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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/10/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER OT, ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4792/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Fiorentino De Leo che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 agosto 2022 , lamentando l'ingiusta revoca a Parte_1 seguito della visita di revisione del febbraio 2022, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 4235/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che accertava una invalidità del 67%, inferiore al minimo di legge (74%). Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 13 settembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto status.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 2 ottobre 2025 dal deposito telematico di CP_1 note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che la ricorrente
è affetta da “insufficienza renale cronica secondo stadio con anemia secondaria. ipertensione arteriosa. disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso. tiroidite di hashimoto” ma attesa la mancata valutazione di alcune patologie esistenti si è reso necessario il rinnovo delle indagini.
Di contro, il nuovo consulente ha diagnosticato “-poliartropatia, gonartrosi, discoartrosi >
c5 c6 , c6 c7 e d l5 s1 con alterazione posturale complessa a medio grave incidenza funzionale analogia cod.7004 55 - irc ii grado (aggravatosi al iii grado) cod.6482 40% - miocardiopatia ipertensiva 2a classe nyha cod 644 241 - s. ansioso depressiva cod. 2205 25 in 54-55enne con bmd 33 30 in mediocri condizioni generali”, precisando che “Il gruppo principale delle infermità
è costituito dalla patologia a livello osteoarticolare, miocardico, dismetabolico renale e neurologico con deficit allo stato attualmente diagnosticato di NON prevedibile benefico effetto con cicli di cure mediche e tale da SI giustificare la concessione dell'assegno d'invalidità civile procurando un'invalidità del 88%(ottantotto). NON condivisibile l'interruzione della corresponsione del beneficio pensionistico del 22.02.2022 dall' così come il parere nella CP_1 relazione dell'ATP, per l'assenza di obiettivazione all'apparato osteoarticolare, ove il quadro clinico semeiologico ha una importante valenza organo disfunzionale. Da cui si ritiene di dover ripristinare il beneficio della corresponsione dell'assegno d'invalidità civile sospeso dopo la visita di revisione del 22.02.2022.”.
L'accertamento effettuato dal dr. Cammaroto, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione fin dalla data di revisione.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in
(1.168,5 ATP + 2.695,5 opp =) 3.864 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste, inoltre, a definitivo carico dell' le spese della consulenza d'ufficio, liquidate CP_1 separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario (invalidità all'88%) per fruire Parte_1 dell'assegno di invalidità civile dal 22 febbraio 2022;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente le spese del CP_1 giudizio, liquidate complessivamente in 3.864 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 3.10.2025
Il Giudice del lavoro
ER OT
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