Sentenza breve 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/05/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05629/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 5629 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di genitori, esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Armando Mangiapia, Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
del provvedimento di assegnazione ore di sostegno, recante -OMISSIS-, con il quale il Dirigente Scolastico dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione, al giovane -OMISSIS-, di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025;
d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-” Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza, n. 2603 del 9.12.2024, la Sezione così regolava la fase cautelare del presente giudizio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore è affetto da “-OMISSIS-”, e per tale patologia è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della l. 104/92”;
frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe 1° superiore dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-”, sito in Napoli, con frequenza scolastica effettiva di n. 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00);
egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 30 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, gli ha assegnato 18 ore di sostegno, giusta il provvedimento gravato;
Rilevato, altresì, che la diagnosi funzionale in atti prescrive il sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità e che il P.E.I. a.s. 2023-2024, in sede di verifica finale, prevedeva l’assegnazione di 30 ore di sostegno settimanali, per le ragioni ivi enunciate;
Rilevato che dalla stessa relazione del d.s. dell’Istituto resistente, depositato in giudizio dall’Amministrazione, s’evince che: “(…) Nonostante il parere del GLO d'Istituto sia stato recepito dalla scrivente e utilizzato per la formulazione della richiesta, agli Uffici preposti, di dotazione organica di sostegno per il corrente anno scolastico, visto il contingente assegnato al nostro Istituto e considerate le numerose situazioni di gravità in carico alla nostra scuola, è stato possibile attribuire al minore, per l'a.s. 2024/25, solo n. 18 ore”;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e non essendo ancora stato redatto il PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore, tenute altresì presenti le risultanze della diagnosi funzionale, della verifica finale del precedente P.E.I. e di quanto riferito dal d.s. dell’Istituto resistente, e sopra riportato;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura pari all’intero tempo-scuola (30 ore);
Considerato che a detti principi la Scuola s’ispirerà anche nella redazione del P.E.I. per il corrente a.s. e che è quindi opportuno rinviare alla camera di consiglio del 30 aprile 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare”;
Rilevato che, dopo la pronuncia della citata ordinanza cautelare, parte ricorrente depositava in giudizio note conclusive, in cui rappresentava che “in data 9/12/2024 è stata pubblicata ordinanza cautelare n. 2603/2024 con la quale il TAR Campania – Napoli accoglieva la domanda cautelare proposta e, per l’effetto, ordinava all’amministrazione scolastica intimata di rideterminare l’assegnazione delle ore di sostegno al minore”; che “l’ordinanza cautelare è stata ottemperata dall’Amministrazione e l’Istituto Scolastico ha provveduto, successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza, ad assegnare al minore un insegnante di sostegno per tutto il tempo scuola”; e, “alla luce della soccombenza dell’Amministrazione resistente”, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva la condanna alle spese dell’Amministrazione in favore dei procuratori;
Rilevato che all’odierna udienza in camera di consiglio il ricorso passava in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente deciso con sentenza breve che lo dichiari improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, giusta quanto dichiarato da parte ricorrente ed in assenza di repliche da controparte, e condanni le Amministrazioni Scolastiche resistenti – in solido tra loro – al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, liquidati come da dispositivo, per soccombenza virtuale, con attribuzione al difensore dei medesimi ricorrenti, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dei medesimi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.