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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 9053 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PALLADINO ROSARIO E Palladino Ciro , giusta Parte_1 procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FALSO FRANCESCO , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: assegno sociale .
Con ricorso depositato in data 26.2.2018 la ricorrente indicato in epigrafe chiedeva accertarsi il diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata in data
13.03.2024 e respinta dall' per carenza dei requisiti costitutivi. A sostegno della domanda la CP_1 ricorrente, in estrema sintesi, riferisce di trovarsi in condizione di bisogno economico e di avere pertanto CP_ diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa. L si costituiva chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, il Giudice decideva la causa, all'esito della camera di consiglio dando immediata lettura del dispositivo.
1 Nel merito, è noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
E', inoltre, previsto che agli invalidi civili che perfezionino il requisito dell'età di 65 anni dal 01.01.1996 deve essere erogato l'assegno sociale. Infatti, ai sensi dell'art 19 L 118/1971, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153”.
*
CP_ Nel caso concreto, l'istante così come dedotto dall' in data 28/12/2023 – dunque qualche mese prima della presentazione della domanda amministrativa – ha disposto una serie di atti di donazione per ben 5 immobili per un valore di 214.650,00 euro, qui di seguito elencati (docc. 3-5)
Deve ritenersi che correttamente l'istituto previdenziale abbia negato la prestazione richiesta sul presupposto dell'assenza del requisito reddituale, avendo la ricorrente dichiarato la propria autosufficienza economica e pertanto negato la sussistenza dello stato di bisogno richiesto per il conseguimento dell'assegno sociale, rinunciando al canone di locazione che sarebbe entrato a far parte dei redditi valutabili ai fini della concessione della provvidenza.
Ciò che rileva è aver donato ai figli gli immobili consapevolmente creando uno stato di bisogno che preclude la corresponsione dell'assegno sociale, che "spetta a persone che siano indigenti per mancanza di
2 reddito possibile e non anche a chi lo sia per trascuratezza nella cura dei propri interessi economici o più precisamente a chi pur potendo fare istanza di assegno al proprio ex coniuge, non si sia attivato a tal fine".
Ne consegue necessariamente il rigetto del ricorso.
La presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. impone di derogare dal principio della soccombenza e disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite
Aversa 15/12/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 9053 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PALLADINO ROSARIO E Palladino Ciro , giusta Parte_1 procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FALSO FRANCESCO , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: assegno sociale .
Con ricorso depositato in data 26.2.2018 la ricorrente indicato in epigrafe chiedeva accertarsi il diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata in data
13.03.2024 e respinta dall' per carenza dei requisiti costitutivi. A sostegno della domanda la CP_1 ricorrente, in estrema sintesi, riferisce di trovarsi in condizione di bisogno economico e di avere pertanto CP_ diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa. L si costituiva chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, il Giudice decideva la causa, all'esito della camera di consiglio dando immediata lettura del dispositivo.
1 Nel merito, è noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
E', inoltre, previsto che agli invalidi civili che perfezionino il requisito dell'età di 65 anni dal 01.01.1996 deve essere erogato l'assegno sociale. Infatti, ai sensi dell'art 19 L 118/1971, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153”.
*
CP_ Nel caso concreto, l'istante così come dedotto dall' in data 28/12/2023 – dunque qualche mese prima della presentazione della domanda amministrativa – ha disposto una serie di atti di donazione per ben 5 immobili per un valore di 214.650,00 euro, qui di seguito elencati (docc. 3-5)
Deve ritenersi che correttamente l'istituto previdenziale abbia negato la prestazione richiesta sul presupposto dell'assenza del requisito reddituale, avendo la ricorrente dichiarato la propria autosufficienza economica e pertanto negato la sussistenza dello stato di bisogno richiesto per il conseguimento dell'assegno sociale, rinunciando al canone di locazione che sarebbe entrato a far parte dei redditi valutabili ai fini della concessione della provvidenza.
Ciò che rileva è aver donato ai figli gli immobili consapevolmente creando uno stato di bisogno che preclude la corresponsione dell'assegno sociale, che "spetta a persone che siano indigenti per mancanza di
2 reddito possibile e non anche a chi lo sia per trascuratezza nella cura dei propri interessi economici o più precisamente a chi pur potendo fare istanza di assegno al proprio ex coniuge, non si sia attivato a tal fine".
Ne consegue necessariamente il rigetto del ricorso.
La presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. impone di derogare dal principio della soccombenza e disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite
Aversa 15/12/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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