Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1823/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1823/2017 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2078/2016, pubblicata il 21 settembre 2016, dal Tribunale di Benevento promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLUCCI GIORGIO PASQUALE e dell'avv. CIOFFI LUIGI
( ) VIA MONTE SABOTINO 7 CAMPOBASSO ed C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CESARE ROSSAROL C/O AVV.PICA 70 NAPOLI presso il difensore avv. PAOLUCCI GIORGIO PASQUALE
APPELLANTE
CONTRO
( ) (C.F. ), con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. FORZATI FRANCESCO ( presso il cui C.F._3
studio è elettivamente domiciliata in Riviera di Chiaia 267 80121 NAPOLI
APPELLATA
pagina 1 di 10
FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORREGGIO 43 20100 MILANO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio n. 634/2011, reso dal Tribunale di Benevento provvisoriamente esecutivo, la ingiungeva a Controparte_1 Parte_1
di corrisponderle la somma di € 11.532,02 oltre interessi moratori dal
[...]
13.07.2010 al tasso convenzionale indicato in ricorso e, comunque, nei limiti di legge, nonché le spese della procedura monitoria. Il preteso credito derivava da un contratto di finanziamento stipulato con la FORUS Finanziaria SPA e successivamente ceduto alla
(attuale ). Il predetto provvedimento Controparte_4 Controparte_1
monitorio veniva impugnato dal il quale eccepiva l'applicazione di Pt_1
interessi usurari nel predetto contratto ed eccepiva la prescrizione degli interessi sulla rate da pagare fino al 5.12.2003 ex art. 2948, 4° comma c.c. Si costituiva la Società opposta che contestava quanto sostenuto dall'opponente. Disposta ed espletata ctu contabile il Giudice di primo grado disponeva di procedere alla mediazione obbligatoria.
Le parti non inoltravano alcuna richiesta all'Organismo di mediazione a ciò preposto.
Con la sentenza n. 2078/2016, pubblicata il 21 settembre 2016, il Tribunale di
Benevento dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione per mancata attivazione da parte dell'opponente del procedimento di mediazione e, conseguentemente confermava l'impugnato decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite.
pagina 2 di 10 Avverso tale decisione proponeva gravame ritenendo non Parte_1
condivisibile la statuizione del Tribunale sannita in tema di obbligo di attivazione del procedimento di mediazione in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo. Chiedeva, così provvedere: in riforma della sentenza appellata dichiarare improcedibile la domanda proposta in via monitoria dalla con la conseguente revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio ed attribuzione.
Si costituiva la Società appellata ( Controparte_1 Controparte_2
) che evidenziava che all'epoca dei fatti la Corte di Cassazione con decisione
[...]
24629/2015 del 3.12.2015 aveva onerato l'opponente di intraprendere il tentativo di conciliazione e che il mutamento giurisprudenziale operato dai Giudici di Piazza Cavour in tale materia non avrebbe dovuto avere conseguenze negative per la CP_5
. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
[...]
LA con comparsa di intervento volontario depositato in Controparte_3
data18.06.2024 faceva proprie le difese della e chiedeva il rigetto dell'appello CP_1
con vittoria di spese.
Disattesa la richiesta di inibitoria con ordinanza in data, precisate le conclusioni come da note di udienza a trattazione scritta richiamate in epigrafe, con provvedimento del
4.11.2024 la Corte riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, quanto alla legittimazione della società terza che ha spiegato intervento volontario nella presente procedura, si osserva che è stata depositata dalla stessa idonea documentazione (cfr.: atto pubblico di scissione parziale a favore di società preesistente stipulato in data 22 marzo 2013, a ministero del Dr. Persona_1
Notaio in Milano, Rep. n.
9.666 e Racc. n. 5.046, la società scissa CP_1
(P.IVA/C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.
[...]
, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 260274, capitale sociale di Euro P.IVA_1
142.518.306,00 i.v.), con sede legale in Bologna (BO), via Indipendenza n. 2, ha conferito alla società beneficiaria INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. pagina 3 di 10 (P.IVA/C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.
, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 436899, capitale sociale di Euro P.IVA_3
176.611.670,00 i.v.), con sede legale in Bologna (BO), via Indipendenza n. 2, il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del credito al consumo, della cessione del quinto dello stipendio o della pensione e degli altri finanziamenti diversi dal leasing finanziario, ivi compreso il credito di cui alla presente azione;
successivo atto pubblico di scissione parziale a favore di società preesistente in data 20 maggio 2015, a ministero della Dr.ssa Persona_2
Notaio in Milano, Rep. n.
1.498 e Racc. n. 1.043, con cui la società scissa
[...]
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. ha conferito alla società beneficiaria l'intero compendio aziendale, ad eccezione Controparte_2
delle esclusioni previste all'art. 7) del predetto atto di scissione, inclusivo delle attività di credito al consumo e di detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, ivi compreso il credito di cui alla presente azione;
contratto di cessione in data 7/6/2016, con cui a ceduto a un portafoglio di crediti Controparte_2 Controparte_6
nei quali è ricompreso quello per cui si agisce con il presente atto;
con Controparte_6
delibera dell'assemblea straordinaria del 05.04.2017, il cui verbale è stato redatto per atto pubblico a ministero della Dott.ssa , Notaio in Milano, Rep. n. Persona_3
39531 e Racc. n. 12463, modificava la propria denominazione in
[...]
in data 21/12/2022 in forza di atto notarile n. 14657 n. 14657 Controparte_7
repertorio n. 7926 raccolta del Notaio di Milano (doc. 6), il credito de Persona_4
quo è stato ceduto dalla società alla società Controparte_7 CP_8
giusta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 16 Parte Seconda n. 7 del 17.01.2023; in data 31/10/2023 in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il credito vantato dalla società è CP_8
stato nuovamente ceduto alla società in data 21/12/2023 in Controparte_7
forza di un contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato ai sensi degli articoli 1260
e seguenti del codice civile, il credito è stato ceduto dalla società Controparte_7
pagina 4 di 10 con sede legale a Milano, Via Caldera, 21, codice fiscale n. , partita CP_1 P.IVA_4
iva n. alla scrivente società con sede legale a Milano, P.IVA_5 Controparte_3
Via Correggio 43, codice fiscale e partita iva n. ). P.IVA_2
L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto nei termini di seguito indicati.
E' noto che il creditore che agisca in monitorio non ha l'obbligo di avviare preventivamente il procedimento di mediazione;
una volta proposta l'opposizione e superata la fase di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., si ripresenta, invece, la necessità di attivare il detto procedimento, pena la sanzione della improcedibilità. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, nessuna disposizione individua con chiarezza la parte (debitore opponente o creditore opposto) sulla quale grava l'onere di promuovere la mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 e, perciò, subito dopo l'entrata in vigore di tale normativa, è sorto un ampio contrasto nella giurisprudenza di merito e in dottrina sulla soluzione da adottare.
Nella sentenza n. 24629/2015, richiamata nella decisione impugnata, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che tale onere gravasse sul debitore opponente, in quanto parte interessata all'instaurazione ed alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, dal momento che, in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà e diventa definitivo.
Tale opzione interpretativa non ha ottenuto l'avallo delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, hanno posto fine all'acceso dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia, con riferimento all'individuazione del soggetto tenuto a promuovere il procedimento di mediazione ed alle conseguenze della pronuncia di improcedibilità, sancendo il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non
pagina 5 di 10 si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Questo principio espresso dalle Sezioni Unite è stato anche ribadito successivamente nelle sentenze della Cassazione del 11/04/2022, n.11598
e del 22/03/2021, n.8015 e può ritenersi ormai pacifico.
Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opzione interpretativa del giudice di primo grado deve ritenersi, dunque, senz'altro erronea.
Del resto, parte appellata non ha contestato il principio in questione ma ha essenzialmente invocato il cd. prospective overruling evidenziando che, al momento in cui il giudice aveva disposto l'attivazione della mediazione, vi era soltanto la sentenza della Cassazione n. 2462/2015, sopra richiamata, nonché un orientamento maggioritario del Tribunale di Napoli che onerava parte opponente ad instaurare la procedura in questione, così come disposto pure dal giudice istruttore nel procedimento in esame.
Orbene, va osservato che, in linea generale, il cosiddetto “prospective overruling” è un istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli
(nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti. Esso, pertanto, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di “communis opinio” tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione.
Può parlarsi, quindi, di prospective overruling solo a condizione che ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti:
a) si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo e non anche su disposizioni di natura sostanziale;
pagina 6 di 10 b) tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale cioè da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso, ipotesi non ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso;
c) che l'overruling sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio.
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti sopra indicati in quanto:
a) sulla questione degli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non si era formato alcun consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità - tale da indurre la parte opposta ad un ragionevole affidamento su di esso – dal momento che la tesi secondo cui l'onere della mediazione graverebbe sull'opponente è stata espressa soltanto da Cass. 24629/2015.
Del resto, nella stessa ordinanza n. 24629/2015, la Corte di Cassazione sottolineava già come entrambe le tesi - quella secondo cui l'onere farebbe carico al debitore opponente e quella secondo cui l'onere graverebbe sul creditore opposto - fossero “assistite da valide ragioni tecniche” e apparissero “essere proiezione di diversi principi”. La giurisprudenza di merito, poi, era divisa prima di tale sentenza e lo rimase anche successivamente;
b) l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. Sez. Un. 19596/2020 non può considerarsi imprevedibile o inatteso, né tantomeno privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi. Invero, la Terza sezione civile della Corte di pagina 7 di 10 Cassazione aveva rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019, diversi mesi prima che si tenesse, nel giudizio di primo grado che ci occupa, l'udienza di comparizione delle parti dopo i termini fissati per l'espletamento della mediazione (29 ottobre 2019). Ma per confutare la tesi dell'appellata è sufficiente leggere la motivazione della suddetta ordinanza interlocutoria della S.C. n. 18741/19, poiché in essa si segnalava che la questione era ancora caratterizzata da un ampio dibattito dottrinale e da un non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, acuito dalla vastità del contenzioso interessato alla mediazione e dal diffuso ricorso al procedimento monitorio (cfr. Corte Appello Napoli 10/05/2023, n.2102; Corte Appello
Lecce, 07/09/2023, n.353).
Ciò rende palese che l'intervento delle Sezioni Unite non era stato preceduto da un orientamento costante ed univoco, e non vi è stato un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso: devesi, qui, ribadire che la mera incertezza interpretativa delle norme processuali, in assenza di un orientamento ripetuto e consolidato, non determina, di per sé, alcun mutamento imprevedibile della precedente interpretazione e, quindi, alcun affidamento incolpevole della parte (Cass.
18/11/2021, n.35351).
In definitiva, non può ravvisarsi, nella fattispecie, l'affidamento qualificato necessario per la configurabilità di un'ipotesi di prospective overruling e della tutela dalla stessa apprestata, né vi è mai stata una richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. da parte dell'opposta/odierna appellata (attore in senso sostanziale).
Per completezza, deve ricordarsi che la soluzione qui prescelta non comporta una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale della creditrice, la quale ben potrà far valere il proprio diritto di credito promuovendo un nuovo giudizio, in via monitoria ovvero agendo in via ordinaria, per l'accertamento della propria pretesa.
Conclusivamente, non avendo la parte obbligata ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 esperito la procedura di mediazione de qua, va dichiarata, in riforma dell'impugnata sentenza,
pagina 8 di 10 l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dalla con CP_9
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nella diversa prospettiva della regolamentazione delle spese, deve ritenersi che sia il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione della parte onerata alla mediazione al momento dall'attivazione della stessa disposta dal giudice di prime cure (e da quest'ultimo posta a carico dell'opponente), sia la mancanza di un orientamento univoco quanto all'applicabilità alla fattispecie del cd. overruling invocato dall'appellata, giustifichino l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2078/2016, pubblicata il 21 settembre 2016, Parte_1
dal Tribunale di Benevento, nei confronti di (ORA Controparte_1 [...]
) e della così provvede: CP_2 Controparte_3
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile la domanda monitoria proposta dalla ( Controparte_1 [...]
) nei confronti di e, di conseguenza, Controparte_2 Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 634/2011 emesso dal Tribunale di Benevento in data 15.09.2011;
B) compensa interamente le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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