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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 68/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
Email_3elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4ed elettivamente domiciliato presso Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 CF_Resistente_3 -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 54038 Montignoso MS
Resistente_6 CF_Resistente_6 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_4 CF_Resistente_4 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_5 P.Iva_1Associazione Sportiva -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J0102615 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102617 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102618 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102602 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102605 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102607 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102606 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102610 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102619 IRPEF-ALTRO 2006 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102616 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020300907 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020300908 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020300909 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020300920 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010300952 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010300953 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010300956 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5V010101124 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5V010101125 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K010302868 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K010302984 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01T901800 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01T901805 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti indicati proponevano ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione che dichiarava la nullità dei precedenti giudizi per violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 14 D.lgs 546/1992 rimettendo al giudice di primo grado, avverso gli avvisi di accertamento ad essi notificati dall'Agenzia delle Entrate sedi di
Lucca, Pisa e Firenze.
La vicenda si era originata dall'accesso effettuato dall'Agenzia delle Entrate di Pisa presso la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Resistente_5 con sede in Indirizzo_1
in cui l'Ufficio riscontrava una amministrazione disordinata, carenza di documentazione che dimostrasse la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente. Ritenendo, pertanto, di trovarsi di fronte ad una società di persone, procedeva con accertamento induttivo sulla base della documentazione rinvenuta, timbrata ADS, da cui era stato possibile dedurre i ricavi, accertando maggiori redditi imponibili nei confronti di ADS e dei componenti del consiglio di amministrazione qualificati come società di persone.
Le parti eccepivano:
-mancata prova dell'esistenza di una società di fatto;
-erroneità degli avvisi di accertamento per avere stabilito la responsabilità dei singoli associati;
- l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione per omessa valutazione dei documenti prodotti in sede procedimentale;
- effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 148 comma 8 Tuir e all'art. 4 comma 7 DPR 633/1972;
- mancato rispetto dell'onere della prova;
decadenza dal potere di accertamento per l'anno 2003;
- scorporo dell'Iva dagli imponibili accertati quali redditi derivanti da attività commerciale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Lucca chiedendo, preliminarmente, di dichiarare
Resistente_6l'inammissibilità dei ricorsi in riassunzione da parte di con riguardo agli avvisi di accertamento n.
T8K010302868 e n. T8K010302984 per gli anni d'imposta 2005-2006 non essendo stati impugnati né gli avvisi né i ruoli che, pertanto, erano divenuti definitivi;
replicava, quindi alle eccezioni dedotte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Pisa contestando quanto dedotto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Firenze replicando puntualmente alle eccezioni.
Parte contribuente depositava memoria illustrativa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti annullando gli avvisi
Res_3 Res_4 Res_1di accertamento nei confronti delle parti , e;
dichiarava inammissibili i ricorsi per gli anni
Resistente_6d'imposta 2005-2006 proposti da;
respingeva nel resto. Condannava alle spese rispettivamente l'Agenzia delle Entrate nei confronti delle parti;
l'ADS e Resistente_6 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
Resistente_6 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in riferimento alla specifica posizione.
Appellano l'Agenzia delle Entrate di Firenze, Pisa e Lucca proponendo, altresì, appello incidentale, eccependo violazione/ falsa applicazione dell'art. 63 D.lgs 546/1992 e 115 c.p.c. in quanto le contestazioni circa l'accertata natura di società di fatto dell'ente e alla partecipazione a tale società dei componenti del consiglio direttivo sono state introdotte con il giudizio di riassunzione e, quindi , sono da ritenere motivi nuovi. Viene eccepita, inoltre, la violazione dell'art. 5 TUIR poiché correttamente l'Agenzia delle Entrate di Pisa aveva ricostruito ex art. 39 comma 2 e art. 41 DPR 600/ 1973 avendo ritenuto che l'ADS dissimulava una società in nome collettivo, così giustificando anche la ripresa nei confronti dei soci per la quota del 20% ciascuno.
Controdeducono ADS e i contribuenti Resistente_6, Resistente_2, Resistente_4, Resistente_1
sostanzialmente richiamando quanto già dedotto in primo grado e propongono appello incidentale.
Resistente_3 risulta deceduto in data 29.12.2021 e gli eredi hanno espressamente rinunciato all'eredità.
Sia l'Agenzia delle entrate di Lucca che le parti e la società hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, preliminarmente, che appare condivisibile la tesi dell'Amministrazione finanziaria circa la natura di società di fatto dell'associazione ritenuta a seguito dell'accesso in data 11.6.2009 presso la sede della medesima, come ritenuto anche dai giudici di primo grado. Dalla lettura degli atti si rileva che dalle verifiche svolte, infatti, erano emerse notevoli irregolarità con riguardo alla conservazione della documentazione contabile nonostante l'associazione risultasse ancora operativa;
solo successivamente, in data 5.11.2009, veniva presentata la denuncia di cessazione attività con data di cessazione retrodatata al 31.12.2005; non venivano, inoltre, rinvenuti né l'atto costitutivo registrato, né lo statuto né i libri sociali né individuati fruitori di servizi;
non risultava presentata alcuna dichiarazione dei redditi o a fini IVA;
a fronte dei documenti richiesti erano stati consegnati pochi documenti;
in sostanza, mancavano tutti quegli elementi previsti dal combinato disposto dell''art. 90 L. 289/2002 e dell'art. 148 DPR 917/1986, che, unitamente alla presenza di un'organizzazione orientata ai principi di democraticità e trasparenza, consentono alle associazioni sportive dilettantistiche di usufruire del regime di favore. L'offerta, poi, da parte dell'associazione di sevizi quali affitto di box, mantenimento e cura dei cavalli, organizzazione di corsi di formazione, di stage, di ricevimenti fanno ritenere che correttamente l'Ufficio ha ritenuto la natura di società di fatto commerciale e che la veste associativa fosse solo formale e finalizzata al godimento dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive senza scopo di lucro.
Con riferimento al motivo di appello proposto dall'Amministrazione si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento. Legittimamente, infatti, in presenza di una società commerciale di fatto l'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione del reddito ex art. 39 secondo comma e 41 DPR 600/1973 imputando il maggior reddito d'impresa accertato nella misura del 20% ciascuno ai componenti del consiglio direttivo in applicazione dell'art. 5 TUIR. Peraltro, le società di fatto, nel caso in cui si configuri l'esercizio di attività commerciale, sono assimilate alle società in nome collettivo;
le società di fatto sono da considerare, per presunzione assoluta, società di persone a cui va applicato il principio di trasparenza nella distribuzione degli utili secondo l'art. 5
TUIR. In proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel momento in cui l'associazione non riconosciuta , quale ente non commerciale, perde la natura di ente non commerciale, essa viene assoggettata, nel caso in cui si accerti che l'attività già associativa fosse svolta da più associati tra di loro alla disciplina degli enti collettivi commerciali. Di conseguenza, stante l'assenza di un formale contratto scritto di società tra i soci, l'attività commerciale svolta tra gli stessi deve ritenersi equiparabile a quella della società in nome collettivo irregolari. Nel qual caso, l'intenzionale esercizio in comune tra i soci di un'attività commerciale a scopo di lucro con il conferimento, a tal fine, dei necessari beni o servizi comporta l'applicazione del regime di trasparenza , atteso che la disciplina tributaria (art. 5, terzo comma, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917) non richiede, per la tassazione del reddito di una società di fatto, altro requisito se non la ravvisabilità nel suo oggetto dell'esercizio di un'attività commerciale, e che la costituzione di una società è ammessa anche per l'esercizio occasionale di attività economiche”. Pertanto, essendo il consiglio direttivo di un ente associativo l'organo esecutivo tenuto ad assumere le decisioni relative all'organizzazione e alle attività dell'ente medesimo non può pensarsi che i soci componenti non fossero coinvolti nell'attività sociale . Tanto più che la appartenenza all'organo esecutivo è un dato oggettivo e non contestato.
Va, infine, respinto l'appello incidentale proposto dalle parti;
la sentenza di primo grado deve essere confermata laddove ha individuato correttamente situazioni d'inammissibilità di motivi presentati per la prima volta in sede di riassunzione e situazioni di infondatezza nel merito;
infatti, le complessive censure mosse con l'appello incidentale risultano viziate dal non avere considerato il fatto che non è in discussione la natura commerciale o non commerciale dell'attività svolta dall'associazione, quanto l'avere ritenuto, l'Ufficio, una società in nome collettivo non avendo le parti contribuenti assolto l'onere della prova circa la natura di associazione senza scopo di lucro.
L'alternanza dei giudicati giustifica la compensazione delle spese .
P. Q. M
Il precedente dispositivo n. 5/2026 depositato il 2 gennaio 2026 deve intendersi sostituito dal “seguente”: la Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate con riferimento agli avvisi di accertamento nei confronti delle parti Resistente_2, Resistente_4, Resistente_1, Resistente_6 ; rigetta l'appello incidentale delle parti e compensa le spese del giudizio.
Firenze 2.12.2025
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 68/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
Email_3elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4ed elettivamente domiciliato presso Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 CF_Resistente_3 -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 54038 Montignoso MS
Resistente_6 CF_Resistente_6 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_4 CF_Resistente_4 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_5 P.Iva_1Associazione Sportiva -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J0102615 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102617 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102618 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102602 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102605 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102607 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102606 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102610 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102619 IRPEF-ALTRO 2006 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5J010102616 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020300907 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020300908 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020300909 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020300920 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010300952 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010300953 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010300956 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5V010101124 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5V010101125 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K010302868 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K010302984 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01T901800 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01T901805 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti indicati proponevano ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione che dichiarava la nullità dei precedenti giudizi per violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 14 D.lgs 546/1992 rimettendo al giudice di primo grado, avverso gli avvisi di accertamento ad essi notificati dall'Agenzia delle Entrate sedi di
Lucca, Pisa e Firenze.
La vicenda si era originata dall'accesso effettuato dall'Agenzia delle Entrate di Pisa presso la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Resistente_5 con sede in Indirizzo_1
in cui l'Ufficio riscontrava una amministrazione disordinata, carenza di documentazione che dimostrasse la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente. Ritenendo, pertanto, di trovarsi di fronte ad una società di persone, procedeva con accertamento induttivo sulla base della documentazione rinvenuta, timbrata ADS, da cui era stato possibile dedurre i ricavi, accertando maggiori redditi imponibili nei confronti di ADS e dei componenti del consiglio di amministrazione qualificati come società di persone.
Le parti eccepivano:
-mancata prova dell'esistenza di una società di fatto;
-erroneità degli avvisi di accertamento per avere stabilito la responsabilità dei singoli associati;
- l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione per omessa valutazione dei documenti prodotti in sede procedimentale;
- effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 148 comma 8 Tuir e all'art. 4 comma 7 DPR 633/1972;
- mancato rispetto dell'onere della prova;
decadenza dal potere di accertamento per l'anno 2003;
- scorporo dell'Iva dagli imponibili accertati quali redditi derivanti da attività commerciale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Lucca chiedendo, preliminarmente, di dichiarare
Resistente_6l'inammissibilità dei ricorsi in riassunzione da parte di con riguardo agli avvisi di accertamento n.
T8K010302868 e n. T8K010302984 per gli anni d'imposta 2005-2006 non essendo stati impugnati né gli avvisi né i ruoli che, pertanto, erano divenuti definitivi;
replicava, quindi alle eccezioni dedotte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Pisa contestando quanto dedotto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Firenze replicando puntualmente alle eccezioni.
Parte contribuente depositava memoria illustrativa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti annullando gli avvisi
Res_3 Res_4 Res_1di accertamento nei confronti delle parti , e;
dichiarava inammissibili i ricorsi per gli anni
Resistente_6d'imposta 2005-2006 proposti da;
respingeva nel resto. Condannava alle spese rispettivamente l'Agenzia delle Entrate nei confronti delle parti;
l'ADS e Resistente_6 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
Resistente_6 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in riferimento alla specifica posizione.
Appellano l'Agenzia delle Entrate di Firenze, Pisa e Lucca proponendo, altresì, appello incidentale, eccependo violazione/ falsa applicazione dell'art. 63 D.lgs 546/1992 e 115 c.p.c. in quanto le contestazioni circa l'accertata natura di società di fatto dell'ente e alla partecipazione a tale società dei componenti del consiglio direttivo sono state introdotte con il giudizio di riassunzione e, quindi , sono da ritenere motivi nuovi. Viene eccepita, inoltre, la violazione dell'art. 5 TUIR poiché correttamente l'Agenzia delle Entrate di Pisa aveva ricostruito ex art. 39 comma 2 e art. 41 DPR 600/ 1973 avendo ritenuto che l'ADS dissimulava una società in nome collettivo, così giustificando anche la ripresa nei confronti dei soci per la quota del 20% ciascuno.
Controdeducono ADS e i contribuenti Resistente_6, Resistente_2, Resistente_4, Resistente_1
sostanzialmente richiamando quanto già dedotto in primo grado e propongono appello incidentale.
Resistente_3 risulta deceduto in data 29.12.2021 e gli eredi hanno espressamente rinunciato all'eredità.
Sia l'Agenzia delle entrate di Lucca che le parti e la società hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, preliminarmente, che appare condivisibile la tesi dell'Amministrazione finanziaria circa la natura di società di fatto dell'associazione ritenuta a seguito dell'accesso in data 11.6.2009 presso la sede della medesima, come ritenuto anche dai giudici di primo grado. Dalla lettura degli atti si rileva che dalle verifiche svolte, infatti, erano emerse notevoli irregolarità con riguardo alla conservazione della documentazione contabile nonostante l'associazione risultasse ancora operativa;
solo successivamente, in data 5.11.2009, veniva presentata la denuncia di cessazione attività con data di cessazione retrodatata al 31.12.2005; non venivano, inoltre, rinvenuti né l'atto costitutivo registrato, né lo statuto né i libri sociali né individuati fruitori di servizi;
non risultava presentata alcuna dichiarazione dei redditi o a fini IVA;
a fronte dei documenti richiesti erano stati consegnati pochi documenti;
in sostanza, mancavano tutti quegli elementi previsti dal combinato disposto dell''art. 90 L. 289/2002 e dell'art. 148 DPR 917/1986, che, unitamente alla presenza di un'organizzazione orientata ai principi di democraticità e trasparenza, consentono alle associazioni sportive dilettantistiche di usufruire del regime di favore. L'offerta, poi, da parte dell'associazione di sevizi quali affitto di box, mantenimento e cura dei cavalli, organizzazione di corsi di formazione, di stage, di ricevimenti fanno ritenere che correttamente l'Ufficio ha ritenuto la natura di società di fatto commerciale e che la veste associativa fosse solo formale e finalizzata al godimento dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive senza scopo di lucro.
Con riferimento al motivo di appello proposto dall'Amministrazione si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento. Legittimamente, infatti, in presenza di una società commerciale di fatto l'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione del reddito ex art. 39 secondo comma e 41 DPR 600/1973 imputando il maggior reddito d'impresa accertato nella misura del 20% ciascuno ai componenti del consiglio direttivo in applicazione dell'art. 5 TUIR. Peraltro, le società di fatto, nel caso in cui si configuri l'esercizio di attività commerciale, sono assimilate alle società in nome collettivo;
le società di fatto sono da considerare, per presunzione assoluta, società di persone a cui va applicato il principio di trasparenza nella distribuzione degli utili secondo l'art. 5
TUIR. In proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel momento in cui l'associazione non riconosciuta , quale ente non commerciale, perde la natura di ente non commerciale, essa viene assoggettata, nel caso in cui si accerti che l'attività già associativa fosse svolta da più associati tra di loro alla disciplina degli enti collettivi commerciali. Di conseguenza, stante l'assenza di un formale contratto scritto di società tra i soci, l'attività commerciale svolta tra gli stessi deve ritenersi equiparabile a quella della società in nome collettivo irregolari. Nel qual caso, l'intenzionale esercizio in comune tra i soci di un'attività commerciale a scopo di lucro con il conferimento, a tal fine, dei necessari beni o servizi comporta l'applicazione del regime di trasparenza , atteso che la disciplina tributaria (art. 5, terzo comma, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917) non richiede, per la tassazione del reddito di una società di fatto, altro requisito se non la ravvisabilità nel suo oggetto dell'esercizio di un'attività commerciale, e che la costituzione di una società è ammessa anche per l'esercizio occasionale di attività economiche”. Pertanto, essendo il consiglio direttivo di un ente associativo l'organo esecutivo tenuto ad assumere le decisioni relative all'organizzazione e alle attività dell'ente medesimo non può pensarsi che i soci componenti non fossero coinvolti nell'attività sociale . Tanto più che la appartenenza all'organo esecutivo è un dato oggettivo e non contestato.
Va, infine, respinto l'appello incidentale proposto dalle parti;
la sentenza di primo grado deve essere confermata laddove ha individuato correttamente situazioni d'inammissibilità di motivi presentati per la prima volta in sede di riassunzione e situazioni di infondatezza nel merito;
infatti, le complessive censure mosse con l'appello incidentale risultano viziate dal non avere considerato il fatto che non è in discussione la natura commerciale o non commerciale dell'attività svolta dall'associazione, quanto l'avere ritenuto, l'Ufficio, una società in nome collettivo non avendo le parti contribuenti assolto l'onere della prova circa la natura di associazione senza scopo di lucro.
L'alternanza dei giudicati giustifica la compensazione delle spese .
P. Q. M
Il precedente dispositivo n. 5/2026 depositato il 2 gennaio 2026 deve intendersi sostituito dal “seguente”: la Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate con riferimento agli avvisi di accertamento nei confronti delle parti Resistente_2, Resistente_4, Resistente_1, Resistente_6 ; rigetta l'appello incidentale delle parti e compensa le spese del giudizio.
Firenze 2.12.2025