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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 190/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di GI RI, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio (art. 392 c.p.c.) iscritta al n. 190/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F. C.F._5 Parte_6
), n.q. di eredi di , deceduta l'8/10/2023; C.F._6 Persona_1
(C.F. , (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
e (C.F. ), n.q, di C.F._8 Parte_9 C.F._9
eredi di , deceduta il 25/05/2002; Persona_2
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(C.F. e (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), n.q. di eredi di , deceduta l'1/03/2002; C.F._11 Persona_3
tutti con gli avv.ti GIUSEPPA TROPIA (C.F. CodiceFiscale_12
e SA UT (C.F. Email_1 C.F._13
pec: Email_2
-appellanti e ricorrenti in riassunzione- nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco p.t. e Controparte_1 P.IVA_1 qui di seguito anche solo “ o , con l'avv. GIUSEPPE Controparte_1 CP_2
IO ME (C.F. ; CodiceFiscale_14 Email_3
-appellato e convenuto in riassunzione- nonché di
(C.F. ), erede di e qui Parte_6 C.F._15 Persona_4
costituita per il tramite del suo Amministratore di Sostegno (A.d.S.) CP_3
(C.F. ), con l'Avv. ROBERTO ORLANDO (C.F.
[...] C.F._16
CodiceFiscale_17 Email_4
-chiamata in riassunzione-
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. [a seguito di pronuncia della SS n.
3035/2020 (proc. n. 9788/2018) del 10/02/2020 cassante la pronuncia della Corte d'Appello di GI RI n. 124/2017 (proc. n. 166/2008) del 27/02/2017] dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di GI RI n. 35/2007, pubblicata in data 12/02/2007 ed emessa a definizione del proc. n. 2585/1988 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
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Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.10.1988 [cfr. relata in calce all'atto di citazione, con ricezione da parte del convenuto appunto in data “26·10·88”] i CP_1
germani e (quali eredi del padre Parte_3 Persona_3
), nonché i germani , , Persona_5 Persona_4 Persona_2 Pt_2
e (quali eredi del padre
[...] Persona_6 Persona_1 [...]
) hanno instaurato, innanzi al Tribunale di GI RI, il giudizio di prime cure Per_7
(proc. n. 2585/1988), evocando in giudizio il e ivi rappresentando che: Controparte_1
(1) con decreto del 22.06.1977, nell'ambito di procedura di espropriazione per pubblica utilità finalizzata alla sistemazione viaria delle zone sud dell'abitato di era stata Controparte_1 disposta l'occupazione d'urgenza riguardante alcuni beni (terreni - al fg. 19, p.lla 193 e al fg.
19, p.lla 429 - e relativi fabbricati - per la produzione e il deposito di ceste per imballaggi) di proprietà dei loro rispettivi dante causa per Persona_5 Parte_3
e , nonché per ,
[...] Persona_3 Persona_7 Persona_4 [...]
, , e ); Per_2 Parte_2 Persona_6 Persona_1
(2) pur dopo la scadenza dell'occupazione non era stato emesso alcun decreto di esproprio, sicché essi attori aveva interesse a conseguire tutti i danni derivanti dalla predetta occupazione abusiva e illegittima.
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I.1.2.- In tale giudizio si è poi costituito il contestando le avverse Controparte_1
prospettazioni ed eccependo in particolare:
(1) la mancata prova dello svolgimento di attività industriale o artigianale sui terreni occupati;
(2) l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti, l'escussione di testi e l'espletamento di approfondimento peritale, è stata emessa la sentenza qui appellata (n. 35/2007 del 12/02/2007), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) accolto la domanda attorea e condannato il a pagare € 98.648,20, oltre accessori CP_1
(interessi legali sulle somme devalutate - € 39.506,69 - da rivalutare dal luglio 1983 e fino al soddisfo);
(2) regolato le spese di giudizio e di C.T.U., poste a carico del convenuto. CP_1
I.2.1.- In seguito, con primigenio atto di appello originante il proc. n. 166/2008 R.G. le parti
, , , , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_4
, nonché gli eredi delle parti nelle more decedute - per Parte_3
(deceduta il 25.05.2002), i suoi eredi , Persona_2 Parte_7 [...]
e ; per (deceduta l'1.03.2002), i suoi Parte_8 Parte_9 Persona_3
eredi e – hanno formulato gravame avverso il Parte_10 Parte_11
quantum del risarcimento loro riconosciuto nella menzionata sent. n. 35/2007, chiedendo il ristoro in base al valore venale [e non già secondo l'art. 5 bis, comma 7 bis, del D.L. 331/92
(conv. con mod. nella L. 359/92)] e comunque elevando il valore indicato dal C.T.U. e condiviso in sentenza.
I.2.2.- Si è poi costituito in tale giudizio d'appello anche il contestando Controparte_1
le avverse prospettazioni e in particolare eccependo, anche tramite appello incidentale e richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c.:
(1) la prescrizione, quinquennale, dell'azione risarcitoria;
(2) l'inammissibilità della prova testimoniale assunta in primo grado;
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(3) l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, poiché devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
I.2.3.- Con provvedimento del 15.-16.04.2009 è stata poi accolta la predetta richiesta ex art. 283 c.p.c. [in ragione, in particolare, della rilevanza dell'importo e della non palese infondatezza dell'eccezione di prescrizione] ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- All'esito di tale procedimento di gravame è stata poi emessa la sentenza n. 124/2017 del 27.02.2017, nella quale la Corte d'Appello di GI RI ha:
(1) accolto l'appello, riconoscendo: (i) un danno patrimoniale di € 46.101,49, su cui calcolare gli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dall'11.07.1977 al soddisfo;
(ii) un danno non patrimoniale in misura coincidente agli interessi legali sulla somma di € 46.101,49 rivalutata di anno in anno dall'11.07.1977 al soddisfo;
(iii) il danno relativo ai macchinari negli edifici in € 774,68, oltre interessi legali dall'11.07.1977 al soddisfo;
(2) confermato le residue statuizioni della sentenza gravata;
(3) condannato il appellato al pagamento delle spese dell'appello. CP_1
I.3.1.- Avverso tale pronuncia è stato poi proposto ricorso per SS dal CP_1
il quale ha così instaurato il proc. n. 9788/2018 R.G. e ivi in particolare:
[...]
(1) il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo [1° e 4° motivo di ricorso];
(2) contestato la non corretta quantificazione del danno patrimoniale [2° motivo del ricorso] e l'erroneo riconoscimento del danno non patrimoniale [3° motivo del ricorso].
I.3.2.- Con atto notificato il 4.05.2018 hanno poi presentato controricorso in SS le Par parti;
, Parte_1 Parte_2 Parte_7
[...]
e (eredi di ); Parte_8 Parte_9 Persona_2 Pt_4
(procuratore generale della madre ); (erede
[...] Persona_1 Parte_6
di , nelle more deceduta); e infine Persona_4 Parte_3
e (eredi di ), contestando le Parte_10 Parte_11 Persona_3
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avverse prospettazioni e chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità o comunque rigettare l'avversa impugnazione.
I.3.3.- All'esito, poi, del giudizio innanzi alla S. Corte, quest'ultima, con l'ordinanza n.
3035/2020 del 10/02/2020, ha cassato la sentenza n. 124/2017 della Corte d'Appello di
GI RI (alla quale ha rinviato, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità) e ha ivi in particolare:
(A) rigettato i motivi di ricorso - 1° e 4° - relativi al difetto di giurisdizione [cfr. pagg. 4-8, punti 1.-1.6., della pronuncia n. 3035/2020, nonché supra, sub I.3.1., punto (1)];
(B) accolto, invece, i motivi di ricorso – 2° e 3° - riguardanti l'importo del risarcimento [cfr. pagg. 8-17, punti 2.-3.6., della pronuncia n. 3035/2020, nonché supra, sub I.3.1., punto (2)], attesa la necessità di: (1) stimare il valore della proprietà alla “data della rinuncia abdicativa degli attori”, e dunque al “26/10/1988” e “non già” “l'11/7/1977” (cfr. pag. 12, 1° cpv., della pronuncia n. 3035/2020); (2) procedere alla “liquidazione del danno da occupazione illegittima” “separatamente” “da quello derivante dalla perdita di proprietà del terreno” e
“valuta[ndo]” “in relazione a tale pretesa” “i presupposti dell'estinzione per prescrizione quinquennale”, e dunque per il solo “intervallo” “dal luglio all'ottobre 1983” (cfr. pag. 13,
2°, 3° e 4° cpv., della pronuncia n. 3035/2020); (3) espungere, infine, il “danno non patrimoniale” riconosciuto in appello, “non” essendo “mai stata formulata una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale corredata dalle necessarie allegazioni in fatto in ordine al pregiudizio patito” (cfr. pag. 17, 2° cpv., della pronuncia n. 3035/2020).
I.4.1.- A fronte di ciò, con atto ex art. 392 c.p.c. notificato in data 7.04.2021 le parti
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
(quale procuratore generale di ), ,
[...] Persona_1 Parte_7 [...]
e (quali eredi di ) e infine Parte_8 Parte_9 Persona_2
e (quali eredi di ) hanno poi Parte_10 Parte_11 Persona_3
riassunto il procedimento e instaurato l'odierno giudizio di rinvio (n. 190/2021 R.G.), ivi
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deducendo che la pronuncia cassatoria della S. Corte avesse a loro avviso dato le seguenti indicazioni:
(1) quantificazione del danno per la perdita della proprietà degli immobili alla data del
26/10/1988 e non già all'11/7/1977;
(2) quantificazione separata del danno per l'occupazione illegittima dei beni, tenendo conto del valore degli stessi riferito al 1983 e per il periodo fino alla proposizione dell'azione risarcitoria (ottobre 1988), oltre interessi, rivalutazione e maggior danno (rendimento medio dei BOT);
(3) conferma, invece, dell'indennità da occupazione legittima (€ 8.191,00) e per il valore dei macchinari negli edifici (€ 774,68), trattandosi di importi già riconosciuti e non incisi dall'ordinanza della S. Corte.
I.4.2.- Con comparsa del 23.09.2021 si è poi costituito in riassunzione il Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) la non riconoscibilità del “maggior danno”, poiché non precedentemente richiesto, né oggetto di pregressi pronunciamenti;
(2) la non debenza di alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale, avendo su esso definitivamente provveduto la SS con l'accoglimento del 3° motivo.
I.4.3.- Con comparsa del 21.08.2023 si è costituita altresì, per il tramite del figlio e
[...]
, anche [di cui pertanto revocare, come in Controparte_4 Parte_6
dispositivo, la contumacia previamente dichiarata (con provvedimento dell'11.-12.11.20219)] chiedendo di condannare il al risarcimento dei danni subiti oltre interessi Controparte_1
fino al saldo secondo i principi stabiliti dalla Corte di SS con la pronuncia del
10/02/2020 num. 3035.
I.4.4.- Nel corso del giudizio di rinvio, poi:
(a) è intervenuto il decesso della parte (8.10.2023), in luogo della quale si Persona_1
sono costituiti, con comparsa del 14.02.2024, i suoi figli Parte_4 Pt_4
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e , riportandosi integralmente a tutto quanto Parte_5 Parte_6 dedotto, eccepito e richiesto nell'atto di riassunzione e chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni;
(b) sono stati disposti n. 2 supplementi peritali (cfr. C.T.U. del 22.11.2023 e integrazione del
15.05.2025).
I.4.4.- All'esito il presente giudizio di rinvio è stato poi rimesso all'udienza collegiale del
16.10.2025 dal C.I., dopo precisazione delle conclusioni innanzi a sé e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 5.06.2025 [trattandosi di procedimento soggetto all'art. 352, comma I, c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente - “l'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190”] e infine assegnato a sentenza con provvedimento collegiale del 17.10.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rammentare che:
(1) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, altresì richiamando
Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata e non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(2) il presente procedimento scaturisce poi da pronuncia di cassazione con rinvio della S.
Corte (n. 3035/2020 del 10/02/2020 - v. supra, sub I.3.3.), trattandosi dunque di un giudizio ontologicamente “chiuso”, nel quale occorre rigorosamente e strettamente “uniformarsi” al
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“principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte” di legittimità (cfr. artt. 384, comma II, c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.), la cui pronuncia è qui munita non già del consueto valore persuasivo, ma di forza vincolante ed effetto preclusivo, avendo, come osservato anche in dottrina, un vero e proprio “effetto normativo”;
(3) il giudizio di rinvio costituisce, sotto tale angolo visuale, non già un giudizio autonomo, ma una vera e propria fase (rescissoria) del giudizio di cassazione, nel quale occorre pertanto strettamente e rigorosamente attuare la “normazione concreta” della S. Corte e trarne le relative conseguenze, risultando radicalmente preclusa qualsivoglia nuova valutazione sia sui fatti già acquisiti al processo, sia sulla qualificazione giuridica del rapporto controverso, sia sul principio stabilito dalla S. Corte [al quale occorre esclusivamente uniformarsi, realizzando tutte le opportune modifiche, e ovviamente non rimeditabile o in alcun modo scrutinabile – trattandosi invero di “sindacato” che “non [è] consentito mai e in nessun caso”], sia sul complessivo quadro sotteso, tanto giuridico [occorrendo attenersi al dictum pur “se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza”] quanto fattuale
[risultando evidentemente inammissibile ogni nuova questione solo qui introdotta (e.g. la domanda di “maggior danno” in base al “rendimento medio dei BOT”, fatta valere dagli istanti in riassunzione solo in questa sede e dunque di cui è ovviamente preclusa ogni delibazione), non potendo chiaramente invocarsi in senso contrario la possibilità, prevista ratione temporis, di formulare domande nuove fino alla precisazione delle conclusioni – trattandosi di possibilità già all'epoca limitata al solo giudizio di 1° grado e in ogni caso senz'altro non rilevante nel giudizio di rinvio, atteso che “in sede di rinvio non sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti” e che a mente dell'inderogabile disposto di cui all'art. 394, comma III, c.p.c. (non modificato da alcuna novella) “nel giudizio di rinvio” “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”)], [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
28/02/2024, n. 5253; Cass. civ., 24/10/2019, n. 27337; Cass. civ., 19/02/2015, n. 3320; Cass.
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civ., 06/04/2004, n. 6707; Cass. civ., 25/05/2001, n. 7176; Cass. civ., 09/02/2000, n. 1437;
Cass. civ., 19/06/1998, n. 6126; Cass. civ., 25/09/1997, n. 9398].
IV.- Chiarito quanto precede, nel merito e in base al vincolante pronunciamento della S. Corte qui da attuarsi [v. supra, sub III., punti (2) e (3)] occorre poi accogliere, per quanto di ragione, sia l'appello principale avanzato dai privati istanti, sia l'appello incidentale fatto valere dal e pertanto riformare, nei termini e per le motivazioni qui di seguito Controparte_1
esposte, la sentenza di prime cure.
V.- A tal riguardo è del tutto pacifico che il thema decidendum risulta ormai limitato al solo quantum del risarcimento da riconoscere agli eredi delle parti e Persona_5 [...]
(qui di seguito anche solo “eredi , con dizione pacificamente comprensiva Per_7 Per_1
anche della parte chiamata in riassunzione – trattandosi di altra erede di Persona_4
e dunque anch'essa rientrante negli “eredi ”) per l'occupazione abusiva intervenuta nel Per_1
1977 e riguardante alcuni loro beni (terreni e fabbricati siti in e in particolare Controparte_1
al fg. 19, p.lle ex 193 e 429, oggi p.lla 832), essendo ormai irretrattabile sia l'an dell'illecito, sia la giurisdizione del giudice ordinario [cfr. pagg. 4-8, punti 1.-1.6., della pronuncia cassatoria n. 3035/2020] e risultando quindi ancora sub iudice esclusivamente la misura del ristoro da accordarsi o, più precisamente, solo alcuni profili di quest'ultima, essendo la vincolante pronuncia della S. Corte intervenuta, come detto [v. supra, sub I.3.3.], esclusivamente su alcuni specifici aspetti del predetto ristoro.
V.1.- E infatti, nella pronuncia cassatoria si è prescritto di rimeditare le statuizioni già assunte solo con riguardo:
(1) al danno da perdita della proprietà – da determinare non già al momento dell'occupazione
(l'11.07.1977), bensì al tempus dell'azione giudiziale degli attori (26.10.1988) [cfr. pag. 12,
1° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020, all'esito del par.
2.4. della stessa];
(2) al danno da occupazione illegittima – da liquidare separatamente dal risarcimento del danno da perdita della proprietà nonché valutando la prescrizione eccepita dal [cfr. CP_1
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pag. 13, 2°, 3° e 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020, all'esito del par.
2.6. della stessa]
(3) al danno non patrimoniale – da totalmente espungersi, trattandosi di domanda mai formulata [cfr. pag. 17, 2° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020, all'esito della valutazione del 3° motivo di ricorso].
V.2.- A fronte di ciò, sono da ritenersi ormai irrevocabili [poiché non oggetto di impugnativa, né, conseguentemente, di pronuncia della S. Corte] le ulteriori voci di danno, costituite, in particolare:
(A) dal danno per i macchinari – voce già riconosciuta nei precedenti gradi e, in quanto non incisa dalla riforma, da confermarsi per il quantum già accordato, pari a “€ 774,68” [cfr. pag.
12, 2° cpv., della sentenza n. 124/2017 della Corte d'Appello di GI RI, non cassata a tal proposito e confermativa, a tal riguardo, del “valore venale dei … macchinari” già accordato in prime cure (cfr. pag. 5 della sentenza n. 35/2007 del Tribunale di GI
RI)];
(B) dall'indennità per occupazione legittima, spettante per il periodo di efficacia del provvedimento occupativo del 1977 e di conseguente occupazione “legittima” dei fondi
(dall'11.07.1977 fino all'11.07.1983) e quantificata in misura pari a “€ 8.191,00” [come quantificata dal C.T.U. di 1° grado e già riconosciuta sia in prime cure (cfr. il riferimento all'“indennità da occupazione legittima” a pag. 5 della sentenza n. 35/2007 del Tribunale di
GI RI), sia nella primigenia sentenza d'appello (ivi ribadendosi “l'indennità per occupazione legittima” pari a “€ 8.191,00” - cfr. pag. 12, 1° cpv., della sentenza n. 124/2017 della Corte d'Appello di GI RI), la cui mancata impugnazione e caducazione a tal riguardo è stata espressamente sancita anche nella vincolante pronuncia a cui qui attenersi
(avendo la Corte di legittimità appunto specificato “che l'indennità di occupazione legittima liquidata in sentenza non è stata oggetto dell'impugnazione del ”: cfr. Controparte_1
pag. 13, 1° cpv., dell'ordinanza n. 3035/2020)].
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V.3.- Tale irretrattabilità, giova osservare, ovviamente si estende anche agli accessori spettanti su tali somme, essendo stati a tal riguardo riconosciuti e dunque risultando qui esclusivamente accordabili (trattandosi di statuizione in alcun modo rimeditabile, poiché anch'essa non incisa dalla pronuncia cassatoria e dunque passata in giudicato) i soli “interessi legali” [cfr., con specifico rifermento ai “macchinari” (risultando l'indennità di occupazione legittima un “debito di valuta” e dunque di per sé insuscettibile di rivalutazione – cfr., ex aliis,
TSAP, 22/09/1989), pag. 12, 2° cpv., ult. inciso, della sentenza d'appello n. 124/2017, non gravata sul punto] – salva mera necessità [in ossequio al vincolante dictum della S. Corte e al
“momento consumativo dell'illecito” ivi fissato (cfr. ancora pag. 12, 1° cpv., dell'ordinanza n.
3035/2020), trattandosi di rettifica logicamente discendente e dipendente dalla pronuncia cassatoria qui da attuarsi] di adeguarne la decorrenza, come evidente e in luogo dell'erroneo dies a quo indicato nella sentenza n. 124/2017 (11/07/1977), dalla domanda (26.10.1988) e sino al soddisfo.
VI.- Ciò chiarito e venendo invece ai profili sub iudice [v. supra, sub V.1.] e ancora scrutinabili [trattandosi di questioni su cui, a seguito dell'appello e della pronuncia cassatoria, si è “riap[erta] la cognizione” e non coperte da “giudicato interno”, il quale, giova rammentare, “non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia” (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
10/01/2024, n. 952; Cass. civ., 19/10/2022, n. 30728 e Cass. civ., 8/10/2018, n. 24783)], alcun particolare approfondimento si impone per il profilo indicato supra, sub V.1., punto (3), i.e. il danno non patrimoniale [avendo la S. Corte già evidenziato a tal proposito, in integrale accoglimento del 3° motivo di ricorso del la mancata formulazione di Controparte_1
alcuna specifica domanda da parte dei privati istanti nonché il difetto di alcuna statuizione a tal riguardo nella sentenza di prime cure (pacificamente non impugnata sul punto) e dunque senz'altro non spettando alcun importo a tal riguardo (cfr. pagg. 13-17, punti 3.-3.6., della
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pronuncia cassatoria n. 3035/2020)], occorrendo invece svolgere le considerazioni che seguono sia sul danno da occupazione illegittima [v. infra, sub VII.-VII.3.], sia sul danno da perdita della proprietà [v. infra, sub VIII.-VIII.8.].
VII.- Prendendo le mosse, in particolare, dal danno da occupazione illegittima [v. supra, sub
V.1., punto (2)], da liquidarsi “separatamente da quello derivante dalla perdita di proprietà”
[cfr. pag. 13, 2° cpv., dell'ordinanza n. 3035/2020 della S. Corte], occorre osservare che nella pronuncia cassatoria si è prescritto di determinarlo rigorosamente attenendosi alle seguenti
(vincolanti) indicazioni sia cronologico-temporali [sub (A)], sia quantificatorie-determinative
[sub (B)]:
(A) quanto al tempus: tener conto della sua “decorrenza” “dall'11/07/1983” [trattandosi della
“data di scadenza dell'occupazione legittima” (cfr. pagg. 12-13 dell'ordinanza n.
3035/2020)] e dell'operatività, rispetto al suo astratto termine finale (26/10/1988, atto di notifica della citazione attorea e dunque della definitiva perdita della proprietà – v. infra), dei
“presupposti dell'estinzione per prescrizione quinquennale fatta valere dal , con CP_1
conseguente riduzione del periodo indennizzabile, in tal caso, al solo “intervallo dal luglio all'ottobre 1983” [cfr. pag. 13, 2°, 3° e 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020];
(B) quanto alla misura: “basarsi” sui “valori” dei terreni occupati alla predetta data dell'11.07.1983 (trattandosi di “danno” appunto “commisurato ai valori” “a tale data”) e applicare poi, come di consueto, la “misura del 5% annuo” “in ragione di ogni anno, o frazione di anno, di illegittima occupazione” in base allo spazio temporale determinato nei termini che precedono [cfr. ancora pagg. 12-13 dell'ordinanza n. 3035/2020].
VII.1.- Procedendo dal punto indicato supra, sub VII., punto (A), e dunque dal profilo temporale, fermo e pacifico il dies a quo (come inderogabilmente fissato dalla S. Corte in data
11/07/1983), quanto al dies ad quem è evidente che effettivamente ricorrano i presupposti per l'accoglimento, con riguardo all'indennità da occupazione illegittima, dell'exceptio praescriptionis avanzata dal Comune di CP_1
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VII.1.1.- E ciò considerando che si tratta di eccezione:
(1) senz'altro delibabile, poiché: (i) tempestivamente proposta fin dal primo grado di giudizio
[“per il si contesta la proposizione dell'azione per danno per intervenuta CP_1 prescrizione quinquennale” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione in prime cure datata
6.12.1988, vigendo all'epoca, nella formulazione dell'art. 166 c.p.c. ratione temporis applicabile, il termine di costituzione di “cinque giorni prima dell'udienza di comparizione”, fissata il 12.12.1988)]; (ii) ritualmente ribadita in appello anche per il tramite, come osservato
[v. supra, sub I.2.2., punto (1) e pagg.
2-7 della comparsa del 24.11.2008 (a fronte di udienza poi del 15.12.2008)], di apposito appello incidentale [come necessario, trattandosi di eccezione espressamente rigettata in 1° grado (cfr. pagg.
4-5 della pronuncia di prime cure) ed essendo pacifico che “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700)]; (iii) coltivata anche in sede di ricorso ex art. 360 c.p.c. [avendo il ricorrente ivi in particolare specificamente evidenziato l'operatività del “termine di CP_1 prescrizione di cinque anni ex art. 2043 c.c.” con riguardo al “periodo di mancato godimento dovuto per l'occupazione illegittima” (cfr. il segnalato nell'ambito del 2° CP_5
motivo alle pagg. 17-18 del ricorso per SS)] e rimessa poi dalla S. Corte al giudizio di rinvio [essendosi disposto nella pronuncia cassatoria, come osservato, di valutare, “in relazione a tale pretesa”, “i presupposti dell'estinzione per prescrizione quinquennale fatta valere dal (cfr. pag. 13, 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020)]; CP_1
(2) altresì chiaramente fondata alla luce del pacifico insegnamento, espressamente richiamato anche nella pronuncia cassatoria qui da attuarsi (cfr. pag. 11, 2° cpv., dell'ordinanza n.
3035/2020), per cui per il “danno per la perdita del godimento” “la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/01/2015, n. 735, spec. il principio di diritto enunciato al par. 7 dei “Motivi della decisione”].
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VII.1.2.- Dictum nomofilattico, quest'ultimo, chiaramente idoneo a superare il rigetto dell'eccezione operato 1° grado [fondandosi la relativa statuizione reiettiva sull'assunto per cui “la data iniziale del periodo prescrizionale” sarebbe “costitui[ta]” dalla “radicale trasformazione del fondo” (cfr. pag. 4, ult. cpv., della pronuncia di prime cure), e dunque su un principio chiaramente non più invocabile (poiché intimamente correlato alla prospettata idoneità di una tale “radicale trasformazione” a determinare un effetto acquisitivo e dunque all'istituto giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva, “la” cui “sopravvivenza nel nostro ordinamento”, dopo le sentenze della Corte EDU e l'accertato “contrasto” di ciò con l'art. 1, prot. n. 1, della CEDU, è tuttavia senz'altro da “escluder[si]”, atteso che “l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno [mai] luogo … all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione: cfr. Cass., Sez. un., n. 735/2015, cit., nonché Cass. civ., Sez. un.,
13/01/2014, nn. 441 e 442 e i relativi riferimenti, ivi contenuti, anche alle pertinenti e plurime pronunce CEDU e della Consulta)] e correlato al principio per cui il predetto “danno per la perdita del godimento” integra il “risarcimento dei danni” spettanti al “privato”, a fronte di un tale “illecito permanente”, “per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno” [costituendo l'“occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione” “un illecito” che per un verso “viene a cessare”, ex aliis, con la “rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente” e al quale, per altro verso, risulta “applicabile”, in quanto “illecito di diritto comune”, “lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c.”, vigendo pertanto il termine quinquennale ex art. 2947, comma I, c.c.]
(cfr. Cass., Sez. un., n. 735/2015, cit.).
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VII.1.3.- Chiarita, pertanto, la pacifica operatività del termine de quo con riguardo al danno da occupazione illegittima [non potendo l'istituto prescrizionale invece in alcun modo operare con riguardo alle altre voci di danno, e in particolare rispetto alla “reintegrazione per equivalente” della proprietà, decorrendo in tal caso il termine solo “dalla data della domanda” (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 735/2015, cit.)], da ciò ne discende:
(1) l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa per il quinquennio antecedente alla domanda risarcitoria attorea [implicante l'abdicazione alla proprietà del terreno e intervenuta, come detto, il “26.10.1988”: cfr. ancora relata in calce all'atto di citazione, con ricezione da parte del convenuto appunto in data “26·10·88”], con conseguente non debenza di CP_1
alcuna somma fino all'ottobre 1983 [e ciò perché, “risalendo a ritroso dalla data dell domanda giudiziale dell'ottobre 1988”, la “prescrizione quinquennale” conduce appunto all'“ottobre 1983” (cfr. pag. 13, 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020)];
(3) la spettanza del credito a tale titolo, invece, per il periodo antecedente all'ottobre 1983, e dunque a partire dal luglio 1983 [operando fino all'11.07.1983 l'indennità per l'occupazione legittima (già riconosciuta con statuizione ormai irretrattabile: v. supra, sub V.2., punto (A)), pacificamente non superata dalla successiva mancata emanazione del decreto di esproprio
(“non verificandosi” a fronte di ciò “alcun travolgimento ex post delle attività legittimamente compiute dall'amministrazione sulla base del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità”: cfr. Cass. civ., 19/06/2019, n.
16509)], integrando appunto l'“11/07/1983” la “data di scadenza dell'occupazione legittima”
e dunque operando il danno per l'occupazione invece illegittima per il solo “intervallo”, non prescritto, “dal luglio all'ottobre 1983” [cfr. pagg. 12-13 dell'ordinanza cassatoria n.
3035/2020].
VII.2.- Venendo poi al profilo della quantificazione del danno per tale spatium temporis, si è già innanzi osservato [v. supra, sub VII., punto (B)] che la S. Corte ha prescritto di “basarsi” sui “valori” dei terreni occupati alla data dell'11.07.1983 (trattandosi di “danno” appunto
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“commisurato ai valori” “a tale data”) e di applicare, poi e come di consueto, la “misura del
5% annuo” “in ragione di ogni anno, o frazione di anno, di illegittima occupazione” in base allo spazio temporale determinato nei termini che precedono [cfr. ancora pagg. 12-13 dell'ordinanza n. 3035/2020].
VII.2.1.- Muovendo dal primo profilo, il valore da cui muoversi [con riguardo, in tal caso, solo al terreno, vertendo il danno proprio sul mancato godimento di quest'ultimo e risultando i fabbricati in ogni caso insuscettibili di godimento alcuno nel periodo qui da valutarsi (luglio- ottobre 1983), poiché già demoliti (v. infra) e dunque risultando risarcibile solo il danno per la loro perdita (v. infra)], è evidentemente quello individuato dal C.T.U. di 1° grado (Ing.
. CP_6
E infatti, “inoppugnabilmente risulta” che quest'ultimo abbia “determinato il valore dei beni alla data della scadenza del quinquennio di occupazione illegittima e quindi al luglio del
1983” [cfr. pag. 12, 3° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035 del 10/02/2020], avendo tale
C.T.U. appunto stimato il terreno occupato “alla data del[l'] 11.07.83” e per un valore di £.
31.720.000 [cfr. pagg. 29-30 dell'elaborato del 29.11.1995, con stima derivante dal valore, all'epoca, al m2, (£. 130.000, come poi confermato anche a pag. 10, 1° cpv., dell'elaborato del
5.02.2002) e dall'estensione del terreno (244 m2), e dunque da un valore pari appunto a (£.
130.000 x 244 =) £ 31.720.000], pari, in moneta corrente (conversione Lire-Euro), a €
16.382,00.
VII.2.2.- Rispetto a tale valore-base è poi pacifico che si debba qui applicare, per analogia, il criterio del “5% annuo”, considerando che si tratta di quantum risarcitorio:
(1) espressamente stabilito “per il periodo di occupazione senza titolo” dall'art. 42 bis, comma III, T.U. espropri, ma analogicamente applicabile anche per liquidare, “in via equitativa”, il “danno” “per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato”
“anche nel caso di mancanza di formale acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis” e “di procedimento non conclusosi”, come nel caso di specie, “con un valido ed efficace decreto di
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esproprio o con un accordo di cessione” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n.
33645; Cass. civ., 20/11/2018, n. 29990; Cass. civ., 6/08/2018, n. 20545; Cass. civ.,
4/03/2005, n. 4797; Cass. civ., 27/08/2004, n. 17142, nonché Cons. Stato, 23/04/2016, n.
3929; Cons. Stato, 28/01/2016, n. 329; Cons. Stato, 2/11/2011, n. 5844];
(2) pacificamente spettante ex se e “senza” necessità di alcuna specifica deduzione e prova da parte dei danneggiati [essendo pacifico che “l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione” integra, sotto tale angolo visuale, una “fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva” fra privati (discendendo il pregiudizio da un “rapporto”, come quello “fra privato e pubblica amministrazione”, che è
“istituzionalmente asimmetrico dal punto di vista del potere” e che nel caso concreto si è poi svolto “secondo modalità ablatorie non rispettose della legge”), operando, pertanto e proprio per i casi, analoghi a quello di specie, in cui non risulti dimostrata una “diversa entità”, “in melius o in pejus”, “del danno in concreto” patito, una “determinazione legislativa in via forfettaria dell'indennizzo”, che “costituisce una valutazione legale tipica di pregiudizio e di relativa compensazione” “senza esigere dal proprietario l'allegazione della mancata possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo” (cfr. Cass., Sez. un., n.
33645/2022, cit., spec. punto 4.8. dei “Motivi della decisione”)].
VII.2.3.- Trattandosi nel caso di specie, poi, di un periodo infra-annuale (11.07.1983-
26.10.1983), tale quantum è da concretamente determinarsi, per le “frazioni di anno” oggetto
“di illegittima occupazione” [cfr. pag. 13, 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020], considerando che:
(a) il mancato godimento annuale, pari al 5% di € 16.382,00, è pari a € 819,10, risultando quindi un valore per diem di [€ 819,10/365 =] € 2,2441;
(b) il periodo qui da valutarsi è di 107 giorni [dall'11.07.1983 al 26.10.1983];
(c) il danno (arrotondato al secondo decimale) è pertanto pari a [€ 2,2441 x 107 =] € 240,12.
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VII.3.- A ciò consegue che per il danno da occupazione illegittima è da riconoscersi l'importo, appena indicato, di € 240,12, al quale occorre poi aggiungere [trattandosi di debito di valore (avendo natura risarcitoria) e di statuizione non coperta da alcun contrario giudicato
(v., a contrario, supra, sub V.3.)] rivalutazione e interessi, e dunque:
(a) riconoscimento degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (secondo il tasso
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo) dal 26.10.1988 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
(b) in seguito (e dunque dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo), riconoscimento su tale somma degli ulteriori interessi legali [v. Cass. civ., Sez. un.,
17/02/1995, n. 1712, nonché, da ultimo, Cass. civ., 12/06/2019, n. 15856].
VIII.- Venendo, infine, al danno da perdita della proprietà [v. supra, sub V.1., punto (1)], ferma l'esigenza di attenersi al “valore venale” dei beni [come richiesto dagli appellanti ed effettivamente necessario, essendo state dichiarate incostituzionali (con effetto ex tunc) le formule mediane e i parametri tabellari (cfr. Corte Cost., 24/10/2007, nn. 348 e 349, nonché
Corte Cost. 10/06/2011, n. 181) e dunque risultando evidente che il “sistema indennitario e risarcitorio”, per tutti i giudizi in corso, sia esclusivamente “fondato” proprio “sul valore venale del bene” - “non occorre[ndo]” poi a tal riguardo “alcuna ulteriore specifica allegazione”, in quanto, a prescindere dalla qualitas rei (terreni agricoli o edificabili), “il bene della vita richiesto è” appunto e solo “il risarcimento parametrato al valore di mercato del bene” (cfr., ex multis, Cass. civ., 23/02/2022, n. 5900; Cass. civ., Sez. un., 19/03/2020, n.
7454; Cass. civ., Sez. un., 7/05/2019, n. 11930; Cass. civ., 20/11/2018, n. 29992; Cass. civ.,
19/07/2018, n. 19295; Cass. civ., 8/03/2018 n. 5557; Cass. civ., Sez. un., 3/07/2013, n.
17868)], la S. Corte nella pronuncia cassatoria ha poi prescritto di provvedere alla sua determinazione con riguardo non già al momento dell'occupazione (l'11.07.1977), bensì - in ossequio al principio, pacifico e anche da ultimo ribadito, per cui “l'illecito” “va ristorato”
“con riguardo al valore del bene al tempo della proposizione della domanda risarcitoria, che
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segna, appunto, la perdita della proprietà, recando implicita l'abdicazione del relativo diritto” (cfr., da ultimo, Cass. n. 952/2024, cit.) - al tempus dell'azione giudiziale degli attori
(26.10.1988) [cfr. pag. 12, 1° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020 (all'esito del par.
2.4. della stessa)].
VIII.1.- Al fine di dar corso a tale vincolante dictum, trattandosi di questione strettamente tecnico-specialistica (stima del valore storico, a una certa data, di dati terreni e fabbricati), si è poi reso necessario procedere a supplemento peritale [mezzo istruttorio officioso senz'altro compatibile con il giudizio di rinvio, in particolare ove necessario al fine di dar corso alle valutazioni richieste dalla S. Corte, essendo a tal riguardo pacifico che “i limiti all'ammissione delle prove nel giudizio di rinvio riguardano l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice” e che “questi, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di cassazione, può ben avvertire la necessità di disporre … una c.t.u.”
(cfr. Cass. civ., 5/04/2017, n. 8811, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/06/2023, n. 17240; Cass. civ., 5/11/1990, n. 10585 e Cass. civ., 11/06/1986, n. 3875)], le cui risultanze sono confluite nei due elaborati del 22.11.2023 (determinazione del valore del terreno alla data del
26.10.1988) e del 15.05.2025 (determinazione del valore dei fabbricati sempre alla data del
26.10.1988).
VIII.2.- Il C.T.U. nominato, in particolare, risulta aver provveduto:
(A) alla puntuale individuazione dei beni da stimarsi - costituiti, in specie, da “n. 1 porzione di terreno identificata al N.C.E.U. alla particella n. 832 del Foglio di mappa n. 19 della Zona
Censuaria di NA LA (RC), si estende per una superficie di mq 244,00 identificati al tempo dell'esproprio con le particelle 193 (mq 228,00) e 429 (mq 16,00)” e dai fabbricati all'epoca ivi insistenti, essendovi in particolare “sulla particella catastale” all'epoca “193”
“un fabbricato capannone … adibito a deposito ceste per imballo” (il corpo di fabbrica A, con “muri” “in pietrame listato ed in mattoni pieni” nonché “copertura con capriate in legno”
“con tegole marsigliesi”) e “sulla particella” all'epoca “429” “un altro fabbricato adibito”, in
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tal caso, “a fabbrica di ceste da imballo” (il corpo di fabbrica B, “annesso” al precedente e con “tetto” “in lamiera ondulata” “ed all'interno di esso una macchina spaccatrice di legno castagno ed una caldaia per la bollitura del legname”) [cfr. pag. 6 della C.T.U. del
22.11.2023 e pag. 6 dell'elaborato integrativo del 15.05.2025];
(B) alla precisa determinazione, poi e all'esito di accertamento rigoroso e puntuale [effettuato per il tramite della “raccolta di dati presso gli uffici tecnici e finanziari provinciali”, di
“indagine di mercato … in zone vicine urbanizzate e con medesime caratteristiche urbanistiche dell'area da valutare, sulla base della comparazione con esperienze e compravendite relative all'andamento del mercato immobiliare” e infine della valorizzazione delle specifiche peculiarità, anche di “ubicazione”, dei bene da stimarsi (cfr. pag. 8 della
C.T.U. del 22.11.2023 e pag. 8 dell'elaborato integrativo del 15.05.2025)], del loro valore alla data del 26.10.1988 –addivenendo, all'esito, alle seguenti stime (cfr. pag. 10 della C.T.U. del
22.11.2023 e pag. 9 dell'elaborato integrativo del 15.05.2025):
(1) € 21.422,64 per il terreno, considerando il valore di £. 170.000 al m2 e l'estensione (pari a
244 m2) e dunque £ 170.000 x 244,00 = £ 41.480.000 (pari, in moneta corrente, a €
21.422,64);
(2) € 18.509,82 per il corpo di fabbrica A (il deposito di ceste da imballo), considerando il valore di £. 140.000 al m2 e l'estensione (pari a 256 m2) e dunque £ 140.000 x 256,00 = £
35.840.000 (pari, in moneta corrente, a € 18.509,82);
(3) € 7.282,05, infine, per il corpo di fabbrica B (la fabbrica di ceste da imballo), considerando il valore di £ 100.000 al m2 e l'estensione (pari a 141 m2) e dunque £ 100.000 x
141,00 = £ 14.100.000 (pari, in moneta corrente, a € 7.282,05).
VIII.3.- Le predette risultanze peritali, poiché frutto di approfondimento scevro da vizi logici, fondato su premesse metodologiche rigorose e su plurimi riscontri documentali, risultano evidentemente suscettibili di essere condivise e poste a fondamento della decisione qui da assumersi, non essendovi poi alcuna specifica ragione di discostarsi dalle stesse sulla scorta
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delle deduzioni critiche globalmente avanzate dalle parti e dagli elaborati dei C.T.P.
[costituenti, giova rammentare, “una semplice allegazione di carattere tecnico” di per sé
“priva” di alcun “valore probatorio” e i cui “argomenti”, ove “incompatibili con la decisione adottata”, sono da ritenersi sempre “implicitamente disatte[si]”, essendo sufficiente che “il giudice di merito”, “ove di contrario avviso”, “ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis, Cass. civ.,
10/07/2025, n. 18974; Cass. civ., 4/03/2025, n. 5667; Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020, n. 27297;
Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n.
20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998,
n. 5151)] con riguardo tanto alla stima del terreno [v. infra, sub VIII.4.-VIII.4.], quanto alla stima dei fabbricati [v. infra, sub VIII.5.-VIII.5.].
VIII.4.- Muovendo, in particolare, dalle censure relative alla stima del terreno (cfr. C.T.U. del
22.11.2023), il valore al m2 (£ 170.000) è stato in tal caso contestato, per ragioni simmetriche ed opposte e tuttavia entrambe da disattendersi, sia dai privati istanti, sia dal CP_1
resistente.
VIII.4.1.- I primi, in particolare, hanno invocato una stima più elevata (£. 220.000 al m2) sulla scorta dei valori delle tabelle UTE per i suoli edificabili del Comune di in zona CP_1
centrale (£ 280.000) e media (£ 200.000).
VIII.4.2.- E tuttavia, in senso a ciò contrario risulta sufficiente osservare che:
(A) “la stima” del concreto “valore di mercato” di un bene, come noto, deve sempre avvenire, al di là dei valori tabellari (tabelle UTE, quotazioni OMI), sulla scorta degli effettivi e concreti “fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l'immobile” [risultando tali valori tabellari meri dati astratti e pertanto da valutarsi “sempre nella dialettica del processo”, esprimendo “un data statistico medio” ovviamente da adeguare e contestualizzare in base ai
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“requisiti specifici del bene” da valutare (cfr., in linea generale, Corte Cost., n. 181/2011, cit., nonché, ex multis, Cass. civ., 6/10/2022, n. 29135; Cass. civ., 13/10/2020, n. 22056; Cass. civ., 23/05/2019, n. 13992; Cass. civ., 1/06/2018, n. 14117; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8249;
Cass. civ., 21/12/2015, n. 25707, Cass. civ., 13/10/2020, n. 22056)];
(B) “requisiti specifici” e “fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l'immobile” qui appunto congruamente valutati dal C.T.U., avendo quest'ultimo evidenziato, anche in replica a tale osservazione, come la “forbice di valore” indicata nelle “tabelle menzionate” non fosse sic et simpliciter applicabile considerando le specificità, anche negative, del bene qui in esame
[sito “in una zona laterale del centro urbano” nonché “vicino all'alveo di una fiumara” e altresì a “una spiaggia demaniale”, “con tutte le conseguenti limitazioni edilizie” [cfr. pagg.
9, 1° cpv., e 10, 1° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023] e senz'altro idonee a giustificare la quantificazione, più aderente alle caratteristiche effettive e concrete del bene, operata dall'ausiliario d'ufficio.
VIII.4.3.- Parimenti da integralmente disattendere risultano altresì le contestazioni del appellato (invocante, per converso, una stima più ridotta - £. 75.000 al m2), il quale, CP_1
al di là di meri e ininfluenti errori di battitura presenti nella bozza peritale prontamente rettificati dal C.T.U. (l'indicazione, a pag. 4 e per evidente lapsus calami, di una particella in
“S. SI d'Aspromonte” e non in , ha in particolare lamentato: CP_1
(a) lo scostamento della stima rispetto ai valori di cui all'atto comparativo reperito (i.e. l'atto di compravendita del 9.07.1985 per Notaio dott. avente Rep./Racc. nn. Persona_8
5225/1749);
(b) la mancata valutazione dei “vantaggi” discendenti alla porzione di terreno non espropriata a seguito della realizzazione dell'opera pubblica (opera viaria);
(c) l'erronea considerazione, infine, dell'effettiva ubicazione del terreno (zona periferica).
VIII.4.4.- E tuttavia, prendendo le mosse dal rilievo fondato sull'atto di vendita del 1985 [v. supra, sub VIII.4.3., punto (a)], è evidente che quest'ultimo sia stato correttamente utilizzato
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dal C.T.U. solo come mero elemento di valutazione nell'ambito della più ampia indagine effettuata e volta a precipuamente valorizzare, come necessario, i “requisiti specifici del bene” [v. supra, sub VIII.4.2.], la cui corretta stima alla data del 26.10.1988, pertanto e come puntualmente evidenziato dall'ausiliario, non poteva sic et simpliciter basarsi su un mero recepimento a-critico ovvero su una mera “trasposizione” dei valori emergenti dall'atto de quo, trattandosi di operazione di per sé scorretta e qui peraltro chiaramente preclusa dalle radicali differenze sussistenti:
(1) sia sul piano obiettivo [facendosi riferimento nel predetto atto di vendita del 1985 a diversi fondi, non tutti, però, aventi “le medesime caratteristiche urbanistiche del suolo oggetto di analisi nella … relazione” (cfr. pag. 9, 2° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023)];
(2) sia sul piano temporale [atteso il divario fra il tempus dell'atto (1985) e quello della stima
(1988) e il carattere dirimente di una tale circostanza (tenendo conto, ex aliis, anche dell'“incremento dei valori immobiliari nel decennio 1980-1990”, nonché “delle opere di urbanizzazione realizzate”: cfr. pag. 9, 2° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023)].
VIII.4.4.1.- A fronte di tali precisazioni, poi, è evidente che non possano trovare accoglimento neanche le ulteriori deduzioni critiche sollevate, sempre a tal proposito, dal appellato [cfr. note scritte del 21.02.2024, spec. pagg. 4-5, e comparsa conclusionale CP_1
del 18.04.2024, spec. pagg. 5-6] e negli scritti difensivi successivi al 2° termine ex art. 195, comma III, c.p.c. (deduzioni senz'altro scrutinabili, avendo tali termini “natura meramente ordinatoria” e “non incontran[d]o” i “rilievi critici” “barriere preclusive”, potendosi solo
“tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”: cfr. Cass. civ., Sez. un.,
21/02/2022, n. 5624), il quale ha in particolare contestato che il C.T.U.:
(i) si sarebbe limitato a un mero “incremento forfettario” rispetto all'atto del 1985 esclusivamente sulla base del ravvisato “aumento del costo della vita nel decennio 1980-
1990”;
(ii) non avrebbe poi valutato tutte le criticità (e.g. vicinanza a un torrente) affliggenti il bene;
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(iii) avrebbe erroneamente considerato, poi, anche l'apertura della strada, e dunque opere di urbanizzazione successive al 1988.
VIII.4.4.2.- E tuttavia, diversamente da quanto dedotto, deve qui ribadirsi che l'ausiliario:
(A) non risulta aver affatto proceduto a stabilire il valore di stima dello specifico terreno oggetto di indagine meramente “incrementando”, in maniera forfettaria, il valore desumibile dall'atto del 1985 e riguardante terreni del tutto diversi e distinti da quello oggetto di causa;
(B) ha pacificamente provveduto, per converso e come necessario, a una valutazione autonoma e fondata sulle specificità del bene de quo, non avendo conseguentemente dato corso ad alcun ipotetico “incremento forfettario”, né a valutazioni astratte o avulse dal contesto, bensì tenuto conto [del tutto correttamente e oltre al dato (pacifico e notorio e altresì ufficialmente registrato dall'ISTAT, come pure riportato in relazione) dell'“incremento dei valori immobiliari nel decennio 1980-1990”] proprio delle peculiari caratteristiche del bene da stimarsi e dei dati oggettivi comportanti il necessario scostamento dall'atto del 1985
[considerando, e.g., la diversità del frangente temporale, la non assimilabilità di tutti i fondi rispetto al terreno oggetto di causa, l'impatto positivo delle opere di urbanizzazione (cfr. pag.
9, 2° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023)];
(C) ha inoltre approfonditamente esaminato le peculiarità della res sotto ogni profilo, tanto positivo quanto negativo [avendone considerato anche le criticità, del resto poste a fondamento della riduzione contestata ex adverso (v. supra, sub VIII.4.1.-VIII.4.2.)];
(D) risulta aver inoltre opportunamente valutato, nell'ambito della sua complessiva indagine, anche le “opere di urbanizzazione” già all'epoca presenti [e ciò a prescindere dalla successiva
“apertura della strada”, effettivamente intervenuta dopo l'espropriazione (pag. 3 della C.T.U. del 22.11.2023) e tuttavia non richiamata affatto dal C.T.U. a supporto della propria stima
(ciò evidentemente escludendo ogni sua possibile incidenza su quest'ultima)].
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VIII.4.4.3.- Sulla scorta di quanto globalmente precede [v. supra, sub VIII.4.4.-VIII.4.4.2.] è pertanto evidente che il rilievo critico compendiato supra, sub VIII.4.3., punto (a), sia senz'altro da respingersi.
VIII.4.5.- Parimenti inaccoglibile, come evidente, risulta anche la contestazione fondata sugli eventuali vantaggi compensativi derivanti dall'opera pubblica [v. supra, sub VIII.4.3., punto
(b)].
E ciò considerando non solo il carattere senz'altro nuovo e inammissibile delle questione sottesa [essendo invero pacifico che la natura “chiusa” del “giudizio di rinvio” opera anche per le eccezioni “in senso lato” e pertanto “non consente l'introduzione di elementi di fatto nuovi e diversi da quelli già prospettati nei precedenti gradi del giudizio”, essendo pertanto ivi “preclusa” anche la valutazione “della compensatio lucri cum damno” (cfr. Cass. civ.,
22/09/2022, n. 27736)], ma altresì che, come noto e “ripetutamente affermato” dalla S. Corte,
“il risarcimento del danno che compete al proprietario del fondo illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non può soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi che derivano al fondo residuo dalla realizzazione dell'opera (cosiddetta compensatio lucri cum damno), poiché il danno patito dal proprietario spossessato consegue direttamente e immediatamente al fatto illecito costituito dall'occupazione illegittima, in ciò concretandosi ed esaurendosi la fattispecie lesiva del diritto dominicale, mentre il vantaggio, conseguente all'aumento di valore del fondo residuo, si ricollega ad un fatto (qual è l'esecuzione dell'opera pubblica) diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno” e “tale vantaggio”, poi, “non riguarda in via diretta il fondo ablato, ma investe tutti gli immobili ubicati nella zona e, quindi, essendo analogo a quello goduto da altri soggetti, non è consentita la detrazione da quanto dovuto a titolo indennitario o risarcitorio” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 4/10/2016, n. 19805; Cass. civ., 16/04/2003, n. 6009; Cass. civ., 9/11/2001, n.
13881 Cass. civ., 2/05/1987, n. 4132; Cass. civ., 27/06/1986, n. 4267; Cass., Sez. un., n.
2386/1980].
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VIII.4.6.- Quanto, infine, all'asserita ubicazione del terreno in zona “periferica” e non già
“media-centrale” [v. supra, sub VIII.4.3., punto (c)], giova osservare che il C.T.U. ha provveduto a rigorosamente localizzare il fondo oggetto di causa sulla scorta di puntuali e specifiche evidenze [sottolineando, in particolare e anche sulla scorta di apposito Certificato di Destinazione Urbanistica del fondo (cfr. doc. 9 sub all. 2 alla C.T.U. del 22.11.2023), che esso ricadeva “nel perimetro del centro edificatorio di ”, “zona “media- Controparte_1 centrale”, e in specie nella “zona B1”, i.e. nella Zona Urbana (cfr. pagg. 7 e 10 della C.T.U. del 22.11.2023, nonché il predetto doc. 9, attestante il “ricad[ere]” del fondo qui in esame appunto “in zona identificata con la sigla “B” sottozona “B1”)].
VIII.4.6.1.- Né una tale specifica indicazione [emergente per tabulas e del tutto coerente anche con le valutazioni del C.T.U. di 1° grado (“non ci sono dubbi” che “i beni interessati ricadono nel perimetro del centro edificato di ” – cfr. pag. 8 dell'elaborato del CP_1
5.02.2002 e pag. 26 della C.T.U. del 29.11.1995)] può ritenersi qui sovvertibile sol sulla scorta:
(a) del mero passaggio dell'elaborato peritale del 2023 precisante la sua collocazione “in una zona laterale al centro urbano” [cfr. pag. 9, 1° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023] - trattandosi di inciso evidentemente non confliggente, ma esclusivamente volto a dettagliare quanto precede e in specie a meramente precisare che il fondo si trovasse, come detto, nel “centro urbano” (zona B1) e in particolare “in una zona laterale”, ma pur sempre all'interno di quest'ultimo [e dunque in zona non già periferica o extra-urbana, ma appunto media-centrale
(cfr. ancora pagg. 7 e 10 della C.T.U. del 22.11.2023, nonché doc. 9 sub sub all. 2 a tale
C.T.U.)];
(b) del documento (All. A) prodotto in uno alle osservazioni del C.T.P. [osservazioni di cui l'ausiliario ha poi senz'altro tenuto conto, anche congruamente replicandovi (cfr. spec. pag. 9 della C.T.U. del 22.11.2023), ciò chiaramente assorbendo la mancata allegazione, in uno alle osservazioni del C.T.P. (allegate sub 3 alla C.T.U.), anche di tale documento (atteso che
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persino la “mancata allegazione” integrale “delle osservazioni del c.t.p. da parte del C.T.U.” di per sé “inficia la validità della consulenza”: v., ex multis, Trib. Pisa, 29/05/2014, in Leggi
d'Italia.it), in ogni caso poi depositato come allegato alle note scritte del (depositate CP_1
il 21.02.2024, ore 21:26) e il cui eventuale rilievo rispetto alle risultanze peritali è dunque pienamente valutabile dal Collegio, senza alcun concreto vulnus alle prerogative difensive] e inidoneo a comprovare il posizionamento del terreno oggetto di causa addirittura in “zona periferica” - emergendo invero anche da tale corografia, nonché dal framework cartografico riprodotto a pag. 8 delle note scritte del del 21.02.2024, che esso si trovasse, come CP_1 accertato dal C.T.U., sì “in una zona laterale”, ma pur sempre all'interno “del centro urbano”
[cfr. la zona rossa a pag. 8 delle note scritte del Comune del 21.02.2024], come del resto attestato anche nello specifico C.D.U. del fondo [comprovante, come detto, la sua inclusione nella zona B1 (cfr. doc. 9 sub all. 2 alla C.T.U. del 22.11.2023)] e congruamente valutato dall'ausiliario [avendo quest'ultimo del resto provveduto, come osservato e anche in virtù della predetta collocazione in zona solo “laterale” del centro urbano, ad apportare una significativa deminutio rispetto ai valori tabellari astrattamente applicabili (v. supra, sub
VIII.4.2., punto (B))].
VIII.5.- Non potendosi pertanto accogliere le contestazioni complessivamente proposte dalle parti e dai loro C.T.P., occorre quindi definitivamente confermare il valore del terreno alla data del 26.10.1988, così come congruamente stimato dal C.T.U., in misura pari a € 21.422,64
[v. supra, sub VIII.2., punto (B), sub (1)].
VIII.6.- Venendo ora alla stima dei fabbricati (cfr. C.T.U. del 15.05.2025), alcuna contestazione è stata in tal caso avanzata dai privati istanti [limitatisi a segnalare che i valori indicati dal C.T.U. risultavano meramente espressi nella moneta corrente (Euro), costituendo, tuttavia e come necessario, i valori storici (cfr. pag. 1 delle osservazioni del 19.04.2025, nonché pag. 9, 1° cpv., della C.T.U. del 15.05.2025)], promanando pertanto le censure, in tal caso, esclusivamente dal resistente. CP_1
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VIII.6.1.- Quest'ultimo, in particolare, ha contestato:
(a) il carattere onnicomprensivo della stima effettuata (riferita non già al solo manufatto, ma anche all'area di sedime sottesa);
(b) la minor estensione, poi, del terreno espropriato (244 m2, di cui 228 m2 sulla p.lla 193 e 16
m2 sulla p.lla 429) rispetto ai fabbricati (risultando il corpo A esteso per 256 m2 e il corpo B
per 141 m2);
(c) la mancata valutazione della loro regolarità tecnico-urbanistica;
(d) il carattere in ogni caso “sproporzionato” della valutazione peritale.
Anche tali contestazioni, come qui di seguito esaminate, risultano tuttavia da disattendere.
VIII.6.2.- E infatti, muovendo dal 1° rilievo [supra, sub VIII.6.1., punto (a)], occorre qui osservare che:
(A) nella propria relazione del 15.05.2025 il C.T.U. risulta aver chiaramente provveduto a valutare esclusivamente i fabbricati [avendo puntualmente precisato che “oggetto di stima” erano, appunto e solo, i “due fabbricati” (cfr. pag. 6 dell'elaborato del 15.05.2025) e dunque provveduto a “individuare la consistenza” e stabilire il valore solo e soltanto di tali due “corpi di fabbrica” (cfr. pagg. 6 e 9 dell'elaborato del 15.05.2025)];
(B) a conferma di ciò, del resto e proprio in replica all'osservazione del C.T.P. del CP_1
[ove si lamentava che “non” sarebbe “stat[a] tenuta in alcuna considerazione” l'area già valutata nella precedente relazione (cfr. pag. 3, 3° cpv., delle osservazioni del 30.04.2025)],
l'ausiliario ha specificamente ribadito di essere invece “giunt[o] ai valori determinati” nell'elaborato del 2025 proprio “tenendo conto di quanto già considerato e valutato nella precedente relazione del 20.11.2023” [cfr. pag. 9, 2° cpv., dell'elaborato del 15.05.2025)], senza dunque procedere ad alcuna stima globale e onnicomprensiva;
(C) alcuna stima complessiva era stata peraltro effettuata neanche in precedenza, e in particolare dal C.T.U. di 1° grado [avendo anche quest'ultimo valutato autonomamente terreno e fabbricati e quindi indicato distintamente i relativi valori, e in specie: £. 130.000 al
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m2 per il solo terreno (cfr. pag. 30 della C.T.U. del 29.11.1995, nonché pag. 10, 1° cpv., dell'elaborato del 5.02.2002), £. 105.000 al m2 per il solo corpo di fabbrica A e £. 63.000 al m2 per il solo corpo di fabbrica B (cfr. pag. 30 della C.T.U. del 29.11.1995), con valori qui poi pacificamente inutilizzabili perché “riferit[i] alla data del[l'] 11.07.83” (cfr. ancora pag.
30 della C.T.U. del 29.11.1995) e non già, come necessario anche in base al vincolante dictum della S. Corte, al tempus del “26/10/1988” (cfr. pag. 12 della pronuncia cassatoria n.
3035/2020)].
VIII.6.3.- Ciò chiarito su tale primo profilo [la cui reiezione è chiaramente idonea ad integralmente assorbire anche le contestazioni rispetto a un'asserita “duplicazione” di valori e di pagamenti, qui evidentemente in alcun modo prospettabile (trattandosi di beni autonomamente valutati e dunque di voci di danno distinte e non sovrapposte, né sovrapponibili – v. supra, sub VIII.6.2.)] e venendo alla deduzione critica compendiata supra, sub VIII.6.1., punto (b), anch'essa è da disattendersi.
VIII.6.3.1.- E infatti, fermo il potere-dovere di cognizione dell'intera statuizione non già passata in giudicato [cfr. ancora Cass. n. 952/2024, cit.; Cass. n. 30728/2022, cit.; Cass. n.
24783/2018, cit.], è necessario qui osservare che dagli atti di causa chiaramente emerge che i fabbricati de quo, già presenti al momento dell'occupazione [come emergente dagli stati di consistenza del 24.01.1977 (prodotti in atti e altresì riportati alle pagg.
7-11 della C.T.U. del
29.11.1995) e dai verbali di immissione in possesso dell'11.07.1977 (anch'essi prodotti in atti e menzionati nella C.T.U. del 29.11.1995)] e che poi “miravano alla stessa attività produttiva” [essendo interdipendenti l'uno dall'altro (cfr. pag. 28 della C.T.U. del
29.11.1995)], sono stati poi demoliti “per rendere il tracciato stradale” “libero da ogni elemento estraneo alla realizzazione dell'opera” [come accertato dal C.T.U. (cfr. pag. 7 dell'elaborato del 5.02.2002) ed emergente, al contempo, dallo stato di avanzamento lavori al
31.05.1978 (prodotto in atti e chiaramente menzionante, a pag. 2, n. 6), anche la “demolizione di muratura”) e dallo stralcio planimetrico relativo alla procedura d'esproprio (da cui “si
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evince chiaramente che sul tronco stradale oggetto dei lavori in argomento, le particelle totalmente interessate da fabbricati erano” solo “quelle degli attori”: cfr. pag. 6 dell'elaborato del 5.02.2002), essendo pertanto del tutto evidente che “i lavori di demolizione evidenziati nel suddetto stato di avanzamento sono quelli relativi”, appunto ed ex aliis, “ai fabbricati di parte attrice” (cfr. pagg.
6-7 dell'elaborato del 5.02.2002)].
VIII.6.3.2.-A fronte di ciò, è chiaro che dalla vicenda occupativa oggetto di causa sia conseguita non già la perdita di una mera “parte” dei fabbricati de quibus, bensì dei fabbricati nella loro interezza, non potendosi dunque circoscrivere il danno solo in parte qua
[limitandolo, in thesi, solo in misura pari all'estensione del fondo oggetto dell'originaria procedura espropriativa] e occorrendo invece disporre, alla luce del danno concretamente patito e richiesto e in ossequio al principio di c.d. onnicomprensività del risarcimento [v., in linea generale, Cass. civ., 13/04/2018, n. 9196], il suo integrale ristoro in misura pari alla loro completa ed effettiva estensione [in coerenza, del resto e anche a tal riguardo, con la C.T.U. di
1° grado, avendo pur tale ausiliario provveduto al relativo calcolo, come emergente a pag. 30 dell'elaborato del 29.11.1995, per la loro intera estensione (stimando, per il corpo di fabbrica
A, un valore di £. 26.880.000 – pari appunto a £. 105.000 x 256 m2 – e per il corpo di fabbrica
B un valore di £. 8.883.000 – pari appunto a £. 63.000 x 141 m2)].
VIII.6.4.- Da parimenti respingere, poi, risulta anche la contestazione fondata sulla regolarità tecnico-urbanistica dei fabbricati [v. supra, sub VIII.6.1., punto (c)], trattandosi di questione:
(1) senz'altro nuova, poiché pacificamente non prospettata nei precedenti gradi di giudizio e dunque ormai preclusa, non potendo invocarsi in senso contrario neanche la sua ipotetica rilevabilità officiosa - atteso che, come noto, nel “giudizio di rinvio”, in quanto “processo chiuso” e governato da un rigido “divieto di innovazione dello stato della controversia” (al fine di non alterare gli “effetti”, ormai “intangibili”, “della sentenza della cassazione”), “è” senz'altro “inibita ogni attività che non sia conseguente alla cassazione medesima”, con
“inibizione” estesa a “ogni nuova attività assertiva” e rispetto alle quale “non ha alcun
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rilievo che la questione di diritto dedotta sia o meno rilevabile di ufficio” ovvero si tratti di
“eccezione” in senso stretto o “in senso lato”, risultando la stessa sempre e comunque
“preclusa” (cfr. Cass. n. 27736/2022, cit., e Cass. civ., 27/12/1991, n. 13957, nonché, ex multis, Cass. civ., 25/05/2001, n. 7176; Cass. civ., 19/01/2000, n. 538; Cass. civ., 9/02/2000,
n. 1437)];
(2) in alcun modo demandabile al C.T.U. [trattandosi di indagine vertente non solo su questioni esorbitanti dal thema decidendum (v. supra, sub (1)), ma altresì pacificamente esplorativa (in quanto volta non già a valutare, ma a “ricercare” elementi e circostanze non già in atti - “ricercando”, appunto ed e.g., “se e quali autorizzazioni amministrative siano state rilasciate ai proprietari”: cfr. pag. 2 delle note scritte del Comune del 25.09.2024) e dunque di indagine che “non può trovare ingresso in causa”, essendo noto e pacifico che le parti “non possono sottrarsi” ai propri oneri, assertivi e probatori, “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”, atteso che “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio … funzione percipiente” solo “a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte”, considerando che “il sostrato probatorio” “si rivela sempre indefettibile” e che la “consulenza”, anche percipiente, “non può … supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova” e “non costituisce la sede per aggirare le decadenze in cui le parti siano incorse”: v., ex multis, Cass. civ., 17/01/2024, n. 1763; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 3/07/2020, n.
13736; Cass. civ., 22/01/2015, n. 1190];
(3) fatta valere, in ogni caso, in termini inammissibili, poiché meramente ipotetici e congetturali – essendosi la parte eccipiente invero limitata a prospettare tale (eventuale e asserita) irregolarità solo sulla scorta di quanto “sembra” emergere “dalla visione delle riprese fotografiche allegate alla C.T.U. dell'Ing. (cfr. pagg.
4-5 delle osservazioni CP_6
del C.T.P. datate 30.04.2025), senza dunque richiamare né concrete e specifiche evidenze, anche provvedimentali, emergenti ex actis [non essendosi un tale profilo del resto posto né nel
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corso del procedimento espropriativo ab origine instaurato (cfr. ancora gli stati di consistenza e i verbali di immissione in possesso), né nel corso dei precedenti gradi], né specifiche decisioni giurisdizionali o puntuali atti amministrativi [pur senz'altro nella disponibilità della parte, trattandosi proprio del ove gli immobili insistevano], né comunque a CP_1
dimostrare la concreta incidenza di tale – ipotetica - circostanza ai fini del decidere [di per sé invero insuscettibile di ritenersi “presunta” o auto-evidente, considerando non solo l'irrilevanza della “categoria catastale” ex se ai fini della “stima di valore di mercato di un fabbricato” (Cass. civ., 13/10/2020, n. 22056) o la possibile non influenza della mera
“originaria abusività dell'edificazione” (Cass. civ., 6/06/2019, n. 15410), ma soprattutto il carattere dirimente del dato temporale, emergendo sia dalle deduzioni delle parti, sia dai convergenti accertamenti peritali effettuati (tutti univocamente collocanti la realizzazione dei fabbricati al 2° dopoguerra, con “elementi di riscontro” evidentemente tali da “trasferi[re]”
“l'onere di prova contraria” proprio “in capo all'amministrazione”: cfr., ex multis, Cons.
Stato, 21/02/2022, n. 1222) che si trattasse di immobili realizzati in epoca antecedente al
1967 (e dunque di per sé sottratti all'obbligo generalizzato di titolo abilitativo, introdotto solo dall'art. 10 della L. n. 765/1967)].
VIII.6.5.- Insuscettibile di accoglimento, infine, è da ritenersi anche l'ultima deduzione critica, esposta negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (ciò non precludendone la scrutinabilità, potendo rilevare solo ai fini delle spese – v. Cass., Sez. un., n. 5624/2022, cit., nonché supra, sub VIII.4.4.1.) e prospettante l'asserito carattere “sproporzionato” della valutazione peritale [v. supra, sub VIII.6.1., punto (d)].
E infatti, non v'è dubbio che i valori di stima indicati dall'ausiliario risultino, pur con riguardo ai fabbricati de quibus, frutto di accertamento specifico, nonché del tutto rigoroso e puntuale [cfr. pagg.
6-9 della C.T.U. del 15.05.2025], dal quale non v'è evidentemente ragione alcuna di discostarsi né sulla scorta del loro asserito carattere “fatiscente” [carattere peraltro confliggente con gli accertamenti compiuti, avendo entrambi i C.T.U. evidenziato che
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tali immobili, che “costituivano nel loro insieme la fabbrica per la produzione di ceste da imballo” (cfr. pag. 28 della C.T.U. del 29.11.1995), risultavano “in discreto stato di conservazione” (cfr. pag. 6 della C.T.U. del 15.05.2025, nonché già pag. 14 della C.T.U. del
29.11.1995)], né assumendo la necessità di una deminutio rispetto ai valori di cui alle tabelle
UTE 1988 [prevedendosi invero in queste ultime la mera possibilità, da valutarsi “caso per caso”, di un'eventuale riduzione per i fabbricati “in muratura ordinaria” (cfr. pag. 2 del doc.
5 sub all. 2 della C.T.U. del 15.05.2025) e occorrendo in ogni caso osservare che tali valori tabellari (cfr. pag. 3 del predetto doc. 5) sono stati opportunamente contestualizzati dall'ausiliario agli immobili de quibus (come del resto evincibile anche dalla circostanza che, pur a fronte di cespiti analogamente localizzati, si sia provveduto a una stima differenziata - £.
140.000/£. 100.000 - proprio valorizzando le specifiche caratteristiche di ciascuno)].
VIII.7.- Non potendosi pertanto procedere, neanche con riferimento ai fabbricati, all'accoglimento delle complessive contestazioni proposte dalla parte e dal suo C.T.P. [le cui deduzioni, come rammentato, integrano semplici allegazioni prive di alcuna valenza istruttoria, costituendo pertanto la divergenza fra esse e le risultanze peritali una circostanza del tutto fisiologica e invero riconducibile a una “semplice diversità” fra quanto accertato dal
C.T.U. - il cui “scopo” è “fare conoscere al giudice la verità” e la cui “collocazione”, anche
“sul piano dell'attuazione della giurisdizione”, è “prossima a quella del giudice” - e “quanto affermato da una delle parti” (cfr., oltre alle pronunce già richiamate supra, sub VIII.3., fra cui spec. Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit., anche Cass. civ., 16/11/2022, n. 33742; Cass. civ.,
26/03/2012, n. 4833, nonché Trib. Vicenza, 18/06/2010, in Leggi d'Italia.it)], occorre quindi definitivamente confermare anche il valore dei fabbricati alla data del 26.10.1988, così come congruamente stimato dal C.T.U., in misura pari a € 18.509,82 per il corpo di fabbrica A e a €
7.282,05 per il corpo di fabbrica B, e dunque per totali (€ 18.509,82 + € 7.282,05 =) €
25.791,87 [v. supra, sub VIII.2., punto (B), sub (2) e sub (3)].
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VIII.8.- Anche rispetto a tale complessivo importo per terreno (€ 21.422,64 - v. supra, sub
VIII.5.) e fabbricati (€ 25.791,87 - v. supra, sub VIII.7.) [e dunque per totali (€ 21.422,64 + €
25.791,87 =) € 47.214,51], occorre poi aggiungere, trattandosi di debito di valore (avendo natura risarcitoria) e in difetto di contrario giudicato (v., a contrario, supra, sub V.3.), rivalutazione e interessi, e dunque:
(a) riconoscimento degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (secondo il tasso
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo) dal 26.10.1988 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
(b) in seguito (e dunque dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo), riconoscimento su tale somma degli ulteriori interessi legali [v. Cass. civ., Sez. un.,
17/02/1995, n. 1712, nonché, da ultimo, Cass. civ., 12/06/2019, n. 15856].
IX.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto complessivamente precede [v. supra, sub
V.-VIII.8.], si può concludere che le due impugnative proposte risultano entrambe accoglibili, pur solo per quanto di ragione [il gravame avanzato in via incidentale dal con CP_1
riguardo, in parte, all'exceptio praescriptionis (v. supra, sub VII.1.-VII.1.3.) e quello proposto in via principale degli eredi quanto alla necessità di attenersi al valore venale dei beni Per_1
(v. supra, sub VIII.), qui riconoscibile nei soli termini che precedono (con valore in linea capitale più elevato di quanto attribuito in 1° grado, ma ad una data più recente – 1988 - e dunque fisiologica e consequenziale riduzione degli accessori pertinenti a ciascuna voce)] e che pertanto, in riforma della sentenza di 1° grado, la somma globalmente spettante agli eredi
, in virtù della sommatoria fra importi già irretrattabili e quelli invece qui rimeditati, è Per_1
pari a totali € 56.420,31, di cui:
(A) € 774,68 a titolo di danno per i macchinari [v. supra, sub V.2., punto (A)];
(B) € 8.191,00 a titolo di indennità per occupazione legittima (luglio 1977-luglio 1983) [[v. supra, sub V.2., punto (B)];
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(C) € 240,12 a titolo di indennità per occupazione illegittima (luglio-ottobre 1983) [v. supra, sub VII.2.3.];
(D) € 47.214,51 a titolo di danno per la perdita della proprietà [v. supra, sub VIII.8.].
A tale importo occorre poi evidentemente aggiungere gli accessori nei termini già precisati
[interessi legali dal 26.10.1988 e sino al soddisfo per le somme sub (A) e (B) (v. supra, sub
V.3.), rivalutazione e interessi come in motivazione per le somme sub (C) e (D) (v. supra, sub
VII.
3. e sub VIII.6.)].
X.- Non residuando poi ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punti (1), (2) e (3)], occorre pertanto esclusivamente disciplinare le spese di lite, qui da regolarsi con riguardo all'intero giudizio – considerando, per la fase di legittimità, che “la causa” è stata “rimessa dalla Corte di SS” al “giudice del rinvio” “anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità” (cfr. pag. 17, par. 4, e pag. 18 dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020, con espresso “rinvio alla Corte di Appello di GI RI” “anche per le spese del giudizio di legittimità”)], nonché, per le fasi precedenti, l'operatività dell'effetto espansivo ex art. 336, comma I, c.p.c., qui congiuntamente operante sia per le spese di 1° grado [essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata”], sia per quelle dell'appello culminato con la sentenza poi cassata [atteso che “la caducazione della sentenza di secondo grado, a seguito di cassazione, travolge anche il capo relativo alle spese” “in ragione dell'effetto espansivo interno” – “né rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso” che anche “l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa”, comunque “si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” e onera “il giudice di rinvio” “di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione”], trovando pertanto applicazione il principio per cui “il giudice del rinvio”, ove “riforma la sentenza di primo grado” [come nel caso di specie: v. supra, sub IX.], risulta
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appunto “tenuto a provvedere sulle spese” “dell'intero giudizio” [cfr. Cass. civ., 7/02/2022, n.
3798; Cass. civ., 13/06/2018, n. 15506; Cass. civ., 21/07/2003, n. 11326; Cass. civ., sez. un.,
4/07/2003, n. 10615, nonché, in tema di art. 336 c.p.c. e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526].
X.1.- Le stesse risultano poi da regolarsi applicando l'art. 92, comma II, c.p.c. in misura integrale [essendo pacifico, a tal ultimo riguardo, che la “misura” della compensazione è potere latamente discrezionale, svincolato da precisi parametri oggettivi (“dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”), nonché pacificamente incensurabile (poiché
“si colloca in un ambito che non è sindacabile”, in quanto “l'obbligo motivazionale è” di per sé già “soddisfatto dalla enunciazione delle ragioni” della statuizione compensativa ed è pertanto da “escludersi che il … giudice debba dar giustificazione” anche “della misura della compensazione”): cfr. Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947; Cass. civ., 12/01/2021, n. 289; Cass. civ., 20/12/2017, n. 30592; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2149; Cass. civ., 24/01/2013, n. 1703)], considerando:
(1) la disciplina ratione temporis vigente – essendo pacifico che “il giudizio di rinvio”, poiché
“non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario”, ovviamente “resta soggetto … alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
31/03/2025, n. 8454; Cass. civ., 26/04/2017, n. 10213 e Cass. civ., Sez. un., 17/09/2010, n.
19701];
(2) la conseguente applicabilità della predetta disposizione (art. 92, comma II, c.p.c.) nella sua formulazione genetica e antecedente al D.L. n. 80/2005 [trattandosi di giudizio risalente addirittura al 1988], con relativa compensabilità delle spese al mero ricorrere di “giusti motivi” [trattandosi di potere, all'epoca, latamente discrezionale e non necessitante motivazioni specifiche, bensì anche solo una motivazione “diffusa” o “implicita”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2008, n. 20598)];
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(3) l'effettiva sussistenza, nel caso di specie, di tali “giusti motivi”, considerando i plurimi e dirimenti mutamenti, giurisprudenziali e anche ordinamentali (atteso il succedersi di interventi della CEDU, della Consulta e del legislatore), intervenuti solo nel corso del giudizio e riguardanti proprio il tema del risarcimento del danno da occupazione sine titulo della P.A. [all'epoca dell'introduzione del giudizio (1988) ancora fondato sui principi dell'occupazione acquisitiva e dei parametri tabellari (v. supra)] e la natura peculiarmente composita delle statuizioni da emettersi [giusto accoglimento, all'esito, della domanda attorea, ma con rideterminazione frutto anche dell'accoglimento, in parte qua, delle impugnative avversarie sia in sede di ricorso per SS (di cui la presente procedura costituisce mera attuazione, integrando la sua “fase” rescissoria: v. supra, sub III., punto (3)), sia con riferimento, in parte, all'exceptio praescriptionis (v. supra, sub VII.1.-VII.1.3.)].
X.2.- Quanto, poi, alle spese di C.T.U.:
(A) sono state già liquidate nel corso del giudizio, sia di rinvio [giusti decreti di liquidazione del C.T.U. Arch. del 27.11.2023 (comunicato il 28.11.2023) e del 13.06.2025 Per_9
(comunicato il 16.06.2025)], sia di 1° grado [giusti decreti di liquidazione per il C.T.U. Ing. depositati il 10.01.1996, il 21.02.2000 e il 20.10.2004 e tuttora efficaci, essendo CP_6 pacifico che il “decreto” di liquidazione sia “modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, “e non con la sentenza”, non operando, rispetto a esso, alcun effetto ex art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804)], occorrendo pertanto qui esclusivamente regolarsi il riparto interno fra le parti [e ciò anche con riguardo alle predette spese di 1° grado, atteso che, diversamente dal provvedimento ex art. 168 la statuizione con cui il giudicante, “nella sentenza conclusiva”, provvede “a CP_7 regolare tra le parti le spese di consulenza”, è invece “necessariamente travolt[a]” dalla
“sentenza d'appello” di riforma di “quella di primo grado” (cfr. Cass. n. 10804/2020, cit.),];
(B) sono suscettibili di essere definitivamente allocate, nell'ambito di tale riparto interno
[ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto agli ausiliari: cfr. cfr. Cass. civ., 12/11/2015, n.
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23133, nonché Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522; Cass. civ.,
20/10/2021, n. 29127; Cass. civ., 13/10/2023, n. 28572] e in coerenza al riparto già disposto in 1° grado [con statuizione, giova osservare, qui da valutarsi sol per effetto dell'art. 336
c.p.c., non essendo stata in alcun modo gravata o contestata], in capo al occorrendo CP_1
in questo caso strettamente attenersi ai canoni di causalità e soccombenza [alla luce, al contempo, del pacifico accoglimento della domanda attorea, della risultanze ivi emerse
(comprovanti il danno in capo ai privati istanti), della riferibilità proprio a tale parte soccombente di pressoché tutte le contestazioni (v. supra), rivelatesi inaccoglibili, rivolte alla
1° e alla 2° C.T.U. (trattandosi pertanto della parte causante il maggior dispendio di attività processuale a tal riguardo, avendo altresì formulato nuove censure oltre il 2° termine ex art. 195, comma III, c.p.c. - condotta ammissibile, ma valutabile ai fini delle spese: cfr. Cass.,
Sez. un., n. 5624/2022, cit.) e dell'insussistenza, infine e con riguardo alla regolazione di tale esborso, delle specifiche ragioni - strettamente tecnico-giuridiche e legate all'evoluzione ordinamentale ovvero ad eccezioni (prescrizione) del tutto estranee al danno calcolato dal
C.T.U. (da perdita della proprietà) - giustificanti l'opportunità della compensazione delle spese di lite (v. supra, sub X.1., punto (3))], essendo poi pacifico che “la regolamentazione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa”, risultando “ovviamente sempre possibile” che “il giudicante compensi le spese ex art. 92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u.” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
5/06/2020, n. 10804; Cass. civ., 13/09/2019, n. 22868; Cass. civ., 3/04/2013, n. 8047].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di GI RI, nella composizione in epigrafe indicata, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 190/2021
R.G., avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c. (a seguito di pronuncia della
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SS n. 3035 del 10/02/2020 cassante la pronuncia d'appello n. 124/2017 pubblicata il
27/02/2017) dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di GI RI n. 35/2007, pubblicata in data 12/02/2007 nel procedimento recante n. 2585/1988 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) REVOCA la dichiarazione di contumacia della parte (erede di Parte_6
costituitasi mediante l ); Persona_4 Controparte_4
2) ACCOGLIE, per quanto di ragione, gli appelli avanzati dalle parti, in via principale e incidentale, e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 35/2007 del Tribunale di
GI RI, CONDANNA il a corrispondere in Controparte_1
favore degli eredi il complessivo importo di € 56.420,31 [di cui: (A) € 774,68 Per_1
a titolo di danno per i macchinari;
(B) € 8.191,00 a titolo di indennità per occupazione legittima (luglio 1977-luglio 1983); (C) € 240,12 a titolo di indennità per occupazione illegittima (luglio-ottobre 1983); (D) € 47.214,51 a titolo di danno per la perdita della proprietà], oltre accessori [interessi legali dal 26.10.1988 e sino al soddisfo per le somme sub (A) e (B), rivalutazione e interessi come in motivazione e sino al soddisfo per le somme sub (C) e (D)];
3) RIGETTA ogni domanda residua e ulteriore;
4) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio;
5) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le complessive spese di C.T.U., sia di questo giudizio di rinvio (C.T.U. Arch. , liquidate con decreti del 27.11.2023 e Per_9
del 13.06.2025), sia di 1° grado (C.T.U. Ing. liquidate con decreti depositati CP_6
il 10.01.1996, il 21.02.2000 e il 20.10.2004), siano definitivamente poste a carico del
Controparte_1
Così deciso in GI RI, Camera di Consiglio da remoto del 21 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 40 di 40
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di GI RI, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio (art. 392 c.p.c.) iscritta al n. 190/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F. C.F._5 Parte_6
), n.q. di eredi di , deceduta l'8/10/2023; C.F._6 Persona_1
(C.F. , (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
e (C.F. ), n.q, di C.F._8 Parte_9 C.F._9
eredi di , deceduta il 25/05/2002; Persona_2
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(C.F. e (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), n.q. di eredi di , deceduta l'1/03/2002; C.F._11 Persona_3
tutti con gli avv.ti GIUSEPPA TROPIA (C.F. CodiceFiscale_12
e SA UT (C.F. Email_1 C.F._13
pec: Email_2
-appellanti e ricorrenti in riassunzione- nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco p.t. e Controparte_1 P.IVA_1 qui di seguito anche solo “ o , con l'avv. GIUSEPPE Controparte_1 CP_2
IO ME (C.F. ; CodiceFiscale_14 Email_3
-appellato e convenuto in riassunzione- nonché di
(C.F. ), erede di e qui Parte_6 C.F._15 Persona_4
costituita per il tramite del suo Amministratore di Sostegno (A.d.S.) CP_3
(C.F. ), con l'Avv. ROBERTO ORLANDO (C.F.
[...] C.F._16
CodiceFiscale_17 Email_4
-chiamata in riassunzione-
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. [a seguito di pronuncia della SS n.
3035/2020 (proc. n. 9788/2018) del 10/02/2020 cassante la pronuncia della Corte d'Appello di GI RI n. 124/2017 (proc. n. 166/2008) del 27/02/2017] dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di GI RI n. 35/2007, pubblicata in data 12/02/2007 ed emessa a definizione del proc. n. 2585/1988 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
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Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.10.1988 [cfr. relata in calce all'atto di citazione, con ricezione da parte del convenuto appunto in data “26·10·88”] i CP_1
germani e (quali eredi del padre Parte_3 Persona_3
), nonché i germani , , Persona_5 Persona_4 Persona_2 Pt_2
e (quali eredi del padre
[...] Persona_6 Persona_1 [...]
) hanno instaurato, innanzi al Tribunale di GI RI, il giudizio di prime cure Per_7
(proc. n. 2585/1988), evocando in giudizio il e ivi rappresentando che: Controparte_1
(1) con decreto del 22.06.1977, nell'ambito di procedura di espropriazione per pubblica utilità finalizzata alla sistemazione viaria delle zone sud dell'abitato di era stata Controparte_1 disposta l'occupazione d'urgenza riguardante alcuni beni (terreni - al fg. 19, p.lla 193 e al fg.
19, p.lla 429 - e relativi fabbricati - per la produzione e il deposito di ceste per imballaggi) di proprietà dei loro rispettivi dante causa per Persona_5 Parte_3
e , nonché per ,
[...] Persona_3 Persona_7 Persona_4 [...]
, , e ); Per_2 Parte_2 Persona_6 Persona_1
(2) pur dopo la scadenza dell'occupazione non era stato emesso alcun decreto di esproprio, sicché essi attori aveva interesse a conseguire tutti i danni derivanti dalla predetta occupazione abusiva e illegittima.
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I.1.2.- In tale giudizio si è poi costituito il contestando le avverse Controparte_1
prospettazioni ed eccependo in particolare:
(1) la mancata prova dello svolgimento di attività industriale o artigianale sui terreni occupati;
(2) l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti, l'escussione di testi e l'espletamento di approfondimento peritale, è stata emessa la sentenza qui appellata (n. 35/2007 del 12/02/2007), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) accolto la domanda attorea e condannato il a pagare € 98.648,20, oltre accessori CP_1
(interessi legali sulle somme devalutate - € 39.506,69 - da rivalutare dal luglio 1983 e fino al soddisfo);
(2) regolato le spese di giudizio e di C.T.U., poste a carico del convenuto. CP_1
I.2.1.- In seguito, con primigenio atto di appello originante il proc. n. 166/2008 R.G. le parti
, , , , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_4
, nonché gli eredi delle parti nelle more decedute - per Parte_3
(deceduta il 25.05.2002), i suoi eredi , Persona_2 Parte_7 [...]
e ; per (deceduta l'1.03.2002), i suoi Parte_8 Parte_9 Persona_3
eredi e – hanno formulato gravame avverso il Parte_10 Parte_11
quantum del risarcimento loro riconosciuto nella menzionata sent. n. 35/2007, chiedendo il ristoro in base al valore venale [e non già secondo l'art. 5 bis, comma 7 bis, del D.L. 331/92
(conv. con mod. nella L. 359/92)] e comunque elevando il valore indicato dal C.T.U. e condiviso in sentenza.
I.2.2.- Si è poi costituito in tale giudizio d'appello anche il contestando Controparte_1
le avverse prospettazioni e in particolare eccependo, anche tramite appello incidentale e richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c.:
(1) la prescrizione, quinquennale, dell'azione risarcitoria;
(2) l'inammissibilità della prova testimoniale assunta in primo grado;
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(3) l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, poiché devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
I.2.3.- Con provvedimento del 15.-16.04.2009 è stata poi accolta la predetta richiesta ex art. 283 c.p.c. [in ragione, in particolare, della rilevanza dell'importo e della non palese infondatezza dell'eccezione di prescrizione] ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- All'esito di tale procedimento di gravame è stata poi emessa la sentenza n. 124/2017 del 27.02.2017, nella quale la Corte d'Appello di GI RI ha:
(1) accolto l'appello, riconoscendo: (i) un danno patrimoniale di € 46.101,49, su cui calcolare gli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente dall'11.07.1977 al soddisfo;
(ii) un danno non patrimoniale in misura coincidente agli interessi legali sulla somma di € 46.101,49 rivalutata di anno in anno dall'11.07.1977 al soddisfo;
(iii) il danno relativo ai macchinari negli edifici in € 774,68, oltre interessi legali dall'11.07.1977 al soddisfo;
(2) confermato le residue statuizioni della sentenza gravata;
(3) condannato il appellato al pagamento delle spese dell'appello. CP_1
I.3.1.- Avverso tale pronuncia è stato poi proposto ricorso per SS dal CP_1
il quale ha così instaurato il proc. n. 9788/2018 R.G. e ivi in particolare:
[...]
(1) il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo [1° e 4° motivo di ricorso];
(2) contestato la non corretta quantificazione del danno patrimoniale [2° motivo del ricorso] e l'erroneo riconoscimento del danno non patrimoniale [3° motivo del ricorso].
I.3.2.- Con atto notificato il 4.05.2018 hanno poi presentato controricorso in SS le Par parti;
, Parte_1 Parte_2 Parte_7
[...]
e (eredi di ); Parte_8 Parte_9 Persona_2 Pt_4
(procuratore generale della madre ); (erede
[...] Persona_1 Parte_6
di , nelle more deceduta); e infine Persona_4 Parte_3
e (eredi di ), contestando le Parte_10 Parte_11 Persona_3
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avverse prospettazioni e chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità o comunque rigettare l'avversa impugnazione.
I.3.3.- All'esito, poi, del giudizio innanzi alla S. Corte, quest'ultima, con l'ordinanza n.
3035/2020 del 10/02/2020, ha cassato la sentenza n. 124/2017 della Corte d'Appello di
GI RI (alla quale ha rinviato, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità) e ha ivi in particolare:
(A) rigettato i motivi di ricorso - 1° e 4° - relativi al difetto di giurisdizione [cfr. pagg. 4-8, punti 1.-1.6., della pronuncia n. 3035/2020, nonché supra, sub I.3.1., punto (1)];
(B) accolto, invece, i motivi di ricorso – 2° e 3° - riguardanti l'importo del risarcimento [cfr. pagg. 8-17, punti 2.-3.6., della pronuncia n. 3035/2020, nonché supra, sub I.3.1., punto (2)], attesa la necessità di: (1) stimare il valore della proprietà alla “data della rinuncia abdicativa degli attori”, e dunque al “26/10/1988” e “non già” “l'11/7/1977” (cfr. pag. 12, 1° cpv., della pronuncia n. 3035/2020); (2) procedere alla “liquidazione del danno da occupazione illegittima” “separatamente” “da quello derivante dalla perdita di proprietà del terreno” e
“valuta[ndo]” “in relazione a tale pretesa” “i presupposti dell'estinzione per prescrizione quinquennale”, e dunque per il solo “intervallo” “dal luglio all'ottobre 1983” (cfr. pag. 13,
2°, 3° e 4° cpv., della pronuncia n. 3035/2020); (3) espungere, infine, il “danno non patrimoniale” riconosciuto in appello, “non” essendo “mai stata formulata una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale corredata dalle necessarie allegazioni in fatto in ordine al pregiudizio patito” (cfr. pag. 17, 2° cpv., della pronuncia n. 3035/2020).
I.4.1.- A fronte di ciò, con atto ex art. 392 c.p.c. notificato in data 7.04.2021 le parti
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
(quale procuratore generale di ), ,
[...] Persona_1 Parte_7 [...]
e (quali eredi di ) e infine Parte_8 Parte_9 Persona_2
e (quali eredi di ) hanno poi Parte_10 Parte_11 Persona_3
riassunto il procedimento e instaurato l'odierno giudizio di rinvio (n. 190/2021 R.G.), ivi
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deducendo che la pronuncia cassatoria della S. Corte avesse a loro avviso dato le seguenti indicazioni:
(1) quantificazione del danno per la perdita della proprietà degli immobili alla data del
26/10/1988 e non già all'11/7/1977;
(2) quantificazione separata del danno per l'occupazione illegittima dei beni, tenendo conto del valore degli stessi riferito al 1983 e per il periodo fino alla proposizione dell'azione risarcitoria (ottobre 1988), oltre interessi, rivalutazione e maggior danno (rendimento medio dei BOT);
(3) conferma, invece, dell'indennità da occupazione legittima (€ 8.191,00) e per il valore dei macchinari negli edifici (€ 774,68), trattandosi di importi già riconosciuti e non incisi dall'ordinanza della S. Corte.
I.4.2.- Con comparsa del 23.09.2021 si è poi costituito in riassunzione il Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) la non riconoscibilità del “maggior danno”, poiché non precedentemente richiesto, né oggetto di pregressi pronunciamenti;
(2) la non debenza di alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale, avendo su esso definitivamente provveduto la SS con l'accoglimento del 3° motivo.
I.4.3.- Con comparsa del 21.08.2023 si è costituita altresì, per il tramite del figlio e
[...]
, anche [di cui pertanto revocare, come in Controparte_4 Parte_6
dispositivo, la contumacia previamente dichiarata (con provvedimento dell'11.-12.11.20219)] chiedendo di condannare il al risarcimento dei danni subiti oltre interessi Controparte_1
fino al saldo secondo i principi stabiliti dalla Corte di SS con la pronuncia del
10/02/2020 num. 3035.
I.4.4.- Nel corso del giudizio di rinvio, poi:
(a) è intervenuto il decesso della parte (8.10.2023), in luogo della quale si Persona_1
sono costituiti, con comparsa del 14.02.2024, i suoi figli Parte_4 Pt_4
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e , riportandosi integralmente a tutto quanto Parte_5 Parte_6 dedotto, eccepito e richiesto nell'atto di riassunzione e chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni;
(b) sono stati disposti n. 2 supplementi peritali (cfr. C.T.U. del 22.11.2023 e integrazione del
15.05.2025).
I.4.4.- All'esito il presente giudizio di rinvio è stato poi rimesso all'udienza collegiale del
16.10.2025 dal C.I., dopo precisazione delle conclusioni innanzi a sé e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 5.06.2025 [trattandosi di procedimento soggetto all'art. 352, comma I, c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente - “l'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190”] e infine assegnato a sentenza con provvedimento collegiale del 17.10.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rammentare che:
(1) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, altresì richiamando
Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata e non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(2) il presente procedimento scaturisce poi da pronuncia di cassazione con rinvio della S.
Corte (n. 3035/2020 del 10/02/2020 - v. supra, sub I.3.3.), trattandosi dunque di un giudizio ontologicamente “chiuso”, nel quale occorre rigorosamente e strettamente “uniformarsi” al
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“principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte” di legittimità (cfr. artt. 384, comma II, c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.), la cui pronuncia è qui munita non già del consueto valore persuasivo, ma di forza vincolante ed effetto preclusivo, avendo, come osservato anche in dottrina, un vero e proprio “effetto normativo”;
(3) il giudizio di rinvio costituisce, sotto tale angolo visuale, non già un giudizio autonomo, ma una vera e propria fase (rescissoria) del giudizio di cassazione, nel quale occorre pertanto strettamente e rigorosamente attuare la “normazione concreta” della S. Corte e trarne le relative conseguenze, risultando radicalmente preclusa qualsivoglia nuova valutazione sia sui fatti già acquisiti al processo, sia sulla qualificazione giuridica del rapporto controverso, sia sul principio stabilito dalla S. Corte [al quale occorre esclusivamente uniformarsi, realizzando tutte le opportune modifiche, e ovviamente non rimeditabile o in alcun modo scrutinabile – trattandosi invero di “sindacato” che “non [è] consentito mai e in nessun caso”], sia sul complessivo quadro sotteso, tanto giuridico [occorrendo attenersi al dictum pur “se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza”] quanto fattuale
[risultando evidentemente inammissibile ogni nuova questione solo qui introdotta (e.g. la domanda di “maggior danno” in base al “rendimento medio dei BOT”, fatta valere dagli istanti in riassunzione solo in questa sede e dunque di cui è ovviamente preclusa ogni delibazione), non potendo chiaramente invocarsi in senso contrario la possibilità, prevista ratione temporis, di formulare domande nuove fino alla precisazione delle conclusioni – trattandosi di possibilità già all'epoca limitata al solo giudizio di 1° grado e in ogni caso senz'altro non rilevante nel giudizio di rinvio, atteso che “in sede di rinvio non sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti” e che a mente dell'inderogabile disposto di cui all'art. 394, comma III, c.p.c. (non modificato da alcuna novella) “nel giudizio di rinvio” “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”)], [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
28/02/2024, n. 5253; Cass. civ., 24/10/2019, n. 27337; Cass. civ., 19/02/2015, n. 3320; Cass.
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civ., 06/04/2004, n. 6707; Cass. civ., 25/05/2001, n. 7176; Cass. civ., 09/02/2000, n. 1437;
Cass. civ., 19/06/1998, n. 6126; Cass. civ., 25/09/1997, n. 9398].
IV.- Chiarito quanto precede, nel merito e in base al vincolante pronunciamento della S. Corte qui da attuarsi [v. supra, sub III., punti (2) e (3)] occorre poi accogliere, per quanto di ragione, sia l'appello principale avanzato dai privati istanti, sia l'appello incidentale fatto valere dal e pertanto riformare, nei termini e per le motivazioni qui di seguito Controparte_1
esposte, la sentenza di prime cure.
V.- A tal riguardo è del tutto pacifico che il thema decidendum risulta ormai limitato al solo quantum del risarcimento da riconoscere agli eredi delle parti e Persona_5 [...]
(qui di seguito anche solo “eredi , con dizione pacificamente comprensiva Per_7 Per_1
anche della parte chiamata in riassunzione – trattandosi di altra erede di Persona_4
e dunque anch'essa rientrante negli “eredi ”) per l'occupazione abusiva intervenuta nel Per_1
1977 e riguardante alcuni loro beni (terreni e fabbricati siti in e in particolare Controparte_1
al fg. 19, p.lle ex 193 e 429, oggi p.lla 832), essendo ormai irretrattabile sia l'an dell'illecito, sia la giurisdizione del giudice ordinario [cfr. pagg. 4-8, punti 1.-1.6., della pronuncia cassatoria n. 3035/2020] e risultando quindi ancora sub iudice esclusivamente la misura del ristoro da accordarsi o, più precisamente, solo alcuni profili di quest'ultima, essendo la vincolante pronuncia della S. Corte intervenuta, come detto [v. supra, sub I.3.3.], esclusivamente su alcuni specifici aspetti del predetto ristoro.
V.1.- E infatti, nella pronuncia cassatoria si è prescritto di rimeditare le statuizioni già assunte solo con riguardo:
(1) al danno da perdita della proprietà – da determinare non già al momento dell'occupazione
(l'11.07.1977), bensì al tempus dell'azione giudiziale degli attori (26.10.1988) [cfr. pag. 12,
1° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020, all'esito del par.
2.4. della stessa];
(2) al danno da occupazione illegittima – da liquidare separatamente dal risarcimento del danno da perdita della proprietà nonché valutando la prescrizione eccepita dal [cfr. CP_1
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pag. 13, 2°, 3° e 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020, all'esito del par.
2.6. della stessa]
(3) al danno non patrimoniale – da totalmente espungersi, trattandosi di domanda mai formulata [cfr. pag. 17, 2° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020, all'esito della valutazione del 3° motivo di ricorso].
V.2.- A fronte di ciò, sono da ritenersi ormai irrevocabili [poiché non oggetto di impugnativa, né, conseguentemente, di pronuncia della S. Corte] le ulteriori voci di danno, costituite, in particolare:
(A) dal danno per i macchinari – voce già riconosciuta nei precedenti gradi e, in quanto non incisa dalla riforma, da confermarsi per il quantum già accordato, pari a “€ 774,68” [cfr. pag.
12, 2° cpv., della sentenza n. 124/2017 della Corte d'Appello di GI RI, non cassata a tal proposito e confermativa, a tal riguardo, del “valore venale dei … macchinari” già accordato in prime cure (cfr. pag. 5 della sentenza n. 35/2007 del Tribunale di GI
RI)];
(B) dall'indennità per occupazione legittima, spettante per il periodo di efficacia del provvedimento occupativo del 1977 e di conseguente occupazione “legittima” dei fondi
(dall'11.07.1977 fino all'11.07.1983) e quantificata in misura pari a “€ 8.191,00” [come quantificata dal C.T.U. di 1° grado e già riconosciuta sia in prime cure (cfr. il riferimento all'“indennità da occupazione legittima” a pag. 5 della sentenza n. 35/2007 del Tribunale di
GI RI), sia nella primigenia sentenza d'appello (ivi ribadendosi “l'indennità per occupazione legittima” pari a “€ 8.191,00” - cfr. pag. 12, 1° cpv., della sentenza n. 124/2017 della Corte d'Appello di GI RI), la cui mancata impugnazione e caducazione a tal riguardo è stata espressamente sancita anche nella vincolante pronuncia a cui qui attenersi
(avendo la Corte di legittimità appunto specificato “che l'indennità di occupazione legittima liquidata in sentenza non è stata oggetto dell'impugnazione del ”: cfr. Controparte_1
pag. 13, 1° cpv., dell'ordinanza n. 3035/2020)].
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V.3.- Tale irretrattabilità, giova osservare, ovviamente si estende anche agli accessori spettanti su tali somme, essendo stati a tal riguardo riconosciuti e dunque risultando qui esclusivamente accordabili (trattandosi di statuizione in alcun modo rimeditabile, poiché anch'essa non incisa dalla pronuncia cassatoria e dunque passata in giudicato) i soli “interessi legali” [cfr., con specifico rifermento ai “macchinari” (risultando l'indennità di occupazione legittima un “debito di valuta” e dunque di per sé insuscettibile di rivalutazione – cfr., ex aliis,
TSAP, 22/09/1989), pag. 12, 2° cpv., ult. inciso, della sentenza d'appello n. 124/2017, non gravata sul punto] – salva mera necessità [in ossequio al vincolante dictum della S. Corte e al
“momento consumativo dell'illecito” ivi fissato (cfr. ancora pag. 12, 1° cpv., dell'ordinanza n.
3035/2020), trattandosi di rettifica logicamente discendente e dipendente dalla pronuncia cassatoria qui da attuarsi] di adeguarne la decorrenza, come evidente e in luogo dell'erroneo dies a quo indicato nella sentenza n. 124/2017 (11/07/1977), dalla domanda (26.10.1988) e sino al soddisfo.
VI.- Ciò chiarito e venendo invece ai profili sub iudice [v. supra, sub V.1.] e ancora scrutinabili [trattandosi di questioni su cui, a seguito dell'appello e della pronuncia cassatoria, si è “riap[erta] la cognizione” e non coperte da “giudicato interno”, il quale, giova rammentare, “non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia” (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
10/01/2024, n. 952; Cass. civ., 19/10/2022, n. 30728 e Cass. civ., 8/10/2018, n. 24783)], alcun particolare approfondimento si impone per il profilo indicato supra, sub V.1., punto (3), i.e. il danno non patrimoniale [avendo la S. Corte già evidenziato a tal proposito, in integrale accoglimento del 3° motivo di ricorso del la mancata formulazione di Controparte_1
alcuna specifica domanda da parte dei privati istanti nonché il difetto di alcuna statuizione a tal riguardo nella sentenza di prime cure (pacificamente non impugnata sul punto) e dunque senz'altro non spettando alcun importo a tal riguardo (cfr. pagg. 13-17, punti 3.-3.6., della
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pronuncia cassatoria n. 3035/2020)], occorrendo invece svolgere le considerazioni che seguono sia sul danno da occupazione illegittima [v. infra, sub VII.-VII.3.], sia sul danno da perdita della proprietà [v. infra, sub VIII.-VIII.8.].
VII.- Prendendo le mosse, in particolare, dal danno da occupazione illegittima [v. supra, sub
V.1., punto (2)], da liquidarsi “separatamente da quello derivante dalla perdita di proprietà”
[cfr. pag. 13, 2° cpv., dell'ordinanza n. 3035/2020 della S. Corte], occorre osservare che nella pronuncia cassatoria si è prescritto di determinarlo rigorosamente attenendosi alle seguenti
(vincolanti) indicazioni sia cronologico-temporali [sub (A)], sia quantificatorie-determinative
[sub (B)]:
(A) quanto al tempus: tener conto della sua “decorrenza” “dall'11/07/1983” [trattandosi della
“data di scadenza dell'occupazione legittima” (cfr. pagg. 12-13 dell'ordinanza n.
3035/2020)] e dell'operatività, rispetto al suo astratto termine finale (26/10/1988, atto di notifica della citazione attorea e dunque della definitiva perdita della proprietà – v. infra), dei
“presupposti dell'estinzione per prescrizione quinquennale fatta valere dal , con CP_1
conseguente riduzione del periodo indennizzabile, in tal caso, al solo “intervallo dal luglio all'ottobre 1983” [cfr. pag. 13, 2°, 3° e 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020];
(B) quanto alla misura: “basarsi” sui “valori” dei terreni occupati alla predetta data dell'11.07.1983 (trattandosi di “danno” appunto “commisurato ai valori” “a tale data”) e applicare poi, come di consueto, la “misura del 5% annuo” “in ragione di ogni anno, o frazione di anno, di illegittima occupazione” in base allo spazio temporale determinato nei termini che precedono [cfr. ancora pagg. 12-13 dell'ordinanza n. 3035/2020].
VII.1.- Procedendo dal punto indicato supra, sub VII., punto (A), e dunque dal profilo temporale, fermo e pacifico il dies a quo (come inderogabilmente fissato dalla S. Corte in data
11/07/1983), quanto al dies ad quem è evidente che effettivamente ricorrano i presupposti per l'accoglimento, con riguardo all'indennità da occupazione illegittima, dell'exceptio praescriptionis avanzata dal Comune di CP_1
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VII.1.1.- E ciò considerando che si tratta di eccezione:
(1) senz'altro delibabile, poiché: (i) tempestivamente proposta fin dal primo grado di giudizio
[“per il si contesta la proposizione dell'azione per danno per intervenuta CP_1 prescrizione quinquennale” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione in prime cure datata
6.12.1988, vigendo all'epoca, nella formulazione dell'art. 166 c.p.c. ratione temporis applicabile, il termine di costituzione di “cinque giorni prima dell'udienza di comparizione”, fissata il 12.12.1988)]; (ii) ritualmente ribadita in appello anche per il tramite, come osservato
[v. supra, sub I.2.2., punto (1) e pagg.
2-7 della comparsa del 24.11.2008 (a fronte di udienza poi del 15.12.2008)], di apposito appello incidentale [come necessario, trattandosi di eccezione espressamente rigettata in 1° grado (cfr. pagg.
4-5 della pronuncia di prime cure) ed essendo pacifico che “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700)]; (iii) coltivata anche in sede di ricorso ex art. 360 c.p.c. [avendo il ricorrente ivi in particolare specificamente evidenziato l'operatività del “termine di CP_1 prescrizione di cinque anni ex art. 2043 c.c.” con riguardo al “periodo di mancato godimento dovuto per l'occupazione illegittima” (cfr. il segnalato nell'ambito del 2° CP_5
motivo alle pagg. 17-18 del ricorso per SS)] e rimessa poi dalla S. Corte al giudizio di rinvio [essendosi disposto nella pronuncia cassatoria, come osservato, di valutare, “in relazione a tale pretesa”, “i presupposti dell'estinzione per prescrizione quinquennale fatta valere dal (cfr. pag. 13, 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020)]; CP_1
(2) altresì chiaramente fondata alla luce del pacifico insegnamento, espressamente richiamato anche nella pronuncia cassatoria qui da attuarsi (cfr. pag. 11, 2° cpv., dell'ordinanza n.
3035/2020), per cui per il “danno per la perdita del godimento” “la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/01/2015, n. 735, spec. il principio di diritto enunciato al par. 7 dei “Motivi della decisione”].
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VII.1.2.- Dictum nomofilattico, quest'ultimo, chiaramente idoneo a superare il rigetto dell'eccezione operato 1° grado [fondandosi la relativa statuizione reiettiva sull'assunto per cui “la data iniziale del periodo prescrizionale” sarebbe “costitui[ta]” dalla “radicale trasformazione del fondo” (cfr. pag. 4, ult. cpv., della pronuncia di prime cure), e dunque su un principio chiaramente non più invocabile (poiché intimamente correlato alla prospettata idoneità di una tale “radicale trasformazione” a determinare un effetto acquisitivo e dunque all'istituto giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva, “la” cui “sopravvivenza nel nostro ordinamento”, dopo le sentenze della Corte EDU e l'accertato “contrasto” di ciò con l'art. 1, prot. n. 1, della CEDU, è tuttavia senz'altro da “escluder[si]”, atteso che “l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno [mai] luogo … all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione: cfr. Cass., Sez. un., n. 735/2015, cit., nonché Cass. civ., Sez. un.,
13/01/2014, nn. 441 e 442 e i relativi riferimenti, ivi contenuti, anche alle pertinenti e plurime pronunce CEDU e della Consulta)] e correlato al principio per cui il predetto “danno per la perdita del godimento” integra il “risarcimento dei danni” spettanti al “privato”, a fronte di un tale “illecito permanente”, “per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno” [costituendo l'“occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione” “un illecito” che per un verso “viene a cessare”, ex aliis, con la “rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente” e al quale, per altro verso, risulta “applicabile”, in quanto “illecito di diritto comune”, “lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c.”, vigendo pertanto il termine quinquennale ex art. 2947, comma I, c.c.]
(cfr. Cass., Sez. un., n. 735/2015, cit.).
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VII.1.3.- Chiarita, pertanto, la pacifica operatività del termine de quo con riguardo al danno da occupazione illegittima [non potendo l'istituto prescrizionale invece in alcun modo operare con riguardo alle altre voci di danno, e in particolare rispetto alla “reintegrazione per equivalente” della proprietà, decorrendo in tal caso il termine solo “dalla data della domanda” (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 735/2015, cit.)], da ciò ne discende:
(1) l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa per il quinquennio antecedente alla domanda risarcitoria attorea [implicante l'abdicazione alla proprietà del terreno e intervenuta, come detto, il “26.10.1988”: cfr. ancora relata in calce all'atto di citazione, con ricezione da parte del convenuto appunto in data “26·10·88”], con conseguente non debenza di CP_1
alcuna somma fino all'ottobre 1983 [e ciò perché, “risalendo a ritroso dalla data dell domanda giudiziale dell'ottobre 1988”, la “prescrizione quinquennale” conduce appunto all'“ottobre 1983” (cfr. pag. 13, 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020)];
(3) la spettanza del credito a tale titolo, invece, per il periodo antecedente all'ottobre 1983, e dunque a partire dal luglio 1983 [operando fino all'11.07.1983 l'indennità per l'occupazione legittima (già riconosciuta con statuizione ormai irretrattabile: v. supra, sub V.2., punto (A)), pacificamente non superata dalla successiva mancata emanazione del decreto di esproprio
(“non verificandosi” a fronte di ciò “alcun travolgimento ex post delle attività legittimamente compiute dall'amministrazione sulla base del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità”: cfr. Cass. civ., 19/06/2019, n.
16509)], integrando appunto l'“11/07/1983” la “data di scadenza dell'occupazione legittima”
e dunque operando il danno per l'occupazione invece illegittima per il solo “intervallo”, non prescritto, “dal luglio all'ottobre 1983” [cfr. pagg. 12-13 dell'ordinanza cassatoria n.
3035/2020].
VII.2.- Venendo poi al profilo della quantificazione del danno per tale spatium temporis, si è già innanzi osservato [v. supra, sub VII., punto (B)] che la S. Corte ha prescritto di “basarsi” sui “valori” dei terreni occupati alla data dell'11.07.1983 (trattandosi di “danno” appunto
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“commisurato ai valori” “a tale data”) e di applicare, poi e come di consueto, la “misura del
5% annuo” “in ragione di ogni anno, o frazione di anno, di illegittima occupazione” in base allo spazio temporale determinato nei termini che precedono [cfr. ancora pagg. 12-13 dell'ordinanza n. 3035/2020].
VII.2.1.- Muovendo dal primo profilo, il valore da cui muoversi [con riguardo, in tal caso, solo al terreno, vertendo il danno proprio sul mancato godimento di quest'ultimo e risultando i fabbricati in ogni caso insuscettibili di godimento alcuno nel periodo qui da valutarsi (luglio- ottobre 1983), poiché già demoliti (v. infra) e dunque risultando risarcibile solo il danno per la loro perdita (v. infra)], è evidentemente quello individuato dal C.T.U. di 1° grado (Ing.
. CP_6
E infatti, “inoppugnabilmente risulta” che quest'ultimo abbia “determinato il valore dei beni alla data della scadenza del quinquennio di occupazione illegittima e quindi al luglio del
1983” [cfr. pag. 12, 3° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035 del 10/02/2020], avendo tale
C.T.U. appunto stimato il terreno occupato “alla data del[l'] 11.07.83” e per un valore di £.
31.720.000 [cfr. pagg. 29-30 dell'elaborato del 29.11.1995, con stima derivante dal valore, all'epoca, al m2, (£. 130.000, come poi confermato anche a pag. 10, 1° cpv., dell'elaborato del
5.02.2002) e dall'estensione del terreno (244 m2), e dunque da un valore pari appunto a (£.
130.000 x 244 =) £ 31.720.000], pari, in moneta corrente (conversione Lire-Euro), a €
16.382,00.
VII.2.2.- Rispetto a tale valore-base è poi pacifico che si debba qui applicare, per analogia, il criterio del “5% annuo”, considerando che si tratta di quantum risarcitorio:
(1) espressamente stabilito “per il periodo di occupazione senza titolo” dall'art. 42 bis, comma III, T.U. espropri, ma analogicamente applicabile anche per liquidare, “in via equitativa”, il “danno” “per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato”
“anche nel caso di mancanza di formale acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis” e “di procedimento non conclusosi”, come nel caso di specie, “con un valido ed efficace decreto di
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esproprio o con un accordo di cessione” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n.
33645; Cass. civ., 20/11/2018, n. 29990; Cass. civ., 6/08/2018, n. 20545; Cass. civ.,
4/03/2005, n. 4797; Cass. civ., 27/08/2004, n. 17142, nonché Cons. Stato, 23/04/2016, n.
3929; Cons. Stato, 28/01/2016, n. 329; Cons. Stato, 2/11/2011, n. 5844];
(2) pacificamente spettante ex se e “senza” necessità di alcuna specifica deduzione e prova da parte dei danneggiati [essendo pacifico che “l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione” integra, sotto tale angolo visuale, una “fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva” fra privati (discendendo il pregiudizio da un “rapporto”, come quello “fra privato e pubblica amministrazione”, che è
“istituzionalmente asimmetrico dal punto di vista del potere” e che nel caso concreto si è poi svolto “secondo modalità ablatorie non rispettose della legge”), operando, pertanto e proprio per i casi, analoghi a quello di specie, in cui non risulti dimostrata una “diversa entità”, “in melius o in pejus”, “del danno in concreto” patito, una “determinazione legislativa in via forfettaria dell'indennizzo”, che “costituisce una valutazione legale tipica di pregiudizio e di relativa compensazione” “senza esigere dal proprietario l'allegazione della mancata possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo” (cfr. Cass., Sez. un., n.
33645/2022, cit., spec. punto 4.8. dei “Motivi della decisione”)].
VII.2.3.- Trattandosi nel caso di specie, poi, di un periodo infra-annuale (11.07.1983-
26.10.1983), tale quantum è da concretamente determinarsi, per le “frazioni di anno” oggetto
“di illegittima occupazione” [cfr. pag. 13, 4° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020], considerando che:
(a) il mancato godimento annuale, pari al 5% di € 16.382,00, è pari a € 819,10, risultando quindi un valore per diem di [€ 819,10/365 =] € 2,2441;
(b) il periodo qui da valutarsi è di 107 giorni [dall'11.07.1983 al 26.10.1983];
(c) il danno (arrotondato al secondo decimale) è pertanto pari a [€ 2,2441 x 107 =] € 240,12.
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VII.3.- A ciò consegue che per il danno da occupazione illegittima è da riconoscersi l'importo, appena indicato, di € 240,12, al quale occorre poi aggiungere [trattandosi di debito di valore (avendo natura risarcitoria) e di statuizione non coperta da alcun contrario giudicato
(v., a contrario, supra, sub V.3.)] rivalutazione e interessi, e dunque:
(a) riconoscimento degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (secondo il tasso
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo) dal 26.10.1988 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
(b) in seguito (e dunque dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo), riconoscimento su tale somma degli ulteriori interessi legali [v. Cass. civ., Sez. un.,
17/02/1995, n. 1712, nonché, da ultimo, Cass. civ., 12/06/2019, n. 15856].
VIII.- Venendo, infine, al danno da perdita della proprietà [v. supra, sub V.1., punto (1)], ferma l'esigenza di attenersi al “valore venale” dei beni [come richiesto dagli appellanti ed effettivamente necessario, essendo state dichiarate incostituzionali (con effetto ex tunc) le formule mediane e i parametri tabellari (cfr. Corte Cost., 24/10/2007, nn. 348 e 349, nonché
Corte Cost. 10/06/2011, n. 181) e dunque risultando evidente che il “sistema indennitario e risarcitorio”, per tutti i giudizi in corso, sia esclusivamente “fondato” proprio “sul valore venale del bene” - “non occorre[ndo]” poi a tal riguardo “alcuna ulteriore specifica allegazione”, in quanto, a prescindere dalla qualitas rei (terreni agricoli o edificabili), “il bene della vita richiesto è” appunto e solo “il risarcimento parametrato al valore di mercato del bene” (cfr., ex multis, Cass. civ., 23/02/2022, n. 5900; Cass. civ., Sez. un., 19/03/2020, n.
7454; Cass. civ., Sez. un., 7/05/2019, n. 11930; Cass. civ., 20/11/2018, n. 29992; Cass. civ.,
19/07/2018, n. 19295; Cass. civ., 8/03/2018 n. 5557; Cass. civ., Sez. un., 3/07/2013, n.
17868)], la S. Corte nella pronuncia cassatoria ha poi prescritto di provvedere alla sua determinazione con riguardo non già al momento dell'occupazione (l'11.07.1977), bensì - in ossequio al principio, pacifico e anche da ultimo ribadito, per cui “l'illecito” “va ristorato”
“con riguardo al valore del bene al tempo della proposizione della domanda risarcitoria, che
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segna, appunto, la perdita della proprietà, recando implicita l'abdicazione del relativo diritto” (cfr., da ultimo, Cass. n. 952/2024, cit.) - al tempus dell'azione giudiziale degli attori
(26.10.1988) [cfr. pag. 12, 1° cpv., dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020 (all'esito del par.
2.4. della stessa)].
VIII.1.- Al fine di dar corso a tale vincolante dictum, trattandosi di questione strettamente tecnico-specialistica (stima del valore storico, a una certa data, di dati terreni e fabbricati), si è poi reso necessario procedere a supplemento peritale [mezzo istruttorio officioso senz'altro compatibile con il giudizio di rinvio, in particolare ove necessario al fine di dar corso alle valutazioni richieste dalla S. Corte, essendo a tal riguardo pacifico che “i limiti all'ammissione delle prove nel giudizio di rinvio riguardano l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice” e che “questi, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di cassazione, può ben avvertire la necessità di disporre … una c.t.u.”
(cfr. Cass. civ., 5/04/2017, n. 8811, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/06/2023, n. 17240; Cass. civ., 5/11/1990, n. 10585 e Cass. civ., 11/06/1986, n. 3875)], le cui risultanze sono confluite nei due elaborati del 22.11.2023 (determinazione del valore del terreno alla data del
26.10.1988) e del 15.05.2025 (determinazione del valore dei fabbricati sempre alla data del
26.10.1988).
VIII.2.- Il C.T.U. nominato, in particolare, risulta aver provveduto:
(A) alla puntuale individuazione dei beni da stimarsi - costituiti, in specie, da “n. 1 porzione di terreno identificata al N.C.E.U. alla particella n. 832 del Foglio di mappa n. 19 della Zona
Censuaria di NA LA (RC), si estende per una superficie di mq 244,00 identificati al tempo dell'esproprio con le particelle 193 (mq 228,00) e 429 (mq 16,00)” e dai fabbricati all'epoca ivi insistenti, essendovi in particolare “sulla particella catastale” all'epoca “193”
“un fabbricato capannone … adibito a deposito ceste per imballo” (il corpo di fabbrica A, con “muri” “in pietrame listato ed in mattoni pieni” nonché “copertura con capriate in legno”
“con tegole marsigliesi”) e “sulla particella” all'epoca “429” “un altro fabbricato adibito”, in
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tal caso, “a fabbrica di ceste da imballo” (il corpo di fabbrica B, “annesso” al precedente e con “tetto” “in lamiera ondulata” “ed all'interno di esso una macchina spaccatrice di legno castagno ed una caldaia per la bollitura del legname”) [cfr. pag. 6 della C.T.U. del
22.11.2023 e pag. 6 dell'elaborato integrativo del 15.05.2025];
(B) alla precisa determinazione, poi e all'esito di accertamento rigoroso e puntuale [effettuato per il tramite della “raccolta di dati presso gli uffici tecnici e finanziari provinciali”, di
“indagine di mercato … in zone vicine urbanizzate e con medesime caratteristiche urbanistiche dell'area da valutare, sulla base della comparazione con esperienze e compravendite relative all'andamento del mercato immobiliare” e infine della valorizzazione delle specifiche peculiarità, anche di “ubicazione”, dei bene da stimarsi (cfr. pag. 8 della
C.T.U. del 22.11.2023 e pag. 8 dell'elaborato integrativo del 15.05.2025)], del loro valore alla data del 26.10.1988 –addivenendo, all'esito, alle seguenti stime (cfr. pag. 10 della C.T.U. del
22.11.2023 e pag. 9 dell'elaborato integrativo del 15.05.2025):
(1) € 21.422,64 per il terreno, considerando il valore di £. 170.000 al m2 e l'estensione (pari a
244 m2) e dunque £ 170.000 x 244,00 = £ 41.480.000 (pari, in moneta corrente, a €
21.422,64);
(2) € 18.509,82 per il corpo di fabbrica A (il deposito di ceste da imballo), considerando il valore di £. 140.000 al m2 e l'estensione (pari a 256 m2) e dunque £ 140.000 x 256,00 = £
35.840.000 (pari, in moneta corrente, a € 18.509,82);
(3) € 7.282,05, infine, per il corpo di fabbrica B (la fabbrica di ceste da imballo), considerando il valore di £ 100.000 al m2 e l'estensione (pari a 141 m2) e dunque £ 100.000 x
141,00 = £ 14.100.000 (pari, in moneta corrente, a € 7.282,05).
VIII.3.- Le predette risultanze peritali, poiché frutto di approfondimento scevro da vizi logici, fondato su premesse metodologiche rigorose e su plurimi riscontri documentali, risultano evidentemente suscettibili di essere condivise e poste a fondamento della decisione qui da assumersi, non essendovi poi alcuna specifica ragione di discostarsi dalle stesse sulla scorta
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delle deduzioni critiche globalmente avanzate dalle parti e dagli elaborati dei C.T.P.
[costituenti, giova rammentare, “una semplice allegazione di carattere tecnico” di per sé
“priva” di alcun “valore probatorio” e i cui “argomenti”, ove “incompatibili con la decisione adottata”, sono da ritenersi sempre “implicitamente disatte[si]”, essendo sufficiente che “il giudice di merito”, “ove di contrario avviso”, “ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis, Cass. civ.,
10/07/2025, n. 18974; Cass. civ., 4/03/2025, n. 5667; Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020, n. 27297;
Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n.
20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998,
n. 5151)] con riguardo tanto alla stima del terreno [v. infra, sub VIII.4.-VIII.4.], quanto alla stima dei fabbricati [v. infra, sub VIII.5.-VIII.5.].
VIII.4.- Muovendo, in particolare, dalle censure relative alla stima del terreno (cfr. C.T.U. del
22.11.2023), il valore al m2 (£ 170.000) è stato in tal caso contestato, per ragioni simmetriche ed opposte e tuttavia entrambe da disattendersi, sia dai privati istanti, sia dal CP_1
resistente.
VIII.4.1.- I primi, in particolare, hanno invocato una stima più elevata (£. 220.000 al m2) sulla scorta dei valori delle tabelle UTE per i suoli edificabili del Comune di in zona CP_1
centrale (£ 280.000) e media (£ 200.000).
VIII.4.2.- E tuttavia, in senso a ciò contrario risulta sufficiente osservare che:
(A) “la stima” del concreto “valore di mercato” di un bene, come noto, deve sempre avvenire, al di là dei valori tabellari (tabelle UTE, quotazioni OMI), sulla scorta degli effettivi e concreti “fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l'immobile” [risultando tali valori tabellari meri dati astratti e pertanto da valutarsi “sempre nella dialettica del processo”, esprimendo “un data statistico medio” ovviamente da adeguare e contestualizzare in base ai
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“requisiti specifici del bene” da valutare (cfr., in linea generale, Corte Cost., n. 181/2011, cit., nonché, ex multis, Cass. civ., 6/10/2022, n. 29135; Cass. civ., 13/10/2020, n. 22056; Cass. civ., 23/05/2019, n. 13992; Cass. civ., 1/06/2018, n. 14117; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8249;
Cass. civ., 21/12/2015, n. 25707, Cass. civ., 13/10/2020, n. 22056)];
(B) “requisiti specifici” e “fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l'immobile” qui appunto congruamente valutati dal C.T.U., avendo quest'ultimo evidenziato, anche in replica a tale osservazione, come la “forbice di valore” indicata nelle “tabelle menzionate” non fosse sic et simpliciter applicabile considerando le specificità, anche negative, del bene qui in esame
[sito “in una zona laterale del centro urbano” nonché “vicino all'alveo di una fiumara” e altresì a “una spiaggia demaniale”, “con tutte le conseguenti limitazioni edilizie” [cfr. pagg.
9, 1° cpv., e 10, 1° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023] e senz'altro idonee a giustificare la quantificazione, più aderente alle caratteristiche effettive e concrete del bene, operata dall'ausiliario d'ufficio.
VIII.4.3.- Parimenti da integralmente disattendere risultano altresì le contestazioni del appellato (invocante, per converso, una stima più ridotta - £. 75.000 al m2), il quale, CP_1
al di là di meri e ininfluenti errori di battitura presenti nella bozza peritale prontamente rettificati dal C.T.U. (l'indicazione, a pag. 4 e per evidente lapsus calami, di una particella in
“S. SI d'Aspromonte” e non in , ha in particolare lamentato: CP_1
(a) lo scostamento della stima rispetto ai valori di cui all'atto comparativo reperito (i.e. l'atto di compravendita del 9.07.1985 per Notaio dott. avente Rep./Racc. nn. Persona_8
5225/1749);
(b) la mancata valutazione dei “vantaggi” discendenti alla porzione di terreno non espropriata a seguito della realizzazione dell'opera pubblica (opera viaria);
(c) l'erronea considerazione, infine, dell'effettiva ubicazione del terreno (zona periferica).
VIII.4.4.- E tuttavia, prendendo le mosse dal rilievo fondato sull'atto di vendita del 1985 [v. supra, sub VIII.4.3., punto (a)], è evidente che quest'ultimo sia stato correttamente utilizzato
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dal C.T.U. solo come mero elemento di valutazione nell'ambito della più ampia indagine effettuata e volta a precipuamente valorizzare, come necessario, i “requisiti specifici del bene” [v. supra, sub VIII.4.2.], la cui corretta stima alla data del 26.10.1988, pertanto e come puntualmente evidenziato dall'ausiliario, non poteva sic et simpliciter basarsi su un mero recepimento a-critico ovvero su una mera “trasposizione” dei valori emergenti dall'atto de quo, trattandosi di operazione di per sé scorretta e qui peraltro chiaramente preclusa dalle radicali differenze sussistenti:
(1) sia sul piano obiettivo [facendosi riferimento nel predetto atto di vendita del 1985 a diversi fondi, non tutti, però, aventi “le medesime caratteristiche urbanistiche del suolo oggetto di analisi nella … relazione” (cfr. pag. 9, 2° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023)];
(2) sia sul piano temporale [atteso il divario fra il tempus dell'atto (1985) e quello della stima
(1988) e il carattere dirimente di una tale circostanza (tenendo conto, ex aliis, anche dell'“incremento dei valori immobiliari nel decennio 1980-1990”, nonché “delle opere di urbanizzazione realizzate”: cfr. pag. 9, 2° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023)].
VIII.4.4.1.- A fronte di tali precisazioni, poi, è evidente che non possano trovare accoglimento neanche le ulteriori deduzioni critiche sollevate, sempre a tal proposito, dal appellato [cfr. note scritte del 21.02.2024, spec. pagg. 4-5, e comparsa conclusionale CP_1
del 18.04.2024, spec. pagg. 5-6] e negli scritti difensivi successivi al 2° termine ex art. 195, comma III, c.p.c. (deduzioni senz'altro scrutinabili, avendo tali termini “natura meramente ordinatoria” e “non incontran[d]o” i “rilievi critici” “barriere preclusive”, potendosi solo
“tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”: cfr. Cass. civ., Sez. un.,
21/02/2022, n. 5624), il quale ha in particolare contestato che il C.T.U.:
(i) si sarebbe limitato a un mero “incremento forfettario” rispetto all'atto del 1985 esclusivamente sulla base del ravvisato “aumento del costo della vita nel decennio 1980-
1990”;
(ii) non avrebbe poi valutato tutte le criticità (e.g. vicinanza a un torrente) affliggenti il bene;
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(iii) avrebbe erroneamente considerato, poi, anche l'apertura della strada, e dunque opere di urbanizzazione successive al 1988.
VIII.4.4.2.- E tuttavia, diversamente da quanto dedotto, deve qui ribadirsi che l'ausiliario:
(A) non risulta aver affatto proceduto a stabilire il valore di stima dello specifico terreno oggetto di indagine meramente “incrementando”, in maniera forfettaria, il valore desumibile dall'atto del 1985 e riguardante terreni del tutto diversi e distinti da quello oggetto di causa;
(B) ha pacificamente provveduto, per converso e come necessario, a una valutazione autonoma e fondata sulle specificità del bene de quo, non avendo conseguentemente dato corso ad alcun ipotetico “incremento forfettario”, né a valutazioni astratte o avulse dal contesto, bensì tenuto conto [del tutto correttamente e oltre al dato (pacifico e notorio e altresì ufficialmente registrato dall'ISTAT, come pure riportato in relazione) dell'“incremento dei valori immobiliari nel decennio 1980-1990”] proprio delle peculiari caratteristiche del bene da stimarsi e dei dati oggettivi comportanti il necessario scostamento dall'atto del 1985
[considerando, e.g., la diversità del frangente temporale, la non assimilabilità di tutti i fondi rispetto al terreno oggetto di causa, l'impatto positivo delle opere di urbanizzazione (cfr. pag.
9, 2° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023)];
(C) ha inoltre approfonditamente esaminato le peculiarità della res sotto ogni profilo, tanto positivo quanto negativo [avendone considerato anche le criticità, del resto poste a fondamento della riduzione contestata ex adverso (v. supra, sub VIII.4.1.-VIII.4.2.)];
(D) risulta aver inoltre opportunamente valutato, nell'ambito della sua complessiva indagine, anche le “opere di urbanizzazione” già all'epoca presenti [e ciò a prescindere dalla successiva
“apertura della strada”, effettivamente intervenuta dopo l'espropriazione (pag. 3 della C.T.U. del 22.11.2023) e tuttavia non richiamata affatto dal C.T.U. a supporto della propria stima
(ciò evidentemente escludendo ogni sua possibile incidenza su quest'ultima)].
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VIII.4.4.3.- Sulla scorta di quanto globalmente precede [v. supra, sub VIII.4.4.-VIII.4.4.2.] è pertanto evidente che il rilievo critico compendiato supra, sub VIII.4.3., punto (a), sia senz'altro da respingersi.
VIII.4.5.- Parimenti inaccoglibile, come evidente, risulta anche la contestazione fondata sugli eventuali vantaggi compensativi derivanti dall'opera pubblica [v. supra, sub VIII.4.3., punto
(b)].
E ciò considerando non solo il carattere senz'altro nuovo e inammissibile delle questione sottesa [essendo invero pacifico che la natura “chiusa” del “giudizio di rinvio” opera anche per le eccezioni “in senso lato” e pertanto “non consente l'introduzione di elementi di fatto nuovi e diversi da quelli già prospettati nei precedenti gradi del giudizio”, essendo pertanto ivi “preclusa” anche la valutazione “della compensatio lucri cum damno” (cfr. Cass. civ.,
22/09/2022, n. 27736)], ma altresì che, come noto e “ripetutamente affermato” dalla S. Corte,
“il risarcimento del danno che compete al proprietario del fondo illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non può soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi che derivano al fondo residuo dalla realizzazione dell'opera (cosiddetta compensatio lucri cum damno), poiché il danno patito dal proprietario spossessato consegue direttamente e immediatamente al fatto illecito costituito dall'occupazione illegittima, in ciò concretandosi ed esaurendosi la fattispecie lesiva del diritto dominicale, mentre il vantaggio, conseguente all'aumento di valore del fondo residuo, si ricollega ad un fatto (qual è l'esecuzione dell'opera pubblica) diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno” e “tale vantaggio”, poi, “non riguarda in via diretta il fondo ablato, ma investe tutti gli immobili ubicati nella zona e, quindi, essendo analogo a quello goduto da altri soggetti, non è consentita la detrazione da quanto dovuto a titolo indennitario o risarcitorio” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 4/10/2016, n. 19805; Cass. civ., 16/04/2003, n. 6009; Cass. civ., 9/11/2001, n.
13881 Cass. civ., 2/05/1987, n. 4132; Cass. civ., 27/06/1986, n. 4267; Cass., Sez. un., n.
2386/1980].
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VIII.4.6.- Quanto, infine, all'asserita ubicazione del terreno in zona “periferica” e non già
“media-centrale” [v. supra, sub VIII.4.3., punto (c)], giova osservare che il C.T.U. ha provveduto a rigorosamente localizzare il fondo oggetto di causa sulla scorta di puntuali e specifiche evidenze [sottolineando, in particolare e anche sulla scorta di apposito Certificato di Destinazione Urbanistica del fondo (cfr. doc. 9 sub all. 2 alla C.T.U. del 22.11.2023), che esso ricadeva “nel perimetro del centro edificatorio di ”, “zona “media- Controparte_1 centrale”, e in specie nella “zona B1”, i.e. nella Zona Urbana (cfr. pagg. 7 e 10 della C.T.U. del 22.11.2023, nonché il predetto doc. 9, attestante il “ricad[ere]” del fondo qui in esame appunto “in zona identificata con la sigla “B” sottozona “B1”)].
VIII.4.6.1.- Né una tale specifica indicazione [emergente per tabulas e del tutto coerente anche con le valutazioni del C.T.U. di 1° grado (“non ci sono dubbi” che “i beni interessati ricadono nel perimetro del centro edificato di ” – cfr. pag. 8 dell'elaborato del CP_1
5.02.2002 e pag. 26 della C.T.U. del 29.11.1995)] può ritenersi qui sovvertibile sol sulla scorta:
(a) del mero passaggio dell'elaborato peritale del 2023 precisante la sua collocazione “in una zona laterale al centro urbano” [cfr. pag. 9, 1° cpv., della C.T.U. del 22.11.2023] - trattandosi di inciso evidentemente non confliggente, ma esclusivamente volto a dettagliare quanto precede e in specie a meramente precisare che il fondo si trovasse, come detto, nel “centro urbano” (zona B1) e in particolare “in una zona laterale”, ma pur sempre all'interno di quest'ultimo [e dunque in zona non già periferica o extra-urbana, ma appunto media-centrale
(cfr. ancora pagg. 7 e 10 della C.T.U. del 22.11.2023, nonché doc. 9 sub sub all. 2 a tale
C.T.U.)];
(b) del documento (All. A) prodotto in uno alle osservazioni del C.T.P. [osservazioni di cui l'ausiliario ha poi senz'altro tenuto conto, anche congruamente replicandovi (cfr. spec. pag. 9 della C.T.U. del 22.11.2023), ciò chiaramente assorbendo la mancata allegazione, in uno alle osservazioni del C.T.P. (allegate sub 3 alla C.T.U.), anche di tale documento (atteso che
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persino la “mancata allegazione” integrale “delle osservazioni del c.t.p. da parte del C.T.U.” di per sé “inficia la validità della consulenza”: v., ex multis, Trib. Pisa, 29/05/2014, in Leggi
d'Italia.it), in ogni caso poi depositato come allegato alle note scritte del (depositate CP_1
il 21.02.2024, ore 21:26) e il cui eventuale rilievo rispetto alle risultanze peritali è dunque pienamente valutabile dal Collegio, senza alcun concreto vulnus alle prerogative difensive] e inidoneo a comprovare il posizionamento del terreno oggetto di causa addirittura in “zona periferica” - emergendo invero anche da tale corografia, nonché dal framework cartografico riprodotto a pag. 8 delle note scritte del del 21.02.2024, che esso si trovasse, come CP_1 accertato dal C.T.U., sì “in una zona laterale”, ma pur sempre all'interno “del centro urbano”
[cfr. la zona rossa a pag. 8 delle note scritte del Comune del 21.02.2024], come del resto attestato anche nello specifico C.D.U. del fondo [comprovante, come detto, la sua inclusione nella zona B1 (cfr. doc. 9 sub all. 2 alla C.T.U. del 22.11.2023)] e congruamente valutato dall'ausiliario [avendo quest'ultimo del resto provveduto, come osservato e anche in virtù della predetta collocazione in zona solo “laterale” del centro urbano, ad apportare una significativa deminutio rispetto ai valori tabellari astrattamente applicabili (v. supra, sub
VIII.4.2., punto (B))].
VIII.5.- Non potendosi pertanto accogliere le contestazioni complessivamente proposte dalle parti e dai loro C.T.P., occorre quindi definitivamente confermare il valore del terreno alla data del 26.10.1988, così come congruamente stimato dal C.T.U., in misura pari a € 21.422,64
[v. supra, sub VIII.2., punto (B), sub (1)].
VIII.6.- Venendo ora alla stima dei fabbricati (cfr. C.T.U. del 15.05.2025), alcuna contestazione è stata in tal caso avanzata dai privati istanti [limitatisi a segnalare che i valori indicati dal C.T.U. risultavano meramente espressi nella moneta corrente (Euro), costituendo, tuttavia e come necessario, i valori storici (cfr. pag. 1 delle osservazioni del 19.04.2025, nonché pag. 9, 1° cpv., della C.T.U. del 15.05.2025)], promanando pertanto le censure, in tal caso, esclusivamente dal resistente. CP_1
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VIII.6.1.- Quest'ultimo, in particolare, ha contestato:
(a) il carattere onnicomprensivo della stima effettuata (riferita non già al solo manufatto, ma anche all'area di sedime sottesa);
(b) la minor estensione, poi, del terreno espropriato (244 m2, di cui 228 m2 sulla p.lla 193 e 16
m2 sulla p.lla 429) rispetto ai fabbricati (risultando il corpo A esteso per 256 m2 e il corpo B
per 141 m2);
(c) la mancata valutazione della loro regolarità tecnico-urbanistica;
(d) il carattere in ogni caso “sproporzionato” della valutazione peritale.
Anche tali contestazioni, come qui di seguito esaminate, risultano tuttavia da disattendere.
VIII.6.2.- E infatti, muovendo dal 1° rilievo [supra, sub VIII.6.1., punto (a)], occorre qui osservare che:
(A) nella propria relazione del 15.05.2025 il C.T.U. risulta aver chiaramente provveduto a valutare esclusivamente i fabbricati [avendo puntualmente precisato che “oggetto di stima” erano, appunto e solo, i “due fabbricati” (cfr. pag. 6 dell'elaborato del 15.05.2025) e dunque provveduto a “individuare la consistenza” e stabilire il valore solo e soltanto di tali due “corpi di fabbrica” (cfr. pagg. 6 e 9 dell'elaborato del 15.05.2025)];
(B) a conferma di ciò, del resto e proprio in replica all'osservazione del C.T.P. del CP_1
[ove si lamentava che “non” sarebbe “stat[a] tenuta in alcuna considerazione” l'area già valutata nella precedente relazione (cfr. pag. 3, 3° cpv., delle osservazioni del 30.04.2025)],
l'ausiliario ha specificamente ribadito di essere invece “giunt[o] ai valori determinati” nell'elaborato del 2025 proprio “tenendo conto di quanto già considerato e valutato nella precedente relazione del 20.11.2023” [cfr. pag. 9, 2° cpv., dell'elaborato del 15.05.2025)], senza dunque procedere ad alcuna stima globale e onnicomprensiva;
(C) alcuna stima complessiva era stata peraltro effettuata neanche in precedenza, e in particolare dal C.T.U. di 1° grado [avendo anche quest'ultimo valutato autonomamente terreno e fabbricati e quindi indicato distintamente i relativi valori, e in specie: £. 130.000 al
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m2 per il solo terreno (cfr. pag. 30 della C.T.U. del 29.11.1995, nonché pag. 10, 1° cpv., dell'elaborato del 5.02.2002), £. 105.000 al m2 per il solo corpo di fabbrica A e £. 63.000 al m2 per il solo corpo di fabbrica B (cfr. pag. 30 della C.T.U. del 29.11.1995), con valori qui poi pacificamente inutilizzabili perché “riferit[i] alla data del[l'] 11.07.83” (cfr. ancora pag.
30 della C.T.U. del 29.11.1995) e non già, come necessario anche in base al vincolante dictum della S. Corte, al tempus del “26/10/1988” (cfr. pag. 12 della pronuncia cassatoria n.
3035/2020)].
VIII.6.3.- Ciò chiarito su tale primo profilo [la cui reiezione è chiaramente idonea ad integralmente assorbire anche le contestazioni rispetto a un'asserita “duplicazione” di valori e di pagamenti, qui evidentemente in alcun modo prospettabile (trattandosi di beni autonomamente valutati e dunque di voci di danno distinte e non sovrapposte, né sovrapponibili – v. supra, sub VIII.6.2.)] e venendo alla deduzione critica compendiata supra, sub VIII.6.1., punto (b), anch'essa è da disattendersi.
VIII.6.3.1.- E infatti, fermo il potere-dovere di cognizione dell'intera statuizione non già passata in giudicato [cfr. ancora Cass. n. 952/2024, cit.; Cass. n. 30728/2022, cit.; Cass. n.
24783/2018, cit.], è necessario qui osservare che dagli atti di causa chiaramente emerge che i fabbricati de quo, già presenti al momento dell'occupazione [come emergente dagli stati di consistenza del 24.01.1977 (prodotti in atti e altresì riportati alle pagg.
7-11 della C.T.U. del
29.11.1995) e dai verbali di immissione in possesso dell'11.07.1977 (anch'essi prodotti in atti e menzionati nella C.T.U. del 29.11.1995)] e che poi “miravano alla stessa attività produttiva” [essendo interdipendenti l'uno dall'altro (cfr. pag. 28 della C.T.U. del
29.11.1995)], sono stati poi demoliti “per rendere il tracciato stradale” “libero da ogni elemento estraneo alla realizzazione dell'opera” [come accertato dal C.T.U. (cfr. pag. 7 dell'elaborato del 5.02.2002) ed emergente, al contempo, dallo stato di avanzamento lavori al
31.05.1978 (prodotto in atti e chiaramente menzionante, a pag. 2, n. 6), anche la “demolizione di muratura”) e dallo stralcio planimetrico relativo alla procedura d'esproprio (da cui “si
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evince chiaramente che sul tronco stradale oggetto dei lavori in argomento, le particelle totalmente interessate da fabbricati erano” solo “quelle degli attori”: cfr. pag. 6 dell'elaborato del 5.02.2002), essendo pertanto del tutto evidente che “i lavori di demolizione evidenziati nel suddetto stato di avanzamento sono quelli relativi”, appunto ed ex aliis, “ai fabbricati di parte attrice” (cfr. pagg.
6-7 dell'elaborato del 5.02.2002)].
VIII.6.3.2.-A fronte di ciò, è chiaro che dalla vicenda occupativa oggetto di causa sia conseguita non già la perdita di una mera “parte” dei fabbricati de quibus, bensì dei fabbricati nella loro interezza, non potendosi dunque circoscrivere il danno solo in parte qua
[limitandolo, in thesi, solo in misura pari all'estensione del fondo oggetto dell'originaria procedura espropriativa] e occorrendo invece disporre, alla luce del danno concretamente patito e richiesto e in ossequio al principio di c.d. onnicomprensività del risarcimento [v., in linea generale, Cass. civ., 13/04/2018, n. 9196], il suo integrale ristoro in misura pari alla loro completa ed effettiva estensione [in coerenza, del resto e anche a tal riguardo, con la C.T.U. di
1° grado, avendo pur tale ausiliario provveduto al relativo calcolo, come emergente a pag. 30 dell'elaborato del 29.11.1995, per la loro intera estensione (stimando, per il corpo di fabbrica
A, un valore di £. 26.880.000 – pari appunto a £. 105.000 x 256 m2 – e per il corpo di fabbrica
B un valore di £. 8.883.000 – pari appunto a £. 63.000 x 141 m2)].
VIII.6.4.- Da parimenti respingere, poi, risulta anche la contestazione fondata sulla regolarità tecnico-urbanistica dei fabbricati [v. supra, sub VIII.6.1., punto (c)], trattandosi di questione:
(1) senz'altro nuova, poiché pacificamente non prospettata nei precedenti gradi di giudizio e dunque ormai preclusa, non potendo invocarsi in senso contrario neanche la sua ipotetica rilevabilità officiosa - atteso che, come noto, nel “giudizio di rinvio”, in quanto “processo chiuso” e governato da un rigido “divieto di innovazione dello stato della controversia” (al fine di non alterare gli “effetti”, ormai “intangibili”, “della sentenza della cassazione”), “è” senz'altro “inibita ogni attività che non sia conseguente alla cassazione medesima”, con
“inibizione” estesa a “ogni nuova attività assertiva” e rispetto alle quale “non ha alcun
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rilievo che la questione di diritto dedotta sia o meno rilevabile di ufficio” ovvero si tratti di
“eccezione” in senso stretto o “in senso lato”, risultando la stessa sempre e comunque
“preclusa” (cfr. Cass. n. 27736/2022, cit., e Cass. civ., 27/12/1991, n. 13957, nonché, ex multis, Cass. civ., 25/05/2001, n. 7176; Cass. civ., 19/01/2000, n. 538; Cass. civ., 9/02/2000,
n. 1437)];
(2) in alcun modo demandabile al C.T.U. [trattandosi di indagine vertente non solo su questioni esorbitanti dal thema decidendum (v. supra, sub (1)), ma altresì pacificamente esplorativa (in quanto volta non già a valutare, ma a “ricercare” elementi e circostanze non già in atti - “ricercando”, appunto ed e.g., “se e quali autorizzazioni amministrative siano state rilasciate ai proprietari”: cfr. pag. 2 delle note scritte del Comune del 25.09.2024) e dunque di indagine che “non può trovare ingresso in causa”, essendo noto e pacifico che le parti “non possono sottrarsi” ai propri oneri, assertivi e probatori, “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente”, atteso che “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio … funzione percipiente” solo “a condizione che essa verta su elementi già allegati dalla parte”, considerando che “il sostrato probatorio” “si rivela sempre indefettibile” e che la “consulenza”, anche percipiente, “non può … supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova” e “non costituisce la sede per aggirare le decadenze in cui le parti siano incorse”: v., ex multis, Cass. civ., 17/01/2024, n. 1763; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 3/07/2020, n.
13736; Cass. civ., 22/01/2015, n. 1190];
(3) fatta valere, in ogni caso, in termini inammissibili, poiché meramente ipotetici e congetturali – essendosi la parte eccipiente invero limitata a prospettare tale (eventuale e asserita) irregolarità solo sulla scorta di quanto “sembra” emergere “dalla visione delle riprese fotografiche allegate alla C.T.U. dell'Ing. (cfr. pagg.
4-5 delle osservazioni CP_6
del C.T.P. datate 30.04.2025), senza dunque richiamare né concrete e specifiche evidenze, anche provvedimentali, emergenti ex actis [non essendosi un tale profilo del resto posto né nel
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corso del procedimento espropriativo ab origine instaurato (cfr. ancora gli stati di consistenza e i verbali di immissione in possesso), né nel corso dei precedenti gradi], né specifiche decisioni giurisdizionali o puntuali atti amministrativi [pur senz'altro nella disponibilità della parte, trattandosi proprio del ove gli immobili insistevano], né comunque a CP_1
dimostrare la concreta incidenza di tale – ipotetica - circostanza ai fini del decidere [di per sé invero insuscettibile di ritenersi “presunta” o auto-evidente, considerando non solo l'irrilevanza della “categoria catastale” ex se ai fini della “stima di valore di mercato di un fabbricato” (Cass. civ., 13/10/2020, n. 22056) o la possibile non influenza della mera
“originaria abusività dell'edificazione” (Cass. civ., 6/06/2019, n. 15410), ma soprattutto il carattere dirimente del dato temporale, emergendo sia dalle deduzioni delle parti, sia dai convergenti accertamenti peritali effettuati (tutti univocamente collocanti la realizzazione dei fabbricati al 2° dopoguerra, con “elementi di riscontro” evidentemente tali da “trasferi[re]”
“l'onere di prova contraria” proprio “in capo all'amministrazione”: cfr., ex multis, Cons.
Stato, 21/02/2022, n. 1222) che si trattasse di immobili realizzati in epoca antecedente al
1967 (e dunque di per sé sottratti all'obbligo generalizzato di titolo abilitativo, introdotto solo dall'art. 10 della L. n. 765/1967)].
VIII.6.5.- Insuscettibile di accoglimento, infine, è da ritenersi anche l'ultima deduzione critica, esposta negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (ciò non precludendone la scrutinabilità, potendo rilevare solo ai fini delle spese – v. Cass., Sez. un., n. 5624/2022, cit., nonché supra, sub VIII.4.4.1.) e prospettante l'asserito carattere “sproporzionato” della valutazione peritale [v. supra, sub VIII.6.1., punto (d)].
E infatti, non v'è dubbio che i valori di stima indicati dall'ausiliario risultino, pur con riguardo ai fabbricati de quibus, frutto di accertamento specifico, nonché del tutto rigoroso e puntuale [cfr. pagg.
6-9 della C.T.U. del 15.05.2025], dal quale non v'è evidentemente ragione alcuna di discostarsi né sulla scorta del loro asserito carattere “fatiscente” [carattere peraltro confliggente con gli accertamenti compiuti, avendo entrambi i C.T.U. evidenziato che
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tali immobili, che “costituivano nel loro insieme la fabbrica per la produzione di ceste da imballo” (cfr. pag. 28 della C.T.U. del 29.11.1995), risultavano “in discreto stato di conservazione” (cfr. pag. 6 della C.T.U. del 15.05.2025, nonché già pag. 14 della C.T.U. del
29.11.1995)], né assumendo la necessità di una deminutio rispetto ai valori di cui alle tabelle
UTE 1988 [prevedendosi invero in queste ultime la mera possibilità, da valutarsi “caso per caso”, di un'eventuale riduzione per i fabbricati “in muratura ordinaria” (cfr. pag. 2 del doc.
5 sub all. 2 della C.T.U. del 15.05.2025) e occorrendo in ogni caso osservare che tali valori tabellari (cfr. pag. 3 del predetto doc. 5) sono stati opportunamente contestualizzati dall'ausiliario agli immobili de quibus (come del resto evincibile anche dalla circostanza che, pur a fronte di cespiti analogamente localizzati, si sia provveduto a una stima differenziata - £.
140.000/£. 100.000 - proprio valorizzando le specifiche caratteristiche di ciascuno)].
VIII.7.- Non potendosi pertanto procedere, neanche con riferimento ai fabbricati, all'accoglimento delle complessive contestazioni proposte dalla parte e dal suo C.T.P. [le cui deduzioni, come rammentato, integrano semplici allegazioni prive di alcuna valenza istruttoria, costituendo pertanto la divergenza fra esse e le risultanze peritali una circostanza del tutto fisiologica e invero riconducibile a una “semplice diversità” fra quanto accertato dal
C.T.U. - il cui “scopo” è “fare conoscere al giudice la verità” e la cui “collocazione”, anche
“sul piano dell'attuazione della giurisdizione”, è “prossima a quella del giudice” - e “quanto affermato da una delle parti” (cfr., oltre alle pronunce già richiamate supra, sub VIII.3., fra cui spec. Cass., Sez. un., n. 3086/2022, cit., anche Cass. civ., 16/11/2022, n. 33742; Cass. civ.,
26/03/2012, n. 4833, nonché Trib. Vicenza, 18/06/2010, in Leggi d'Italia.it)], occorre quindi definitivamente confermare anche il valore dei fabbricati alla data del 26.10.1988, così come congruamente stimato dal C.T.U., in misura pari a € 18.509,82 per il corpo di fabbrica A e a €
7.282,05 per il corpo di fabbrica B, e dunque per totali (€ 18.509,82 + € 7.282,05 =) €
25.791,87 [v. supra, sub VIII.2., punto (B), sub (2) e sub (3)].
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VIII.8.- Anche rispetto a tale complessivo importo per terreno (€ 21.422,64 - v. supra, sub
VIII.5.) e fabbricati (€ 25.791,87 - v. supra, sub VIII.7.) [e dunque per totali (€ 21.422,64 + €
25.791,87 =) € 47.214,51], occorre poi aggiungere, trattandosi di debito di valore (avendo natura risarcitoria) e in difetto di contrario giudicato (v., a contrario, supra, sub V.3.), rivalutazione e interessi, e dunque:
(a) riconoscimento degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (secondo il tasso
ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo) dal 26.10.1988 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
(b) in seguito (e dunque dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo), riconoscimento su tale somma degli ulteriori interessi legali [v. Cass. civ., Sez. un.,
17/02/1995, n. 1712, nonché, da ultimo, Cass. civ., 12/06/2019, n. 15856].
IX.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto complessivamente precede [v. supra, sub
V.-VIII.8.], si può concludere che le due impugnative proposte risultano entrambe accoglibili, pur solo per quanto di ragione [il gravame avanzato in via incidentale dal con CP_1
riguardo, in parte, all'exceptio praescriptionis (v. supra, sub VII.1.-VII.1.3.) e quello proposto in via principale degli eredi quanto alla necessità di attenersi al valore venale dei beni Per_1
(v. supra, sub VIII.), qui riconoscibile nei soli termini che precedono (con valore in linea capitale più elevato di quanto attribuito in 1° grado, ma ad una data più recente – 1988 - e dunque fisiologica e consequenziale riduzione degli accessori pertinenti a ciascuna voce)] e che pertanto, in riforma della sentenza di 1° grado, la somma globalmente spettante agli eredi
, in virtù della sommatoria fra importi già irretrattabili e quelli invece qui rimeditati, è Per_1
pari a totali € 56.420,31, di cui:
(A) € 774,68 a titolo di danno per i macchinari [v. supra, sub V.2., punto (A)];
(B) € 8.191,00 a titolo di indennità per occupazione legittima (luglio 1977-luglio 1983) [[v. supra, sub V.2., punto (B)];
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(C) € 240,12 a titolo di indennità per occupazione illegittima (luglio-ottobre 1983) [v. supra, sub VII.2.3.];
(D) € 47.214,51 a titolo di danno per la perdita della proprietà [v. supra, sub VIII.8.].
A tale importo occorre poi evidentemente aggiungere gli accessori nei termini già precisati
[interessi legali dal 26.10.1988 e sino al soddisfo per le somme sub (A) e (B) (v. supra, sub
V.3.), rivalutazione e interessi come in motivazione per le somme sub (C) e (D) (v. supra, sub
VII.
3. e sub VIII.6.)].
X.- Non residuando poi ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punti (1), (2) e (3)], occorre pertanto esclusivamente disciplinare le spese di lite, qui da regolarsi con riguardo all'intero giudizio – considerando, per la fase di legittimità, che “la causa” è stata “rimessa dalla Corte di SS” al “giudice del rinvio” “anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità” (cfr. pag. 17, par. 4, e pag. 18 dell'ordinanza cassatoria n. 3035/2020, con espresso “rinvio alla Corte di Appello di GI RI” “anche per le spese del giudizio di legittimità”)], nonché, per le fasi precedenti, l'operatività dell'effetto espansivo ex art. 336, comma I, c.p.c., qui congiuntamente operante sia per le spese di 1° grado [essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata”], sia per quelle dell'appello culminato con la sentenza poi cassata [atteso che “la caducazione della sentenza di secondo grado, a seguito di cassazione, travolge anche il capo relativo alle spese” “in ragione dell'effetto espansivo interno” – “né rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso” che anche “l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa”, comunque “si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” e onera “il giudice di rinvio” “di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione”], trovando pertanto applicazione il principio per cui “il giudice del rinvio”, ove “riforma la sentenza di primo grado” [come nel caso di specie: v. supra, sub IX.], risulta
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appunto “tenuto a provvedere sulle spese” “dell'intero giudizio” [cfr. Cass. civ., 7/02/2022, n.
3798; Cass. civ., 13/06/2018, n. 15506; Cass. civ., 21/07/2003, n. 11326; Cass. civ., sez. un.,
4/07/2003, n. 10615, nonché, in tema di art. 336 c.p.c. e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526].
X.1.- Le stesse risultano poi da regolarsi applicando l'art. 92, comma II, c.p.c. in misura integrale [essendo pacifico, a tal ultimo riguardo, che la “misura” della compensazione è potere latamente discrezionale, svincolato da precisi parametri oggettivi (“dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”), nonché pacificamente incensurabile (poiché
“si colloca in un ambito che non è sindacabile”, in quanto “l'obbligo motivazionale è” di per sé già “soddisfatto dalla enunciazione delle ragioni” della statuizione compensativa ed è pertanto da “escludersi che il … giudice debba dar giustificazione” anche “della misura della compensazione”): cfr. Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947; Cass. civ., 12/01/2021, n. 289; Cass. civ., 20/12/2017, n. 30592; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2149; Cass. civ., 24/01/2013, n. 1703)], considerando:
(1) la disciplina ratione temporis vigente – essendo pacifico che “il giudizio di rinvio”, poiché
“non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario”, ovviamente “resta soggetto … alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
31/03/2025, n. 8454; Cass. civ., 26/04/2017, n. 10213 e Cass. civ., Sez. un., 17/09/2010, n.
19701];
(2) la conseguente applicabilità della predetta disposizione (art. 92, comma II, c.p.c.) nella sua formulazione genetica e antecedente al D.L. n. 80/2005 [trattandosi di giudizio risalente addirittura al 1988], con relativa compensabilità delle spese al mero ricorrere di “giusti motivi” [trattandosi di potere, all'epoca, latamente discrezionale e non necessitante motivazioni specifiche, bensì anche solo una motivazione “diffusa” o “implicita”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2008, n. 20598)];
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(3) l'effettiva sussistenza, nel caso di specie, di tali “giusti motivi”, considerando i plurimi e dirimenti mutamenti, giurisprudenziali e anche ordinamentali (atteso il succedersi di interventi della CEDU, della Consulta e del legislatore), intervenuti solo nel corso del giudizio e riguardanti proprio il tema del risarcimento del danno da occupazione sine titulo della P.A. [all'epoca dell'introduzione del giudizio (1988) ancora fondato sui principi dell'occupazione acquisitiva e dei parametri tabellari (v. supra)] e la natura peculiarmente composita delle statuizioni da emettersi [giusto accoglimento, all'esito, della domanda attorea, ma con rideterminazione frutto anche dell'accoglimento, in parte qua, delle impugnative avversarie sia in sede di ricorso per SS (di cui la presente procedura costituisce mera attuazione, integrando la sua “fase” rescissoria: v. supra, sub III., punto (3)), sia con riferimento, in parte, all'exceptio praescriptionis (v. supra, sub VII.1.-VII.1.3.)].
X.2.- Quanto, poi, alle spese di C.T.U.:
(A) sono state già liquidate nel corso del giudizio, sia di rinvio [giusti decreti di liquidazione del C.T.U. Arch. del 27.11.2023 (comunicato il 28.11.2023) e del 13.06.2025 Per_9
(comunicato il 16.06.2025)], sia di 1° grado [giusti decreti di liquidazione per il C.T.U. Ing. depositati il 10.01.1996, il 21.02.2000 e il 20.10.2004 e tuttora efficaci, essendo CP_6 pacifico che il “decreto” di liquidazione sia “modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, “e non con la sentenza”, non operando, rispetto a esso, alcun effetto ex art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804)], occorrendo pertanto qui esclusivamente regolarsi il riparto interno fra le parti [e ciò anche con riguardo alle predette spese di 1° grado, atteso che, diversamente dal provvedimento ex art. 168 la statuizione con cui il giudicante, “nella sentenza conclusiva”, provvede “a CP_7 regolare tra le parti le spese di consulenza”, è invece “necessariamente travolt[a]” dalla
“sentenza d'appello” di riforma di “quella di primo grado” (cfr. Cass. n. 10804/2020, cit.),];
(B) sono suscettibili di essere definitivamente allocate, nell'ambito di tale riparto interno
[ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto agli ausiliari: cfr. cfr. Cass. civ., 12/11/2015, n.
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23133, nonché Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522; Cass. civ.,
20/10/2021, n. 29127; Cass. civ., 13/10/2023, n. 28572] e in coerenza al riparto già disposto in 1° grado [con statuizione, giova osservare, qui da valutarsi sol per effetto dell'art. 336
c.p.c., non essendo stata in alcun modo gravata o contestata], in capo al occorrendo CP_1
in questo caso strettamente attenersi ai canoni di causalità e soccombenza [alla luce, al contempo, del pacifico accoglimento della domanda attorea, della risultanze ivi emerse
(comprovanti il danno in capo ai privati istanti), della riferibilità proprio a tale parte soccombente di pressoché tutte le contestazioni (v. supra), rivelatesi inaccoglibili, rivolte alla
1° e alla 2° C.T.U. (trattandosi pertanto della parte causante il maggior dispendio di attività processuale a tal riguardo, avendo altresì formulato nuove censure oltre il 2° termine ex art. 195, comma III, c.p.c. - condotta ammissibile, ma valutabile ai fini delle spese: cfr. Cass.,
Sez. un., n. 5624/2022, cit.) e dell'insussistenza, infine e con riguardo alla regolazione di tale esborso, delle specifiche ragioni - strettamente tecnico-giuridiche e legate all'evoluzione ordinamentale ovvero ad eccezioni (prescrizione) del tutto estranee al danno calcolato dal
C.T.U. (da perdita della proprietà) - giustificanti l'opportunità della compensazione delle spese di lite (v. supra, sub X.1., punto (3))], essendo poi pacifico che “la regolamentazione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa”, risultando “ovviamente sempre possibile” che “il giudicante compensi le spese ex art. 92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u.” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
5/06/2020, n. 10804; Cass. civ., 13/09/2019, n. 22868; Cass. civ., 3/04/2013, n. 8047].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di GI RI, nella composizione in epigrafe indicata, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 190/2021
R.G., avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c. (a seguito di pronuncia della
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SS n. 3035 del 10/02/2020 cassante la pronuncia d'appello n. 124/2017 pubblicata il
27/02/2017) dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di GI RI n. 35/2007, pubblicata in data 12/02/2007 nel procedimento recante n. 2585/1988 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) REVOCA la dichiarazione di contumacia della parte (erede di Parte_6
costituitasi mediante l ); Persona_4 Controparte_4
2) ACCOGLIE, per quanto di ragione, gli appelli avanzati dalle parti, in via principale e incidentale, e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 35/2007 del Tribunale di
GI RI, CONDANNA il a corrispondere in Controparte_1
favore degli eredi il complessivo importo di € 56.420,31 [di cui: (A) € 774,68 Per_1
a titolo di danno per i macchinari;
(B) € 8.191,00 a titolo di indennità per occupazione legittima (luglio 1977-luglio 1983); (C) € 240,12 a titolo di indennità per occupazione illegittima (luglio-ottobre 1983); (D) € 47.214,51 a titolo di danno per la perdita della proprietà], oltre accessori [interessi legali dal 26.10.1988 e sino al soddisfo per le somme sub (A) e (B), rivalutazione e interessi come in motivazione e sino al soddisfo per le somme sub (C) e (D)];
3) RIGETTA ogni domanda residua e ulteriore;
4) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio;
5) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le complessive spese di C.T.U., sia di questo giudizio di rinvio (C.T.U. Arch. , liquidate con decreti del 27.11.2023 e Per_9
del 13.06.2025), sia di 1° grado (C.T.U. Ing. liquidate con decreti depositati CP_6
il 10.01.1996, il 21.02.2000 e il 20.10.2004), siano definitivamente poste a carico del
Controparte_1
Così deciso in GI RI, Camera di Consiglio da remoto del 21 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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