema decidendum nel rispetto del termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (che rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni assertive), si cristallizza, come successivo e logico passaggio, anche il thema probandum con la scadenza delle preclusioni probatorie di cui all'art. 183 comma 6 n.2, salva l'ammissibilità
delle sole indicazioni di prova contraria di cui all'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
(ante Riforma “Cartabia).
È, altresì, evidente che i mezzi istruttori offerti dalle parti devono essere diretti in funzione della prova dei fatti allegati dalle stesse e nei limiti entro cui si è definito il thema decidendum e non oltre.
Va, quindi, rilevata la tardività della produzione documentale eseguita da parte convenuta in data 5-03-2025, unitamente al deposito della propria comparsa conclusionale come correttamente controdedotto dall'attore.
Né tanto meno trattasi, all'evidenza, di documenti di formazione successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
D'altronde, “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel
processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è
sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a
dolersene” (cfr. Trib. Arezzo, 17.7.2019, n. 627; Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n.
16800 del 26/06/2018).
4 E ancora “E' utile ricordare che le cadenze processuali introdotte dalla L.
353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione
dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del D.L.
273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma
che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo
all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento
del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua
ragionevole durata (art. 111 Cost).” (Cass. Civ. n. 108/2024).
In sostanza, il regime delle preclusioni dei poteri processuali delle parti nella fase di trattazione è quello del rilievo d'ufficio in quanto il sistema delle preclusioni risponde a esigenze di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che sono rilevabili d'ufficio le decadenze maturate dalle parti in ordine alle domande nuove inammissibili nonché alle eccezioni e alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali tardive, senza che rilevi l'eventuale comportamento di accettazione della controparte.
Conseguentemente, la documentazione allegata alla comparsa conclusionale di nella qualità di mandataria di CP_2 CP_1
- la quale non ha provveduto, peraltro, a Controparte_1
depositare memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. - non può concorrere a formare il compendio probatorio sul quale si forma il convincimento del
Decidente e non può, pertanto, essere posta a fondamento della presente decisione.
3. Tanto premesso, nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Invero, dovendosi confermare, anche in sede decisoria, la valutazione sommaria già compiuta con ordinanza del 22 febbraio 2023, come chiarito
5 dalla S.C. nella sentenza (richiamata dalle parti) del 28/08/2019 n.21752 che si attaglia ad ipotesi del tipo di quelle che si agitano nel presente giudizio “A
tale stregua, correttamente la domanda proposta dal V. e dalla L. nei confronti della
società…. di estinzione per intervenuta prescrizione ex art. 2880 c.c., dell'iscrizione
ipotecaria effettuata in data 12/2/1983 sull'immobile de quo, è stata dalla corte di
merito (in riforma della pronunzia del giudice di prime cure) accolta in ragione della
ravvisata esclusione della possibilità di riconoscersi efficacia interruttiva
della prescrizione ex art. 2880 c.c., alla suindicata domanda di ammissione al
passivo del Fallimento del mutuatario R., nonché del successivo atto di
rinnovazione d'ipoteca del 19/12/2002, anche nei confronti dei terzi acquirenti
dell'immobile ipotecato odierni controricorrenti. Alcuna efficacia interruttiva
della prescrizione ex art. 2880 c.c., può essere infatti nella specie riconosciuta
all'ammissione al passivo del fallimento del debitore originario R. E ciò a prescindere
dall'operatività o meno del T.U. n. 646 del 1905, art. 20, nei confronti di ICR (6)
s.r.l., cui è subentrata la società…. cessionaria dell'originario credito fondiario… già
ammesso al passivo, non essendo pertanto necessario l'approfondimento della
disciplina in forza della quale si è determinata siffatta cessione, dovendo
conseguentemente provvedersi ex art. 384 c.p.c., comma 4, a correggere sul punto la
motivazione (nella specie effettuata invero per relationem) della sentenza impugnata,
il cui dispositivo è conforme a diritto (cfr. Cass., 7/7/2016, n. 13941; Cass., 7/7/2016,
n. 13940). In mancanza di validi atti interruttivi, l'accertata estinzione della
garanzia reale per maturarsi della prescrizione prevista all'art. 2880 c.c., ha infatti,
nella specie determinato il venir meno della pretesa del cessionario del credito nei
confronti dei terzi acquirenti odierni controricorrenti (non obbligati personalmente
nei suo confronti), acquirenti di un immobile ormai divenuto libero da vincoli di
6 garanzia”, anche nel caso in esame, non appare predicabile l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'ipoteca sul bene di parte opponente per effetto della rinnovazione di ipoteca del 22.07.2013.
D'altronde, “In tema di ipoteca, l'art. 2880 cod. civ. detta una disciplina che
distingue il diritto di espropriare il bene (che spetta al creditore nei confronti del terzo
acquirente) dal diritto di credito (che spetta al creditore nei confronti del debitore), in
modo che, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, il
creditore è tenuto ad esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato
promuovendo nei termini il processo esecutivo individuale contro il terzo,
posto che l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di
quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto
interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia. La regola non trova
deroga nemmeno nel disposto dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (applicabile
ratione temporis) che, nell'ipotesi di mancanza della notificazione del subentro dei
successori a titolo universale o particolare e degli aventi. causa, prevede che gli atti
giudiziari, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche e di interruzione della
prescrizione di esse, possono essere diretti contro il debitore iscritto;
in tale
eventualità, il privilegio riconosciuto al creditore fondiario è dato dalla possibilità di
promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore,
rivolgendo a quest'ultimo gli atti relativi, anche quando il bene sia stato venduto a
terzi” (Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, n.13940).
Peraltro, nell'atto di precetto impugnato, l'intimante ha precisato che:
7 ad ulteriore riprova dell'analogia della fattispecie in esame con quelle decise dalle summenzionate pronunce della S.C.
5. Conclusivamente, in applicazione dei superiori principi giurisprudenziali e dovendosi premettere che l'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione grava su chi ha esercitato il diritto (cfr. Cass.
26-2-2021 n. 5413), e che, nella specie, la società convenuta non ha soddisfatto tale onere probatorio, non avendo provato (né allegato, invero) di aver promosso, nei termini, il processo esecutivo individuale contro il terzo acquirente, vanno accolte le domande degli opponenti.
Pertanto, va dichiarata la nullità del precetto notificato il 7-12-2022 a
[...]
e , per intervenuta prescrizione del Pt_1 Parte_2
diritto di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile in questione ovvero sull'appartamento facente parte di un complesso edilizio sito in Patti (ME),
Frazione Mongiove, Via Grotte, individuato al fg. 13, part. 937 sub 12, cat.
A/2, su cui, in data 30.07.1993, era stata iscritta ipoteca ai nn. 19171/1838,
rinnovata in data 22.07.2013.
Ogni altra doglianza degli opponenti deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
8 aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia
(indeterminabile/complessità bassa).
Con riguardo all'autonoma istanza di condanna della parte soccombente alle spese per la fase denominata “cautelare”, la richiesta va disattesa posto che, nell'ordinanza del 22-02-2023, si era già evidenziato che non si trattava
“di un autonomo procedimento cautelare ma bensì di una fase incidentale interna al
procedimento principale n. 1814/2022”.
Non si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi la colpa grave o addirittura la mala fede nella condotta di atteso che “La Controparte_1
responsabilità ex art. 96,comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una
concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in
giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se
questa si rilevi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o
residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua
interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta
processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione
Civile, Sez. III, 12 luglio 2023 n. 19948).
Ne discende il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
9 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1814/2022 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto opposto per Parte_2
intervenuta prescrizione dell'ipoteca sul bene indicato in parte motiva;
2. Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e, per essa, quale mandataria al CP_2
pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali
(15%), IVA e CPA, come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria, da distrarsi in favore del procuratore degli attori, avv. Saverio
Sangiorgio, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Patti, il 26-04-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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