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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 57863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
e , nella loro qualità di eredi universali della sig.ra Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata a [...] il [...], deceduta in Bologna il 08/09/2020, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Maria Teresa Confessore e Nicolina Giuseppina Muccio presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Roma alla Piazza delle Cinque Scole 23 per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attori –
E
in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Controparte_1
Vibo Valentia alla Piazza Del Lavoro, 3, presso lo Studio dell'Avv. Roberto FRANCO procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta–
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
Conclusioni come da verbale del 15/02/2024
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice può trovare parziale accoglimento.
Preliminarmente va ritenuta provata la qualità di eredi degli attori della RA . Persona_1
Segnatamente va rilevato che gli attori hanno depositato con le note d'udienza del 30.9.2022 scheda anagrafica della RA , documento sul quale è stato accettato il contraddittorio e dalla Persona_1 quale emerge come gli attori siano effettivamente i figli della predetta , deceduta. Persona_1
Va pure rilevato che non appare necessario che gli attori dimostrino si essere unici eredi atteso che anche un solo erede può agire a tutela dell'intera eredità (Cass. Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 13163/2024). Peraltro, va anche rilevato che dalla scheda anagrafica depositata non emerge l'esistenza di altri possibili eredi.
In merito alla somma percepita dalla convenuta a seguito dell'esecuzione forzata eseguita in danno della dante causa degli attori deve ritenersi che la stessa possa ritenersi sufficientemente provata dal provvedimento di assegnazione versato in atti dagli attori, del Tribunale di Salerno, per l'importo di €.
120.346,27.
In atti è stata prodotta la sentenza della Corte di Appello che ha rideterminato il credito nella somma di euro 58.227,80, oltre interessi convenzionali dalla data dell'11 ottobre 2002 al soddisfo. Tale ultima data va individuata nella data dell'aggiudicazione del ben staggito ovvero la data del 26.10.2006.
Ne deriva l'esistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. da parte della banca convenuta che però deve essere esattamente quantificato.
Va su questi dati individuato l'esatto credito vantato dagli attori.
Applicando alla somma riconosciuta l'interesse del 13,50% per il periodo sopra indicato gli interessi maturati in favore della banca ammontano alla somma di €. 31.744,52 e l'importo comprensivo di capitale ed interessi ammonta alla somma di €. 89.972,32.
Pertanto, tale somma va sottratta all'importo assegnato alla banca per €. 120.346,27 risultando un importo indebito per la soma di €. 30.373,95.
Da tale somma vanno detratte le somme versate dalla banca quali spese per l'intervento nella procedura esecutiva liquidate in favore della banca per la somma di €. 2.203,20; la somma di €. 1.867,90 quale 50% delle spese di CTU, come previsto nella sentenza della Corte d'appello e il 50% delle spese di registrazione della sentenza di secondo grado per €. 363,00. Risulta pertanto indebita la somma di €. 25.939,85.
Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali dal dì della pronunzia che ha rideterminato il credito ovvero dal 9.4.2008, sino all'attualità, ovvero la somma di €. 6.430,17.
Pertanto, la somma che la banca deve restituire agli attori è pari alla somma di €. 32.370,02.
La domanda degli attori va pertanto accolta in tal misura e la banca convenuta va condannata alla restituzione della somma complessiva di €. 32.370,02 oltre agli interessi a maturarsi sino all'effettivo soddisfo.
In merito alle spese di lite queste devono essere riconosciute agli attori tenendo conto della minor somma riconosciuta pari a 2/3 di quella domandata, a nulla rilevando l'offerta effettuata banco iudicis della minor somma ivi offerta dalla banca, anche in considerazione del fatto che la banca non ha preso parte al procedimento di mediazione e non ha offerto somme prima del giudizio.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di con la chiamata/intervento di così provvede Controparte_1 1.- in parziale accoglimento della domanda degli attori dichiara la convenuta , in virtù di sentenza n. CP_1
496/2020 della Corte di Appello di Catanzaro, che ha riformato il decreto ingiuntivo n. 30/2003 del
Tribunale di Crotone, obbligata alla restituzione dell'importo di € 32.370,02 oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto;
Cont 2.- condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di €. 32.370,02 oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Cont 3.- Condanna la convenuta alla refusione in favore dei procuratori degli attori della somma di €.
5.077,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/03/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 57863 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
e , nella loro qualità di eredi universali della sig.ra Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata a [...] il [...], deceduta in Bologna il 08/09/2020, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Maria Teresa Confessore e Nicolina Giuseppina Muccio presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Roma alla Piazza delle Cinque Scole 23 per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attori –
E
in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Controparte_1
Vibo Valentia alla Piazza Del Lavoro, 3, presso lo Studio dell'Avv. Roberto FRANCO procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta–
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
Conclusioni come da verbale del 15/02/2024
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice può trovare parziale accoglimento.
Preliminarmente va ritenuta provata la qualità di eredi degli attori della RA . Persona_1
Segnatamente va rilevato che gli attori hanno depositato con le note d'udienza del 30.9.2022 scheda anagrafica della RA , documento sul quale è stato accettato il contraddittorio e dalla Persona_1 quale emerge come gli attori siano effettivamente i figli della predetta , deceduta. Persona_1
Va pure rilevato che non appare necessario che gli attori dimostrino si essere unici eredi atteso che anche un solo erede può agire a tutela dell'intera eredità (Cass. Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 13163/2024). Peraltro, va anche rilevato che dalla scheda anagrafica depositata non emerge l'esistenza di altri possibili eredi.
In merito alla somma percepita dalla convenuta a seguito dell'esecuzione forzata eseguita in danno della dante causa degli attori deve ritenersi che la stessa possa ritenersi sufficientemente provata dal provvedimento di assegnazione versato in atti dagli attori, del Tribunale di Salerno, per l'importo di €.
120.346,27.
In atti è stata prodotta la sentenza della Corte di Appello che ha rideterminato il credito nella somma di euro 58.227,80, oltre interessi convenzionali dalla data dell'11 ottobre 2002 al soddisfo. Tale ultima data va individuata nella data dell'aggiudicazione del ben staggito ovvero la data del 26.10.2006.
Ne deriva l'esistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. da parte della banca convenuta che però deve essere esattamente quantificato.
Va su questi dati individuato l'esatto credito vantato dagli attori.
Applicando alla somma riconosciuta l'interesse del 13,50% per il periodo sopra indicato gli interessi maturati in favore della banca ammontano alla somma di €. 31.744,52 e l'importo comprensivo di capitale ed interessi ammonta alla somma di €. 89.972,32.
Pertanto, tale somma va sottratta all'importo assegnato alla banca per €. 120.346,27 risultando un importo indebito per la soma di €. 30.373,95.
Da tale somma vanno detratte le somme versate dalla banca quali spese per l'intervento nella procedura esecutiva liquidate in favore della banca per la somma di €. 2.203,20; la somma di €. 1.867,90 quale 50% delle spese di CTU, come previsto nella sentenza della Corte d'appello e il 50% delle spese di registrazione della sentenza di secondo grado per €. 363,00. Risulta pertanto indebita la somma di €. 25.939,85.
Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali dal dì della pronunzia che ha rideterminato il credito ovvero dal 9.4.2008, sino all'attualità, ovvero la somma di €. 6.430,17.
Pertanto, la somma che la banca deve restituire agli attori è pari alla somma di €. 32.370,02.
La domanda degli attori va pertanto accolta in tal misura e la banca convenuta va condannata alla restituzione della somma complessiva di €. 32.370,02 oltre agli interessi a maturarsi sino all'effettivo soddisfo.
In merito alle spese di lite queste devono essere riconosciute agli attori tenendo conto della minor somma riconosciuta pari a 2/3 di quella domandata, a nulla rilevando l'offerta effettuata banco iudicis della minor somma ivi offerta dalla banca, anche in considerazione del fatto che la banca non ha preso parte al procedimento di mediazione e non ha offerto somme prima del giudizio.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di con la chiamata/intervento di così provvede Controparte_1 1.- in parziale accoglimento della domanda degli attori dichiara la convenuta , in virtù di sentenza n. CP_1
496/2020 della Corte di Appello di Catanzaro, che ha riformato il decreto ingiuntivo n. 30/2003 del
Tribunale di Crotone, obbligata alla restituzione dell'importo di € 32.370,02 oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto;
Cont 2.- condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di €. 32.370,02 oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Cont 3.- Condanna la convenuta alla refusione in favore dei procuratori degli attori della somma di €.
5.077,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/03/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari