Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2024, proposto da
LE SP, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mirabella Eclano, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla Sentenza n. 874/2024 del T.A.R. Campania Sez. I di SA del 10 aprile 2024, pubblicata in data 22 aprile 2024, notificata in data 5 giugno 2024, assunta a protocollo dell’ente al n. 6174 del 6 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 24 settembre 2024 e depositato il successivo 26 settembre il sig. SP LE ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato disposto l’obbligo del Comune di Mirabella Eclano “ di dare corso, senza alcun indugio, alla domanda di accesso di parte ricorrente, provvedendo all’ostensione dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste e indicate nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della presente sentenza ”.
2. Il ricorrente ha esposto che, successivamente alla pronuncia della sentenza (non impugnata e pertanto passata in giudicato):
- il Comune ha trasmesso a mezzo pec, in data 25 giugno 2024, “ una comunicazione, peraltro priva degli allegati in essa indicati, contenente una tabella illeggibile, non esaustiva dell’istanza di accesso del ricorrente ” (ricorso, pag. 3);
- il ricorrente, con missiva del 26 giugno 2024, ha contestato il contenuto della comunicazione ricevuta, diffidando l’amministrazione “ a provvedere nei termini di cui alla sentenza n. 874/2024 ”;
- la citata diffida è rimasta priva di riscontro.
Pertanto, a fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione, il deducente ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione della sentenza in esame, disponendo, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, si insedi e provveda; ha altresì chiesto di “ fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ”.
3. Non si è costituito l’intimato Comune.
4. Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve infatti rilevarsi che:
- con l’istanza di accesso a suo tempo formulata il ricorrente aveva chiesto di conoscere la “ disponibilità di tutti i fondi ex L. n. 219/81 e ss. sul relativo capitolo di spesa, dalla sua primigenia ad oggi; i pagamenti compiuti sui detti fondi negli ultimi cinque anni; l'elenco di tutti gli aventi diritto con e senza priorità e le somme loro erogate e/o recuperate; tutti gli atti relativi all’utilizzo ed al riparto di detti fondi; tutto il contenzioso relativo alla L. 219/81 e ss.; tutte le comunicazioni relative al rifinanziamento di detti fondi, regionali e statali; la giusta motivazione, non quella formulata con lessico convenzionale o in stile stereotipata, della disertata erogazione dei contributi di ricostruzione in favore degli aventi diritto ”;
- la sentenza epigrafata ha disposto l’obbligo del Comune di Mirabella Eclano “ di dare corso, senza alcun indugio, alla domanda di accesso di parte ricorrente, provvedendo all’ostensione dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste e indicate ”;
- la comunicazione inviata dall’amministrazione in esecuzione della sentenza contiene una tabella riepilogativa la quale – oltre ad essere priva degli allegati ivi richiamati – non reca, in modo intellegibile, tutte le informazioni oggetto della richiesta ostensiva.
Avuto riguardo alle risultanze in atti, deve dunque ritenersi persistente il denunciato inadempimento degli obblighi accertati con la sentenza suindicata, divenuta irrevocabile; le statuizioni in essa contenute risultano infatti, allo stato, non aver ricevuto piena esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio.
6. Deve pertanto ordinarsi al Comune di Mirabella Eclano di provvedere all’ostensione – in modo pienamente intellegibile nonché completo ed esaustivo - dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste e indicate nella sentenza azionata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della presente sentenza.
7. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Avellino, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il successivo termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, alla esibizione dei documenti richiesti. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
8. Deve invece essere allo stato respinta la domanda di liquidazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. considerato che l’amministrazione non è rimasta del tutto inerte.
9. Gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono posti conseguentemente a carico del Comune; tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa, il Collegio ne ritiene congrua la determinazione nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Mirabella Eclano al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO