Ordinanza collegiale 10 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 8 aprile 2022
Sentenza 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/06/2022, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00986/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2021, proposto da
LE DE, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Summa e Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
e per la conseguente condanna del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. C. Summa per la parte ricorrente, avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso, R. Tedone, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di aver formulato istanza di accesso all’INPS, Sede di Ostuni, al fine di ottenere copia dei seguenti documenti: “Terzo elenco trimestrale relativo al 2019 degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di San Vito dei Normanni - Modello ECOCERT - Prospetto riepilogativo indebiti previdenziali GPA 52/032 e provvedimento di indebito con causale GPA 52/032”.
La richiesta era motivata dalla necessità di accertare la sua regolare posizione contributivo-previdenziale, ed in particolare di verificare le motivazioni sottese al provvedimento di indebito denominato “GPA 52/032” , che ha dato luogo ad un’azione di recupero sulla prestazione di disoccupazione agricola goduta dal ricorrente.
Non essendovi stato alcun seguito alla suddetta istanza, il Sig. DE ha proposto il ricorso all’esame, con cui si duole dell’omessa esibizione della documentazione richiesta, che gli impedisce di individuare le ragioni poste alla base del presunto indebito previdenziale, limitando la possibilità per lo stesso di poter difendere i propri diritti e interessi legittimi nelle opportune sedi; ha concluso, pertanto, chiedendo l’accertamento del suo diritto di accedere agli atti richiesti con l’istanza de qua agitur , con condanna della parte resistente al rilascio della documentazione anzidetta e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Il Collegio, con ordinanze n. 236/2022 e n. 571/2022, ha ordinato all’INPS di depositare in giudizio una «relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all ’ istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell ’ effettiva disponibilità o meno in capo all ’ Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (avuto particolare riguardo al “Prospetto riepilogativo indebiti previdenziali GPA 52/032” e al “Provvedimento di indebito con causale GPA 52/032”), fornendo, tra l ’ altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un ’ eventuale soddisfazione dell ’ istanza avanzata, di un ’ attività di elaborazione di dati…».
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 10.5.2022, depositando relazione sui fatti di causa e annessa documentazione ed instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Alla camera di consiglio del 24.5.2022, la causa è stata riservata in decisione.
Il Collegio osserva che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere con riferimento a parte dei documenti oggetto dell’istanza di accesso per cui vi è causa – vale a dire con riferimento al “Terzo elenco trimestrale relativo al 2019 degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di San Vito dei Normanni” e al “Provvedimento di indebito con causale GPA 52/032” – in quanto la relativa pretesa ostensiva risulta soddisfatta dall’Amministrazione resistente, come da produzione documentale in atti (cfr. All. n. 4 e n. 8 foliario INPS).
Avuto riguardo alla restante documentazione, la domanda attorea è invece infondata, in quanto trattasi di atti – nella specie, “Modello Ecocert” e “Prospetto riepilogativo indebiti previdenziali GPA 52/032” – che presuppongono una attività di elaborazione di dati da parte della P.A. e che, per tale ragione, non possono ritenersi preesistenti alla richiesta ostensiva.
Infatti, per condivisa giurisprudenza amministrativa “Oggetto dell ’ accesso è e deve essere il c.d. documento amministrativo intendendosi per esso ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale […]. In sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, l ’ Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso” (TAR Napoli, VI, 3.7.2020, n. 2862).
Per le motivazioni suesposte, va dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere e, per la restante parte, il ricorso va respinto.
In ragione della parziale infondatezza del ricorso e della mancata evocazione in giudizio dei soggetti controinteressati alla ostensione del “ Terzo elenco trimestrale 2019 degli operai agricoli” , reputa il Collegio che sia equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO