Art. 6.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i criteri risultanti dalla predetta Convenzione e dall'annesso verbale finanziario, le norme necessarie per l'esecuzione della Convenzione stessa al fine anche di consentire la costituzione della Societa' italiana, prevista dall'art. 2 della Convenzione, e l'approvazione del relativo statuto.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i criteri risultanti dalla predetta Convenzione e dall'annesso verbale finanziario, le norme necessarie per l'esecuzione della Convenzione stessa al fine anche di consentire la costituzione della Societa' italiana, prevista dall'art. 2 della Convenzione, e l'approvazione del relativo statuto.